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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4979 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/11/2024 da:
1) n. a GHANA il 10/06/1990 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Porcia;
con l'Avv. SANZOGNI SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a GHANA il 06/06/1993 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...], Porcia;
con l'Avv. CABIBBO ANDREA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 23/5/2015 nel Comune di Verdellino (BG), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2015; atto n. 3; parte I;
serie - )
con i seguenti figli:
n. il 09/07/2014; Persona_1
n. il 24/06/2017 CP_1 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dichiarato, ai sensi del regolamento UE 1259/2010, di voler applicare la legislazione dello stato di cittadinanza (Ghana) che permette ai coniugi di addivenire all'immediato scioglimento del matrimonio e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Parte_3 genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa familiare sita in Porcia, via Villa Scura n. 44 unitamente agli arredi che la completano.
2 Disporsi che il padre continui a vedere e a tenere con sè i figli secondo la seguente modalità concordata e già in essere da circa un anno, che tiene conto dei turni di lavoro della madre:
i. quando la madre ha il turno di lavoro di mattina, il padre si reca nella casa materna e si occupa di prepararli e di accompagnarli a scuola;
ii. quando ha il turno di pomeriggio, il padre preleva i figli da scuola (alle ore 15:30) e li tiene con sé fino alle ore 22:00, quando la madre li preleva;
iii. quando ha il turno di notte, alle ore 19:00, la madre consegna i figli al padre, che li tiene con sé fino alla mattina successiva.
3 Disporsi che i figli e trascorrano con la madre le festività di Persona_1 Parte_3 tradizione cristiana (il giorno della Vigilia di Natale, di Natale e di Santo Stefano, nonché il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo) e con ciascun genitore metà del restante periodo delle vacanze scolastiche per le feste di Natale e di Pasqua, nonché almeno due settimane durante le vacanze estive, previ accordi che dovranno intervenire entro il 30 maggio di ogni anno.
4 Disporsi che tutte le altre festività nazionali saranno godute dai genitori con i figli, privilegiando sempre l'alternanza.
5 Porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario dei due figli nella misura di euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuno) da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese fino a giugno 2026 incluso. Da luglio 2026, il contributo nel mantenimento dei figli scenderà ad euro 400,00 mensili complessivi (euro 200,00 ciascuno) e sarà rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT a far data dall'anno successivo (luglio 2027).
6 Porsi a carico di ambedue i genitori l'obbligo di contribuire nel mantenimento straordinario dei figli nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
7 Disporsi che il beneficio dell'assegno unico sia in capo alla madre, così come ogni altro contributo o bonus erogabile;
8 Disporsi che gli eventuali benefici delle detrazioni per i figli a carico siano a favore di ambedue i genitori in ragione della giusta metà.
9 Spese di giudizio compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
A seguito di rimessione in istruttoria, per l'esatta individuazione delle norme della legge ghanese applicabili al caso in esame, le parti, con note congiunte e documenti allegati, hanno fornito le indicazioni richieste e, nell'udienza del giorno 25/3/25, hanno ribadito la richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate, per cui la causa è stata rimessa in decisone.
DIRITTO
1. Preliminarmente è necessario rilevare l'applicabilità nel caso di specie del Regolamento europeo
1259/2010 e, quindi, la facoltà dei coniugi, entrambi di nazionalità ghanese, di chiedere e ottenere l'immediato scioglimento del matrimonio, ai sensi della loro legge nazionale.
L'art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento citato prevede che i coniugi possono designare, di comune accordo, quale legge applicabile al divorzio, la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo. Nel caso di specie entrambi i coniugi hanno cittadinanza ghanese e hanno chiesto concordemente l'applicazione in questa sede della legge del
Ghana, che consente di addivenire direttamente allo scioglimento del matrimonio, senza che sia necessaria la previa pronuncia della separazione personale. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma
1 lett. f) della “Matrimonial Causes Act”, ossia dalla Legge n. 367 del 1971, i coniugi possono addivenire direttamente alla dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale per il caso di impossibilità di riconciliazione tra di loro, impossibilità che nel caso in esame è attestata dalla espressa dichiarazione in calce al ricorso introduttivo.
La legge del Regolamento ha carattere universale (art. 4) e dunque si applica anche ove la legge che i coniugi intendono applicare non sia quella di uno Stato membro partecipante. Può dunque essere efficacemente evocata dalle parti del presente giudizio.
2. Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età
e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di VERDELLINO il
23/05/2015 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERDELLINO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2015 atto n. 3 parte I serie - ).
Così deciso in Pordenone, il 28/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/11/2024 da:
1) n. a GHANA il 10/06/1990 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Porcia;
con l'Avv. SANZOGNI SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a GHANA il 06/06/1993 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...], Porcia;
con l'Avv. CABIBBO ANDREA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 23/5/2015 nel Comune di Verdellino (BG), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2015; atto n. 3; parte I;
serie - )
con i seguenti figli:
n. il 09/07/2014; Persona_1
n. il 24/06/2017 CP_1 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dichiarato, ai sensi del regolamento UE 1259/2010, di voler applicare la legislazione dello stato di cittadinanza (Ghana) che permette ai coniugi di addivenire all'immediato scioglimento del matrimonio e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Parte_3 genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa familiare sita in Porcia, via Villa Scura n. 44 unitamente agli arredi che la completano.
2 Disporsi che il padre continui a vedere e a tenere con sè i figli secondo la seguente modalità concordata e già in essere da circa un anno, che tiene conto dei turni di lavoro della madre:
i. quando la madre ha il turno di lavoro di mattina, il padre si reca nella casa materna e si occupa di prepararli e di accompagnarli a scuola;
ii. quando ha il turno di pomeriggio, il padre preleva i figli da scuola (alle ore 15:30) e li tiene con sé fino alle ore 22:00, quando la madre li preleva;
iii. quando ha il turno di notte, alle ore 19:00, la madre consegna i figli al padre, che li tiene con sé fino alla mattina successiva.
3 Disporsi che i figli e trascorrano con la madre le festività di Persona_1 Parte_3 tradizione cristiana (il giorno della Vigilia di Natale, di Natale e di Santo Stefano, nonché il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo) e con ciascun genitore metà del restante periodo delle vacanze scolastiche per le feste di Natale e di Pasqua, nonché almeno due settimane durante le vacanze estive, previ accordi che dovranno intervenire entro il 30 maggio di ogni anno.
4 Disporsi che tutte le altre festività nazionali saranno godute dai genitori con i figli, privilegiando sempre l'alternanza.
5 Porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario dei due figli nella misura di euro 500,00 mensili (euro 250,00 ciascuno) da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese fino a giugno 2026 incluso. Da luglio 2026, il contributo nel mantenimento dei figli scenderà ad euro 400,00 mensili complessivi (euro 200,00 ciascuno) e sarà rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT a far data dall'anno successivo (luglio 2027).
6 Porsi a carico di ambedue i genitori l'obbligo di contribuire nel mantenimento straordinario dei figli nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
7 Disporsi che il beneficio dell'assegno unico sia in capo alla madre, così come ogni altro contributo o bonus erogabile;
8 Disporsi che gli eventuali benefici delle detrazioni per i figli a carico siano a favore di ambedue i genitori in ragione della giusta metà.
9 Spese di giudizio compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
A seguito di rimessione in istruttoria, per l'esatta individuazione delle norme della legge ghanese applicabili al caso in esame, le parti, con note congiunte e documenti allegati, hanno fornito le indicazioni richieste e, nell'udienza del giorno 25/3/25, hanno ribadito la richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate, per cui la causa è stata rimessa in decisone.
DIRITTO
1. Preliminarmente è necessario rilevare l'applicabilità nel caso di specie del Regolamento europeo
1259/2010 e, quindi, la facoltà dei coniugi, entrambi di nazionalità ghanese, di chiedere e ottenere l'immediato scioglimento del matrimonio, ai sensi della loro legge nazionale.
L'art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento citato prevede che i coniugi possono designare, di comune accordo, quale legge applicabile al divorzio, la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo. Nel caso di specie entrambi i coniugi hanno cittadinanza ghanese e hanno chiesto concordemente l'applicazione in questa sede della legge del
Ghana, che consente di addivenire direttamente allo scioglimento del matrimonio, senza che sia necessaria la previa pronuncia della separazione personale. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma
1 lett. f) della “Matrimonial Causes Act”, ossia dalla Legge n. 367 del 1971, i coniugi possono addivenire direttamente alla dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale per il caso di impossibilità di riconciliazione tra di loro, impossibilità che nel caso in esame è attestata dalla espressa dichiarazione in calce al ricorso introduttivo.
La legge del Regolamento ha carattere universale (art. 4) e dunque si applica anche ove la legge che i coniugi intendono applicare non sia quella di uno Stato membro partecipante. Può dunque essere efficacemente evocata dalle parti del presente giudizio.
2. Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età
e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di VERDELLINO il
23/05/2015 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERDELLINO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2015 atto n. 3 parte I serie - ).
Così deciso in Pordenone, il 28/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa