Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05446/2025REG.PROV.COLL.
N. 08781/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8781 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 47;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per l’Amministrazione l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della determina del 21 maggio 2021 del Ministero della Difesa con la quale veniva disposta la sanzione della perdita del grado per rimozione.
2. L’appellante, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, era stato condannato per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.
Gli era stato imputato di essersi recato in circostanze diverse, sia libero dal servizio che nel corso dei servizi d’Istituto, eseguiti unitamente a un graduato, presso un esercizio pubblico, per consumare e prelevare indebitamente dolciumi e altri generi alimentari, senza pagare l’importo dovuto.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto che la valutazione di gravità delle condotte che avevano condotto ad una definitiva sentenza di condanna operata dall’Amministrazione fosse ragionevole in considerazione della specificità dei fatti contestati che non potevano più essere messi in dubbio ai sensi dell’art. 653 c.p.p.
La motivazione del provvedimento avendo anche operato un excursus temporale delle vicende giudiziarie che hanno interessato il ricorrente con le relative conseguenze sul rapporto di servizio di quest’ultimo.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4,1, Il primo contesta il mancato riconoscimento da parte del T.a.r. dell’irragionevolezza della valutazione operata dall’Amministrazione che non può ridurre l’approfondimento disciplinare alle sole risultanze del giudizio penale, replicandone gli esiti con automatismo.
L’appellante in fase difensiva aveva apportato elementi e giustificazioni, come il pluriennale rapporto di amicizia con il proprietario dell’esercizio commerciale, tali da richiedere, quantomeno, un approfondimento istruttorio, che però non è stato disposto.
4.2. Il secondo motivo evidenzia un difetto di istruttoria perché sarebbe stato opportuno escutere il titolare dell’esercizio commerciale.
4.3. Il terzo motivo lamenta la violazione del principio di proporzionalità perché la sanzione è sproporzionata rispetto al disvalore dei fatti contestati.
4.4. Il quarto motivo evidenzia come la stessa Amministrazione aveva a suo tempo non apprezzato la gravità della condotta poiché, pur potendo procedere alla sospensione facoltativa dall’impiego, ha invece optato per il mantenimento in servizio. La stessa Autorità giudiziaria aveva consesso l’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto nel suo insieme.
4.5. Il quinto motivo contesta che non si sia tenuto conto degli ottimi precedenti di carriera del sottoscritto, che ha sempre mantenuto una condotta irreprensibile ed ha sempre riportato un elevato rendimento e non è mai stato destinatario di procedimenti disciplinari di sorta.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2022 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata essendo stata delibata un’assenza di fumus .
7. L’appello è infondato.
7.1. In relazione al primo motivo per prima cosa va sottolineato come l’art. 653, comma 1- bis , c.p.p. assegna efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare alla sentenza di condanna quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Pertanto non si può accusare l’Amministrazione di essersi adagiata sulle risultanze del processo penale perché una tale condotta costituisce esatto adempimento della normativa vigente.
La discrezionalità della valutazione disciplinare riemerge nell’attribuire al fatto così come accertato dal giudice penale la sua rilevanza circa il mantenimento del rapporto di servizio applicando una sanzione oppure addirittura come nel caso di specie interrompere tale rapporto disponendo la rimozione.
Da quanto appena affermato discende l’impossibilità di esaminare l’esistenza o meno di un rapporto di amicizia con l’amministratore del bar poiché l’efficacia scriminante di tale supposta amicizia è stata già vagliata dal giudice penale. Per le stesse ragioni sarebbe perfettamente inutile escutere il titolare dell’esercizio commerciale cosicché anche il secondo motivo oltre al primo va disatteso.
7.2. Il Collegio non ravvisa alcuna sproporzione tra l’applicazione della più grave sanzione di stato ed il disvalore dei fatti accertati. Il fatto che il giudice penale abbia applicato la diminuente di cui all’art. 323 bis c.p., è dovuto allo scarso valore economico delle utilità conseguite per effetto delle condotte contestate (è irrilevante se la qualificazione giuridica sia stata modificata dalla Corte di Appello che ha derubricato l’imputazione ex art. 317 c.p. in 319 quater c.p.).
Ma sul piano disciplinare paradossalmente lo scarso valore economico dei beni asportati dal bar senza pagare il corrispettivo costituisce un aggravante. Infatti se conseguire un’utilità particolarmente rilevante impedisce la concessione dell’attenuante sopra indicata, dal punto di vista della valutazione soggettiva, fermo rimendo l’illiceità della condotta, l’impossibilità di ottenere il bene di ingente valore mediante le disponibilità economiche derivanti dal proprio status economico, può far capire quale sia stata la tentazione del militare.
Quando, invece, la condotta prevaricatrice viene posta in essere per procurarsi un bene di modesto valore che potrebbe essere acquistato legittimamente senza depauperare le finanze domestiche, essa è indice di una mentalità che vuole procurarsi in modo ripetuto nel tempo piccoli vantaggi fidando nel metus che il rapporto con le forze dell’ordine è in genere indotto nel cittadino soprattutto se titolare di un’attività commerciale.
Sulla scorta di tali considerazioni non sussiste affatto una sproporzione tra la modesta rilevanza del fatto e l’applicazione della sanzione della rimozione.
7.3 La circostanza che l’Amministrazione nel corso del processo non abbia assunto misure cautelari costituisce una valutazione discrezionale legata all’apprezzamento dei fatti a quell’epoca da cui non può trarsi alcun argomento per ipotizzare una contraddizione con la sanzione adottata all’esito della vicenda.
7.4. L’esemplare condotta tenuta dall’appellante nel periodo di servizio precedente ai fatti incriminati non può attenuare la condotta cristallizzata nelle sentenze penali; un appartenente alle forze dell’ordine costituisce una tutela per il privato, quando invece sfrutta il rispetto e la considerazione che i cittadini onesti hanno per i carabinieri allo scopo di ottenere vantaggi indebiti, si spezza quel legame di fiducia che costituisce il mastice del rapporto di servizio con l’Amministrazione che non può continuare a far esercitare i poteri connessi con l’esercizio delle funzioni ad un appartenente che ne ha fatto un uso distorto.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero della Difesa le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.