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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2072/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
- (CF: ), con l'Avv. Michele Malavenda;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE CONTRO
- , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, con l'avv. E. Todarello;
RESISTENTE
- , in persona del Prefetto protempore, con sede in Controparte_2
, Corso Mazzini n. 85 ed ele.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura CP_2 distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro (CZ), alla Via
Gioacchino Da Fiore n. 34;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: Come da atti e da verbali
Causa decisa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura in udienza alle ore 15,00, della sentenza succintamente motivata, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 12 settembre 2025.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. Pt_1
, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2022 90016932 63 e la
[...] sottesa cartella esattoriale n. 030 2009 00198830 01, avente ad oggetto l'omesso versamento di una sanzione amministrativa. L'attrice a sostegno delle proprie ragioni adduceva la mancata notificazione dell'ingiunzione predetta e la prescrizione delle pretese azionate, chiedendo, pertanto, l'integrale annullamento di ognuno degli atti impugnati. Si costituivano in giudizio i due enti, l' e la Controparte_1
, rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori, Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e considerato dalla parte istante, sia in fatto che in diritto.
Istruita la causa a mezzo concessioni di termini ex art. 183 VI c.cpc, senza alcuna attività istruttoria la causa viene incamerata per la decisione.
Passando al merito della questione, deve preliminarmente evidenziarsi che la ricorrente all'udienza di rinvio non ha depositato note conclusive.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono risultate infondate. Sulla notificazione della cartella, vi è allegato l'estratto di ruolo e la corrispondente relata di notifica. La cartella n. 030 2009 00198830 01, infatti, è stata consegnata in data 27.10.2009 direttamente nelle mani della destinataria, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 3). Cosi come non può essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte avversa. Risulta che successivamente alla consegna della cartella n. 030 2009 00198830 (27.10.2009) e prima di quella dell'intimazione n. 030 2022 90016932 63 (19.05.2022) sono stati notificati alla contribuente, infatti, alcuni atti interruttivi dell'effetto estintivo, quali il preavviso di fermo amministrativo n. 030802012000010 64 consegnato in data 27.02.2012 a familiare convivente, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 4), l'intimazione di pagamento n. 030 2015 90101985 47 consegnata in data 27.10.2015 a familiare convivente, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 5), e l'intimazione di pagamento n. 030 2016 90042565 37 consegnata in data 27.03.2017 a familiare convivente, che firmava personalmente la relata, con successivo invio di raccomandata informativa semplice (all. n. 6). A quest'ultimo proposito, va tenuto conto del fatto che, a causa della pandemia in corso e della normativa introdotta successivamente al suo manifestarsi, sono state sospese tutte le attività di riscossione mediante ruolo, con il conseguente ed inevitabile slittamento dei termini di prescrizione previsti ex lege, tutti i termini di prescrizione, in scadenza negli anni di durata della sospensione, sono prorogati automaticamente per un tempo corrispondente alla stessa. Pertanto, considerato l'arco di tempo della sospensione (circa 18 mesi) e la disciplina appena citata, il quinquennio di prescrizione non è mai trascorso a
Pagina 2 di 3 causa dell'efficacia interruttiva scaturita dalla consegna dell'ultimo degli atti appena considerati. L'intimazione n. 030 2016 90042565 37, infatti, è stata notificata il 27.03.2017, cosicché, aggiungendo il periodo di sospensione e, quindi, prolungando di altri 18 mesi la decorrenza del termine estintivo, appare evidente come esso non si sia comunque mai maturato sino alla trasmissione dell'intimazione n. 030 2022 90016932 63 del 30.05.2022. Spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe emarginato, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
− Rigetta il ricorso e conseguentemente conferma il provvedimento impugnato;
− Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 1689,00 per ogni parte costituita, oltre gli oneri di legge.
Catanzaro, li 12 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Rosanna Scillone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2072/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
- (CF: ), con l'Avv. Michele Malavenda;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE CONTRO
- , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, con l'avv. E. Todarello;
RESISTENTE
- , in persona del Prefetto protempore, con sede in Controparte_2
, Corso Mazzini n. 85 ed ele.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura CP_2 distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro (CZ), alla Via
Gioacchino Da Fiore n. 34;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: Come da atti e da verbali
Causa decisa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura in udienza alle ore 15,00, della sentenza succintamente motivata, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 12 settembre 2025.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. Pt_1
, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2022 90016932 63 e la
[...] sottesa cartella esattoriale n. 030 2009 00198830 01, avente ad oggetto l'omesso versamento di una sanzione amministrativa. L'attrice a sostegno delle proprie ragioni adduceva la mancata notificazione dell'ingiunzione predetta e la prescrizione delle pretese azionate, chiedendo, pertanto, l'integrale annullamento di ognuno degli atti impugnati. Si costituivano in giudizio i due enti, l' e la Controparte_1
, rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori, Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e considerato dalla parte istante, sia in fatto che in diritto.
Istruita la causa a mezzo concessioni di termini ex art. 183 VI c.cpc, senza alcuna attività istruttoria la causa viene incamerata per la decisione.
Passando al merito della questione, deve preliminarmente evidenziarsi che la ricorrente all'udienza di rinvio non ha depositato note conclusive.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono risultate infondate. Sulla notificazione della cartella, vi è allegato l'estratto di ruolo e la corrispondente relata di notifica. La cartella n. 030 2009 00198830 01, infatti, è stata consegnata in data 27.10.2009 direttamente nelle mani della destinataria, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 3). Cosi come non può essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte avversa. Risulta che successivamente alla consegna della cartella n. 030 2009 00198830 (27.10.2009) e prima di quella dell'intimazione n. 030 2022 90016932 63 (19.05.2022) sono stati notificati alla contribuente, infatti, alcuni atti interruttivi dell'effetto estintivo, quali il preavviso di fermo amministrativo n. 030802012000010 64 consegnato in data 27.02.2012 a familiare convivente, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 4), l'intimazione di pagamento n. 030 2015 90101985 47 consegnata in data 27.10.2015 a familiare convivente, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 5), e l'intimazione di pagamento n. 030 2016 90042565 37 consegnata in data 27.03.2017 a familiare convivente, che firmava personalmente la relata, con successivo invio di raccomandata informativa semplice (all. n. 6). A quest'ultimo proposito, va tenuto conto del fatto che, a causa della pandemia in corso e della normativa introdotta successivamente al suo manifestarsi, sono state sospese tutte le attività di riscossione mediante ruolo, con il conseguente ed inevitabile slittamento dei termini di prescrizione previsti ex lege, tutti i termini di prescrizione, in scadenza negli anni di durata della sospensione, sono prorogati automaticamente per un tempo corrispondente alla stessa. Pertanto, considerato l'arco di tempo della sospensione (circa 18 mesi) e la disciplina appena citata, il quinquennio di prescrizione non è mai trascorso a
Pagina 2 di 3 causa dell'efficacia interruttiva scaturita dalla consegna dell'ultimo degli atti appena considerati. L'intimazione n. 030 2016 90042565 37, infatti, è stata notificata il 27.03.2017, cosicché, aggiungendo il periodo di sospensione e, quindi, prolungando di altri 18 mesi la decorrenza del termine estintivo, appare evidente come esso non si sia comunque mai maturato sino alla trasmissione dell'intimazione n. 030 2022 90016932 63 del 30.05.2022. Spese a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe emarginato, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
− Rigetta il ricorso e conseguentemente conferma il provvedimento impugnato;
− Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 1689,00 per ogni parte costituita, oltre gli oneri di legge.
Catanzaro, li 12 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Rosanna Scillone
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