Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05549/2025REG.PROV.COLL.
N. 09605/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9605 del 2024, proposto da
MA GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colle D’Anchise, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TT Di AO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER Di CA, ES Di OR, EL RL, CA PI, PI PI, NN RN, SE RN, non costituiti in giudizio;
CH Di IE, IN Di AO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Colalillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00362/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TT Di AO, di CH Di IE, di IN Di AO e del Comune di Colle D’Anchise;
Visto l’appello incidentale di TT Di AO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Papa, Massimo Romano, Pasquale Ripabelli, Salvatore Di Pardo e Nicola Scapillati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha respinto il ricorso proposto da MA GE contro il Comune di Colle d’Anchise e nei confronti dei controinteressati indicati in epigrafe per l’annullamento: a) del verbale del 24 giugno 2024 di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale del Comune di Colle d’Anchise, all’esito delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 e del turno di ballottaggio del 23 e 24giugno 2024; b) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi comprese:
- le determinazioni assunte dal Presidente dell’Ufficio Elettorale della Sezione durante la doppia fase di consultazione elettorale, come riportate nei relativi verbali delle operazioni;
- per quanto di ragione, l’attestazione prot. n. 2503 del 6 giugno 2024 di ammissione al voto di uno specifico elettore;
- il verbale del 10 giugno 2024 con cui il Presidente della Sezione n. 1, al termine dello scrutinio relativo alle votazioni dell’8 e 9 giugno 2024, ha stabilito di procedere al turno di ballottaggio;
con la conseguente correzione del risultato elettorale o, in subordine, l’annullamento delle suindicate elezioni comunali e la conseguente loro ripetizione.
Il ricorso incidentale proposto da TT di AL per l’annullamento dell’esito delle elezioni del primo turno, in funzione della correzione del risultato elettorale in senso più favorevole alla propria lista, o, in subordine, per la conferma del risultato elettorale all’esito del ballottaggio, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. A conclusione delle elezioni, dopo il ballottaggio tenutosi in esito al pareggio al primo turno tra le due liste in campo, le quali al primo spoglio avevano conseguito entrambe un numero di preferenze pari a 288 voti, il Sindaco eletto, TT Di AO, alla guida della lista n. 2 denominata “Insieme per Colle D’Anchise”, aveva ottenuto n. 300 voti, mentre il candidato antagonista e odierno ricorrente, candidato della lista n. 1 “Uniti per Colle”, ne aveva conseguiti 287.
1.1.1. Il ricorrente aveva domandato la correzione del risultato elettorale in proprio favore, ovvero, in subordine l’integrale annullamento delle elezioni, formulando i motivi di ricorso rubricati come segue I- « Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della Costituzione, nonché dell’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000, e dell’art. 64 del d.p.r. n. 570 del 1960. Eccesso di potere sotto vari profili »;
II- « Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della Costituzione e dell’art. 41 del d.p.r. n. 570 del 1960 e dell’art. 29 della legge n. 104 del 1992. Eccesso di potere sotto diversi profili »;
III- « Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 32 bis del dpr n. 223 del 1967.Eccesso di potere sotto vari profili ».
1.1.2. Le doglianze, tutte vertenti sul primo turno delle consultazioni, conclusosi in parità, sono compendiate in sentenza, nel senso che il risultato elettorale sarebbe stato viziato dalle seguenti illegittimità:
- la illegittima attribuzione in favore della lista n. 2 “Insieme per Colle D’Anchise” di due voti in tesi, invece, nulli, per la presenza di segni grafici in grado di rendere riconoscibile l’espressione di voto (primo motivo);
- la illegittima ammissione al voto mediante accompagnatore in cabina di tre elettori che sarebbero stati invece in grado di esercitare il diritto di voto in autonomia (secondo motivo);
- la illegittima ammissione al voto di un elettore proveniente da altro Comune sulla base dell’attestazione resa dal Sindaco n. 2503 del 6 giugno 2024, e tuttavia in assenza dei presupposti di cui all’art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del1967, nonché della indispensabile deliberazione della Commissione Elettorale Circondariale (terzo motivo).
1.2. Dato atto della resistenza del Comune di Colle d’Anchise e dei controinteressati, ossia del Sindaco e dei consiglieri comunali dichiarati eletti nella lista n. 2, nonché della proposizione del ricorso incidentale, il tribunale ha respinto i tre motivi anzidetti e ritenuto la sopravvenuta carenza di interesse riguardo al ricorso incidentale.
1.3. Le spese processuali sono state compensate.
2. Il signor MA GE ha proposto appello con tre motivi, riproduttivi delle corrispondenti censure del primo grado, in chiave critica rispetto alla decisione appellata.
Il Comune di Colle d’Anchise e il signor TT Di AO si sono costituiti per resistere all’appello. Il secondo ha proposto appello incidentale. Si sono inoltre costituiti i signori CH Di IE e IN Di AO.
2.1. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2025 la causa è stata discussa e riservata per la decisione, previo deposito di memoria difensiva dell’appellante principale e di memoria di replica dell’appellante incidentale.
3. Col primo motivo ( In relazione al primo motivo di diritto del ricorso di primo grado: Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della Costituzione, nonché dell’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000, e dell’art. 64 del d.p.r. n. 570 del 1960. Eccesso di potere sotto vari profili ), l’appellante critica il rigetto del primo motivo del ricorso.
3.1. Il tribunale ha escluso la riconoscibilità dei due voti contestati, senza acquisire la copia delle schede in contestazione. Ha ritenuto non fondato il motivo in quanto la modalità di votazione descritta nel ricorso (in entrambe le schede: voto di lista alla lista n. 2 e prima preferenza per il candidato consigliere della stessa lista “ES Di OR” ed ulteriore preferenza per il candidato consigliere della lista n. 1 “Serena D’Angelo”) confermava la correttezza dell’operato del seggio, poiché “ si trattava, in realtà, di schede contenenti una valida espressione del voto di lista, aggiunta ad una manifestazione di preferenza accordata a candidati consiglieri sulla verosimile –per quanto errata - presupposizione della possibilità di un voto disgiunto.
In ipotesi di tal fatta, il principio generale del favor voti induce allora a considerare validi i due voti di lista in contestazione, non emergendo in essi anomalie o segni grafici particolari ”, trovando applicazione, secondo il T.a.r., la giurisprudenza che circoscrive le ipotesi di nullità del voto ai soli specifici casi in cui “ segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4689, citata in sentenza, a sua volta contenente ampia citazione di precedenti del medesimo tenore).
3.1.1. Il tribunale ha aggiunto che la valutazione operata dal Presidente di seggio con riguardo alle due schede in contestazione era legittima, anche perché pienamente corrispondente allo specifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, essendo prevalente il voto di lista su quello del candidato consigliere, l’eventuale espressione di preferenza per il candidato di altra lista è da considerare come non apposta (come da copiosa giurisprudenza richiamata dalla decisione del Cons. Stato, III, 24 novembre 2020, n. 7385, riportata nella sentenza appellata).
3.2. Secondo l’appellante nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un voto disgiunto, bensì di una manifestazione di voto contenente, da un lato, una modalità di voto corretta e, dall’altro, anche la preferenza per un candidato dell’altra lista espresso nel medesimo riquadro della lista votata, “ in modo del tutto inspiegabile ”. In particolare, sarebbe “ intuitivamente … impensabile per chiunque ritenere di poter votare contemporaneamente candidati consiglieri appartenenti a liste diverse ” ed ogni dubbio verrebbe meno se si considera che per di più tale, già improbabile, “errore” è stato commesso da ben due elettori con riferimento ai medesimi candidati consiglieri.
L’appellante aggiunge che, acquisendo le schede, si constaterebbe che la modalità di votazione (grafia chiara e precisa, preferenze espresse in modo ordinato l’una sotto l’altra e senza uscire dal riquadro della lista votata) sarebbe riferibile ad elettori con discreto grado di scolarizzazione, che escluderebbe che gli stessi fossero convinti erroneamente di poter dare la preferenza per due candidati dello stesso genere appartenenti a liste diverse.
3.2.1. L’ulteriore argomentazione del T.a.r. sarebbe inoltre inappropriata poiché riferita alla diversa fattispecie rispetto alla quale è applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui nei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti continua ad operare la disposizione dell’art. 57, comma 7, del d.p.r. n. 570 del 1960 – cioè all’ipotesi in cui, oltre al voto per la sola lista, sia stata espressa la preferenza per il solo candidato consigliere dell’altra lista, ma non potrebbe essere estesa alla fattispecie in esame.
Ove si accedesse a tale interpretazione “estensiva”, si introdurrebbe -secondo l’appellante – un codice cifrato (utilizzando una seconda preferenza inefficace) che consentirebbe di tracciare il voto di gruppi di elettori senza sacrificare la preferenza per il consigliere della lista che si intende far votare, “ semplicemente utilizzando a rotazione i nomi dei candidati consiglieri di altre liste come segni di identificazione ”.
3.3. Il motivo è infondato.
In effetti, la copiosa giurisprudenza citata dalla difesa civica (e seguita dal T.a.r.) a proposito dei rapporti tra l’art. 71, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, nonché dell’applicazione di questa seconda disposizione che comporta l’inefficacia del voto di preferenza e la salvezza del voto di lista in caso di voto “disgiunto” nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, pur condivisibile, non appare del tutto pertinente rispetto alla censura del ricorrente volta ad invalidare entrambi i voti di entrambe le schede per asserita riconoscibilità degli stessi.
Rileva piuttosto la giurisprudenza su tale ultima specifica tematica, peraltro ricorrente nella casistica giurisprudenziale.
In proposito, non può che essere ribadito il principio del favor voti , richiamato anche dal T.a.r., in forza del quale le ipotesi di nullità sono configurabili come eccezioni al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione (Cons. Stato, V, 7 luglio 2015, n. 3368, nonché cfr. id. III, 27 ottobre 2016, n. 4523 e 5 marzo 2018, 1327).
3.1. Nel caso di specie, la modalità di voto non è affatto univocamente interpretabile come espressione della volontà dell’elettore di farsi riconoscere, essendo più che plausibile e non irragionevole l’argomentazione, condivisa dal T.a.r., che possa essere frutto della volontà di esercitare il voto in maniera disgiunta, sia tra la lista e il singolo candidato che dirigendo il voto contemporaneamente al candidato della stessa lista votata ed a quello di altra lista, trattandosi comunque dei nominativi di persone entrambe candidate alle elezioni.
Appare essere una mera petizione di principio l’affermazione del ricorrente secondo cui gli elettori “ non potevano non sapere che la seconda preferenza fosse invalida ab origine”, in quanto da ritenersi “ particolarmente attenti a rispettare i canoni indicati dalla legge per la modalità di voto ” - sulla base della sola apparenza esteriore dei caratteri grafici impressi sulla scheda elettorale, in proposito ben poco significativa (perciò non necessitante dell’accertamento istruttorio richiesto dal ricorrente).
3.1.1. Inoltre, non si può escludere che, così come dedotto dalla difesa civica, l’indicazione dei due nominativi sulla medesima scheda fosse frutto di incertezze dei due elettori su quale fosse effettivamente il candidato appartenente alla lista votata.
3.3.2. Ancora, non appare irrilevante l’ulteriore dato di fatto, evidenziato dalla difesa del controinteressato, circa la parentela intercorrente tra le due candidate (che sono cugine, ma inserite in liste concorrenti), che potrebbe aver indotto in errore gli elettori, essendosi svolte le elezioni in un paese di circa 700 abitanti, dove è significativa la conoscenza personale e dove potrebbe essere prevalsa la convinzione errata dell’appartenenza delle due candidate alla stessa lista.
3.3.4. A fronte della ragionevolezza e della verosimiglianza dell’errore nell’espressione del voto di preferenza, l’assunto del ricorrente che gli elettori i cui voti sono in contestazione abbiano posto in essere la modalità di voto contestata solo al fine di farsi riconoscere appare comunque opinabile, tale da dover essere disatteso in ragione della giurisprudenza sopra richiamata, nonché di quella per la quale nell’impossibilità di ricostruire il processo psicologico formativo della volontà dell’elettore s’impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall’invalidità (cfr. già Cons. Stato, V, 2 maggio 2002, n. 2333).
3.4. Il primo motivo di appello va respinto.
4. Col secondo motivo ( In relazione al secondo motivo di diritto del ricorso di primo grado: Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della Costituzione e dell’art. 41 del d.p.r. n. 570 del 1960 e dell’art. 29 della legge n. 104 del 1992. Eccesso di potere sotto diversi profili ), l’appellante critica il rigetto del secondo motivo del ricorso, riguardante l’asserita illegittima ammissione al voto assistito di tre elettori in assenza dei presupposti di legge in occasione del primo turno elettorale.
4.1. Il tribunale - dopo avere precisato di non ritenere necessaria la produzione di certificato medico, richiamando la dizione dell’art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 570/1960 e l’interpretazione giurisprudenziale di cui a Cons. Stato, V, n. 4504/2010, per la quale “ La valutazione sull'assentibilità di questa speciale forma di voto è pertanto rimessa nella prudenziale valutazione, fatta anche di accertamento empirico, del Presidente della Sezione ” - ha ritenuto che il mezzo in questione veicolasse “ una contestazione solo di natura meramente formale, e come tale inidonea a invalidare le operazioni di voto ”, senza che il ricorso contestasse l’esistenza degli autonomi poteri valutativi rimessi dalla legge al Presidente di seggio ai fini dell’ammissione al voto accompagnato pur in assenza delle pertinenti certificazioni mediche.
4.1.1. Ha quindi specificato la contestazione del ricorrente nei seguenti termini: “ l’errato (o mancato) esercizio di simili poteri valutativi: perché dal verbale non emergerebbe la valutazione del Presidente sullo specifico punto della capacità concreta degli elettori di esprimere in autonomia, per il tramite dei propri arti superiori, il proprio voto.
Le annotazioni contenute nel verbale, limitandosi a indicare un pur evidente stato di inabilità degli elettori, riconosciuti come tetraplegici dal Presidente di Seggio, non avrebbero difatti dato puntuale conto dell’effettivo svolgimento della specifica valutazione sulla rispettiva capacità di movimentazione degli arti superiori. ”.
La critica è stata ritenuta infondata dal T.a.r. “ in quanto generata da una non condivisibile lettura riduttiva delle espressioni pur sempre riportate nel verbale delle operazioni di seggio, e comunque meramente formalistica ”, tenuto conto di quanto risultante dal paragrafo 12 del verbale, riportato in sentenza.
Le relative annotazioni in ordine alla natura dell’infermità ( tetraplegia ) ed alla gravità dell’impedimento ( evidente stato di inabilità ) sono state interpretate come espressive del riscontro empirico effettuato dal Presidente, dopo avere raccolto le indicazioni provenienti dagli elettori interessati.
4.2. L’appellante premette che non si sarebbe limitato a contestare la mancata verifica da parte del Presidente di seggio della sussistenza di un impedimento tale da non consentire il voto autonomo, ma che avrebbe espressamente dedotto e comprovato che gli elettori in questione sarebbero stati in grado di votare autonomamente: in particolare, A.L aveva votato autonomamente in occasione del secondo turno di ballottaggio e con riferimento a M.T. era stata prodotta la dichiarazione sostitutiva del rappresentante di lista supplente, signora AL D’Angelo, nella quale si asseriva che il Presidente di seggio non aveva fatto alcuna verifica tesa ad accertare se l’elettore fosse in grado di esercitare o meno autonomamente il diritto di voto, “ nonostante apparentemente non emergesse alcuna particolare incapacità di tale elettore nell’utilizzo delle mani ”; inoltre, per A.D.P. era stata prodotta in giudizio una sequenza fotografica che lo ritraeva mentre fumava una sigaretta, a comprova della sufficiente capacità di utilizzo delle mani per la votazione e, ancora, lo stesso elettore al successivo turno di ballottaggio era stato ammesso al voto assistito sulla base di un certificato medico redatto in data successiva al primo turno che attestava in modo generico una “infermità fisica” e non la “tetraplegia”.
L’appellante sostiene che, a fronte della contestazione “sostanziale” di cui sopra, il T.a.r., “ una volta preso atto che nel verbale non fosse stata annotata in maniera espressa e chiara l’avvenuta verifica empirica da parte del presidente ”, avrebbe dovuto dichiarare illegittima l’ammissione al voto dei suindicati elettori, proprio in applicazione del principio di strumentalità delle forme illustrato nella stessa sentenza.
4.2.1. Sotto altro profilo, l’appellante deduce che l’operazione interpretativa posta in essere dal T.a.r. sarebbe illogica e contraddittoria, sia in sé considerata, sia perché in contrasto con le altre evidenze processuali (sopra riferite), superate dal T.a.r. con argomentazioni non condivisibili.
4.3. Le censure non meritano di essere accolte.
4.3.1. In primo luogo, è da escludere che il tribunale abbia frainteso la censura contenuta nel ricorso di primo grado, chiaramente volta a contestare – come detto in sentenza – “ l’errato (o mancato) esercizio di simili poteri valutativi (n.d.r. quelli spettanti al Presidente di seggio): perché dal verbale non emergerebbe la valutazione del Presidente sullo specifico punto della capacità concreta degli elettori di esprimere in autonomia, per il tramite dei propri arti superiori, il proprio voto ”.
Orbene, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l’indagine empirica spettante al Presidente di seggio è da ritenersi compiuta nel caso di specie, sulla scorta di quanto risultante dal verbale con riguardo a tutti e tre gli elettori i cui voti sono in contestazione.
Premesso che l’art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 non richiede che il Presidente attesti la patologia da cui è affetto l’elettore (ma si possa basare anche sulle dichiarazioni rese da quest’ultimo), è da ritenere che la valutazione rimessa al medesimo attenga piuttosto all’impedimento fisico ed alla sua gravità, cioè al fatto che, a causa della patologia, l’elettore sia gravemente impedito ad esercitare il diritto di voto in modo analogo a come lo sarebbe se fosse cieco, amputato delle mani o affetto da paralisi (fattispecie specificamente contemplate dall’art. 41 in oggetto).
In proposito resistono alle censure riproposte in appello le argomentazioni del tribunale secondo cui, nel contesto documentale richiamato in sentenza (attinente cioè alle risultanze del verbale, a cui è sufficiente fare rinvio), “ in assenza della certificazione medica comprovante il reale stato di infermità dell’elettore recatosi alle urne, … il rilievo a verbale della species patologica della tetraplegia vada interpretato, nella fattispecie, come espressivo dell’avvenuto riscontro di un caso del più ampio genus delle infermità fisiche idonee a condizionare l’uso degli arti superiori, qualificato telegraficamente in quegli specifici termini dal Presidente dopo aver raccolto, sulla base delle sue conoscenze, le indicazioni provenienti dallo stesso elettore richiedente l’ammissione al voto accompagnato.
E’ perciò desumibile che proprio detto accertamento empirico abbia indotto il Presidente di Seggio ad ammettere al voto assistito gli elettori in questione, affetti da "tetraplegia" (diagnosi verosimilmente mutuata dalle stesse esposizioni rese al Seggio dagli interessati) …In definitiva, alla verbalizzazione sopra richiamata non può essere dunque dato un significato diverso da quello della constatazione della presenza di uno stato di inabilità fisica evidente e condizionante la materiale movimentazione degli arti superiori. ”. In definitiva, il T.a.r. ha giustamente constatato che il verbale dà conto dell’accertamento “empirico” effettuato dal Presidente, poiché lo stato di inabilità fisica di impedimento al voto autonomo risultava appunto “evidente”.
La decisione di primo grado è in linea con l’interpretazione giurisprudenziale del menzionato art. 41, secondo cui l’espressione legislativa indeterminata di “altro impedimento di analoga gravità” manifesta l’intento del legislatore di non delimitare in modo rigoroso l’ambito delle menomazioni che ostacolano l’esercizio del voto, consentendo di attribuire rilievo a patologie innominate che presentino evidenti somiglianze con i casi tipizzati, tali da riconoscere l’effettiva sussistenza di quella eadem ratio che essa sola giustifica il ricorso al voto assistito (Cons. Stato, III, 22 luglio 2020, n. 4689).
4.3.2. Quanto poi agli elementi di riscontro dell’assunto del ricorrente circa il fatto che – contrariamente a quanto attestato dal Presidente di seggio – i predetti tre elettori sarebbero stati in grado di votare autonomamente nel primo turno elettorale, valgano le considerazioni che seguono:
- per l’elettore A.L., che nel turno di ballottaggio ha espresso il voto in forma autonoma, si condivide l’affermazione del tribunale che “ L’accesso al voto assistito, oltre a sottendere, normalmente, un’espressa richiesta dell’elettore stesso (nel secondo caso verosimilmente mancata, magari per l’indisponibilità momentanea di accompagnatori di fiducia), non è comunque suscettibile di conculcare la libertà dell’elettore di scegliere di provare a votare da solo (assumendosi il rischio di vedersi invalidare la preferenza ove nel segreto della cabina elettorale non riesca materialmente a esprimere in autonomia la propria espressione di voto).
Né il Presidente avrebbe potuto impedire all’avente diritto di votare per il solo fatto che nel turno precedente il medesimo era stato accompagnato. ”; in aggiunta si osserva che proprio la su evidenziata indeterminatezza dell’espressione usata dal legislatore nell’art. 41 consente di ritenere che l’impedimento all’esercizio del diritto di voto che abilita al voto assistito non debba essere assoluto ed irreversibile, concretandosi detta assistenza in un “aiuto” prestato all’elettore che lo abbia richiesto per votare nella singola tornata elettorale;
-anche per l’elettore A.D.P., che nel turno di ballottaggio si è recato al voto munito di una certificazione medica attestante solo una “infermità fisica”, è condivisibile la constatazione del tribunale che “ tale elemento non smentisce affatto la valutazione empirica condotta dal Presidente di Seggio al primo turno, non dimostrando punto che in precedenza l’elettore non fosse inabile al voto ”; per contro, l’attitudine dell’infermità ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, già ritenuta dal Presidente sulla base di un accertamento empirico, è stata confermata dal funzionario medico designato, non rilevando, per quanto detto sopra, l’individuazione esatta della patologia, quanto l’accertamento dei suoi effetti invalidanti; parimenti irrilevante, oltre che tardiva ai sensi dell’art. 130, comma 4, c.p.a., appare la documentazione fotografica prodotta dall’appellante nel corso del giudizio di primo grado, in quanto priva di riferimenti certi al detto elettore (deceduto in data 15 ottobre 2024) ed ai tempi in cui la ripresa fotografica è stata effettuata;
- per l’elettore M.T., la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà proveniente dalla rappresentante di lista supplente, signora AL D’Angelo, non ha portata fidefacente rispetto alla mera soggettiva valutazione della medesima secondo cui “ apparentemente non …[emergeva]… alcuna particolare incapacità di tale elettore nell’utilizzo delle mani ”, mentre la precisazione che “ il Presidente non ha svolto alcuna verifica empirica tesa ad accertare se il signor T.M. fosse in grado di esercitare autonomamente il diritto di voto ” è resistita dalle contrarie risultanze del verbale alle quali – come sottolineato dal T.a.r. – “ non può essere dunque dato un significato diverso da quello della constatazione della presenza di uno stato di inabilità fisica evidente e condizionante la materiale movimentazione degli arti superiori ”, non essendo nemmeno chiaro cosa intendesse la dichiarante nel riferirsi alla “verifica empirica” concernente l’uso delle mani.
4.4. Il secondo motivo di appello va quindi respinto.
5. Col terzo motivo ( In relazione al terzo motivo di diritto del ricorso di primo grado: Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 32 bis del dpr n. 223 del 1967. Eccesso di potere sotto diversi profili ), l’appellante critica il rigetto del terzo motivo del ricorso, riguardante l’asserita illegittima ammissione dell’elettore De MI IO alla votazione dell’8 e 9 giugno 2024, sulla base dell’attestazione del sindaco prot. n. 2503 del 6 giugno 2024, in applicazione dell’art. 32 bis del dpr n. 223 del 1967 senza che ne ricorressero i presupposti.
5.1. Il tribunale - dopo avere premesso che potesse essere accertato dal Collegio ex art. 8, comma 1, c.p.a. che il cittadino così ammesso al voto avrebbe comunque avuto il diritto di partecipare alla consultazione elettorale esprimendo il proprio voto e che, effettuato tale accertamento con esito positivo la sua partecipazione al voto si sarebbe rivelata “ già per ciò stesso inidonea ad inficiare l’esito della tornata elettorale, a ciò non potendo condurre il mero fatto dell’ipotetica irregolarità formale della procedura amministrativa seguita per rilasciargli il debito titolo di ammissione al voto ” - ha reputato, sulla base delle circostanze di fatto esposte in sentenza, che “ nella vicenda si è verificato che a due giorni dalle elezioni, essendo ormai decorsi i termini per la revisione delle liste di cui al citato art. 32, il Sindaco è intervenuto in via di urgenza per rilasciare all’interessato un’attestazione straordinaria di ammissione al voto attraverso lo strumento dell’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967, atto in difetto del quale al cittadino sarebbe stato negato il diritto di voto ” e quindi che “ l’atto sindacale in contestazione ha mirato … a porre rimedio ad una precedente inadempienza dell’Ufficio elettorale, dal che già si profila la sua sostanziale legittimità. ”.
5.1.1. Il tribunale poi ha testualmente richiamato gli artt. 32 e 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967 e respinto nell’ordine le censure del ricorrente, riassunte come segue:
a) « il sig. … avrebbe acquisito il diritto al voto per trasferimento di residenza già in data 9 gennaio 2024 e, quindi, antecedente al termine indicato dall’art. 32, comma 4, del dpr n.223 del 1967 »;
b) « il diritto al voto sarebbe stato acquisito per il cambio di residenza e, quindi, per l’ipotesi contemplata dal comma 1, n. 4), dell’art. 32 e non già per una delle ipotesi di cui a successivo n. 5) »;
c) « nessuna istanza sarebbe stata fatta dal sig. … per essere ammesso al voto mediante la procedura di cui all’art. 32 bis »;
d) « nessuna deliberazione sarebbe stata assunta dalla Commissione Elettorale Circondariale avente ad oggetto l’ammissione al voto del suindicato cittadino » (cfr. il ricorso pp. 17 e 18).
In particolare, ha osservato:
a) il fatto che il diritto di voto sia stato acquisito dall’interessato già prima del decorso dei termini di cui all’art. 32, lungi dal rivelare l’illegittimità dell’azione amministrativa, comprova soltanto che l’elettore aveva diritto ad esprimere il proprio voto, con la conseguenza che le elezioni in contestazione non potrebbero ritenersi inficiate dalla sua partecipazione, comunque avvenuta, non essendo pertinenti i precedenti del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1193 e 3096 del 2012, in quanto riferiti alla diversa fattispecie dell’ammissione al voto dei cittadini stranieri comunitari; nel merito, l’art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967, lungi dal pretendere che l’acquisto del diritto elettorale si sia verificato prima o dopo una certa data, si limita solo a fissare una soglia temporale iniziale per la possibile attivazione ad istanza di parte della speciale procedura del caso; le preclusioni temporali delineate dall’art. 32 non integrano limitazioni al diritto elettorale dei cittadini, ma costituiscono mere prescrizioni vincolanti l’operato dell’Ufficio elettorale, quest’ultimo dovendosi attenere alle indicazioni declinate dai numeri da 1 a 5, secondo la rigida scansione temporale delineata dal comma 4 del medesimo articolo; la circostanza che l’Ufficio elettorale non abbia adempiuto allo specifico dovere di iscrivere l’interessato nelle liste elettorali ai sensi dell’art. 32 n. 4 rappresenta un’evenienza straordinaria e patologica, la quale vale a giustificare il ricorso fatto in concreto alla valvola di sicurezza apprestata dal già detto art. 32 bis;
b) il dato testuale dell’incipit dell’art. 32 bis (“ Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso ”) si atteggia a richiamo di un dato temporale, piuttosto che di condizioni sostanziali di applicabilità del nuovo articolo di legge; la funzione di quest’ultimo << sembra essere di chiusura e salvezza del sistema, in quanto finalizzato a intervenire quando gli strumenti ordinari non siano più utilmente attivabili. >>; interpretando, anche nell’ottica del favor voti , il sistema delineato dai numeri 4 e 5 dell’art. 32 e dell’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 come un sistema organico progressivamente teso a consentire comunque all’avente diritto di partecipare con il proprio voto alle consultazioni elettorali, << il Collegio non rinviene … ostacoli a far rientrare il caso di specie nello schema aperto “dell’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età” ai sensi dell’art. 32 n. 5. >>;
c) contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i fatti avvenuti denotano che la contestata attestazione di ammissione al voto è stata resa sull’esplicita richiesta del cittadino di essere ammesso, appunto, a votare, essendosi personalmente presentato presso l’Ufficio comunale elettorale con l’intento di ottenere il rilascio dell’apposito certificato elettorale e, in pari data, non potendo l’Ufficio elettorale soddisfare tale richiesta, per essere risultato il cittadino non tempestivamente iscritto nelle liste elettorali a causa di un problema tecnico/informatico, è stata rilasciata all’interessato l’attestazione sindacale di ammissione al voto formante oggetto di contestazione;
d) l’art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967 va letto tenendo conto che, di regola, la Commissione elettorale mandamentale procede alle variazioni delle liste elettorali di sua competenza d’ufficio, in quest’ottica, la norma vuol dire che, oltrepassato il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, la Commissione elettorale mandamentale non è più tenuta ad apportare variazioni alle liste, dovendosi attivare in tal senso solo su apposita domanda dell’interessato; ma questo non esclude che il Sindaco, in casi di particolare urgenza ed eccezionalità, non possa provvedere, nella propria responsabilità, a dare celere risposta al cittadino al fine di garantire allo stesso l’esercizio del proprio voto.
5.2. L’appellante premette che l’intero ragionamento logico-giuridico del T.a.r. sarebbe fondato sulla convinzione errata che, a fronte dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del diritto di voto, le violazioni degli artt. 32 e 32 bis del d.p.r. n. 223 del 1967 assurgerebbero a mere irregolarità, laddove la giurisprudenza del Consiglio di Stato sarebbe invece nel senso che l’iscrizione nelle liste elettorali non costituisce solo un’attività ricognitiva di un diritto preesistente ma avrebbe natura costitutiva in quanto mira a salvaguardare principi costituzionali.
Peraltro, l’appellante contesta anche la correttezza dell’accertamento incidentale eseguito dal T.a.r., per non avere acquisito agli atti la documentazione necessaria (cambio di residenza, assenza di elementi ostativi all’iscrizione) e comunque ribadisce che anche se detto accertamento fosse corretto, l’ammissione al voto - in assenza di iscrizione nelle liste e senza che ricorressero le condizioni per la procedura di cui all’art. 32 bis citato – darebbe luogo ad un vizio sostanziale del procedimento.
5.2.1. Viene quindi ribadita la censura che il signor De MI non avrebbe potuto essere ammesso al voto mediante la procedura dell’art. 32 bis in quanto non aveva “maturato” il diritto all’iscrizione nelle liste elettorali successivamente al “termine di cui al quarto comma dell’articolo 32”. Ad avviso dell’appellante la procedura de qua non potrebbe essere posta in essere nei confronti di soggetti che hanno maturato i requisiti prima della scadenza di detto termine, come nel caso di specie, in base a quanto affermato dal Consiglio di Stato nei due precedenti del Consiglio di Stato n. 1193 e n. 3069 del 2012 già indicati in primo grado.
5.2.2. Ancora, viene ribadita la censura concernente la mancanza di apposita istanza di iscrizione da parte dell’elettore prevista per l’attivazione della procedura di cui all’art. 32 bis, non potendo la stessa essere rinvenuta -come ritenuto dal T.a.r. – nel fatto che l’elettore si è recato per richiedere il rilascio della tessera elettorale, sia perché tale richiesta non è provata sia perché, presupponendo l’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali, non potrebbe configurarsi come richiesta di attivazione della procedura ex art. 32 bis. Inoltre, ad avviso dell’appellante, la richiesta, ai sensi di tale ultima norma, dovrebbe essere presentata in forma scritta, in quanto deve contenere il motivo per il quale è chiesta l’attivazione del procedimento.
5.2.3. Infine, l’appellante deduce che sarebbe “palesemente abnorme” la sentenza nella parte in cui ha affermato che:
- la funzione di garanzia che caratterizza l’art. 32 bis renderebbe superflua anche la deliberazione della Commissione elettorale circondariale, in quanto il rilascio dell’attestazione del Sindaco sarebbe attività autonoma ed alternativa a tale deliberazione, avendo la funzione di tutelare il diritto di voto nei casi di necessità ed urgenza;
- in altri termini tale facoltà del Sindaco risponderebbe all’esigenza di rendere effettivo il diritto di voto quale esercizio del potere di autotutela amministrativa al fine di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale da parte del cittadino.
Ad avviso dell’appellante, al contrario, il testo della norma sarebbe chiaro nel descrivere la sequenza procedimentale nella quale l’istanza del cittadino costituisce l’avvio del procedimento, la deliberazione della Commissione l’atto con cui si accerta la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al voto e, a valle, l’attestazione del Sindaco quale atto che “autorizza” il Presidente di seggio ad ammettere al voto il cittadino.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., non sarebbe la Commissione elettorale circondariale a modificare le liste elettorali, ma tale organo avrebbe il potere di modifica solo a seguito di conforme disposizione dell’Ufficio elettorale, come disposto dall’art. 32, commi 2 e 3 e come confermato dall’art. 32 bis, ultimo comma.
Ancora, il cittadino, ingiustamente escluso dalle liste elettorali, si può tutelare col rimedio tipico di natura amministrativa dell’art. 32, comma 7, che prevede un ricorso proprio alla Commissione elettorale circondariale.
5.2.4. In conclusione, l’attestazione rilasciata dal Sindaco sarebbe priva dei presupposti normativi per la sua emissione, con conseguente nullità/illegittimità della stessa e, in via derivata, dell’ammissione al voto dell’elettore in argomento da parte del Presidente, anche perché viziata da eccesso di potere per errata presupposizione in fatto.
5.3. Il motivo è infondato.
5.3.1. Fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo a proposito della riconducibilità del caso di specie all’ipotesi normativa dell’iscrizione delle liste per cambio di residenza, vanno condivise le su esposte argomentazioni in fatto e in diritto ampiamente illustrate dal T.a.r., gran parte delle quali rimaste insuperate dai motivi di appello.
5.3.2. In merito alle contestazioni specifiche mosse alla sentenza dalla parte appellante si osserva quanto segue:
- sulla necessità che l’istanza di parte ex art. 32 bis sia formulata per iscritto, si tratta di onere di forma non ricavabile dalla disposizione, mentre la circostanza che l’elettore si sia recato in Comune e abbia chiesto il rilascio della tessera elettorale è attestato dalla nota prot. n. 3276 del 20 luglio 2024 proveniente dal Sindaco, non specificamente impugnata né confutata con elementi contrari in punto di fatto;
- sulla portata dei precedenti del Consiglio di Stato, n. 1193 e n.3069 del 2012, a parziale correzione della motivazione del T.a.r., va sottolineato che la quaestio iuris ivi controversa non era quella della riferibilità o meno ai cittadini comunitari della procedura di ammissione al voto regolata dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967; nei casi oggetto di dette pronunce, si dibatteva piuttosto della natura “straordinaria ed urgente” di detta procedura, ribadita dal Consiglio di Stato, al fine di escluderne l’applicazione in una situazione, invece, “ordinaria” quale quella dell’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza; in tale ultima eventualità – ovviamente non ricorrente nel caso oggetto del presente giudizio, ma riscontrata nei giudizi conclusi con le dette sentenze – è precluso il ricorso all’art. 32 bis, dovendosi invece applicare il d.lgs. n. 197 del 1996, attuativo della direttiva 94/80/CE, riguardante l’iscrizione “ordinaria” su istanza di parte degli elettori comunitari nelle liste “aggiunte” loro riservate; diversamente è a dirsi appunto per l’art. 32 bis quale norma applicabile in tutti quei casi interessati da “circostanze straordinarie”, poiché disciplinante un particolare procedimento che “ non attiene alla fisiologia dell’iscrizione ed integrazione costante e regolare delle liste elettorali anche aggiunte, ma riguarda piuttosto eventi patologici e residuali dei diritti elettorali ” (come affermato nella sentenza n. 3069/2012);
- contrariamente a quanto sostenuto anche con l’atto di appello, l’iscrizione dei cittadini italiani nelle liste elettorali non ha effetto costitutivo del diritto di voto, atteso il disposto dell’art. 48 della Costituzione secondo cui “ Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età” e, all’ultimo comma, “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ”.
5.3.3. Piuttosto il procedimento di cui all’art. 32 bis è da ritenersi idoneo, a determinate condizioni, a superare eventi patologici che potrebbero eccezionalmente compromettere il diritto di voto del singolo elettore.
Va perciò reputata corretta l’interpretazione del T.a.r. secondo cui la norma non richiede che l’acquisto di tale diritto si sia verificato dopo la scadenza del termine per provvedere alle variazioni straordinarie delle liste, ma va precisato che il procedimento è attivabile ad istanza di parte ogniqualvolta l’iscrizione nelle liste elettorali, pur spettante all’elettore, sia mancata per eventi straordinari e patologici.
In proposito, non appare necessario l’ulteriore passaggio interpretativo esposto dal T.a.r. ai punti 9, 9.1, 9.2 e 9.3 della motivazione, con la conclusione secondo cui il caso di specie rientrerebbe nello “schema aperto” di cui all’art. 32, n. 5, cioè quello “ dell’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ”.
Per contro, il caso ricorrente nella specie è quello dell’acquisto del diritto elettorale nel Comune a seguito del trasferimento di residenza in quest’ultimo. Però anche in tale caso si può ritenere eccezionalmente attivabile il procedimento straordinario di ammissione al voto su istanza dell’interessato, di certo quando il trasferimento di residenza sia precedente “la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali” (apparendo sul punto non completamente convincente, rispetto al cambio di residenza, l’affermazione - del tutto incidentale, perciò non meritevole di approfondimento - della sentenza secondo cui le preclusioni temporali dell’art. 32 “ di certo non integrano limitazioni al diritto elettorale dei cittadini ”: punto 8.2) e l’elettore non sia stato iscritto senza sua colpa nelle liste elettorali del Comune di residenza, appunto per un evento eccezionale, come accaduto nella specie.
In tale eventualità, ai fini dell’accoglimento della domanda è sufficiente la previa cancellazione dalle liste elettorali del Comune di provenienza (non occorrendo l’acquisizione di altra documentazione, contrariamente a quanto assume l’appellante), sicché l’iscrizione nelle liste che pure si sarebbe dovuta effettuare d’ufficio da parte della commissione comunale “non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali”, ma che sia mancata per una causa straordinaria imputabile al Comune di residenza, può essere supplita da “una attestazione di ammissione al voto” da parte del Sindaco e dalla notizia datane al presidente del seggio “il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale”, su istanza dell’interessato (per le ragioni dette sopra e al punto 10 della sentenza) e senza necessità dello specifico provvedimento di ammissione della Commissione Elettorale Circondariale (per le ragioni dette sopra e al punto 11 della sentenza).
In definitiva, si tratta di un’interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 32 e 32 bis del d.P.R. n. 223/1967, riferita ad “ eventi patologici e residuali dei diritti elettorali ” (arg. dalla sentenza del Cons. Stato, V, n. 3069/2012), che – ferma restando la correzione della motivazione nei termini sopra detti, riferita soprattutto ai paragrafi 9, 9.1, 9.2 e 9.3 – il T.a.r. ha giustamente compendiato nelle conclusioni, da confermare nel caso di specie, che:
- “ dalla disciplina legislativa non emergano elementi indicativi del fatto che l’ammissione straordinaria al voto ex art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967 sia preclusa per il soggetto che possa aver acquistato il diritto di voto anche prima della scadenza dei termini di cui all’art. 32, comma 4, dello stesso testo normativo, nell’ipotesi straordinaria e patologica in cui l’Ufficio elettorale non abbia tempestivamente proceduto all’iscrizione doverosa dello stesso ” (punto 8.4);
- “ le elezioni in contestazione non risultano inficiate nemmeno dalla partecipazione al voto del cittadino ammesso in base all’attestazione del Sindaco ai sensi dell’art. 32 bis d.P.R. n. 223/1967, in quanto a due giorni dalle elezioni non vi era lo spazio di tempo necessario per procedere nei modi ordinari alla rettifica delle iscrizioni nelle liste elettorali da parte dell’Ufficio Elettorale ai sensi dell’art. 32 ” (punto 12).
6. L’appello principale va quindi respinto, restando perciò definitivamente assorbite le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controinteressato, appellante incidentale.
6.1. L’appello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6.2. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali in considerazione della natura e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale.
Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell’articolo 131, comma 4, codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO