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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9881 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- quinta sezione civile -
In persona del Giudice EL ZI ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 45895/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
COD. FISC./P.IVA in persona dell'Amm.re e rapp.te legale Parte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Pompeo Polito CP_1
E (CF e PI , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti CP_3
(CF e P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Controparte_2 P.IVA_3
BE NI
Oggetto: inadempimento obbligo del terzo e simulazione
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha chiesto “in via principale, accertare e dichiarare l'inopponibilità della risoluzione del contratto di affitto di azienda sottoscritto tra la società e in data 9 gennaio 2020 per simulazione della predetta Controparte_2 Controparte_2 risoluzione e, in ogni caso, per la palese violazione degli obblighi di cui all'articolo 546 c.p.c. da parte del terzo pignorato;
- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della a procedere esecutivamente Parte_1 sul credito vantato da nei confronti di come risultante dal Controparte_2 CP_2 contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 9 gennaio 2020 e sino a concorrenza della somma di € 227.510, 58;
- nel merito, rigettare in toto l'opposizione formulata dal poiché Controparte_2 manifestamente infondata per tutte le ragioni suesposte in fatto e in diritto. Premetteva la società attrice di essere impresa concessionaria la riscossione Parte_1 anche giudiziale dei Tributi ICI, IMU e TASI per il Comune di Roma sin dal 2002 La è società che opera principalmente nel settore dell'estrazione dei materiali Controparte_2 lapidei, che aveva maturato una morosità nei confronti del pari ad oltre € Controparte_4
227.510,58.
pagina 1 di 6 Al fine di avviare le necessarie azioni di recupero del credito la appurava che in data 9 Parte_1 gennaio 2020 il Contribuente ed il terzo avevano sottoscritto contratto di affitto di Controparte_2 ramo di azienda per un periodo di 8 anni al canone trimestrale di € 30.000,00. In data 15 ottobre 2021 la Tre Esse ha quindi notificato alla Contribuente stessa ed al Terzo atto di pignoramento presso terzi n. 202100003997 In data 3 novembre 2021 con atto di risoluzione per mutuo consenso di contratto di affitto di ramo di azienda a rogito del Notaio rep. 7413, racc.5165 (All.12) il Contribuente e il Terzo hanno Per_1 sciolto l'Affitto d'Azienda «essendo venute meno le condizioni tecnico economiche adeguate per lo svolgimento dell'attività estrattiva». In data 14 novembre 2021 il Terzo ha dichiarato di essere debitore «di € 10.000,00 a chiusura del contratto di affitto di ramo di azienda. Si precisa che la società affittuaria ha già comunicato la disdetta del contratto a far data del 31.12.2021 in conseguenza di alcune importanti problematiche di carattere tecnico amministrativo, che hanno causato per lungo tempo il blocco produttivo delle cave oggetto dell'affitto di ramo di azienda, e che tale situazione a tutto oggi non risponde alle necessità economico finanziarie della società affittuaria» Con memoria di costituzione del 1 marzo 2022 si è costituita nel procedimento di Parte_1 opposizione al Pignoramento chiedendo in via preliminare di voler revocare l'ordinanza di sospensione del 4 novembre 2021 e nel merito di voler rigettare integralmente il ricorso in opposizione. Con ordinanza del 16 marzo 2022 (All.16), il Giudice ha rigettato l'istanza cautelare ed ha assegnato termine fino al 20 giugno 2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Ciò premesso la proposto il presente giudizio al fine di far accertare la piena Controparte_5 legittimità del Pignoramento per la somma di € 227.510,58 nonché a far accertare con sentenza l'infondatezza dell'opposizione avanzata dal Contribuente. Secondo la società attrice l'atto di risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto di ramo di azienda del 3 novembre 2021 è frutto di simulazione tra il Contribuente e il Terzo realizzata solo al fine di sottrarsi agli obblighi contributivi. Successivamente alla notifica del Pignoramento, il Terzo e il Contribuente hanno sottoscritto atto di risoluzione consensuale dell'Affitto d'Azienda per essere venute meno, asseritamente, le condizioni tecnico economiche adeguate per lo svolgimento dell'attività estrattiva. Il 14 dicembre 2021 le parti, tuttavia, hanno sottoscritto un nuovo contratto di affitto per la stessa azienda riducendo la durata dello stesso e prevedendo il versamento del primo canone a decorrere dal 1 gennaio 2024 . Il fatto che il contratto di Affitto d'Azienda sia stato sciolto successivamente al Pignoramento, che successivamente allo scioglimento dello stesso sia stato sottoscritto analogo contratto tra le medesime parti e che le parti e siano società appartenenti al medesimo Controparte_2 Controparte_2 gruppo, sono chiari ed inequivoci elementi costitutivi di un disegno volto a sottrarre garanzie patrimoniali all' agente della riscossione. In ogni caso, alla luce dei doveri che gravano sul terzo pignorato a decorrere dalla Controparte_2 notifica del Pignoramento avvenuta in data 16 ottobre 2021, il Terzo non poteva, in data 3 novembre 2021, sottoscrivere atto di risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda.
2.Si è costituita la a sua volta sostenendo che la data di cessazione delle Controparte_2 attività di escavazione della (oggetto principale del contratto di affitto di ramo di Parte_2 azienda stipulato tra la e la era già stata prefissata in Controparte_2 Controparte_2 tempi per così dire “non sospetti”. Da un lato infatti le suddette aree sono state colpite da numerosi e pagina 2 di 6 cospicui allagamenti che dal 2016 al 2020 che hanno bloccato completamente l'attività e, in ogni caso, alla data 3.12.2021 era stato previsto il naturale esaurimento delle risorse minerarie estraibili. Il fatto che le odierne convenute facciano parte dello stesso gruppo societario nulla dimostra in ordine alla preordinazione del disegno fraudolento asseritamente posto in essere. Le cave indicate nel contratto di affitto erano totalmente improduttive. Essendo già da tempo nota la data di esaurimento della cava di approssimativamente Parte_2 prevista per il 3.12.2021, e rappresentando proprio l'escavazione di questa cava l'attività che in astratto avrebbe dovuto essere più redditizia e giustificare l'entità del canone pattuito con il contratto di affitto di ramo d'azienda, la risoluzione consensuale si presentava come l'unica soluzione prospettabile al fine di evitare il collasso dell'azienda condotta dalla Controparte_2
Ciò premesso la società convenuta ha sostenuto , in rito, che l'azione oggetto del presente giudizio è stata introdotta ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nel rispetto del termine assegnato dal Giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito ma ha ad oggetto, per stessa ammissione di controparte, l'accertamento della violazione da parte del terzo pignorato degli obblighi di cui all'art. 546 c.p.c. .Di conseguenza lo strumento processuale idoneo per far valere l'eccezione di cui sopra, era l'azione prevista dall'art. 549 c.p.c. e non quella di cui all'art. 616 c.p.c. mentre il difensore del creditore nel caso di specie non ha sollevato in seno al procedimento di esecuzione alcuna eccezione relativa alla bontà della dichiarazione resa dal terzo pignorato.
Ancora la convenuta “ eccepisce l' infondatezza dell'azione di simulazione. Controparte_2
La ha omesso di fornire in giudizio qualsivoglia prova della dedotta simulazione a Parte_1 fronte dell'esigenza della di dismettere almeno temporaneamente la Controparte_2 conduzione dell'attività di escavazione ormai non più redditizia, in primo luogo, a causa del comprovato esaurimento della cava di nonché, secondariamente, a causa del mancato Parte_2 rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'inizio dell'escavazione delle altre cave oggetto del contratto.
3. Si è costituita anche la concedente nella sua qualità di terzo pignorato, Controparte_2 assumendo di aver provveduto immediatamente a notificare alla la dichiarazione Parte_1 di quantità di cui all'art. 547 c.p.c., chiarendo di essere debitrice nei confronti della Controparte_2 per l'“Importo di € 10.000,00 a chiusura del contratto di affitto di ramo d'azienda”,
[...] puntualmente specificando che: “…la società affittuaria ha già comunicato la disdetta del contratto a far data dal 31.12.2021, in conseguenza di alcune importanti problematiche di carattere tecnico amministrativo, che hanno causato per lungo tempo il completo blocco produttivo delle cave oggetto dell'affitto di ramo d'azienda, e che tale situazione a tutto oggi non risponde alle necessità economico finanziarie della società affittuaria”. Anche la società terza pignorata sostiene che i motivi per i quali la e la Controparte_2 si sono determinate alla risoluzione del predetto contratto risultano oggettivamente Controparte_2 documentati dalle produzioni allegate. Da un lato, infatti la data di cessazione delle attività di escavazione era già nota da tempo, in quanto alla data del 3.12.2021 era già stato previsto il naturale esaurimento del materiale di escavazione della
, come risulta dalle pec del 27.7.2021 e del 30.09.2021 Dall'altro lato, i numerosi Parte_2 allagamenti verificatasi presso la suddetta cava e presso quelle limitrofe negli anni che vanno dal 2016 al 2020 avevano già reso l'attività di escavazione praticamente antieconomica.
pagina 3 di 6 Peraltro, la stipula di un nuovo contratto con efficacia differita (quanto alla corresponsione del canone) alla data del 1.1.2024, è assolutamente in linea con la volontà delle parti di non interrompere del tutto il proprio rapporto commerciale, nell'attesa però di ottenere le prescritte autorizzazioni ai fini dell'esercizio dell'attività di escavazione relativa alle altre cave oggetto del nuovo contratto ove non figura più la , ormai esaurita e assolutamente improduttiva. Pt_2 Parte_2
Per altro verso, tale differimento è stato così pattuito in quanto la unitamente CP_2 CP_2 all'affitto di ramo di azienda ha altresì concesso l'utilizzo alla di una serie di costosi Controparte_2 macchinari dettagliatamente elencati nel contratto di affitto di ramo d'azienda allegato, il cui obbligo di manutenzione è ora interamente a carico della come previsto alla pag. 2 del citato Controparte_2 contratto nel quale si rappresenta altresì che l'ammontare e la decorrenza del canone d'affitto per l'intera durata del contratto sono stati poi concordemente pattuiti tenendo in adeguata considerazione:
“pregresse problematiche per il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative non perfezionate, considerati gli oneri di considerevole entità sostenuti e che dovrà sostenere la
[...] le spese di emungimento delle acque, allestimento macchinari, manutenzione di tutti gli CP_2 impianti fissi e mobili e programmazione degli scavi per l'apertura della nuova cava, costi privi di remunerazione”. In definitiva, dunque, l'avvenuta risoluzione del precedente contratto e la stipula di un nuovo contratto a condizioni economiche differenti e differite, trova la sua giustificazione, oggettivamente riscontrabile nella documentazione allegata e nella reale volontà delle parti stipulanti.
4. In corso di giudizio la ha fatto presente di aver aderito alla Controparte_2 definizione agevolata delle liti pendenti di cui alla L. n. 197/2022, nonché di cui al Regolamento adottato dal Comune di Guidonia Montecelio con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.3.2023, provvedendo altresì al pagamento in unica soluzione di tutto quanto dovuto in relazione ad ogni singola partita di debito oggetto di esecuzione da parte della Parte_1
A tale proposito, precisa che ai sensi del terzo periodo del comma 196 dell'art. 1 della legge n. 197/2022: “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” e che, ai sensi del comma 198 della stessa legge n. 197/2022: “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate . Chiede pertanto la convenuta che il Giudice adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite. La si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere con Controparte_2 compensazione delle spese di lite in sede di precisazione delle conclusioni , invece, ha confermato che i crediti Controparte_6 posti a fondamento dell'azione esperita dalla nel presente procedimento sono stati estinti Parte_1 ma allega la società che medio tempore la Parte_1
ha inviato l'avviso di accertamento n. 15787 del 29 settembre 2023 (All.23) che ammonta ad €
[...]
31.825,93 rimasto sinora insoluto. Quanto alla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalle società convenute parte attrice sostiene che la disciplina prevista dalla legge 197/2022 prevede la compensazione delle spese legali nei giudizi di contenzioso tributario in essere al momento di presentazione della domanda di pagina 4 di 6 definizione agevolata e non certo nei procedimenti esecutivi e/o in quelli di merito civilistico quale appunto quello di specie. Per quanto precede la difesa della società attrice non si oppone a una dichiarazione di cessata materia del contendere ma insiste per la liquidazione delle spese di lite sulla base del noto e consolidato principio della «soccombenza virtuale».
5. Tanto premesso, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite essendo irrilevanti le vicende del presunto nuovo credito allegato del concessionario della riscossione che è, tuttavia estraneo rispetto alla procedura esecutiva intrapresa. A sostegno della pretesa soccombenza teorica delle due società convenute che giustificherebbe la loro condanna alla rifusione alla società attrice delle spese del presente giudizio secondo i principi della c.d. soccombenza virtuale, la ricorda che la prova della simulazione ai sensi dell'art. 1417 Parte_1 cod. civ. può fondarsi su elementi presuntivi e che i fatti di causa nel loro susseguirsi temporale, palesano l'animus simulandi delle parti convenute. In data 15 ottobre 2021 la Concessionaria ha notificato alle società convenute l' atto di pignoramento presso terzi . In data 3 novembre 2021, con atto di risoluzione per mutuo consenso di contratto di affitto di ramo di azienda a rogito del Notaio rep. 7413, racc.5165, le società hanno risolto Per_1 il contratto di affitto. Nel tentativo di dimostrare che tale risoluzione era stata decisa ben prima della notifica del pignoramento in questione le convenute hanno depositato in atti verbale di un'assemblea che si sarebbe pretesamente tenuta il 31 agosto 2021 ma che inspiegabilmente è stata depositato in camera di commercio solo il 3 novembre 2021. Le società convenute hanno poi sottoscritto un nuovo contratto di affitto di azienda il 14 dicembre 2021, per le medesime cave (solo la cava sita in Guidonia Montecelio, via Tiburtina km 24,500, foglio sez. Le Fosse è stata tenuta fuori perché ormai esaurita) per il medesimo canone (€ 30.000,00 a trimestre) del contratto risolto . Ciò premesso ad avviso del giudicante sussistono seri motivi per compensare le spese di lite per entrambi gli argomenti addotti dalle società convenute . In primo luogo, sebbene la lettura della disposizione di cui all'art.1, comma 198 della L. 197/2022 porti a ritenere l'applicazione diretta della norma ai soli giudizi incardinati dinanzi al Giudice tributario, va rilevato , comunque, che la ratio della disposizione è senz'altro quella di prevedere strumenti deflattivi non soltanto del contenzioso tributario ma anche di quello esecutivo che ne consegue , finalità che possono concorrere ad individuare nel caso in esame un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Il contenzioso tributario usualmente si accompagna alle azioni di recupero del credito che nel disegno del legislatore dovrebbero definirsi, come nella specie, con pronunce di cessata materia del contendere per il venir meno del credito stesso e rispetto alle quali appare contraddittorio la persistente necessità di un accertamento sulle ragioni dell'una o dell'altra parte solo ai fini della disciplina delle spese . In ogni caso, anche procedendo alla liquidazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, questo Giudice non ritiene che sia stata fornita dalla società attrice prova sufficiente della fondatezza della sua azione di simulazione. La prova della simulazione può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Nella specie, invece , la sola sequenza temporale indicata dalla società attrice - costituita dal pignoramento, pagina 5 di 6 seguito dalla risoluzione del contratto di affitto e dal successivo nuovo contratto - non appare univocamente concludente a fronte della valutazione degli elementi di segno contrario sicuramente compatibili e rivelatori di un legittimo esercizio dell'attività imprenditoriale delle società convenute giustificata dall' esaurimento della cava di , già colpita dagli allagamenti degli anni 2016- Parte_2
2020, nonché della necessità di attendere le autorizzazioni richieste per l'esercizio delle altre cave. Sussistono, quindi, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso in Roma il 1 luglio 2025 Il Giudice
EL ZI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- quinta sezione civile -
In persona del Giudice EL ZI ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 45895/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
COD. FISC./P.IVA in persona dell'Amm.re e rapp.te legale Parte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Pompeo Polito CP_1
E (CF e PI , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti CP_3
(CF e P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Controparte_2 P.IVA_3
BE NI
Oggetto: inadempimento obbligo del terzo e simulazione
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha chiesto “in via principale, accertare e dichiarare l'inopponibilità della risoluzione del contratto di affitto di azienda sottoscritto tra la società e in data 9 gennaio 2020 per simulazione della predetta Controparte_2 Controparte_2 risoluzione e, in ogni caso, per la palese violazione degli obblighi di cui all'articolo 546 c.p.c. da parte del terzo pignorato;
- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della a procedere esecutivamente Parte_1 sul credito vantato da nei confronti di come risultante dal Controparte_2 CP_2 contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 9 gennaio 2020 e sino a concorrenza della somma di € 227.510, 58;
- nel merito, rigettare in toto l'opposizione formulata dal poiché Controparte_2 manifestamente infondata per tutte le ragioni suesposte in fatto e in diritto. Premetteva la società attrice di essere impresa concessionaria la riscossione Parte_1 anche giudiziale dei Tributi ICI, IMU e TASI per il Comune di Roma sin dal 2002 La è società che opera principalmente nel settore dell'estrazione dei materiali Controparte_2 lapidei, che aveva maturato una morosità nei confronti del pari ad oltre € Controparte_4
227.510,58.
pagina 1 di 6 Al fine di avviare le necessarie azioni di recupero del credito la appurava che in data 9 Parte_1 gennaio 2020 il Contribuente ed il terzo avevano sottoscritto contratto di affitto di Controparte_2 ramo di azienda per un periodo di 8 anni al canone trimestrale di € 30.000,00. In data 15 ottobre 2021 la Tre Esse ha quindi notificato alla Contribuente stessa ed al Terzo atto di pignoramento presso terzi n. 202100003997 In data 3 novembre 2021 con atto di risoluzione per mutuo consenso di contratto di affitto di ramo di azienda a rogito del Notaio rep. 7413, racc.5165 (All.12) il Contribuente e il Terzo hanno Per_1 sciolto l'Affitto d'Azienda «essendo venute meno le condizioni tecnico economiche adeguate per lo svolgimento dell'attività estrattiva». In data 14 novembre 2021 il Terzo ha dichiarato di essere debitore «di € 10.000,00 a chiusura del contratto di affitto di ramo di azienda. Si precisa che la società affittuaria ha già comunicato la disdetta del contratto a far data del 31.12.2021 in conseguenza di alcune importanti problematiche di carattere tecnico amministrativo, che hanno causato per lungo tempo il blocco produttivo delle cave oggetto dell'affitto di ramo di azienda, e che tale situazione a tutto oggi non risponde alle necessità economico finanziarie della società affittuaria» Con memoria di costituzione del 1 marzo 2022 si è costituita nel procedimento di Parte_1 opposizione al Pignoramento chiedendo in via preliminare di voler revocare l'ordinanza di sospensione del 4 novembre 2021 e nel merito di voler rigettare integralmente il ricorso in opposizione. Con ordinanza del 16 marzo 2022 (All.16), il Giudice ha rigettato l'istanza cautelare ed ha assegnato termine fino al 20 giugno 2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Ciò premesso la proposto il presente giudizio al fine di far accertare la piena Controparte_5 legittimità del Pignoramento per la somma di € 227.510,58 nonché a far accertare con sentenza l'infondatezza dell'opposizione avanzata dal Contribuente. Secondo la società attrice l'atto di risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto di ramo di azienda del 3 novembre 2021 è frutto di simulazione tra il Contribuente e il Terzo realizzata solo al fine di sottrarsi agli obblighi contributivi. Successivamente alla notifica del Pignoramento, il Terzo e il Contribuente hanno sottoscritto atto di risoluzione consensuale dell'Affitto d'Azienda per essere venute meno, asseritamente, le condizioni tecnico economiche adeguate per lo svolgimento dell'attività estrattiva. Il 14 dicembre 2021 le parti, tuttavia, hanno sottoscritto un nuovo contratto di affitto per la stessa azienda riducendo la durata dello stesso e prevedendo il versamento del primo canone a decorrere dal 1 gennaio 2024 . Il fatto che il contratto di Affitto d'Azienda sia stato sciolto successivamente al Pignoramento, che successivamente allo scioglimento dello stesso sia stato sottoscritto analogo contratto tra le medesime parti e che le parti e siano società appartenenti al medesimo Controparte_2 Controparte_2 gruppo, sono chiari ed inequivoci elementi costitutivi di un disegno volto a sottrarre garanzie patrimoniali all' agente della riscossione. In ogni caso, alla luce dei doveri che gravano sul terzo pignorato a decorrere dalla Controparte_2 notifica del Pignoramento avvenuta in data 16 ottobre 2021, il Terzo non poteva, in data 3 novembre 2021, sottoscrivere atto di risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda.
2.Si è costituita la a sua volta sostenendo che la data di cessazione delle Controparte_2 attività di escavazione della (oggetto principale del contratto di affitto di ramo di Parte_2 azienda stipulato tra la e la era già stata prefissata in Controparte_2 Controparte_2 tempi per così dire “non sospetti”. Da un lato infatti le suddette aree sono state colpite da numerosi e pagina 2 di 6 cospicui allagamenti che dal 2016 al 2020 che hanno bloccato completamente l'attività e, in ogni caso, alla data 3.12.2021 era stato previsto il naturale esaurimento delle risorse minerarie estraibili. Il fatto che le odierne convenute facciano parte dello stesso gruppo societario nulla dimostra in ordine alla preordinazione del disegno fraudolento asseritamente posto in essere. Le cave indicate nel contratto di affitto erano totalmente improduttive. Essendo già da tempo nota la data di esaurimento della cava di approssimativamente Parte_2 prevista per il 3.12.2021, e rappresentando proprio l'escavazione di questa cava l'attività che in astratto avrebbe dovuto essere più redditizia e giustificare l'entità del canone pattuito con il contratto di affitto di ramo d'azienda, la risoluzione consensuale si presentava come l'unica soluzione prospettabile al fine di evitare il collasso dell'azienda condotta dalla Controparte_2
Ciò premesso la società convenuta ha sostenuto , in rito, che l'azione oggetto del presente giudizio è stata introdotta ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nel rispetto del termine assegnato dal Giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito ma ha ad oggetto, per stessa ammissione di controparte, l'accertamento della violazione da parte del terzo pignorato degli obblighi di cui all'art. 546 c.p.c. .Di conseguenza lo strumento processuale idoneo per far valere l'eccezione di cui sopra, era l'azione prevista dall'art. 549 c.p.c. e non quella di cui all'art. 616 c.p.c. mentre il difensore del creditore nel caso di specie non ha sollevato in seno al procedimento di esecuzione alcuna eccezione relativa alla bontà della dichiarazione resa dal terzo pignorato.
Ancora la convenuta “ eccepisce l' infondatezza dell'azione di simulazione. Controparte_2
La ha omesso di fornire in giudizio qualsivoglia prova della dedotta simulazione a Parte_1 fronte dell'esigenza della di dismettere almeno temporaneamente la Controparte_2 conduzione dell'attività di escavazione ormai non più redditizia, in primo luogo, a causa del comprovato esaurimento della cava di nonché, secondariamente, a causa del mancato Parte_2 rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'inizio dell'escavazione delle altre cave oggetto del contratto.
3. Si è costituita anche la concedente nella sua qualità di terzo pignorato, Controparte_2 assumendo di aver provveduto immediatamente a notificare alla la dichiarazione Parte_1 di quantità di cui all'art. 547 c.p.c., chiarendo di essere debitrice nei confronti della Controparte_2 per l'“Importo di € 10.000,00 a chiusura del contratto di affitto di ramo d'azienda”,
[...] puntualmente specificando che: “…la società affittuaria ha già comunicato la disdetta del contratto a far data dal 31.12.2021, in conseguenza di alcune importanti problematiche di carattere tecnico amministrativo, che hanno causato per lungo tempo il completo blocco produttivo delle cave oggetto dell'affitto di ramo d'azienda, e che tale situazione a tutto oggi non risponde alle necessità economico finanziarie della società affittuaria”. Anche la società terza pignorata sostiene che i motivi per i quali la e la Controparte_2 si sono determinate alla risoluzione del predetto contratto risultano oggettivamente Controparte_2 documentati dalle produzioni allegate. Da un lato, infatti la data di cessazione delle attività di escavazione era già nota da tempo, in quanto alla data del 3.12.2021 era già stato previsto il naturale esaurimento del materiale di escavazione della
, come risulta dalle pec del 27.7.2021 e del 30.09.2021 Dall'altro lato, i numerosi Parte_2 allagamenti verificatasi presso la suddetta cava e presso quelle limitrofe negli anni che vanno dal 2016 al 2020 avevano già reso l'attività di escavazione praticamente antieconomica.
pagina 3 di 6 Peraltro, la stipula di un nuovo contratto con efficacia differita (quanto alla corresponsione del canone) alla data del 1.1.2024, è assolutamente in linea con la volontà delle parti di non interrompere del tutto il proprio rapporto commerciale, nell'attesa però di ottenere le prescritte autorizzazioni ai fini dell'esercizio dell'attività di escavazione relativa alle altre cave oggetto del nuovo contratto ove non figura più la , ormai esaurita e assolutamente improduttiva. Pt_2 Parte_2
Per altro verso, tale differimento è stato così pattuito in quanto la unitamente CP_2 CP_2 all'affitto di ramo di azienda ha altresì concesso l'utilizzo alla di una serie di costosi Controparte_2 macchinari dettagliatamente elencati nel contratto di affitto di ramo d'azienda allegato, il cui obbligo di manutenzione è ora interamente a carico della come previsto alla pag. 2 del citato Controparte_2 contratto nel quale si rappresenta altresì che l'ammontare e la decorrenza del canone d'affitto per l'intera durata del contratto sono stati poi concordemente pattuiti tenendo in adeguata considerazione:
“pregresse problematiche per il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative non perfezionate, considerati gli oneri di considerevole entità sostenuti e che dovrà sostenere la
[...] le spese di emungimento delle acque, allestimento macchinari, manutenzione di tutti gli CP_2 impianti fissi e mobili e programmazione degli scavi per l'apertura della nuova cava, costi privi di remunerazione”. In definitiva, dunque, l'avvenuta risoluzione del precedente contratto e la stipula di un nuovo contratto a condizioni economiche differenti e differite, trova la sua giustificazione, oggettivamente riscontrabile nella documentazione allegata e nella reale volontà delle parti stipulanti.
4. In corso di giudizio la ha fatto presente di aver aderito alla Controparte_2 definizione agevolata delle liti pendenti di cui alla L. n. 197/2022, nonché di cui al Regolamento adottato dal Comune di Guidonia Montecelio con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.3.2023, provvedendo altresì al pagamento in unica soluzione di tutto quanto dovuto in relazione ad ogni singola partita di debito oggetto di esecuzione da parte della Parte_1
A tale proposito, precisa che ai sensi del terzo periodo del comma 196 dell'art. 1 della legge n. 197/2022: “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” e che, ai sensi del comma 198 della stessa legge n. 197/2022: “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate . Chiede pertanto la convenuta che il Giudice adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite. La si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere con Controparte_2 compensazione delle spese di lite in sede di precisazione delle conclusioni , invece, ha confermato che i crediti Controparte_6 posti a fondamento dell'azione esperita dalla nel presente procedimento sono stati estinti Parte_1 ma allega la società che medio tempore la Parte_1
ha inviato l'avviso di accertamento n. 15787 del 29 settembre 2023 (All.23) che ammonta ad €
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31.825,93 rimasto sinora insoluto. Quanto alla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalle società convenute parte attrice sostiene che la disciplina prevista dalla legge 197/2022 prevede la compensazione delle spese legali nei giudizi di contenzioso tributario in essere al momento di presentazione della domanda di pagina 4 di 6 definizione agevolata e non certo nei procedimenti esecutivi e/o in quelli di merito civilistico quale appunto quello di specie. Per quanto precede la difesa della società attrice non si oppone a una dichiarazione di cessata materia del contendere ma insiste per la liquidazione delle spese di lite sulla base del noto e consolidato principio della «soccombenza virtuale».
5. Tanto premesso, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite essendo irrilevanti le vicende del presunto nuovo credito allegato del concessionario della riscossione che è, tuttavia estraneo rispetto alla procedura esecutiva intrapresa. A sostegno della pretesa soccombenza teorica delle due società convenute che giustificherebbe la loro condanna alla rifusione alla società attrice delle spese del presente giudizio secondo i principi della c.d. soccombenza virtuale, la ricorda che la prova della simulazione ai sensi dell'art. 1417 Parte_1 cod. civ. può fondarsi su elementi presuntivi e che i fatti di causa nel loro susseguirsi temporale, palesano l'animus simulandi delle parti convenute. In data 15 ottobre 2021 la Concessionaria ha notificato alle società convenute l' atto di pignoramento presso terzi . In data 3 novembre 2021, con atto di risoluzione per mutuo consenso di contratto di affitto di ramo di azienda a rogito del Notaio rep. 7413, racc.5165, le società hanno risolto Per_1 il contratto di affitto. Nel tentativo di dimostrare che tale risoluzione era stata decisa ben prima della notifica del pignoramento in questione le convenute hanno depositato in atti verbale di un'assemblea che si sarebbe pretesamente tenuta il 31 agosto 2021 ma che inspiegabilmente è stata depositato in camera di commercio solo il 3 novembre 2021. Le società convenute hanno poi sottoscritto un nuovo contratto di affitto di azienda il 14 dicembre 2021, per le medesime cave (solo la cava sita in Guidonia Montecelio, via Tiburtina km 24,500, foglio sez. Le Fosse è stata tenuta fuori perché ormai esaurita) per il medesimo canone (€ 30.000,00 a trimestre) del contratto risolto . Ciò premesso ad avviso del giudicante sussistono seri motivi per compensare le spese di lite per entrambi gli argomenti addotti dalle società convenute . In primo luogo, sebbene la lettura della disposizione di cui all'art.1, comma 198 della L. 197/2022 porti a ritenere l'applicazione diretta della norma ai soli giudizi incardinati dinanzi al Giudice tributario, va rilevato , comunque, che la ratio della disposizione è senz'altro quella di prevedere strumenti deflattivi non soltanto del contenzioso tributario ma anche di quello esecutivo che ne consegue , finalità che possono concorrere ad individuare nel caso in esame un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Il contenzioso tributario usualmente si accompagna alle azioni di recupero del credito che nel disegno del legislatore dovrebbero definirsi, come nella specie, con pronunce di cessata materia del contendere per il venir meno del credito stesso e rispetto alle quali appare contraddittorio la persistente necessità di un accertamento sulle ragioni dell'una o dell'altra parte solo ai fini della disciplina delle spese . In ogni caso, anche procedendo alla liquidazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, questo Giudice non ritiene che sia stata fornita dalla società attrice prova sufficiente della fondatezza della sua azione di simulazione. La prova della simulazione può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Nella specie, invece , la sola sequenza temporale indicata dalla società attrice - costituita dal pignoramento, pagina 5 di 6 seguito dalla risoluzione del contratto di affitto e dal successivo nuovo contratto - non appare univocamente concludente a fronte della valutazione degli elementi di segno contrario sicuramente compatibili e rivelatori di un legittimo esercizio dell'attività imprenditoriale delle società convenute giustificata dall' esaurimento della cava di , già colpita dagli allagamenti degli anni 2016- Parte_2
2020, nonché della necessità di attendere le autorizzazioni richieste per l'esercizio delle altre cave. Sussistono, quindi, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso in Roma il 1 luglio 2025 Il Giudice
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