CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
6795/2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 27.05.2025, sostituita sia con l'ordinanza del 25.3.2025 che con il decreto di questa Corte del 03.04.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 , P. IVA , _1 P.IVA_1
in persona del liquidatore sig. , Controparte_2
C.F. CP_3
, quale fideiussore della C.F._1
prima rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Ciolina
p.e.c.: , Email_1
Carlo Maltese pec:
e Luigi Email_2
Mazza pec: Email_3
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio di
Roma, piazza Bartolomeo Gastaldi, n. 1 per procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLANTI
nonché
C.F. CP_4
, in qualità di fideiussore C.F._2
della società appellante rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ricciardi
p.e.c. ed elett.te dom.to Email_4
2 presso lo studio del predetto Avvocato in Salerno,
Via Adalgiso Amendola, n. 36, in forza di procura alle liti apposta alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore
APPELLANTE
E con sede legale in Milano, Controparte_5
Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale
, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. prof. Stefano
D'Ercole PEC
ed Email_5
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via in Arcione 71, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA ed APPELLANTE
INCIDENTALE
3 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Roma n. 10918/2021, pubblicata il 22.06.2021.
Conclusioni: gli appellanti e sig. CP_1 CP_3
hanno concluso come da atto di citazione in appello notificato in data 11.11.2021: “voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, riformare parzialmente la sentenza di primo grado
n. 10918/2021, resa inter partes dal Tribunale di
Roma, Sezione XVII Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo – R.G. n.
12900/2014 - pubblicata il 22/06/2021 e mai notificata e, per i motivi esposti in narrativa,
accogliere le seguenti domande di parte appellante:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare l'assenza di un contratto scritto tra le parti volto a disciplinare le
condizioni economiche applicabili al rapporto di conto corrente n. 20088 e dichiarare, pertanto,
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, del tasso ultralegale, delle modifiche unilaterali e delle ulteriori commissioni unilateralmente introdotte, oltre agli importi addebitati in
4 esecuzione dei contratti di Swap, accertando e dichiarando il saldo del rapporto di conto corrente
n. 20088 in Euro 359.268,81 o, in subordine, in
Euro 345.565,89, sempre a favore della CP_1
, come determinato in sede di CTU, o
[...]
nella diversa misura minore o maggiore che dovesse
emergere in corso di causa;
2. in subordine, dichiarare la non debenza degli importi addebitati sul conto corrente n. 20088 a titolo di differenziali
negativi pagati dal Cliente, condannando per
l'effetto il allo storno/restituzione in favore CP_5
della di Euro 160.443,38 in _1
applicazione del contratto di Swap n. 15207 e di
Euro 77.744,65 in applicazione del contratto di
Swap n. 15827, stante l'accertata nullità dei suddetti contratti e l'effettivo addebito delle suddette somme;
3. porre le spese di CTU a carico dell' CP_6
convenuto. Con vittoria di spese, diritti e
[...]
onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi…”; nonché come da note depositate il 25.2.2025 e da comparsa conclusionale
5 depositata il 16.5.2025, nonché come da note depositate il 23.5.2025;
il dott. ha concluso rappresentando che il CP_4
motivo di appello proposto da riguardava CP_1
esclusivamente detta società e la CA appellata e che egli figurava tra gli appellanti ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e, comunque “ per adesione ai motivi di impugnazione”, dei quali ha chiesto l'accoglimento; ha concluso per la dichiarazione di tardività dell'appello incidentale, rappresentando che all'esito della cessione in blocco di un gruppo di crediti dall'appellata a CP_7
e da quest'ultima ad un “ terzo soggetto”,
[...]
era intervenuta transazione tra quest'ultimo e gli appellanti ed il sig. ; CP_1 CP_3
concludendo altresì come da comparsa conclusionale depositata il 14.5.2025 e come da note depositate il 26.5.2025, assumendo, tra l'altro, di essere stato anch'egli tra le parti della suindicata transazione;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.05.2022:
6 “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e
comunque infondato sia in fatto che in diritto, oltrechè non provato;
2) in via incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto dalla
con conseguente condanna degli appellanti CP_8
al pagamento in favore della delle somme di CP_8
cui in narrativa e delle spese di CTU svolta in primo grado, ingiustamente poste a carico di entrambe le
parti. In ogni caso con vittoria di compensi e spese
dei doppi gradi di giudizio, oltre accessori di legge”; nonché come da comparsa conclusionale depositata il 16.5.2025.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, _1
, in persona del liquidatore, nonché i
[...]
IG.ri e , quali suoi CP_4 CP_3
fideiussori, convennero in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma il Banco Popolare Soc. Coop.,
esponendo di aver stipulato con il predetto istituto
7 di credito i rapporti di conto corrente n. 20088, n.
403 e n. 1311; i contratti di anticipi e sconti n.
20092, n. 63013, n. 70000 e n. 20756; il contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso n. rep. 93661 del
25/03/2013; il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. rep. 85065 del 16/10/2007; il contratto di mutuo chirografario n. 225/001/0123464; la conferma di Interest Rate Swap rif. 13029 del
16/10/2007 di complessivi € 1.050.000,00 ed il contratto di Interest Rate Swap Proposta n. 9920, del
05/08/2009, di € 1.265.789,47.
Precisarono gli attori che tutti i contratti erano in corso, esclusi gli interest rate swap, “ rescissi” dalla CA.
Lamentarono l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici;
la nullità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto;
la pretesa illegittimità del recesso della Banca dai contratti di apertura di credito;
nonché la nullità dei contratti derivati sottoscritti dalla CP_1
Di conseguenza, chiesero la condanna della convenuta alla restituzione delle somme asserite
8 come indebitamente pagate ed al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via equitativa.
Si costituì in giudizio il Banco Popolare Soc. Coop.,
insistendo per il rigetto di tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova, chiedendo in via riconvenzionale al Tribunale di Roma di condannare gli attori “a pagare in favore di Banco
Popolare Soc. Coop. la complessiva somma di €
244.192,65, di cui € 226.110,00 quale credito derivante dalla estinzione dei derivati Parte_1
rif. n. 15207 e “tasso fisso (IRS)” rif. n. 15827, nonché della somma di € 18.082,65 quale scoperto del conto corrente n. 20088, oltre rivalutazione ed interessi convenzionali o in subordine legali”.
Dopo aver disposto c.t.u. contabile, il Tribunale di
Roma, con sentenza n. 10918/2021, ha respinto le domande di accertamento negativo formulate dagli attori in relazione ai rapporti CAri n. rep. 85065
del 16/10/2007, n. 2225/001/0123464 del
17/02/2010, n. rep. 85065 del 25/03/2013; ha respinto la domanda riconvenzionale formulata da
9 parte convenuta;
ha dichiarato la nullità del contratto quadro e dei singoli contratti esecutivi per operazioni su strumenti finanziari derivati di
Interest Rate Swap “Rollercoaster” e Interest Rate
Swap Tasso Fisso (IRS).
Con atto di citazione notificato alla CA in data
11.11.2021 gli originari attori hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, per i seguenti motivi:
la sentenza meritava di essere censurata nella parte in cui aveva escluso di poter accertare e dichiarare, relativamente al conto corrente n. 20088, la non debenza degli importi addebitati sul conto a titolo di interessi al tasso ultra legale, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi e spese non dovute, poiché ritenute non provate.
A ben vedere, la ricostruzione operata dal giudice non poteva essere condivisa perché parte attrice, seppur poco prima dell'introduzione del giudizio di prime cure, aveva richiesto alla CA convenuta la consegna di copia dei documenti CAri ex art. 119
10 t.u.b; alla luce del mancato riscontro alla suddetta missiva, aveva chiesto al Giudice di disporre l'ordine di esibizione. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto decidere la causa sulla base dei documenti in atti, imputando esclusivamente alla CA convenuta la mancata produzione dei documenti contrattuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.05.2022 si è costituita Controparte_5
contestando l'impugnazione per i seguenti motivi:
1. l'appello era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., poiché basato su una ricostruzione dei fatti palesemente infondata e smentita dalla c.t.u. eseguita in primo grado, nonché dall'istruttoria svolta;
2. l'appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto gli appellanti avevano omesso di precisare le modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale;
3. l'appello era infondato.
In particolare, con riferimento al contratto di conto corrente n. 20088, gli attori avevano allegato
11 esclusivamente il conteggio delle competenze e non anche gli estratti conto, non assolvendo all'onere probatorio gravante su di loro;
nessuna contestazione relativa alla capitalizzazione successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 2000 poteva ritenersi fondata, in quanto, in primo luogo la CA aveva adeguato il conto corrente oggetto di causa;
in ogni caso, il revirement giurisprudenziale sull'invalidità della capitalizzazione degli interessi aveva inciso su consolidati precedenti pronunce di segno contrario;
5. correttamente il Tribunale aveva respinto la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità
e/o inefficacia dell'addebito da parte della CA delle commissioni di massimo scoperto inerenti al rapporto di c/c 20088,
Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
2/2009, la Banca non aveva più applicato la commissione di massimo scoperto;
6. la presunta natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla CA era frutto di un'erronea
12 metodologia di calcolo utilizzata dal consulente di parte;
Nel proporre appello incidentale, la CA ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva accertato e dichiarato la nullità del contratto quadro e dei singoli contratti esecutivi per operazioni su strumenti finanziari derivati da
Interest Rate Swap “Rollercoaster” e di Interest
Rate Swap Tasso Fisso.
In particolare, aderendo alle risultanze del C.T.U., il
Tribunale avrebbe erroneamente affermato che, alla data della stipula, il derivato appariva fortemente sbilanciato a sfavore della società attrice e che il valore del mark to market risultava già negativo: di conseguenza la CA avrebbe dovuto corrispondere alla cliente un up front di pari importo;
viceversa, la mancata corresponsione di tale somma nel caso di specie avrebbe integrato una commissione implicita e non determinabile al momento della stipula.
Viceversa, secondo l'impugnante, il mark to market esprimeva, in un determinato momento, il valore del contratto in base alla previsione degli andamenti
13 futuri dei flussi finanziari e corrispondeva al prezzo di mercato teorico che un terzo sarebbe disposto a sostenere per subentrare nel contratto. Esso veniva in rilievo soprattutto nelle ipotesi di risoluzione anticipata dello swap, rappresentando il costo preteso dalla CA per tale estinzione: per tale ragione non si trattava di un costo necessariamente pagato dal cliente che, quindi, non poteva essere qualificato come elemento essenziale.
Chiese pertanto che fosse dichiarata la validità di entrambi i contratti derivati e, per l'effetto, che gli appellanti, nelle rispettive qualità di correntista e di fideiussori, fossero condannati al pagamento in proprio favore della somma di euro 226.110 quale credito riveniente dall'estinzione dei due derivati e dell'ulteriore somma di euro 18.082,65 quale scoperto del conto corrente n. 20088, oltre rivalutazione ed interessi.
Con la comparsa depositata il 24.10.2024 il dott.
si è costituito con nuovo Difensore, CP_4
rappresentando le circostanze e concludendo, da ultimo, come in epigrafe riassunto.
14 Con l'ordinanza del 25.3.2025 questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione in ordine alle circostanze da ultimo rappresentate dal dott. CP_4
al fine di valutare la persistenza dell'interesse ad agire delle parti, nonché la concludenza delle difese del dott. in relazione alla natura della CP_4
controversia.
E' stata pertanto fissata nuova udienza, in data odierna, di precisazione delle conclusioni, nonché
per la decisione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con termini anticipati alle parti per deposito di ulteriori memorie conclusionali.
Tutte le parti, salvo la CA appellata, hanno depositato note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.In ordine alla questione posta dal garante, dott.
nelle memorie conclusionali del 25.2.2025, CP_4
si osserva quanto segue.
1.1.Egli, come ha precisato anche nelle memorie depositate il 16.5.2025, ha dedotto in ordine
15 all'intervenuta transazione tra l'attuale cessionaria, avente causa dall'odierna appellata, e gli appellanti dei seguenti crediti:
il credito pari ad euro 244.192,65, di cui: euro 226.110 riveniente dall'estinzione dei derivati
“ rif.n.15207 e “ tasso fisso” IRS rif. N. Parte_2
15827;
euro 18.082,65 quale scoperto di conto corrente n.
20088.
Il dott. ha posto la questione, al fine di CP_4
paralizzare l'appello incidentale. Ha invero sostenuto che, in presenza di tale transazione,
l'eventuale sentenza di accoglimento dell'appello incidentale non avrebbe potuto essere eseguita.
Nel resto si è riportato agli atti di causa.
Ha in tal modo inteso, implicitamente, ma evidentemente, insistere nell'appello principale proposto.
Gli altri appellanti hanno sostenuto che, poiché la transazione era intervenuta con la cessionaria del credito e non del contratto, essi avevano interesse a
16 far valere la domanda di nullità contrattuale azionata con l'appello nei confronti di Controparte_5
Quest'ultima, pur deducendo l'effettiva avvenuta cessione “pro soluto” dei suindicati crediti, vantati dalla concludente, ha sostenuto di non essere a conoscenza della transazione e di non essere quindi nelle condizioni per poter prendere posizione in ordine alla stessa.
1.2. La Corte osserva quanto segue.
La transazione, che ai sensi dell'art.1967 c.c., deve essere provata per iscritto, emerge, nel caso di specie, dalla mail del 10.4.2025 che la società
cessionaria, ha Controparte_9
inviato al dott. e che questi ha prodotto nelle CP_4
sue ultime note conclusionali.
Essa ha avuto ad oggetto il credito originariamente di spettanza di fondato CP_5
sull'estinzione dei due derivati;
nonché il credito per scoperto di conto corrente n. 20088.
La società cessionaria non è parte di questo giudizio.
Tuttavia, deve notarsi che gli appellanti hanno insistito sulla nullità di alcune clausole del conto
17 corrente, sulla quale hanno fondato la loro domanda,
pur avendo transatto la controversia con la cessionaria del credito derivante anche dal saldo negativo del predetto conto corrente;
e che CP_5
ha insistito per la declaratoria di validità
[...]
degli swap, i cui crediti residui calcolati dalla CA sono stati anch'essi oggetto di cessione e di transazione tra la cessionaria e due dei pretesi debitori.
Si apprezza, in questo contesto, la differente natura giuridica della cessione dei crediti, che è un negozio astratto (così tradizionale ed autorevolissima dottrina, nonché Cass. del 2021 n. 28903), rispetto ai contratti sottostanti.
Pertanto, nei rapporti tra cessionario e debitore ceduto, sono irrilevanti i pretesi vizi del rapporto causale sottostante, mentre rilevano solo quelli inerenti al negozio di cessione.
Ne deriva che tra le parti originarie del conto corrente n. 20088, il contratto ed i suoi pretesi vizi, sollevati dagli appellanti, sono insensibili alle vicende della cessione dei crediti che la CA,
18 ritenendosi creditrice, ha alienato a terzi;
e ciò salvo quanto in seguito si dirà per il solo credito di euro
18.062,85 azionato da con l'appello CP_5
incidentale.
Peraltro, avendo la transazione avuto ad oggetto il solo credito vantato dalla CA cedente a titolo di saldo negativo del predetto conto corrente, ma non anche l'intero rapporto sottostante e, quindi, neppure il preteso credito fondato sulla ripetizione d'indebito della correntista, persiste l'interesse di quest'ultima e dei garanti all'appello che ci occupa.
Per lo stesso motivo poco prima richiamato, sono insensibili alla transazione i pretesi vizi degli Pt_3
che l'appellante incidentale ha sostenuto invece non sussistere e che hanno costituito oggetto del proprio appello incidentale nei confronti della propria controparte negoziale, CP_1
Vanno pertanto esaminati nel merito sia l'appello principale che quello incidentale.
2.1.L'appello principale, laddove ha censurato la sentenza di primo grado in ordine al contratto n.
20088, è infondato e va respinto.
19 Come correttamente rilevato dal Tribunale, la domanda di accertamento negativo avanzata dagli odierni appellanti non può essere accolta, in quanto questi ultimi non risultano aver assolto all'onere probatorio su di essi gravanti in base al disposto dell'art. 2697 c.c.
In riferimento al c/c n. 20088, il c.t.u. nominato in primo grado ha segnalato l'assenza in atti del contratto di apertura di conto corrente;
del contratto di concessione del credito;
degli estratti conto scalari dal 27 febbraio 2004 al 30 settembre 2013; nonché l'assenza degli estratti di conto corrente relativi ad una serie di mensilità specificamente indicate all'interno della c.t.u. medesima (cfr. la sua pag. 9).
Né può ritenersi- come sostenuto dagli appellanti-
che, essendosi questi ultimi attivati inviando la missiva ex 119 t.u.b., senza ricevere alcun riscontro,
e chiedendo di seguito l'ordine di esibizione ex 210
c.p.c., il Giudice avrebbe dovuto “decidere la causa sulla base dei documenti in atti, imputando
20 esclusivamente al convenuto la mancata CP_5
allegazione dei documenti contrattuali”.
L'art. 119 t.u.b. IV comma prevede che il cliente abbia diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni.
Osserva la giurisprudenza di legittimità che se non vi è stata preventiva, tempestiva richiesta ex 119
t.u.b., non vi sono margini per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. 24641/2021, tra le varie).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal
Tribunale, non può ritenersi che gli appellanti abbiano utilizzato correttamente lo strumento di cui al 119 t.u.b, in quanto la missiva è stata inviata in data 04.02.2014 ed il giudizio è stato instaurato in data 18.02.2014: il lasso di tempo intercorrente tra la prima e il secondo, essendo stato assai breve, non può certamente considerarsi un termine congruo. Di conseguenza, poiché gli attori non hanno validamente attivato lo strumento di cui al 119 t.u.b.,
21 correttamente il Tribunale non ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Alla luce di quanto fin ad ora esposto, deve ritenersi che l'odierna appellante non abbia assolto l'onere probatorio su di lei gravante, e conseguentemente la sua domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla CA e fondato sul conto corrente non può essere accolta.
2.2. Il motivo di appello inerente alla mancata restituzione di somme corrisposte dalla correntista in dipendenza degli swap qualificati nulli dal tribunale si esaminerà dopo l'esame dell'appello incidentale, poiché occorre dapprima esaminare se,
in base alle censure della CA , gli swap siano o meno nulli.
3.L'appello incidentale avanzato dall'appellata è infondato, nella parte in cui ha censurato la dichiarazione di nullità dei contratti derivati indicati in narrativa statuita dal primo Giudice.
E' decisivo osservare che, come correttamente affermato dal c.t.u. e condiviso dal Tribunale, negli accordi quadro non è desumibile in maniera certa e
22 determinata il valore del mark to market e ciò,
inevitabilmente, determina la nullità del contratto.
L'incertezza su tale elemento e la sua non chiara definizione nei contratti quadro non è neppure contestata dall'appellata, la quale ha sostenuto piuttosto che il mark to market non costituisse elemento essenziale dei contratti.
Viceversa ritiene questa Corte che tale elemento non può non definirsi elemento essenziale del contratto.
Il mark to market si definisce il “ costo di sostituzione rectius il suo metodo di stima, ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto”: così Cass. S.U. n. 8770 del
2020.
Il “ mark to market” è disciplinato dall'art. 203
T.U.F. e dall'art. 2427 bis comma I n. 1 c.c.
Il mark to market deve essere determinato in quanto in tal modo lo swap, contratto aleatorio, è ricondotto all'interno dell'alea “razionale” che connota gli interest rate swaps ( così Cass. del 2021 n. 21830 e
Cass. S.U. del 2020 n. 8770)
23 Nell' interest rate swap – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità su citata– il “ mark to market”, cioè il criterio di stima del valore del prodotto finanziario, deve contenere anche la formula matematica che consenta di attualizzarlo, affinché tale elemento possa dirsi determinato e, quindi, possa ritenersi valido il contratto che lo contiene.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso di richiedere che siano preventivamente conoscibili gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market,
in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile: così Cass. S.U. n.
8770 del 2020; cfr., nello stesso senso Cass. n.
32705 del 2022; Cass. n. 24654 del 2022 e, recentissima, Cass. del 2025 n.4076, tanto da ritenere esistente un orientamento del tutto consolidato.
Afferma invero quest'ultima, nel solco della pregressa giurisprudenza ora richiamata: in tema di
"interest rate swap", gli elementi ed i criteri
24 utilizzati per la determinazione del mark to market
devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione
dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e
qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici;
in assenza di tale accordo la causa
del contratto rimane sostanzialmente
indeterminabile e la conoscibilità dei predetti
elementi assume altresì rilievo ai fini
dell'affermazione della responsabilità della CA per la violazione degli obblighi informativi e di
correttezza contrattuale.
La nullità degli swap per tali ragioni è pertanto ricondotta alla “nullità strutturale” di cui all'art. 1418 n. 2 c.c.
Pertanto, la somma di euro 226.110, richiesta con l'appello quale credito residuo, a seguito dell'estinzione dei derivati, non può riconoscersi.
4. L'appellante incidentale ha, ulteriormente chiesto il riconoscimento in proprio favore della somma di euro 18.082,65 quale scoperto di conto corrente n.
20088.
25 Sul punto, il primo Giudice ha osservato che nessuna delle parti, né la correntista, né la CA, aveva dato prova della propria domanda, la CA in particolare omettendo di depositare tutta la documentazione contabile del rapporto, atta a dimostrare che il saldo negativo richiesto era effettivamente sussistente.
In particolare, molteplici erano le lacune presenti negli estratti conto, “ con vuoti di 6-8 mesi per ciascun anno di movimentazioni”.
Orbene, l'appello incidentale non contiene alcuna censura al ragionamento del primo Giudice, né in ordine all'onere della prova spettante alla CA, né in ordine alla oggettiva carenza della necessaria documentazione dalla quale poter desumere che il dedotto saldo del conto corrente n. 20088 fosse negativo.
A ciò deve aggiungersi che, avendo la CA
azionato il credito, esso è pacificamente ceduto a terzi, come dedotto dallo stesso CP_5
cosicché essa non ne è attualmente più titolare.
26 Anche questo motivo di appello incidentale va pertanto respinto.
5.Tornando ad esaminare il motivo dell'appello principale riassunto sub 2.2. della presente motivazione, si osserva quanto segue.
Come emerge dal supplemento peritale disposto in primo grado, entrambi i contratti derivati erano regolati sul conto corrente n. 20088.
Come emerge dalla prima c.t.u., i differenziali che la correntista ha pagato ammontano ad euro
77.744,65 relativamente al contratto n. 15827 e ad euro 160.443,38 relativamente al contratto n. 15207
( pag. 44 della c.t.u.).
A seguito della dichiarazione di nullità dei due contratti derivati più volte richiamati, l'appellante ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Come tuttavia dedotto sin dalla citazione, il conto corrente era in essere al tempo della notificazione della stessa.
In tali casi, il correntista può agire per la ripetizione dell'indebito, se essa ha ad oggetto versamenti di
27 natura solutoria;
ma se il conto è ancora in essere, ha diritto unicamente al saldo del conto, “ eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate”, ma senza alcuna azione restitutoria;
“ solo a conto chiuso, venuta meno la disponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823 I comma c.c., l'azione di ripetizione d'indebito può determinare l'obbligo per la CA di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”: così, anche di recente, Cass. del 2024 n. 13586.
Deve pertanto unicamente accertarsi che nel saldo del conto corrente n. 20088 al tempo della notificazione della citazione deve computarsi a credito della correntista l'importo complessivo di euro 238.188,03.
5.Il limitato accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale determina che la CA, soccombente, debba condannarsi al pagamento delle spese processuali del grado in favore solidale degli appellanti, previa compensazione delle stesse nella misura di un terzo.
Si provvede come in dispositivo.
28 Il tenore della presente decisione comporta la conferma della statuizione circa le spese processuali contenuta nella sentenza impugnata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
T.U.S.G, se dovuto ( cfr. Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, nonché dai sig.ri e
[...] CP_4
avverso la sentenza in epigrafe CP_3
indicata nei confronti di Controparte_5
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, accerta che nel saldo alla data della notificazione della citazione in primo grado del conto corrente n. 20088 di cui in motivazione deve computarsi a credito della correntista l'importo di euro 238.188,03;
29 respinge l'appello incidentale;
condanna la CA appellata al pagamento in favore solidale degli appellanti delle spese processuali dell'appello che, già compensate per un terzo, si liquidano in euro 9.800 per onorari, oltre spese generali, da distrarsi in favore dei Procuratori anticipatari, quanto alla società appellante ed al sig.
; CP_3
conferma la statuizione della sentenza impugnata relativa alle spese processuali del primo grado;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 27.05.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
6795/2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 27.05.2025, sostituita sia con l'ordinanza del 25.3.2025 che con il decreto di questa Corte del 03.04.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 , P. IVA , _1 P.IVA_1
in persona del liquidatore sig. , Controparte_2
C.F. CP_3
, quale fideiussore della C.F._1
prima rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Ciolina
p.e.c.: , Email_1
Carlo Maltese pec:
e Luigi Email_2
Mazza pec: Email_3
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio di
Roma, piazza Bartolomeo Gastaldi, n. 1 per procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLANTI
nonché
C.F. CP_4
, in qualità di fideiussore C.F._2
della società appellante rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ricciardi
p.e.c. ed elett.te dom.to Email_4
2 presso lo studio del predetto Avvocato in Salerno,
Via Adalgiso Amendola, n. 36, in forza di procura alle liti apposta alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore
APPELLANTE
E con sede legale in Milano, Controparte_5
Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale
, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. prof. Stefano
D'Ercole PEC
ed Email_5
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via in Arcione 71, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA ed APPELLANTE
INCIDENTALE
3 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Roma n. 10918/2021, pubblicata il 22.06.2021.
Conclusioni: gli appellanti e sig. CP_1 CP_3
hanno concluso come da atto di citazione in appello notificato in data 11.11.2021: “voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, riformare parzialmente la sentenza di primo grado
n. 10918/2021, resa inter partes dal Tribunale di
Roma, Sezione XVII Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo – R.G. n.
12900/2014 - pubblicata il 22/06/2021 e mai notificata e, per i motivi esposti in narrativa,
accogliere le seguenti domande di parte appellante:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare l'assenza di un contratto scritto tra le parti volto a disciplinare le
condizioni economiche applicabili al rapporto di conto corrente n. 20088 e dichiarare, pertanto,
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, del tasso ultralegale, delle modifiche unilaterali e delle ulteriori commissioni unilateralmente introdotte, oltre agli importi addebitati in
4 esecuzione dei contratti di Swap, accertando e dichiarando il saldo del rapporto di conto corrente
n. 20088 in Euro 359.268,81 o, in subordine, in
Euro 345.565,89, sempre a favore della CP_1
, come determinato in sede di CTU, o
[...]
nella diversa misura minore o maggiore che dovesse
emergere in corso di causa;
2. in subordine, dichiarare la non debenza degli importi addebitati sul conto corrente n. 20088 a titolo di differenziali
negativi pagati dal Cliente, condannando per
l'effetto il allo storno/restituzione in favore CP_5
della di Euro 160.443,38 in _1
applicazione del contratto di Swap n. 15207 e di
Euro 77.744,65 in applicazione del contratto di
Swap n. 15827, stante l'accertata nullità dei suddetti contratti e l'effettivo addebito delle suddette somme;
3. porre le spese di CTU a carico dell' CP_6
convenuto. Con vittoria di spese, diritti e
[...]
onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi…”; nonché come da note depositate il 25.2.2025 e da comparsa conclusionale
5 depositata il 16.5.2025, nonché come da note depositate il 23.5.2025;
il dott. ha concluso rappresentando che il CP_4
motivo di appello proposto da riguardava CP_1
esclusivamente detta società e la CA appellata e che egli figurava tra gli appellanti ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e, comunque “ per adesione ai motivi di impugnazione”, dei quali ha chiesto l'accoglimento; ha concluso per la dichiarazione di tardività dell'appello incidentale, rappresentando che all'esito della cessione in blocco di un gruppo di crediti dall'appellata a CP_7
e da quest'ultima ad un “ terzo soggetto”,
[...]
era intervenuta transazione tra quest'ultimo e gli appellanti ed il sig. ; CP_1 CP_3
concludendo altresì come da comparsa conclusionale depositata il 14.5.2025 e come da note depositate il 26.5.2025, assumendo, tra l'altro, di essere stato anch'egli tra le parti della suindicata transazione;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.05.2022:
6 “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e
comunque infondato sia in fatto che in diritto, oltrechè non provato;
2) in via incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto dalla
con conseguente condanna degli appellanti CP_8
al pagamento in favore della delle somme di CP_8
cui in narrativa e delle spese di CTU svolta in primo grado, ingiustamente poste a carico di entrambe le
parti. In ogni caso con vittoria di compensi e spese
dei doppi gradi di giudizio, oltre accessori di legge”; nonché come da comparsa conclusionale depositata il 16.5.2025.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, _1
, in persona del liquidatore, nonché i
[...]
IG.ri e , quali suoi CP_4 CP_3
fideiussori, convennero in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma il Banco Popolare Soc. Coop.,
esponendo di aver stipulato con il predetto istituto
7 di credito i rapporti di conto corrente n. 20088, n.
403 e n. 1311; i contratti di anticipi e sconti n.
20092, n. 63013, n. 70000 e n. 20756; il contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso n. rep. 93661 del
25/03/2013; il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile n. rep. 85065 del 16/10/2007; il contratto di mutuo chirografario n. 225/001/0123464; la conferma di Interest Rate Swap rif. 13029 del
16/10/2007 di complessivi € 1.050.000,00 ed il contratto di Interest Rate Swap Proposta n. 9920, del
05/08/2009, di € 1.265.789,47.
Precisarono gli attori che tutti i contratti erano in corso, esclusi gli interest rate swap, “ rescissi” dalla CA.
Lamentarono l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici;
la nullità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto;
la pretesa illegittimità del recesso della Banca dai contratti di apertura di credito;
nonché la nullità dei contratti derivati sottoscritti dalla CP_1
Di conseguenza, chiesero la condanna della convenuta alla restituzione delle somme asserite
8 come indebitamente pagate ed al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via equitativa.
Si costituì in giudizio il Banco Popolare Soc. Coop.,
insistendo per il rigetto di tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova, chiedendo in via riconvenzionale al Tribunale di Roma di condannare gli attori “a pagare in favore di Banco
Popolare Soc. Coop. la complessiva somma di €
244.192,65, di cui € 226.110,00 quale credito derivante dalla estinzione dei derivati Parte_1
rif. n. 15207 e “tasso fisso (IRS)” rif. n. 15827, nonché della somma di € 18.082,65 quale scoperto del conto corrente n. 20088, oltre rivalutazione ed interessi convenzionali o in subordine legali”.
Dopo aver disposto c.t.u. contabile, il Tribunale di
Roma, con sentenza n. 10918/2021, ha respinto le domande di accertamento negativo formulate dagli attori in relazione ai rapporti CAri n. rep. 85065
del 16/10/2007, n. 2225/001/0123464 del
17/02/2010, n. rep. 85065 del 25/03/2013; ha respinto la domanda riconvenzionale formulata da
9 parte convenuta;
ha dichiarato la nullità del contratto quadro e dei singoli contratti esecutivi per operazioni su strumenti finanziari derivati di
Interest Rate Swap “Rollercoaster” e Interest Rate
Swap Tasso Fisso (IRS).
Con atto di citazione notificato alla CA in data
11.11.2021 gli originari attori hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, per i seguenti motivi:
la sentenza meritava di essere censurata nella parte in cui aveva escluso di poter accertare e dichiarare, relativamente al conto corrente n. 20088, la non debenza degli importi addebitati sul conto a titolo di interessi al tasso ultra legale, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi e spese non dovute, poiché ritenute non provate.
A ben vedere, la ricostruzione operata dal giudice non poteva essere condivisa perché parte attrice, seppur poco prima dell'introduzione del giudizio di prime cure, aveva richiesto alla CA convenuta la consegna di copia dei documenti CAri ex art. 119
10 t.u.b; alla luce del mancato riscontro alla suddetta missiva, aveva chiesto al Giudice di disporre l'ordine di esibizione. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto decidere la causa sulla base dei documenti in atti, imputando esclusivamente alla CA convenuta la mancata produzione dei documenti contrattuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.05.2022 si è costituita Controparte_5
contestando l'impugnazione per i seguenti motivi:
1. l'appello era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., poiché basato su una ricostruzione dei fatti palesemente infondata e smentita dalla c.t.u. eseguita in primo grado, nonché dall'istruttoria svolta;
2. l'appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto gli appellanti avevano omesso di precisare le modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale;
3. l'appello era infondato.
In particolare, con riferimento al contratto di conto corrente n. 20088, gli attori avevano allegato
11 esclusivamente il conteggio delle competenze e non anche gli estratti conto, non assolvendo all'onere probatorio gravante su di loro;
nessuna contestazione relativa alla capitalizzazione successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 2000 poteva ritenersi fondata, in quanto, in primo luogo la CA aveva adeguato il conto corrente oggetto di causa;
in ogni caso, il revirement giurisprudenziale sull'invalidità della capitalizzazione degli interessi aveva inciso su consolidati precedenti pronunce di segno contrario;
5. correttamente il Tribunale aveva respinto la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità
e/o inefficacia dell'addebito da parte della CA delle commissioni di massimo scoperto inerenti al rapporto di c/c 20088,
Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
2/2009, la Banca non aveva più applicato la commissione di massimo scoperto;
6. la presunta natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla CA era frutto di un'erronea
12 metodologia di calcolo utilizzata dal consulente di parte;
Nel proporre appello incidentale, la CA ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva accertato e dichiarato la nullità del contratto quadro e dei singoli contratti esecutivi per operazioni su strumenti finanziari derivati da
Interest Rate Swap “Rollercoaster” e di Interest
Rate Swap Tasso Fisso.
In particolare, aderendo alle risultanze del C.T.U., il
Tribunale avrebbe erroneamente affermato che, alla data della stipula, il derivato appariva fortemente sbilanciato a sfavore della società attrice e che il valore del mark to market risultava già negativo: di conseguenza la CA avrebbe dovuto corrispondere alla cliente un up front di pari importo;
viceversa, la mancata corresponsione di tale somma nel caso di specie avrebbe integrato una commissione implicita e non determinabile al momento della stipula.
Viceversa, secondo l'impugnante, il mark to market esprimeva, in un determinato momento, il valore del contratto in base alla previsione degli andamenti
13 futuri dei flussi finanziari e corrispondeva al prezzo di mercato teorico che un terzo sarebbe disposto a sostenere per subentrare nel contratto. Esso veniva in rilievo soprattutto nelle ipotesi di risoluzione anticipata dello swap, rappresentando il costo preteso dalla CA per tale estinzione: per tale ragione non si trattava di un costo necessariamente pagato dal cliente che, quindi, non poteva essere qualificato come elemento essenziale.
Chiese pertanto che fosse dichiarata la validità di entrambi i contratti derivati e, per l'effetto, che gli appellanti, nelle rispettive qualità di correntista e di fideiussori, fossero condannati al pagamento in proprio favore della somma di euro 226.110 quale credito riveniente dall'estinzione dei due derivati e dell'ulteriore somma di euro 18.082,65 quale scoperto del conto corrente n. 20088, oltre rivalutazione ed interessi.
Con la comparsa depositata il 24.10.2024 il dott.
si è costituito con nuovo Difensore, CP_4
rappresentando le circostanze e concludendo, da ultimo, come in epigrafe riassunto.
14 Con l'ordinanza del 25.3.2025 questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione in ordine alle circostanze da ultimo rappresentate dal dott. CP_4
al fine di valutare la persistenza dell'interesse ad agire delle parti, nonché la concludenza delle difese del dott. in relazione alla natura della CP_4
controversia.
E' stata pertanto fissata nuova udienza, in data odierna, di precisazione delle conclusioni, nonché
per la decisione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con termini anticipati alle parti per deposito di ulteriori memorie conclusionali.
Tutte le parti, salvo la CA appellata, hanno depositato note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.In ordine alla questione posta dal garante, dott.
nelle memorie conclusionali del 25.2.2025, CP_4
si osserva quanto segue.
1.1.Egli, come ha precisato anche nelle memorie depositate il 16.5.2025, ha dedotto in ordine
15 all'intervenuta transazione tra l'attuale cessionaria, avente causa dall'odierna appellata, e gli appellanti dei seguenti crediti:
il credito pari ad euro 244.192,65, di cui: euro 226.110 riveniente dall'estinzione dei derivati
“ rif.n.15207 e “ tasso fisso” IRS rif. N. Parte_2
15827;
euro 18.082,65 quale scoperto di conto corrente n.
20088.
Il dott. ha posto la questione, al fine di CP_4
paralizzare l'appello incidentale. Ha invero sostenuto che, in presenza di tale transazione,
l'eventuale sentenza di accoglimento dell'appello incidentale non avrebbe potuto essere eseguita.
Nel resto si è riportato agli atti di causa.
Ha in tal modo inteso, implicitamente, ma evidentemente, insistere nell'appello principale proposto.
Gli altri appellanti hanno sostenuto che, poiché la transazione era intervenuta con la cessionaria del credito e non del contratto, essi avevano interesse a
16 far valere la domanda di nullità contrattuale azionata con l'appello nei confronti di Controparte_5
Quest'ultima, pur deducendo l'effettiva avvenuta cessione “pro soluto” dei suindicati crediti, vantati dalla concludente, ha sostenuto di non essere a conoscenza della transazione e di non essere quindi nelle condizioni per poter prendere posizione in ordine alla stessa.
1.2. La Corte osserva quanto segue.
La transazione, che ai sensi dell'art.1967 c.c., deve essere provata per iscritto, emerge, nel caso di specie, dalla mail del 10.4.2025 che la società
cessionaria, ha Controparte_9
inviato al dott. e che questi ha prodotto nelle CP_4
sue ultime note conclusionali.
Essa ha avuto ad oggetto il credito originariamente di spettanza di fondato CP_5
sull'estinzione dei due derivati;
nonché il credito per scoperto di conto corrente n. 20088.
La società cessionaria non è parte di questo giudizio.
Tuttavia, deve notarsi che gli appellanti hanno insistito sulla nullità di alcune clausole del conto
17 corrente, sulla quale hanno fondato la loro domanda,
pur avendo transatto la controversia con la cessionaria del credito derivante anche dal saldo negativo del predetto conto corrente;
e che CP_5
ha insistito per la declaratoria di validità
[...]
degli swap, i cui crediti residui calcolati dalla CA sono stati anch'essi oggetto di cessione e di transazione tra la cessionaria e due dei pretesi debitori.
Si apprezza, in questo contesto, la differente natura giuridica della cessione dei crediti, che è un negozio astratto (così tradizionale ed autorevolissima dottrina, nonché Cass. del 2021 n. 28903), rispetto ai contratti sottostanti.
Pertanto, nei rapporti tra cessionario e debitore ceduto, sono irrilevanti i pretesi vizi del rapporto causale sottostante, mentre rilevano solo quelli inerenti al negozio di cessione.
Ne deriva che tra le parti originarie del conto corrente n. 20088, il contratto ed i suoi pretesi vizi, sollevati dagli appellanti, sono insensibili alle vicende della cessione dei crediti che la CA,
18 ritenendosi creditrice, ha alienato a terzi;
e ciò salvo quanto in seguito si dirà per il solo credito di euro
18.062,85 azionato da con l'appello CP_5
incidentale.
Peraltro, avendo la transazione avuto ad oggetto il solo credito vantato dalla CA cedente a titolo di saldo negativo del predetto conto corrente, ma non anche l'intero rapporto sottostante e, quindi, neppure il preteso credito fondato sulla ripetizione d'indebito della correntista, persiste l'interesse di quest'ultima e dei garanti all'appello che ci occupa.
Per lo stesso motivo poco prima richiamato, sono insensibili alla transazione i pretesi vizi degli Pt_3
che l'appellante incidentale ha sostenuto invece non sussistere e che hanno costituito oggetto del proprio appello incidentale nei confronti della propria controparte negoziale, CP_1
Vanno pertanto esaminati nel merito sia l'appello principale che quello incidentale.
2.1.L'appello principale, laddove ha censurato la sentenza di primo grado in ordine al contratto n.
20088, è infondato e va respinto.
19 Come correttamente rilevato dal Tribunale, la domanda di accertamento negativo avanzata dagli odierni appellanti non può essere accolta, in quanto questi ultimi non risultano aver assolto all'onere probatorio su di essi gravanti in base al disposto dell'art. 2697 c.c.
In riferimento al c/c n. 20088, il c.t.u. nominato in primo grado ha segnalato l'assenza in atti del contratto di apertura di conto corrente;
del contratto di concessione del credito;
degli estratti conto scalari dal 27 febbraio 2004 al 30 settembre 2013; nonché l'assenza degli estratti di conto corrente relativi ad una serie di mensilità specificamente indicate all'interno della c.t.u. medesima (cfr. la sua pag. 9).
Né può ritenersi- come sostenuto dagli appellanti-
che, essendosi questi ultimi attivati inviando la missiva ex 119 t.u.b., senza ricevere alcun riscontro,
e chiedendo di seguito l'ordine di esibizione ex 210
c.p.c., il Giudice avrebbe dovuto “decidere la causa sulla base dei documenti in atti, imputando
20 esclusivamente al convenuto la mancata CP_5
allegazione dei documenti contrattuali”.
L'art. 119 t.u.b. IV comma prevede che il cliente abbia diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni.
Osserva la giurisprudenza di legittimità che se non vi è stata preventiva, tempestiva richiesta ex 119
t.u.b., non vi sono margini per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. 24641/2021, tra le varie).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal
Tribunale, non può ritenersi che gli appellanti abbiano utilizzato correttamente lo strumento di cui al 119 t.u.b, in quanto la missiva è stata inviata in data 04.02.2014 ed il giudizio è stato instaurato in data 18.02.2014: il lasso di tempo intercorrente tra la prima e il secondo, essendo stato assai breve, non può certamente considerarsi un termine congruo. Di conseguenza, poiché gli attori non hanno validamente attivato lo strumento di cui al 119 t.u.b.,
21 correttamente il Tribunale non ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Alla luce di quanto fin ad ora esposto, deve ritenersi che l'odierna appellante non abbia assolto l'onere probatorio su di lei gravante, e conseguentemente la sua domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla CA e fondato sul conto corrente non può essere accolta.
2.2. Il motivo di appello inerente alla mancata restituzione di somme corrisposte dalla correntista in dipendenza degli swap qualificati nulli dal tribunale si esaminerà dopo l'esame dell'appello incidentale, poiché occorre dapprima esaminare se,
in base alle censure della CA , gli swap siano o meno nulli.
3.L'appello incidentale avanzato dall'appellata è infondato, nella parte in cui ha censurato la dichiarazione di nullità dei contratti derivati indicati in narrativa statuita dal primo Giudice.
E' decisivo osservare che, come correttamente affermato dal c.t.u. e condiviso dal Tribunale, negli accordi quadro non è desumibile in maniera certa e
22 determinata il valore del mark to market e ciò,
inevitabilmente, determina la nullità del contratto.
L'incertezza su tale elemento e la sua non chiara definizione nei contratti quadro non è neppure contestata dall'appellata, la quale ha sostenuto piuttosto che il mark to market non costituisse elemento essenziale dei contratti.
Viceversa ritiene questa Corte che tale elemento non può non definirsi elemento essenziale del contratto.
Il mark to market si definisce il “ costo di sostituzione rectius il suo metodo di stima, ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto”: così Cass. S.U. n. 8770 del
2020.
Il “ mark to market” è disciplinato dall'art. 203
T.U.F. e dall'art. 2427 bis comma I n. 1 c.c.
Il mark to market deve essere determinato in quanto in tal modo lo swap, contratto aleatorio, è ricondotto all'interno dell'alea “razionale” che connota gli interest rate swaps ( così Cass. del 2021 n. 21830 e
Cass. S.U. del 2020 n. 8770)
23 Nell' interest rate swap – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità su citata– il “ mark to market”, cioè il criterio di stima del valore del prodotto finanziario, deve contenere anche la formula matematica che consenta di attualizzarlo, affinché tale elemento possa dirsi determinato e, quindi, possa ritenersi valido il contratto che lo contiene.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso di richiedere che siano preventivamente conoscibili gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market,
in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile: così Cass. S.U. n.
8770 del 2020; cfr., nello stesso senso Cass. n.
32705 del 2022; Cass. n. 24654 del 2022 e, recentissima, Cass. del 2025 n.4076, tanto da ritenere esistente un orientamento del tutto consolidato.
Afferma invero quest'ultima, nel solco della pregressa giurisprudenza ora richiamata: in tema di
"interest rate swap", gli elementi ed i criteri
24 utilizzati per la determinazione del mark to market
devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione
dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e
qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici;
in assenza di tale accordo la causa
del contratto rimane sostanzialmente
indeterminabile e la conoscibilità dei predetti
elementi assume altresì rilievo ai fini
dell'affermazione della responsabilità della CA per la violazione degli obblighi informativi e di
correttezza contrattuale.
La nullità degli swap per tali ragioni è pertanto ricondotta alla “nullità strutturale” di cui all'art. 1418 n. 2 c.c.
Pertanto, la somma di euro 226.110, richiesta con l'appello quale credito residuo, a seguito dell'estinzione dei derivati, non può riconoscersi.
4. L'appellante incidentale ha, ulteriormente chiesto il riconoscimento in proprio favore della somma di euro 18.082,65 quale scoperto di conto corrente n.
20088.
25 Sul punto, il primo Giudice ha osservato che nessuna delle parti, né la correntista, né la CA, aveva dato prova della propria domanda, la CA in particolare omettendo di depositare tutta la documentazione contabile del rapporto, atta a dimostrare che il saldo negativo richiesto era effettivamente sussistente.
In particolare, molteplici erano le lacune presenti negli estratti conto, “ con vuoti di 6-8 mesi per ciascun anno di movimentazioni”.
Orbene, l'appello incidentale non contiene alcuna censura al ragionamento del primo Giudice, né in ordine all'onere della prova spettante alla CA, né in ordine alla oggettiva carenza della necessaria documentazione dalla quale poter desumere che il dedotto saldo del conto corrente n. 20088 fosse negativo.
A ciò deve aggiungersi che, avendo la CA
azionato il credito, esso è pacificamente ceduto a terzi, come dedotto dallo stesso CP_5
cosicché essa non ne è attualmente più titolare.
26 Anche questo motivo di appello incidentale va pertanto respinto.
5.Tornando ad esaminare il motivo dell'appello principale riassunto sub 2.2. della presente motivazione, si osserva quanto segue.
Come emerge dal supplemento peritale disposto in primo grado, entrambi i contratti derivati erano regolati sul conto corrente n. 20088.
Come emerge dalla prima c.t.u., i differenziali che la correntista ha pagato ammontano ad euro
77.744,65 relativamente al contratto n. 15827 e ad euro 160.443,38 relativamente al contratto n. 15207
( pag. 44 della c.t.u.).
A seguito della dichiarazione di nullità dei due contratti derivati più volte richiamati, l'appellante ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Come tuttavia dedotto sin dalla citazione, il conto corrente era in essere al tempo della notificazione della stessa.
In tali casi, il correntista può agire per la ripetizione dell'indebito, se essa ha ad oggetto versamenti di
27 natura solutoria;
ma se il conto è ancora in essere, ha diritto unicamente al saldo del conto, “ eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate”, ma senza alcuna azione restitutoria;
“ solo a conto chiuso, venuta meno la disponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823 I comma c.c., l'azione di ripetizione d'indebito può determinare l'obbligo per la CA di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”: così, anche di recente, Cass. del 2024 n. 13586.
Deve pertanto unicamente accertarsi che nel saldo del conto corrente n. 20088 al tempo della notificazione della citazione deve computarsi a credito della correntista l'importo complessivo di euro 238.188,03.
5.Il limitato accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale determina che la CA, soccombente, debba condannarsi al pagamento delle spese processuali del grado in favore solidale degli appellanti, previa compensazione delle stesse nella misura di un terzo.
Si provvede come in dispositivo.
28 Il tenore della presente decisione comporta la conferma della statuizione circa le spese processuali contenuta nella sentenza impugnata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
T.U.S.G, se dovuto ( cfr. Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, nonché dai sig.ri e
[...] CP_4
avverso la sentenza in epigrafe CP_3
indicata nei confronti di Controparte_5
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, accerta che nel saldo alla data della notificazione della citazione in primo grado del conto corrente n. 20088 di cui in motivazione deve computarsi a credito della correntista l'importo di euro 238.188,03;
29 respinge l'appello incidentale;
condanna la CA appellata al pagamento in favore solidale degli appellanti delle spese processuali dell'appello che, già compensate per un terzo, si liquidano in euro 9.800 per onorari, oltre spese generali, da distrarsi in favore dei Procuratori anticipatari, quanto alla società appellante ed al sig.
; CP_3
conferma la statuizione della sentenza impugnata relativa alle spese processuali del primo grado;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 27.05.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
30