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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8322/2023 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Giovanni Miglietta, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco G. Romano, procuratore domiciliatario;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. cronol. 32413/2023 – n. 8419/2023 R.S. del 30.10.2023 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto nei suoi confronti la domanda formulata da per conseguire il risarcimento dei danni occorsi all'autovettura Alfa Controparte_1
Romeo Mito tg EC140RH di proprietà della stessa nel sinistro avvenuto il 12.03.2018 ed asseritamente cagionato da un cane randagio, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto introduttivo. Con comparsa depositata in data 29.02.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
al fine di resistere al gravame.
Il 19.04.2024 si è costituita altresì la chiedendo preliminarmente il rigetto del CP_3
primo motivo di gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la responsabilità di e formulando appello incidentale CP_3
subordinato all'accoglimento del primo motivo di appello anche al fine di ottenere il rigetto della pretesa della CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Tribunale all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello principale formulato dal e quello incidentale subordinato proposto Parte_1
dalla meritino accoglimento. Pt_2
Premesso infatti che in sede introduttiva del giudizio di primo grado, pur avendo l'attrice citato nelle conclusioni l'art. 2043 c.c., non risulta aver individuato alcuna condotta illecita che i convenuti avrebbero commesso distinta dall'inosservanza delle disposizioni vigenti per la prevenzione del fenomeno del randagismo, con conseguente inammissibilità di ogni distinto profilo di colpa ritenuto per violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c., in tema di legittimazione passiva condivide questo Tribunale il disposto di
Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671 che, proprio con riferimento alla legislazione della ha affermato che “In base alla legislazione regionale della CP_4
l'attività di ricovero, implicante la cattura, dei cani randagi, è estranea ai compiti CP_4 dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza dei cani, mentre al ricovero provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i servizi veterinari delle Il di conseguenza, è privo di legittimazione passiva con riguardo alla domanda Pt_1 di danni proposta dall'attore per i danni subiti a seguito della aggressione di alcuni cani randagi di grossa taglia”.
Né detto assunto è stato confutato dalla recente Cassazione civile sez. III, 31/05/2024,
n.15244 – citata dalla -, che ha individuato quale unico responsabile dei danni Pt_2
causati dal randagismo l'Ente cui le singole legislazioni regionali attribuiscano il compito della cattura e della custodia degli animali: “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (nella specie,
2 relativo ad un episodio avvenuto in Campania, poiché la legge numero 16 del 2001 individua la come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva che
è la a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non sussiste una responsabilità solidale in capo al la quale presuppone che Pt_1 quest'ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non era stata individuata dalla Corte di merito)”.
Può pertanto sin d'ora ritenersi fondato il motivo dell'appello principale, dovendo affermarsi il difetto di legittimazione passiva del in ordine alla pretesa Parte_1
risarcitoria avanzata da con conseguente riforma in parte qua della Controparte_1
sentenza impugnata.
Reputa tuttavia il decidente che anche l'appello incidentale formulato dalla e Pt_2
condizionato all'accoglimento del gravame principale, meriti di essere accolto.
Venendo al caso di specie, infatti, e soprassedendo da ogni valutazione circa l'effettiva qualità di randagio dell'animale che la notte del 12.03.2018 attraversò la strada percorsa dalla Alfa Romeo Mito tg. EC140RH – mai da alcuno rinvenuto neanche nelle vicinanze del luogo del sinistro, nonostante fosse stato investito, onde verificare la presenza del microchip -, valuta il Tribunale che le dichiarazioni rese dall'unico teste oculare Tes_1
non possano essere ritenute attendibili in quanto contrastanti con le risultanze
[...]
del verbale redatto dagli agenti della Polizia Locale di intervenuti 25 minuti dopo il Pt_1
sinistro, che circa l'assenza del teste sul luogo del sinistro fanno piena prova fino a querela di falso.
In proposito, invero, all'udienza 25.09.2020 il teste ha dichiarato: “Confermo le Tes_1
dichiarazioni rese alla Polizia Locale di nell'immediatezza del sinistro, poiché presente sul Pt_1
posto, e contenute nella relazione di incidente stradale allegata nel fascicolo di parte attrice che la
S.V. Ill.ma mi esibisce”; tuttavia nel verbale dagli Agenti di P.M. redatto non solo si legge che essi non ebbero a rinvenire sul posto alcun testimone, ma soprattutto si dà atto che le dichiarazioni del ebbero ad essere recapitate a mezzo posta elettronica il giorno Tes_1
19.04.2018, ovvero ben oltre un mese dall'accaduto; senza poi trascurare che, stante tale evidente incoerenza, nessuna precisazione è stata fornita circa le ragioni della sua presenza fuori dal centro abitato nel cuore della notte di un lunedì d'inverno, onde fornire riscontro alla sua inverosimile dichiarazione, fallace anche nel ricordo dell'intervento del
118 (cfr. referto del Pronto Soccorso dove la giunse con mezzo privato). CP_1
Ad ogni buon conto, come anche evidenziato dal Giudice a quo, nessuna prova è stata fornita dell'esistenza di precedenti segnalazioni anteriori al sinistro, fatte pervenire alla
3 , unica competente, circa la presenza di cani vaganti nella zona teatro del sinistro;
Pt_2
in proposito, infatti, il teste ascoltato in sede di istruttoria Testimone_2
all'udienza del 29.01.2021 in qualità di Dirigente del Servizio Veterinario della , Pt_2
ha dichiarato: “nei mesi precedenti il sinistro per cui è causa non sono giunte segnalazioni in merito alla presenza di cani vaganti nell'area di via Roggerone e via Contermini. Non si è avuta alcuna notizia del sinistro, né risultano interventi in pronta disponibilità di personale del servizio veterinario in quella data…nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2018 non vi sono stati interventi di reperibilità del personale afferente al servizio veterinario di sanità animale che è l'unico abilitato a intervenire per il recupero dei cani vaganti..”.
Ne consegue quindi che non può intendersi provata la conoscenza da parte della Pt_2
della sussistenza del pericolo alla cui prevenzione essa è preposta in via esclusiva, con conseguente inesigibilità della condotta omessa: “In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente — per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio — individuare semplicemente
l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi e occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile.”, Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018,
n.11591.
S'impone pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda formulata da e condanna della stessa al pagamento Controparte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da rifondere al e ad Parte_1
, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda Pt_2
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal avverso la sentenza n. cronol. 32413/2023 – n. 8419/2023 R.S. del Parte_1
Giudice di Pace di Lecce, nonché sull'incidentale formulato dalla : Pt_2
1) Accoglie gli appelli principale ed incidentale e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva del in ordine alla domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta la domanda formulata da nei confronti della;
Controparte_1 Pt_2
4 3) Condanna al pagamento in favore del e della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 Pt_2
per ciascuna parte in € 1.265,00 per il primo ed in € 1.701,00 per il presente, oltre
C.U., spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 28/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8322/2023 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Giovanni Miglietta, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco G. Romano, procuratore domiciliatario;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. cronol. 32413/2023 – n. 8419/2023 R.S. del 30.10.2023 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto nei suoi confronti la domanda formulata da per conseguire il risarcimento dei danni occorsi all'autovettura Alfa Controparte_1
Romeo Mito tg EC140RH di proprietà della stessa nel sinistro avvenuto il 12.03.2018 ed asseritamente cagionato da un cane randagio, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate nell'atto introduttivo. Con comparsa depositata in data 29.02.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
al fine di resistere al gravame.
Il 19.04.2024 si è costituita altresì la chiedendo preliminarmente il rigetto del CP_3
primo motivo di gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la responsabilità di e formulando appello incidentale CP_3
subordinato all'accoglimento del primo motivo di appello anche al fine di ottenere il rigetto della pretesa della CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Tribunale all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello principale formulato dal e quello incidentale subordinato proposto Parte_1
dalla meritino accoglimento. Pt_2
Premesso infatti che in sede introduttiva del giudizio di primo grado, pur avendo l'attrice citato nelle conclusioni l'art. 2043 c.c., non risulta aver individuato alcuna condotta illecita che i convenuti avrebbero commesso distinta dall'inosservanza delle disposizioni vigenti per la prevenzione del fenomeno del randagismo, con conseguente inammissibilità di ogni distinto profilo di colpa ritenuto per violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c., in tema di legittimazione passiva condivide questo Tribunale il disposto di
Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671 che, proprio con riferimento alla legislazione della ha affermato che “In base alla legislazione regionale della CP_4
l'attività di ricovero, implicante la cattura, dei cani randagi, è estranea ai compiti CP_4 dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza dei cani, mentre al ricovero provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i servizi veterinari delle Il di conseguenza, è privo di legittimazione passiva con riguardo alla domanda Pt_1 di danni proposta dall'attore per i danni subiti a seguito della aggressione di alcuni cani randagi di grossa taglia”.
Né detto assunto è stato confutato dalla recente Cassazione civile sez. III, 31/05/2024,
n.15244 – citata dalla -, che ha individuato quale unico responsabile dei danni Pt_2
causati dal randagismo l'Ente cui le singole legislazioni regionali attribuiscano il compito della cattura e della custodia degli animali: “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (nella specie,
2 relativo ad un episodio avvenuto in Campania, poiché la legge numero 16 del 2001 individua la come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva che
è la a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non sussiste una responsabilità solidale in capo al la quale presuppone che Pt_1 quest'ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non era stata individuata dalla Corte di merito)”.
Può pertanto sin d'ora ritenersi fondato il motivo dell'appello principale, dovendo affermarsi il difetto di legittimazione passiva del in ordine alla pretesa Parte_1
risarcitoria avanzata da con conseguente riforma in parte qua della Controparte_1
sentenza impugnata.
Reputa tuttavia il decidente che anche l'appello incidentale formulato dalla e Pt_2
condizionato all'accoglimento del gravame principale, meriti di essere accolto.
Venendo al caso di specie, infatti, e soprassedendo da ogni valutazione circa l'effettiva qualità di randagio dell'animale che la notte del 12.03.2018 attraversò la strada percorsa dalla Alfa Romeo Mito tg. EC140RH – mai da alcuno rinvenuto neanche nelle vicinanze del luogo del sinistro, nonostante fosse stato investito, onde verificare la presenza del microchip -, valuta il Tribunale che le dichiarazioni rese dall'unico teste oculare Tes_1
non possano essere ritenute attendibili in quanto contrastanti con le risultanze
[...]
del verbale redatto dagli agenti della Polizia Locale di intervenuti 25 minuti dopo il Pt_1
sinistro, che circa l'assenza del teste sul luogo del sinistro fanno piena prova fino a querela di falso.
In proposito, invero, all'udienza 25.09.2020 il teste ha dichiarato: “Confermo le Tes_1
dichiarazioni rese alla Polizia Locale di nell'immediatezza del sinistro, poiché presente sul Pt_1
posto, e contenute nella relazione di incidente stradale allegata nel fascicolo di parte attrice che la
S.V. Ill.ma mi esibisce”; tuttavia nel verbale dagli Agenti di P.M. redatto non solo si legge che essi non ebbero a rinvenire sul posto alcun testimone, ma soprattutto si dà atto che le dichiarazioni del ebbero ad essere recapitate a mezzo posta elettronica il giorno Tes_1
19.04.2018, ovvero ben oltre un mese dall'accaduto; senza poi trascurare che, stante tale evidente incoerenza, nessuna precisazione è stata fornita circa le ragioni della sua presenza fuori dal centro abitato nel cuore della notte di un lunedì d'inverno, onde fornire riscontro alla sua inverosimile dichiarazione, fallace anche nel ricordo dell'intervento del
118 (cfr. referto del Pronto Soccorso dove la giunse con mezzo privato). CP_1
Ad ogni buon conto, come anche evidenziato dal Giudice a quo, nessuna prova è stata fornita dell'esistenza di precedenti segnalazioni anteriori al sinistro, fatte pervenire alla
3 , unica competente, circa la presenza di cani vaganti nella zona teatro del sinistro;
Pt_2
in proposito, infatti, il teste ascoltato in sede di istruttoria Testimone_2
all'udienza del 29.01.2021 in qualità di Dirigente del Servizio Veterinario della , Pt_2
ha dichiarato: “nei mesi precedenti il sinistro per cui è causa non sono giunte segnalazioni in merito alla presenza di cani vaganti nell'area di via Roggerone e via Contermini. Non si è avuta alcuna notizia del sinistro, né risultano interventi in pronta disponibilità di personale del servizio veterinario in quella data…nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2018 non vi sono stati interventi di reperibilità del personale afferente al servizio veterinario di sanità animale che è l'unico abilitato a intervenire per il recupero dei cani vaganti..”.
Ne consegue quindi che non può intendersi provata la conoscenza da parte della Pt_2
della sussistenza del pericolo alla cui prevenzione essa è preposta in via esclusiva, con conseguente inesigibilità della condotta omessa: “In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente — per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio — individuare semplicemente
l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi e occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile.”, Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018,
n.11591.
S'impone pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda formulata da e condanna della stessa al pagamento Controparte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da rifondere al e ad Parte_1
, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della domanda Pt_2
(Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal avverso la sentenza n. cronol. 32413/2023 – n. 8419/2023 R.S. del Parte_1
Giudice di Pace di Lecce, nonché sull'incidentale formulato dalla : Pt_2
1) Accoglie gli appelli principale ed incidentale e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva del in ordine alla domanda proposta da Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta la domanda formulata da nei confronti della;
Controparte_1 Pt_2
4 3) Condanna al pagamento in favore del e della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 Pt_2
per ciascuna parte in € 1.265,00 per il primo ed in € 1.701,00 per il presente, oltre
C.U., spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 28/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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