Sentenza breve 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 912 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalia Bennato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Corso Buenos Aires n.52;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva,
del provvedimento della Questura di Milano del 19.02.2024 di inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da protezione speciale, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 16/7/2024 in cui si riferisce dell’avvenuta riattivazione l’11/7/2024 della richiesta di rilascio e di possibilità di ritiro del tesserino magnetico (PSE);
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere titolare di permesso di protezione speciale rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 31/1/2022 con scadenza 1°/3/2024 e di aver prenotato un appuntamento presso la Questura di Milano il 19/2/2024 per la conversione in motivi di lavoro, ma l’istanza veniva dichiarata inammissibile in ragione della sopravvenuta Legge n.50 del 2023. Si deduce circa la violazione dell’art.7, comma 3 del D.L. n.20/2023, degli artt.7 e 10-bis della Legge n.241/1990 e dei principi di trasparenza, buon andamento e leale collaborazione.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per dedurre circa la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, a seguito della distinzione legislativa a seconda che la richiesta venga formalizzata in ragione dell’integrazione sociale del richiedente ovvero del pericolo di persecuzioni e di trattamenti inumani nel Paese di origine da cui si è fuggito, chiedendo un rinvio della trattazione della domanda di sospensione a seguito della Circolare del 29/5/2024 adottata dal Ministero.
1.2 Alla Camera di consiglio del 26 giugno 2024 la causa veniva rinviata per il possibile riesame della vicenda a seguito della sopravvenuta Circolare da parte dell’Amministrazione centrale.
2. Alla Camera di consiglio del 19 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di comunicazione di avvenuta riattivazione l’11/7/2024 della richiesta di rilascio e di possibilità di ritiro del tesserino magnetico (PSE).
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità del ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO