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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/10/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7953/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/07/2025 da e Parte_1 Pt_2
entrambi con il proc. e dom. avv. GAMBERINI STEFANIA, per mandato
[...]
in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/07/2010, in
AN IA A CO (CE), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, Parte 2, Serie A, vol. M, dell'anno
2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 22/07/2011) e (il Per_1 Per_2
30/12/2014), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(CE) il 09/03/1978, e , nato a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 26/07/2010 in AN IA A CO (CE), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli rimangano affidati a entrambi i genitori, con permanenza prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
e limitatamente alle decisioni su questioni Parte_2 Parte_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) Dispone che vedrà e terrà con sé i figli nei tempi e con le modalità Parte_2 di seguito indicati.
a. a fine settimana alterni, dal primo pomeriggio del sabato fino al successivo lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Nei periodi di vacanza scolastica, dal sabato alle ore 12 sino al lunedì mattina alle ore 12.
b. Nella settimana in cui non trascorreranno il fine settimana con il padre, egli terrà con sé i figli dal termine dell'orario scolastico del mercoledì sino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
c. Nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre, egli terrà con sé i figli dal termine dell'orario scolastico del mercoledì sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
2 d. Durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto, egli terrà con sé i figli per quattro settimane (eventualmente da dividersi in due periodi di due settimane consecutive), da concordare con la madre al fine di organizzare le ferie di entrambi.
e. I giorni delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà tra i due genitori e i ragazzi trascorreranno i giorni di Natale e di Pasqua ad anni alternati con il padre e con la madre. Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il padre, trascorreranno il Natale con la madre, e viceversa l'anno successivo.
f. Entrambi i genitori avranno l'obbligo, in caso di eventuali spostamenti della durata superiore alle ventiquattro ore in altre località nei giorni in cui hanno con sé i figli, di comunicare il proprio recapito all'altro genitore.
4) Dispone che verserà a a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat FOI.
5) Le spese straordinarie relative ai figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole” del
Tribunale di Udine, di data 28 agosto 2015, che i signori e Pt_2 Pt_1 dichiarano di avere visionato e di conoscerne il contenuto.
6) Prende atto che si impegna a cedere ed a trasferire a Parte_2 Parte_1
che si impegna ad accettare e ad acquistare, con ogni garanzia di legge,
[...] il diritto di piena proprietà dell'intero dell'immobile destinato a casa coniugale, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi presenti, così descritto:
- villetta a schiera facente parte di un complesso residenziale in condominio sito in Comune di Latisana (UD), Via Amedeo Modigliani (già Via Tisanella), infra meglio descritto.
Detta villetta, con accesso da Via Amedeo Modigliani n. 34, è più precisamente composta dalle seguenti realità immobiliari:
- unità immobiliare ad uso abitazione, così censita presso il Catasto dei
Fabbricati del Comune di Latisana foglio 11 particella 1031 subalterno 55
3 Via Tisanella n. sn, piano T-1, interno V3, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, superficie catastale totale 131 metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte 123 metri quadrati, rendita catastale euro 637,82;
- unità immobiliare ad uso autorimessa, così censita presso il Catasto dei
Fabbricati del Comune di Latisana
Foglio 11 particella 1031 subalterno 56
Via Tisanella n. sn, piano T, interno V3G, categoria C/6, classe, 3, metri quadrati 16, superficie catastale totale 18 metri quadrati, rendita catastale euro
36,36;
- corte comune ai sopra indicati subalterni 55 e 56, così censita presso il
Catasto dei Fabbricati del Comune di Latisana foglio 11 particella 1031 subalterno 11
Via Tisanella, piano T, b.c.n.c.
Gli immobili in oggetto verranno ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
7) Prende atto che l'atto di trasferimento di proprietà degli immobili come sopra indicati verrà effettuato presso un notaio a scelta della signora , entro Pt_1
90 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
le spese di trasferimento,
l'onorario notarile, le imposte di registro e quant'altro necessario al perfezionamento del passaggio di proprietà saranno a carico della signora
. Pt_1
8) Prende atto che , che ha già lasciato la casa coniugale, lascerà Parte_2 nell'immobile, a ciò appositamente autorizzato dalla signora , alcuni Pt_1 suoi oggetti ed effetti personali, sino a quando non disporrà di un'abitazione sufficientemente spaziosa per collocarli. Quanto sopra verrà posto all'interno di scatoloni, che verranno posizionati nel locale soffitta.
9) Prende atto che le parti convengono che a fronte del Parte_1 trasferimento dell'immobile si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo relativo al mutuo ipotecario contratto con Banca Widiba S.p.A., con atto del
16.11.2017, Repertorio n. 16030, Raccolta n. 13244, garantito da ipoteca
4 volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese di Parte_1 una volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti Parte_1 riconosce di subentrare come unico soggetto debitore verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito.
10) Prende atto che cede e trasferisce a che Parte_2 Parte_1 accetta ed acquista, la piena proprietà esclusiva dell'autovettura Ford Fiesta targata EC416PM. Gli eventuali emolumenti PRA ed i diritti Motorizzazione restano a carico di Parte_1
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN IA A CO (CE), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 48, parte 2, serie A, vol. M, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7953/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/07/2025 da e Parte_1 Pt_2
entrambi con il proc. e dom. avv. GAMBERINI STEFANIA, per mandato
[...]
in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/07/2010, in
AN IA A CO (CE), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, Parte 2, Serie A, vol. M, dell'anno
2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 22/07/2011) e (il Per_1 Per_2
30/12/2014), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(CE) il 09/03/1978, e , nato a [...] il [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 26/07/2010 in AN IA A CO (CE), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli rimangano affidati a entrambi i genitori, con permanenza prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
e limitatamente alle decisioni su questioni Parte_2 Parte_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) Dispone che vedrà e terrà con sé i figli nei tempi e con le modalità Parte_2 di seguito indicati.
a. a fine settimana alterni, dal primo pomeriggio del sabato fino al successivo lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola. Nei periodi di vacanza scolastica, dal sabato alle ore 12 sino al lunedì mattina alle ore 12.
b. Nella settimana in cui non trascorreranno il fine settimana con il padre, egli terrà con sé i figli dal termine dell'orario scolastico del mercoledì sino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
c. Nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre, egli terrà con sé i figli dal termine dell'orario scolastico del mercoledì sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
2 d. Durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto, egli terrà con sé i figli per quattro settimane (eventualmente da dividersi in due periodi di due settimane consecutive), da concordare con la madre al fine di organizzare le ferie di entrambi.
e. I giorni delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà tra i due genitori e i ragazzi trascorreranno i giorni di Natale e di Pasqua ad anni alternati con il padre e con la madre. Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il padre, trascorreranno il Natale con la madre, e viceversa l'anno successivo.
f. Entrambi i genitori avranno l'obbligo, in caso di eventuali spostamenti della durata superiore alle ventiquattro ore in altre località nei giorni in cui hanno con sé i figli, di comunicare il proprio recapito all'altro genitore.
4) Dispone che verserà a a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat FOI.
5) Le spese straordinarie relative ai figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole” del
Tribunale di Udine, di data 28 agosto 2015, che i signori e Pt_2 Pt_1 dichiarano di avere visionato e di conoscerne il contenuto.
6) Prende atto che si impegna a cedere ed a trasferire a Parte_2 Parte_1
che si impegna ad accettare e ad acquistare, con ogni garanzia di legge,
[...] il diritto di piena proprietà dell'intero dell'immobile destinato a casa coniugale, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi presenti, così descritto:
- villetta a schiera facente parte di un complesso residenziale in condominio sito in Comune di Latisana (UD), Via Amedeo Modigliani (già Via Tisanella), infra meglio descritto.
Detta villetta, con accesso da Via Amedeo Modigliani n. 34, è più precisamente composta dalle seguenti realità immobiliari:
- unità immobiliare ad uso abitazione, così censita presso il Catasto dei
Fabbricati del Comune di Latisana foglio 11 particella 1031 subalterno 55
3 Via Tisanella n. sn, piano T-1, interno V3, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, superficie catastale totale 131 metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte 123 metri quadrati, rendita catastale euro 637,82;
- unità immobiliare ad uso autorimessa, così censita presso il Catasto dei
Fabbricati del Comune di Latisana
Foglio 11 particella 1031 subalterno 56
Via Tisanella n. sn, piano T, interno V3G, categoria C/6, classe, 3, metri quadrati 16, superficie catastale totale 18 metri quadrati, rendita catastale euro
36,36;
- corte comune ai sopra indicati subalterni 55 e 56, così censita presso il
Catasto dei Fabbricati del Comune di Latisana foglio 11 particella 1031 subalterno 11
Via Tisanella, piano T, b.c.n.c.
Gli immobili in oggetto verranno ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
7) Prende atto che l'atto di trasferimento di proprietà degli immobili come sopra indicati verrà effettuato presso un notaio a scelta della signora , entro Pt_1
90 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
le spese di trasferimento,
l'onorario notarile, le imposte di registro e quant'altro necessario al perfezionamento del passaggio di proprietà saranno a carico della signora
. Pt_1
8) Prende atto che , che ha già lasciato la casa coniugale, lascerà Parte_2 nell'immobile, a ciò appositamente autorizzato dalla signora , alcuni Pt_1 suoi oggetti ed effetti personali, sino a quando non disporrà di un'abitazione sufficientemente spaziosa per collocarli. Quanto sopra verrà posto all'interno di scatoloni, che verranno posizionati nel locale soffitta.
9) Prende atto che le parti convengono che a fronte del Parte_1 trasferimento dell'immobile si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo relativo al mutuo ipotecario contratto con Banca Widiba S.p.A., con atto del
16.11.2017, Repertorio n. 16030, Raccolta n. 13244, garantito da ipoteca
4 volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese di Parte_1 una volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti Parte_1 riconosce di subentrare come unico soggetto debitore verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito.
10) Prende atto che cede e trasferisce a che Parte_2 Parte_1 accetta ed acquista, la piena proprietà esclusiva dell'autovettura Ford Fiesta targata EC416PM. Gli eventuali emolumenti PRA ed i diritti Motorizzazione restano a carico di Parte_1
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN IA A CO (CE), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 48, parte 2, serie A, vol. M, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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