Art. 83. Degradazione 1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente da' comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perche' venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto. 2. Se la condanna che importa la degradazione e' stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato e' assegnato. 3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato e' stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorita' amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.
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9 ottobre 2010
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- 3. Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 01/08/2014, n. 2580Provvedimento: N. 01137/2014 AFFARE Numero 02580/2014 e data 01/08/2014 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 24 luglio 2014 NUMERO AFFARE 01137/2014 OGGETTO: Ministero della difesa ufficio legislativo. Parere sullo schema di regolamento ministeriale recante “Norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena”. LA SEZIONE Vista la relazione n. 24027 del 06 giugno 2014 con il quale il Ministero della difesa ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e uditi i relatori Damiano Nocilla ed Elio Toscano; Premesso: …Leggi di più...