Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/10/2023, n. 29023
CASS
Sentenza 19 ottobre 2023

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Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attuativo di una disposizione legislativa che gli demandava di determinare le modalità di presentazione ed il contenuto di una comunicazione da inviare a detta agenzia fiscale si configura come atto tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, che si limita a regolare gli aspetti pratici dell'attuazione del meccanismo previsto per legge e, pertanto, costituisce un atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale appare evidente l'estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza. Infatti, nessuna disposizione del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attuativo di una disposizione legislativa che gli demandava di determinare le modalità di presentazione ed il contenuto di una comunicazione da inviare a detta agenzia fiscale si configura come atto tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, che si limita a regolare gli aspetti pratici dell'attuazione del meccanismo previsto per legge e, pertanto, costituisce un atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale appare evidente l'estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza. Infatti, nessuna disposizione del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate coi quali - in attuazione dall'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 51 del 2022 - è disposto il prelievo straordinario a carico delle imprese del settore petrolifero-energetico "contro il caro bollette", trattandosi di atti amministrativi generali, meramente ricognitivi e attuativi delle previsioni di legge, non contenenti una pretesa tributaria sostanziale e non rientranti nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Commentari4

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    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 14 novembre 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/10/2023, n. 29023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29023
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

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