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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1200/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1200/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale tra
, nata in [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Vallefiorita, alla Via Oberdan n. 60, presso lo studio dell'avv.
Rossella Cantaffa, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: “chiedono l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sigg.ri e;
la trasmissione della Parte_2 Parte_1 sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge per la relativa annotazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 6 maggio 1995 nel Comune di
Cassano delle Murge e che dalla loro unione erano nati i figli (2 aprile 1996), Persona_1
(7 febbraio 1998) – entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti Persona_2
- e (22 ottobre 2001) – maggiorenne non economicamente autosufficiente -. Persona_3
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, era disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“2) la casa familiare sita a Squillace, alla Via Laerte n. 16/b (ex n. 2), catastalmente identificabile al Fg 33 n. 335 sub 30 verrà assegnata alla signora la quale continuerà a viverci Pt_1 unitamente al figlio . Le spese relative alle utenze dell'immobile restano a carico Persona_3 del coniuge assegnatario che provvederà ad effettuare le necessarie volture. Il sig. si Per_3 impegnerà a lasciare la casa coniugale ed spostare la propria residenza nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro ottobre 2024 ;
3) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento un Per_3 Pt_1 assegno mensile pari ad euro 300,00 somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La somma verrà accreditata sul c.c. postale intestato alla signora IBAN Pt_1
[...];
4) il coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio non economicamente auto sufficiente;
5) l'Automobile Nissan Micra resterà nella piena disponibilità del sig. Parte_2 mentre l'auto Opel corsa resterà in uso al figlio . La signora rinuncia a Persona_3 Pt_1 qualsivoglia diritto sul box auto sito in Squillace lido alla Via Laerte 1 che resterà in uso esclusivo al sig. ; Parte_2
6) i saldi attivi del c.c. bancario 51120/1000/00002982 e del libretto postale di risparmio n.
27113902 intestati alla coppia saranno divisi tra i coniugi al 50%. I conti correnti in commento saranno chiusi a seguito della spartizione delle somme per come concordata”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 4 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 06.05.1995 nel Comune di Cassano delle Murge - Registro Atti
Matrimonio Comune di Cassano delle Murge Anno 1995, numero 16, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1200/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale tra
, nata in [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
e
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Vallefiorita, alla Via Oberdan n. 60, presso lo studio dell'avv.
Rossella Cantaffa, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: “chiedono l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sigg.ri e;
la trasmissione della Parte_2 Parte_1 sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge per la relativa annotazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 6 maggio 1995 nel Comune di
Cassano delle Murge e che dalla loro unione erano nati i figli (2 aprile 1996), Persona_1
(7 febbraio 1998) – entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti Persona_2
- e (22 ottobre 2001) – maggiorenne non economicamente autosufficiente -. Persona_3
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, era disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“2) la casa familiare sita a Squillace, alla Via Laerte n. 16/b (ex n. 2), catastalmente identificabile al Fg 33 n. 335 sub 30 verrà assegnata alla signora la quale continuerà a viverci Pt_1 unitamente al figlio . Le spese relative alle utenze dell'immobile restano a carico Persona_3 del coniuge assegnatario che provvederà ad effettuare le necessarie volture. Il sig. si Per_3 impegnerà a lasciare la casa coniugale ed spostare la propria residenza nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro ottobre 2024 ;
3) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento un Per_3 Pt_1 assegno mensile pari ad euro 300,00 somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La somma verrà accreditata sul c.c. postale intestato alla signora IBAN Pt_1
[...];
4) il coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio non economicamente auto sufficiente;
5) l'Automobile Nissan Micra resterà nella piena disponibilità del sig. Parte_2 mentre l'auto Opel corsa resterà in uso al figlio . La signora rinuncia a Persona_3 Pt_1 qualsivoglia diritto sul box auto sito in Squillace lido alla Via Laerte 1 che resterà in uso esclusivo al sig. ; Parte_2
6) i saldi attivi del c.c. bancario 51120/1000/00002982 e del libretto postale di risparmio n.
27113902 intestati alla coppia saranno divisi tra i coniugi al 50%. I conti correnti in commento saranno chiusi a seguito della spartizione delle somme per come concordata”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 4 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 06.05.1995 nel Comune di Cassano delle Murge - Registro Atti
Matrimonio Comune di Cassano delle Murge Anno 1995, numero 16, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo