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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10909/2024, introdotta da
(ROMA, 06/11/1966) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 19/09/1968), entrambi con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO
CASTELLANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e hiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2003, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare con sentenza la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario in Roma in data 28 luglio 1991, annotato nei Registri dello Stato Civile di Roma al n. 00892, Parte 2,
Serie A03 dell'anno 1991, alle seguenti condizioni:
1. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile di Roma
Capitale. Con spese di giudizio interamente compensate tra le Parti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/07/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10909/2024 R.G.A.C.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 28/07/1991 tra (ROMA, 06/11/1966) e Parte_1
(ROMA, 19/09/1968) trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00892, Parte 2 , Serie
A03 Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10909/2024, introdotta da
(ROMA, 06/11/1966) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 19/09/1968), entrambi con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO
CASTELLANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e hiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2003, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare con sentenza la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario in Roma in data 28 luglio 1991, annotato nei Registri dello Stato Civile di Roma al n. 00892, Parte 2,
Serie A03 dell'anno 1991, alle seguenti condizioni:
1. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile di Roma
Capitale. Con spese di giudizio interamente compensate tra le Parti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/07/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10909/2024 R.G.A.C.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 28/07/1991 tra (ROMA, 06/11/1966) e Parte_1
(ROMA, 19/09/1968) trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00892, Parte 2 , Serie
A03 Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi