2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1 , 2 e 3 del codice penale , promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ((Ministero della giustizia)) , puo' chiedere alle autorita' estere competenti le informazioni che ritiene opportune.
2-bis. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera ((con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,)) con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.
------------ AGGIORNAMENTO (134)
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.