Articolo 25 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 24Articolo 26
Versione
4 giugno 1990
Art. 25. 1. E' differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , prorogato da ultimo al 30 settembre 1989 dall' articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , riguardante il completamento del trasferimento del servizio meteorologico dal Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Note all'art. 25:
- Il testo dell' art. 37 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) e' il seguente:
"Art. 37 (Trasferimento servizi e funzioni). - I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovra' essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuita' nei servizi di assistenza al volo.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella della assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente comma, la gestione degli stessi, nonche' la efficienza degli apparati e degli impianti rimarra' di responsabilita' dell'ente che attualmente la detiene".
- Per la legge n. 48/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 4 giugno 1990