Art. 83. Degradazione 1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente da' comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perche' venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto. 2. Se la condanna che importa la degradazione e' stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato e' assegnato. 3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato e' stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorita' amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.
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9 ottobre 2010
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Giurisprudenza • 8
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- art. 19, comma 6-bis legge·
- art. 84 N.T.A. P.R.G.·
- art. 55 c.p.a.·
- art. 22 d.p.r. 380/2001·
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- art. 19 legge 241/1990·
- annullamento in autotutela·
- art. 5 legge 122/1989·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 29 c.p.a.·
- art. 3 d.p.r. 380/2001·
- art. 21-novies legge 241/1990·
- art. 97 costituzione