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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1039/2023 R.G. promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Trento, via Brennero n. 302/B, presso lo studio degli avv.ti Federico Normanni e Riccardo Modena, che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto d'appello
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I. , con sede in Sumirago (VA), via Pozzi n. 13, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (VA) alla
P.zza Trento e Trieste n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna Bandera, che la rappresenta e difende in forza in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA contro
(C.F. e P.I. , corrente in Mogliano Veneto (TV), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Cialdini n.
19, presso lo studio dell'avv. Pier Franco Gigliotti, che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per rogito dott. Notaio in Treviso, del 18.12.2014, rep. n. Persona_1
186905, racc. n. 30367
pagina 1 di 16 APPELLATA e TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 217/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli in data
11/05/2023
- Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 217/2023 dd. 10.05.2023, pubblicata il 11.05.2023, emessa nell'ambito del procedimento n. 946/2021 R.G. dal Tribunale di
Vercelli, Giudice dott. Andrea Padalino, notificata in data 26.06.2023, e/o previa declaratoria di nullità, anche parziale, della stessa, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare che il sinistro dd. 05.02.2019 per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del signor incaricato della CP_3 Controparte_1
- conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., a risarcire i danni non patrimoniali patiti dal Signor nel sinistro del 05.02.2019 per cui è causa (danno Parte_1
permanente da lesioni alla integrità psico-fisica, nelle sue componenti del danno biologico/dinamico relazionale e della sofferenza soggettiva interiore, oltre alla personalizzazione, nonché il danno non patrimoniale da invalidità temporanea), complessivamente quantificati nella misura di Euro 62.095,02, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo;
- conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., a risarcire i danni patrimoniali patiti dal signor nel sinistro del 05.02.2019 per cui è causa, e in particolare Parte_1
quanto al danno da lucro cessante da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo, e quanto alle spese mediche sostenute quantificate in Euro 2.604,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo;
pagina 2 di 16 - In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, con restituzione in favore del Signor degli importi provvisoriamente pagati per le spese avverse e l'imposta di Parte_1
registro sulla sentenza di primo grado.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita:
NEL MERITO:
“Rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 217/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Vercelli il 10.05.2023, pubblicata addì 11.05.2023, confermando integralmente la medesima e, in ogni caso, rigettare le domande di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegatissima ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse di riformare, anche solo parzialmente, la sentenza gravata e, quindi, qualora venisse anche solo parzialmente accolta la domanda risarcitoria formulata in giudizio dal Sig. , si reitera ex art. 346 c.p.c. la domanda Parte_1
di manleva già formulata in primo grado e si chiede di dichiarare il terzo (C.F.: Controparte_2
e P.IVA: ), in personale del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 P.IVA_2
legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, tenuto a manlevare e tenere indenne da ogni esborso, pagamento e/o risarcimento danni relativamente ai fatti per Controparte_1 cui è causa e, per l'effetto, condannare (C.F.: e P.IVA: Controparte_2 P.IVA_3
), in personale del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano P.IVA_2
Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, al pagamento in favore del Sig. di una somma Parte_1
pari a quella che dovesse essere ritenuta dovuta da parte di in favore Controparte_1 dell'attore.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: gli oneri probatori incombono esclusivamente a carico di controparte.
Qualora la Corte ritenesse di riaprire l'istruttoria in relazione a fatti che non sono stati oggetto di prova nel corso del giudizio, si reiterano in questa sede tutte le istanze istruttorie già formulate nella memoria difensiva ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 11.03.2022 e, in particolare, si chiede
l'ammissione dei capitoli di prova ivi formulati e non ammessi nel corso del giudizio di prime cure, capitoli così come riportati nella comparsa di costituzione in appello del 22.02.2024.”
pagina 3 di 16 Per parte appellata, terza chiamata, Controparte_2
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Confermare la sentenza n. 217/2023 del Tribunale di Vercelli del cui appello si tratta, assolvendo la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore delle spese ed onorario di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vercelli la chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni a lui derivati in conseguenza dell'infortunio occorsogli presso lo stabilimento della poi fusa per incorporazione nella mentre erano CP_4 Controparte_1
in corso le operazioni di scarico del camion da lui condotto per conto del suo datore di lavoro, Trasporti
Frisinghelli s.r.l.
Esponeva in particolare l'attore di essersi recato in data 05/02/2019 con il camion a lui affidato dal suo datore di lavoro presso l'unità operativa della sita in Vercelli, per scaricare Controparte_1
alcuni cassoni in metallo vuoti e poi procedere ad un nuovo carico;
che, giunto a destinazione, aveva parcheggiato il proprio camion nell'area destinata al carico e allo scarico e, dopo aver avvisato in portineria del suo arrivo, era tornato sul piazzale di parcheggio, nei pressi del proprio camion, e lì aveva trovato il mulettista della Varesina Stampi, Barone Massimo, che gli aveva ordinato di aprire i teloni del camion e di togliere le cinture di sicurezza, al fine di poter iniziare le operazioni di scarico/carico degli imballaggi;
che durante tali operazioni era rimasto nei pressi del proprio camion e in particolare si era posizionato dietro al rimorchio, mantenendosi a debita distanza di sicurezza dal punto in cui si stavano svolgendo le operazioni del mulettista, per controllare che la merce venisse scaricata correttamente;
che, scaricato circa un terzo del carico del rimorchio e giunto in prossimità della testa del camion, il mulettista, nell'atto di estrarre una fila di imballaggi, aveva fatto urtare i cassoni contro il tetto del rimorchio e questi erano scivolati lungo il rimorchio, sino alla coda dello stesso, andando così a cadergli addosso.
Riferiva l'attore che, a causa del colpo ricevuto, era caduto a terra perdendo i sensi, quindi era stato trasportato in ospedale e lì era rimasto ricoverato presso il reparto di neurologia fino al 15/02/2019 con diagnosi di “politrauma da incidente sul lavoro, trauma cranico commotivo, fratture arco anteriore della
IV e VII costola sinistra”; di avere successivamente seguito un lungo iter terapeutico, che comunque non l'aveva condotto a completa guarigione e non gli aveva permesso di ottenere il rinnovo della patente C;
che, in seguito alla stabilizzazione dei postumi permanenti causati dalle lesioni patite nel sinistro, si era sottoposto a visita medico-legale, che aveva accertato un grado di I.P. pari al 15%; che pagina 4 di 16 l' aveva accertato la sussistenza di un grado di invalidità permanente, relativo all'infortunio de CP_5
quo, dell'8%, che, cumulato con il grado d'invalidità derivante da preesistenti lesioni subite, aveva portato all'accertamento di un grado d'invalidità totale del 17%; che l' gli aveva quindi CP_5
riconosciuto una rendita da inabilità permanente, che, per la parte di sinistro oggetto di causa, era stata capitalizzata in € 10.302,98 per danno biologico e € 13.958,58 per danno patrimoniale, oltre ad essergli stato riconosciuto dall'Istituto assicuratore la somma di € 25.954,38 a titolo di indennità temporanea;
che, a causa dei postumi residuati al sinistro de quo, era rimasto disoccupato e con limitate possibilità di impiego, a causa del mancato rinnovo della patente di guida C, che gli precludeva la possibilità di svolgere l'attività di autotrasportatore;
che inoltre i postumi residuati avevano comportato gravi ripercussioni che sulle sue abitudini di vita.
L'attore concludeva, quindi, chiedendo che fosse accertata la responsabilità di nella CP_3
causazione del sinistro occorso in data 05/02/2019 e che, conseguentemente, la Controparte_1
fosse condannata, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., a risarcirgli i danni non patrimoniali patiti, complessivamente quantificati in € 62.095,02, nonché i danni patrimoniali da lucro cessante, da liquidarsi, in via equitativa, e i danni per spese mediche sostenute, pari a € 2.604,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, respingendo ogni addebito di responsabilità, ex artt. 2043 e 2049 c.c., e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, al Controparte_2
fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsivoglia esborso in favore dell'attore, cui fosse stata condannata all'esito del giudizio.
La società convenuta, al di là di contestare parzialmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, sosteneva che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del il quale aveva disatteso le Pt_1
prescrizioni in materia di sicurezza impartite dalla agli autotrasportatori, che si Controparte_1
recano presso il suo stabilimento, prescrizioni che sono affisse nel locale portineria e che comunque più volte erano state ricordate al dal personale della Pt_1 Controparte_1
In particolare, sulla base di tali prescrizioni, l'autotrasportatore, una volta tolti i teloni e liberato il carico dalle cinture di sicurezza, deve stazionare nei locali della portineria o comunque mantenersi lontano dagli spazi di manovra del carrello elevatore.
Autorizzata la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice, si costituiva la Controparte_2
quale si associava integralmente alle argomentazioni e difese già svolte dalla società convenuta assicurata, concludendo pertanto per la reiezione delle domande formulate da . Parte_1
pagina 5 di 16 La causa veniva istruita a mezzo dell'assunzione di prove orali, quindi, con sentenza pronunciata in data 11/05/2023 il Tribunale di Vercelli respingeva le domande dell'attore e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta e della terza chiamata.
Il Tribunale, esaminate le risultanze di causa, ha ritenuto che l'attore, su cui incombeva l'onere probatorio, non avesse provato la dinamica dell'incidente, secondo le modalità descritte dal e Pt_1
dunque che la caduta dei cassoni fosse da imputare ad una manovra errata ed imprudente commessa dal mulettista durante lo scarico del camion;
per contro, era emerso che lo stesso aveva tenuto una Pt_1
condotta gravemente negligente ed aveva disatteso le istruzioni in ordine alla sicurezza che gli erano state impartite, sicché la responsabilità per quanto accaduto doveva essere attribuita in via esclusiva a lui.
Avverso la predetta pronuncia, notificata in data 26/06/2023, ha proposto appello , con atto Parte_1
di citazione notificato in data 25/07/2023, con il quale, ha censurato l'errata valutazione delle istanze istruttorie e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle residue istanze istruttorie da lui avanzate, così chiedendo l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, con accoglimento delle domande di condanna della a risarcire i danni non patrimoniali, quantificati Controparte_1
nella misura di € 62.095,02, e quelli patrimoniali da quantificarsi, in particolare quanto al lucro cessante, in via equitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione ha censurato, in ogni caso, Parte_1
la statuizione in punto spese, di cui ha chiesto, in via di subordine, la riforma anche per il caso di conferma del capo di sentenza, che ha escluso la responsabilità della Controparte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo la conferma della sentenza impugnata, Controparte_1
attesa l'infondatezza dei motivi di appello, nonché reiterando, in via subordinata, la domanda di manleva già proposta in primo grado nei confronti di Controparte_2
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dall'appellante, la società appellata si è opposta alla loro ammissione, rilevandone l'irrilevanza, trattandosi di capi di prova orale diretti a provare circostanze che non riguardano la dinamica del sinistro, ma unicamente le ripercussioni dei postumi residuati sulle attività e sulla vita di relazione di , aspetti questi che, una volta respinta la domanda in punto Parte_1
an debeatur, risultano del tutto superflui. Per analoghe ragioni si è altresì opposta alla richiesta di ammissione di CTU medico-legale.
Si è costituita altresì in giudizio concludendo per la reiezione del gravame ed Controparte_2
aderendo sostanzialmente alle difese svolte nel merito dalla propria assicurata.
Nel corso della prima udienza di trattazione il Consigliere Istruttore formulava alle parti una proposta per la definizione del giudizio, che non trovava accoglimento da parte dell'appellante, per cui venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 6 di 16 All'udienza del 16/01/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre affrontare la questione della costituzione dell'appellante nel corso del presente giudizio a mezzo di nuovo difensore, che avrebbe sostituito quelli costituitisi con la proposizione dell'atto d'appello.
Giova al riguardo brevemente ricostruire come, a seguito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 14/03/2024, alla quale presenziava un sostituto degli avvocati Federico Normanni e Riccardo
Modena, costituitisi con l'atto di citazione in appello, i predetti difensori, dopo avere depositato in data
08/05/2024 note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali comunicavano con il loro assistito non intendeva accettare la proposta di definizione del giudizio formulata dal Consigliere Istruttore, depositavano in data 27/09/2024 la comunicazione di rinuncia al mandato, da parte di entrambi, inviata a mezzo raccomandata a/r, a . Parte_1
In data di poco precedente a tale deposito, e precisamente il 24/09/2024, veniva depositata una procura alle liti, sottoscritta da , e rilasciata in favore dell'avv. Irisa Kulja, in calce alla quale il Parte_1 Pt_1 dichiarava di revocare “ogni precedente nomina”.
In data 03/10/2024 l'avv. Irisa Kulja depositava nel fascicolo telematico un'istanza di visibilità del fascicolo stesso, cui era allegata la procura rilasciata da , datata 24/09/2024, già in Parte_1
precedenza depositata.
A questo punto, nel rispetto dei termini assegnati, ex art. 352 c.p.c, l'avv. Kulja ha depositato le note di precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
L'appellata e così pure hanno eccepito come l'avv. Kulja Controparte_1 Controparte_2
non abbia depositato alcun atto di formale costituzione nel presente giudizio, osservando come il nuovo difensore, che intenda costituirsi debba redigere una memoria di costituzione, con la quale, oltre ad allegare la procura conferitagli, richiami sinteticamente le difese e conclusioni contenute negli atti depositati dal precedente difensore. Le parti appellate hanno quindi concluso che non possa tenersi conto delle attività compiute dall'avv. Kulja, e dunque della precisazione delle conclusioni e dei successivi scritti conclusionali depositati.
Tali rilievi risultano fondati.
Nel presente giudizio non è dato rinvenire un atto a mezzo del quale si sia costituito il nuovo difensore, in sostituzione di quelli precedenti.
Certamente non può attribuirsi tale natura all'istanza di visibilità del fascicolo telematico, poiché, anche ad accedere alla tesi secondo cui l'elencazione degli atti contenuta nel comma 3 dell'art. 83 c.p.c. non sia tassativa, la costituzione deve pur sempre avvenire a mezzo di un atto processuale proprio del pagina 7 di 16 giudizio.
Peraltro, anche con riferimento all'autenticazione della sottoscrizione, il potere del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte è limitata ai casi in cui la procura sia apposta in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, co. 3, c.p.c., oppure acceda a tali atti depositati telematicamente e ne venga trasmessa, se conferita su supporto cartaceo, copia informatica autenticata con firma digitale.
A fronte delle eccezioni sollevate dalle difese delle parti appellate in punto validità della costituzione da parte del nuovo difensore, questione che quindi la parte interessata è stata posta in condizione di trattare ed eventualmente sanare, l'avv. Kulja si è limitata, con la memoria di replica alle conclusionali avversarie, a sostenere che l'art. 85 c.p.c. consente ad entrambe le parti di recedere liberamente dal mandato e che la costituzione del nuovo difensore “può avvenire all'udienza o tramite deposito di note scritte contenenti le conclusioni come avvenuto”.
La deduzione pare doversi interpretare nel senso che l'avv. Kulja attribuisca natura e valore di atto di costituzione alle note scritte, denominate “Precisazione delle conclusioni in trattazione scritta per
l'appellante”, depositate entro il termine di cui al n. 1) dell'art. 352 c.p.c., le quali - anche a voler prescindere dalla considerazione se integrino un atto processuale a mezzo del quale, ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., possa avvenire la costituzione del nuovo difensore - non risultano avere ad esse allegata alcuna procura, unita all'atto nelle forme sopra indicate, né nell'intestazione di quelle note vi è alcuna indicazione del mandato alle liti, che attribuirebbe al difensore il potere di costituirsi in giudizio.
Né tanto meno – giova ribadirlo - a tali fini può venire in considerazione la procura depositata in precedenza a tutt'altri fini, e cioè al solo scopo di consultazione del fascicolo.
Deve pertanto concludersi che, in assenza di valida costituzione da parte di un nuovo difensore,
l'appellante continui ad essere rappresentato dagli originari difensori, sicché l'esame dell'impugnazione deve avvenire facendo esclusivo riferimento alle conclusioni e alle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Con il primo motivo d'appello censura tutte le argomentazioni sulla base delle quali il Parte_1
Tribunale ha escluso la ravvisabilità di una responsabilità in capo alla e ha Controparte_1
conseguentemente rigettato le domande dell'attore.
La sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusione sulla base di due correlati e concorrenti passaggi motivazionali, e cioè, da un lato, osservando che “non ha dimostrato che l'incidente è Parte_1 avvenuto come dallo stesso descritto”, atteso che nessuno dei testi escussi era presente in quel momento, dall'altro, che, vista la condotta imprudente tenuta dal e cioè il punto in cui egli Pt_1
pagina 8 di 16 sostava quando sono caduti i cassoni, la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla sua esclusiva responsabilità.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice abbia errato nella valutazione delle prove assunte, dato che dall'escussione dei testi sarebbe stato acclarato:
- che il il giorno 05/02/2019, era arrivato, con il proprio camion, presso la società convenuta Pt_1
intorno alle ore 11.30 e, dopo essere passato in portineria per gli incombenti amministrativi, era tornato presso il camion, dove aveva incontrato il mulettista, , che da poco aveva iniziato a CP_3
lavorare presso quello stabilimento;
- che, essendo quasi ora di pranzo, il aveva chiesto al mulettista di procedere allo scarico con Pt_1
calma dopo la pausa, mentre quello aveva ritenuto di procedere subito alle operazioni di scarico e quindi di gran fretta (cfr. dich. teste e scheda dell'intervento del 118, doc. 3, da cui risulta che Tes_1
l'allarme era stato dato alle 11.58);
- che le abituali modalità di scarico dei cassoni, come confermate dal teste prevedevano una Tes_1
prima fase di scarico delle prime due colonne di cassoni, su tutta la lunghezza del rimorchio, utilizzando le sole forche del muletto e una seconda fase, in cui venivano aggiunte le prolunghe alle forche per scaricare l'ultima fila di cassoni, più distante dal muletto;
- che il giorno del sinistro invece il mulettista, in assoluta difformità a quanto solitamente praticato, aveva applicato da subito le prolunghe sulle forche del muletto ed aveva proceduto prelevando, con un'unica manovra di presa, tutte le colonne dei cassoni, come confermato sempre dal teste che Tes_1
ha dichiarato di aver trovato a terra le prolunghe delle forche già sfilate dal muletto;
- che la posizione dell'attore sarebbe emersa chiaramente sempre dalla testimonianza dello il Tes_1
quale ha affermato di aver trovato il dal lato guida, oltre la metà del camion, steso per terra, e che Pt_1
i cassoni si trovavano sul suo lato destro, precisando, inoltre, il medesimo teste, che i sanitari avevano rinvenuto la vittima “verso l'asse delle ruote del camion, diciamo a due terzi”, e cioè verso il fondo del camion;
- che la postazione nella quale si trovava il durante le operazioni di scarico, era una delle Pt_1
apposite postazioni di attesa citate nelle informazioni di sicurezza della società (teste CP_1 Tes_1
in risposta al cap. 12);
- che i cassoni si trovavano a terra tra il camion ed il (come confermato dal teste , a Pt_1 Tes_1
dimostrazione del fatto che egli non era vicino al rimorchio altrimenti i cassoni l'avrebbero schiacciato;
- che le inevitabili difformità tra la descrizione della dinamica degli eventi effettuata negli atti di primo grado e quanto emerso in sede istruttoria risulta irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità del mulettista.
pagina 9 di 16 Osserva quindi l'appellante come l'istruttoria abbia comunque permesso di accertare che il è stato Pt_1
investito dai cassoni metallici caduti dal muletto, manovrato da , cassoni che non sono CP_3 caduti per colpa dell'attore, ma per imprudenza, negligenza e imperizia del mulettista.
Il Giudice di primo grado sarebbe dunque incorso in un evidente errore, laddove ha totalmente disatteso l'esito dell'istruttoria orale ed ha valorizzato circostanze del tutto irrilevanti, circa l'abitudine del Pt_1
riferita dai testi, di disattendere le raccomandazioni di sicurezza impartite, che non erano riferite a quanto accaduto il giorno dell'infortunio.
Osserva infine l'appellante, in diritto, nella trattazione del primo motivo d'impugnazione, come, ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 2049 c.c. sia necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso commesso dal lavoratore e le mansioni da questo espletate, presupposti questi ravvisabili nel caso di specie ed in presenza dei quali la responsabilità ricade sul preponente in via oggettiva.
La società appellata, nel contestare la fondatezza della ricostruzione proposta Controparte_1 dall'appellante, evidenzia, per contro, come il primo Giudice, abbia interpretato del tutto correttamente le prove raccolte, pervenendo al rigetto della domanda attraverso un ragionamento logico ineccepibile, basato esclusivamente su quanto emerso nel corso del giudizio.
Sottolinea, infatti, parte appellata, come proprio il fatto che nessuno dei testi abbia assistito all'incidente esclude che possa ritenersi dimostrato che il sinistro è avvenuto secondo le modalità descritte dal con imputazione a di una condotta colposa, per contro i testi hanno Pt_1 CP_3
invece riferito che il si trovava in una posizione non consentita e quindi il sinistro era avvenuto Pt_1
solo perché egli non aveva rispettato le regole di sicurezza impartite e comunque si era comportato in spregio alle più banali regole di prudenza e buon senso. aggiunge altresì che la ricostruzione e la valutazione proposta dalla difesa Controparte_1 dell'appellante si fonda su una lettura del tutto fantasiosa e tendenziosa delle deposizioni testimoniali, volta a “rigirare” le parole dei testi, basando le proprie conclusioni su fatti inesistenti o non provati.
Quanto all'invocato art. 2049 c.c., rileva la società appellata come sia onere del danneggiato dimostrare in giudizio che il danno è stato causato da un fatto illecito e, ove non sia in grado di provare l'illiceità della condotta del preposto, non può che conseguire l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al preponente.
Il motivo d'appello è infondato sia nella ricostruzione in fatto proposta, sia nell'interpretazione della norma di diritto fondante la responsabilità della quale società incorporante Controparte_1
l'allora CP_4
pagina 10 di 16 Nell'esame occorre certamente prendere le mosse dalle allegazioni dei fatti accaduti il giorno
05/02/2019, contenute nell'atto introduttivo di primo grado, dal momento che l'appellante sostiene che quelle circostanze sarebbero state confermate dall'istruttoria testimoniale svolta in primo grado e per la parte in cui sarebbe emersa una diversa ricostruzione si tratterebbe di divergenze comunque irrilevanti, ai fini della responsabilità del mulettista.
Secondo la prospettazione di quel giorno le operazioni di scarico dei contenitori metallici Parte_1
dal rimorchio sarebbero state eseguite in maniera frettolosa, poiché il mulettista dopo poco (alle ore 12) avrebbe dovuto effettuare la pausa pranzo;
proprio, o anche, per tale ragione avrebbe eseguito quelle operazioni con modalità difformi da quanto solitamente avveniva, e cioè inserendo le prolunghe alle forche del muletto sin da subito, così da prelevare con un'unica manovra le tre file di cassoni allineate, anziché scaricare le prime due file, utilizzando le forche del muletto ed inserendo le prolunghe solo per prelevare l'ultima fila di cassoni, collocata sul lato del rimorchio più distante dal muletto. In atto di citazione è precisato come: “Una volta scaricato circa un terzo del carico del rimorchio e giunto in prossimità della testa del camion, nell'atto di estrarre una fila di imballaggi dal rimorchio, il mulettista faceva urtare gli imballaggi stessi contro il tetto del rimorchio. In seguito effettuava una sterzata verso destra e gli imballaggi agganciati alle forche (più la prolunga) del muletto si sbilanciavano e scivolavano lungo il rimorchio del camion sino alla coda dello stesso, rovinando addosso al signor (v. pag. 4 atto di citazione). Pt_1
Orbene, tali modalità di accadimento del fatto non hanno trovato alcuna conferma nel corso del giudizio di primo, per l'evidente ragione che nessuno, oltre e , si trovava in Parte_1 CP_3
quel punto del piazzale, quando sono caduti i cassoni, e, una volta ritenuto incompatibile a deporre
, i dipendenti della escussi come testi, non hanno che potuto CP_3 Controparte_1
riferire ciò a cui hanno assistito prima dell'inizio delle operazioni di scarico e al momento in cui sono stati richiamati sul piazzale, perché i cassoni caduti avevano urtato il facendolo cadere a terra. Pt_1
Per intanto quanto articolato ai capi 7 e 8 della memoria istruttoria dell'odierno appellante, e cioè che il avrebbe chiesto al mulettista di procedere alle operazioni di scarico e carico dopo pranzo e che il Pt_1
gli avrebbe invece detto che avrebbe iniziato subito e avrebbe terminato prima di pranzo, è stata CP_3
confermata solo per la prima parte. Quindi risulta provato che il pur essendo sul piazzale con il Pt_1
camion sin dalle 11,30, ha chiesto che le operazioni iniziassero dopo pranzo (v. dich. e che a Tes_1
tale sua richiesta evidentemente non ha aderito il mulettista, ma non anche che il mulettista abbia affermato che avrebbe completato tutte le operazioni prima di pranzo (i testi e sul capo Tes_2 Tes_1
8 dedotto dall'attore hanno infatti risposto “Non so”), visto che, oltre allo scarico dei cassoni, occorreva anche caricare quelli con il materiale da trasportare nel viaggio di ritorno.
pagina 11 di 16 Dunque, la premessa dell'asserita frettolosa condotta di - per quanto possa rilevare ai CP_3
fini della dimostrazione di una condotta imperita ed imprudente del mulettista – è rimasta sfornita di prova.
Parimenti non è stato dimostrato a che punto fossero le operazioni di scarico al momento del sinistro, visto che nessun teste ha indicato quali o quante file di cassoni fossero state scaricate e la circostanza, specificamente valorizzata dalla difesa dell'appellante, del rinvenimento delle prolunghe del muletto a terra non vale a deporre, neppure in via indiziaria, a conferma della ricostruzione secondo cui quelle sarebbero sin da subito state montate sulle forche del muletto per prelevare con un'unica, imprudente, manovra tre file allineate di cassoni, ciascuna formata da quattro casse sovrapposte.
I testi e , sul capo 16 articolato a prova per testi, avente ad oggetto Tes_3 Testimone_4
la manovra asseritamente effettuata dal mulettista, , hanno dichiarato di non poter CP_3 riferire nulla ed il teste ha unicamente affermato di avere trovato a terra “le prolunghe delle Tes_1
forche già sfilate dal muletto”, elemento questo di per sé del tutto neutro, non essendo dato conoscere allo scarico di quale fila di cassoni fosse intento in quel momento il Barone. Né la circostanza che l'incidente sia avvenuto circa venti minuti dopo l'inizio delle operazioni di scarico - visto l'orario della chiamata d'emergenza al 118 alle 11,58 - vale ad offrire qualche indicazione sulla fase in cui si trovava la movimentazione dei cassoni, non essendo stato precisato quali fossero i tempi medi per l'effettuazione di quell'operazione.
Peraltro, deve essere sottolineato come la versione dell'appellante, riguardo alle modalità con le quali i cassoni l'avrebbero colpito, e cioè scivolando lungo il rimorchio e cadendo a terra dietro (in coda) al camion, dopo aver urtato contro il tetto del rimorchio e dopo che l'addetto alla movimentazione aveva effettuato una sterzata verso destra, è stata palesemente ed incontestatamente smentita.
I testi accorsi sul piazzale dopo l'incidente hanno con certezza indicato il punto in cui si trovava Pt_1
, e cioè a fianco del camion dalla parte del lato guida, posizionato a terra, come riferito dal teste
[...]
“più o meno verso l'asse delle ruote del camion, diciamo a due terzi”. Tes_1
Dunque, il non si trovava certamente in coda al camion, il che vale a smentire la ricostruzione Pt_1
delle cause dalla caduta dei cassoni, visto che quelli sono caduti verso lo stesso lato (a fianco del camion), in cui si trovava il e si trovava anche il muletto, che stava compiendo la Pt_1
movimentazione dei cassoni.
Non è dunque possibile sostenere, come fatto con l'atto d'appello, che tale difformità, rispetto alla descrizione della dinamica degli eventi dedotta negli atti di causa, sia irrilevante, poiché quella che viene qualificata come “discrepanza” è invero la smentita del fatto dedotto in giudizio a fondamento della responsabilità ex artt. 2043 e 2049 c.c.
pagina 12 di 16 Spetta infatti al danneggiato, che agisca per il risarcimento, provare anzitutto le modalità di accadimento del fatto generatore del danno, nonché la condotta colposa dell'autore del fatto.
Le considerazioni svolte in diritto dall'appellante trascurano, infatti, del tutto di considerare come non sia sufficiente l'esistenza di un rapporto di preposizione e il nesso di occasionalità necessaria, ma occorra, anzitutto, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., la dimostrazione del fatto illecito del dipendente sotto il profilo sia oggettivo, che soggettivo (v. Cass. 14/11/2024 n. 29448).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, ritenendo non dimostrata la dinamica del sinistro, e quindi che la causa della caduta dei cassoni fosse da imputare ad una manovra errata ed imprudente durante lo scarico del camion, ha escluso la responsabilità della Controparte_1
Ciò che invece l'istruttoria ha accertato, come anche in questo senso correttamente ritenuto dalla pronuncia di primo grado, è il comportamento gravemente imprudente e inosservante delle specifiche disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza impartitegli, tenuto da . Parte_1
Anche a prescindere da quanto dichiarato dai testi, circa le condotte poco osservanti delle prescrizioni, abitualmente tenute dal e facendo esclusivo riferimento a quanto avvenuto quel giorno, non v'è Pt_1
dubbio che, una volta aperti i teloni del camion e rimosse le cinture di sicurezza, che assicuravano il carico, l'autista avrebbe dovuto abbandonare il piazzale di sosta dell'automezzo ed attendere all'interno dello stabilimento in una postazione specificamente dedicata all'attesa.
Dal doc. 8 della e cioè le “Informazioni di sicurezza e ambiente per i Controparte_1 trasportatori”, ex D.Lgs. n. 81/2008, sottoscritte per ricevuta dalla Frisinghelli s.r.l., società per la quale lavorava il è indicato che gli autotrasportatori non devono circolare all'interno dello Pt_1
stabilimento, ma devono stazionare nei luoghi prestabiliti fino al termine delle operazioni di carico/scarico; in particolare, durante le operazioni di carico e scarico, l'autista deve tenersi lontano dagli spazi di manovra del carrello elevatore, stazionando esclusivamente nelle apposite postazioni di attesa.
I testi e hanno confermato che nel locale portineria c'era un cartello, che indicava Tes_2 Tes_1
l'obbligo di allontanarsi dal camion dopo aver aperto i teloni per il carico/scarico.
non ha mai sostenuto di non conoscere quelle prescrizioni, del resto, secondo quanto dallo Parte_1
stesso allegato, da ormai tre anni effettuava viaggi settimanali presso quello stabilimento, quindi conosceva le regole di comportamento, alla cui osservanza era più volte stato richiamato (v. dich.
e sui capi 5 e 6 di prova articolate dalla . Tes_2 Tes_1 Controparte_1
L'odierno appellante ha semplicemente sostenuto di essersi collocato durante le operazioni di scarico in un punto sicuro, e cioè dietro il camion, affermazione questa che risulta infondata sotto un duplice profilo: restare sul piazzale, vicino al camion, non era affatto consentito, al più l'autista avrebbe dovuto pagina 13 di 16 rimanere all'interno della cabina, e comunque il come già osservato, non era affatto posizionato Pt_1
in coda al camion, ma a lato dello stesso, in prossimità del carrello elevatore.
A tale ultimo proposito va sottolineato come sia frutto di una lettura delle risultanze istruttorie volutamente distorta, l'assunto dell'appellante secondo cui i testi avrebbero confermato che egli si trovava al momento dell'incidente in una delle postazioni indicate per l'attesa dalla Controparte_1
[...]
Il teste non ha affatto detto ciò. Nel rispondere positivamente al capo 12 della memoria Tes_1 istruttoria del ha invece affermato che c'era una postazione dove potevano stazionare gli autisti Pt_1 nell'attesa (“sì, la postazione c'è. Dove devono attendere i camionisti”), aggiungendo che invece il l'aveva trovato a terra vicino al camion. Pt_1
Significativo è del resto quanto dichiarato dal teste che ha iniziato a lavorare per la Tes_5
Trasporti Frisinghelli nel 2019 e che faceva gli stessi viaggi verso lo stabilimento della CP_1
due volte la settimana, il quale ha riferito le regole di condotta da osservare ed ha CP_1
precisato come per lo scarico, una volta tolto il telone ed aperta la sponda, l'autista deve allontanarsi.
Ne discende che non solo ha disatteso le specifiche disposizioni di sicurezza interne allo Parte_1
stabilimento, ma ha tenuto una condotta contraria alle più basilari regole di comune prudenza, ponendosi, senza addurre alcuna plausibile ragione, nei pressi del mezzo, che stava eseguendo le manovre di movimentazione dei carichi.
Il primo motivo d'impugnazione deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante denuncia la carenza di motivazione nel rigetto delle istanze istruttorie reiterate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la sentenza non conterrebbe alcuna specifica argomentazione in ordine al loro rigetto.
Tali istanze sono state riproposte con l'atto d'appello e consistono in capi (da 25 a 35 della memoria istruttoria depositata in primo grado) afferenti alle ripercussioni che i postumi residuati avrebbero avuto sulle precedenti abitudini di vita di e sulla sua vita di relazione sia all'interno, che Parte_1 all'esterno della famiglia, oltre alla richiesta di CTU medico-legale.
È evidente come la sentenza di primo grado, una volta esclusa la fondatezza della domanda in punto an, abbia correttamente ritenuto assorbite le istanze istruttorie volte a provare il quantum, senza necessità di un'espressa pronuncia sul punto.
Il secondo motivo d'appello risulta quindi infondato, nella parte in cui censura sul punto la pronuncia di primo grado, mentre per il resto consiste nella mera sollecitazione rivolta a questa Corte di ammettere quei mezzi istruttori per il caso di riforma del capo relativo alla responsabilità.
pagina 14 di 16 Infine, con quello qualificato come terzo motivo d'appello chiede la riforma della Parte_1
statuizione in punto spese, quale conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, per cui il medesimo non si sostanzia in un motivo di gravame, ma in una richiesta di riforma di un capo della pronuncia dipendente da quello principale.
In subordine, l'appellante chiede comunque “una diversa modulazione e quantificazione delle spese di lite, attesi i fatti acclarati”. Si tratta di una deduzione del tutto generica e pertanto inammissibile, atteso che non indica in quale violazione di diritto, od omessa considerazione di profili rilevanti, sarebbe incorso il primo Giudice nell'applicare il principio della soccombenza e determinare l'ammontare delle spese liquidate.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'integrale soccombenza dell'appellante, debbono essere poste a suo carico, con liquidazione in base al valore della controversia (scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00), in favore dell'appellata, e della Controparte_1 Controparte_2
in base al principio di causalità.
[...]
La liquidazione in favore della deve essere operata facendo applicazione dei Controparte_1
valori prossimi ai medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, che ha comportato l'integrale devoluzione dei temi oggetto del giudizio di primo grado, e quindi in complessivi € 8.388,00 (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Quanto a tenuto conto del più sintetico contenuto degli atti, che si limitano a Controparte_2
riprendere le difese svolte nel merito dalla società assicurata, la liquidazione deve avvenire in misura più contenuta, compresa tra i minimi e i massimi dello scaglione, e quindi in complessivi € 5.652,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve infine darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 217/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Vercelli in data 11/05/2023,
pagina 15 di 16 respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla e spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 8.388,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in € 5.652,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115,
a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/02/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1039/2023 R.G. promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Trento, via Brennero n. 302/B, presso lo studio degli avv.ti Federico Normanni e Riccardo Modena, che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto d'appello
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I. , con sede in Sumirago (VA), via Pozzi n. 13, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (VA) alla
P.zza Trento e Trieste n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna Bandera, che la rappresenta e difende in forza in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA contro
(C.F. e P.I. , corrente in Mogliano Veneto (TV), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Cialdini n.
19, presso lo studio dell'avv. Pier Franco Gigliotti, che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per rogito dott. Notaio in Treviso, del 18.12.2014, rep. n. Persona_1
186905, racc. n. 30367
pagina 1 di 16 APPELLATA e TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 217/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli in data
11/05/2023
- Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 217/2023 dd. 10.05.2023, pubblicata il 11.05.2023, emessa nell'ambito del procedimento n. 946/2021 R.G. dal Tribunale di
Vercelli, Giudice dott. Andrea Padalino, notificata in data 26.06.2023, e/o previa declaratoria di nullità, anche parziale, della stessa, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare che il sinistro dd. 05.02.2019 per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del signor incaricato della CP_3 Controparte_1
- conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., a risarcire i danni non patrimoniali patiti dal Signor nel sinistro del 05.02.2019 per cui è causa (danno Parte_1
permanente da lesioni alla integrità psico-fisica, nelle sue componenti del danno biologico/dinamico relazionale e della sofferenza soggettiva interiore, oltre alla personalizzazione, nonché il danno non patrimoniale da invalidità temporanea), complessivamente quantificati nella misura di Euro 62.095,02, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo;
- conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., a risarcire i danni patrimoniali patiti dal signor nel sinistro del 05.02.2019 per cui è causa, e in particolare Parte_1
quanto al danno da lucro cessante da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo, e quanto alle spese mediche sostenute quantificate in Euro 2.604,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo;
pagina 2 di 16 - In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, con restituzione in favore del Signor degli importi provvisoriamente pagati per le spese avverse e l'imposta di Parte_1
registro sulla sentenza di primo grado.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita:
NEL MERITO:
“Rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 217/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Vercelli il 10.05.2023, pubblicata addì 11.05.2023, confermando integralmente la medesima e, in ogni caso, rigettare le domande di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegatissima ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse di riformare, anche solo parzialmente, la sentenza gravata e, quindi, qualora venisse anche solo parzialmente accolta la domanda risarcitoria formulata in giudizio dal Sig. , si reitera ex art. 346 c.p.c. la domanda Parte_1
di manleva già formulata in primo grado e si chiede di dichiarare il terzo (C.F.: Controparte_2
e P.IVA: ), in personale del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 P.IVA_2
legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, tenuto a manlevare e tenere indenne da ogni esborso, pagamento e/o risarcimento danni relativamente ai fatti per Controparte_1 cui è causa e, per l'effetto, condannare (C.F.: e P.IVA: Controparte_2 P.IVA_3
), in personale del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano P.IVA_2
Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, al pagamento in favore del Sig. di una somma Parte_1
pari a quella che dovesse essere ritenuta dovuta da parte di in favore Controparte_1 dell'attore.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: gli oneri probatori incombono esclusivamente a carico di controparte.
Qualora la Corte ritenesse di riaprire l'istruttoria in relazione a fatti che non sono stati oggetto di prova nel corso del giudizio, si reiterano in questa sede tutte le istanze istruttorie già formulate nella memoria difensiva ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 11.03.2022 e, in particolare, si chiede
l'ammissione dei capitoli di prova ivi formulati e non ammessi nel corso del giudizio di prime cure, capitoli così come riportati nella comparsa di costituzione in appello del 22.02.2024.”
pagina 3 di 16 Per parte appellata, terza chiamata, Controparte_2
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Confermare la sentenza n. 217/2023 del Tribunale di Vercelli del cui appello si tratta, assolvendo la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore delle spese ed onorario di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vercelli la chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni a lui derivati in conseguenza dell'infortunio occorsogli presso lo stabilimento della poi fusa per incorporazione nella mentre erano CP_4 Controparte_1
in corso le operazioni di scarico del camion da lui condotto per conto del suo datore di lavoro, Trasporti
Frisinghelli s.r.l.
Esponeva in particolare l'attore di essersi recato in data 05/02/2019 con il camion a lui affidato dal suo datore di lavoro presso l'unità operativa della sita in Vercelli, per scaricare Controparte_1
alcuni cassoni in metallo vuoti e poi procedere ad un nuovo carico;
che, giunto a destinazione, aveva parcheggiato il proprio camion nell'area destinata al carico e allo scarico e, dopo aver avvisato in portineria del suo arrivo, era tornato sul piazzale di parcheggio, nei pressi del proprio camion, e lì aveva trovato il mulettista della Varesina Stampi, Barone Massimo, che gli aveva ordinato di aprire i teloni del camion e di togliere le cinture di sicurezza, al fine di poter iniziare le operazioni di scarico/carico degli imballaggi;
che durante tali operazioni era rimasto nei pressi del proprio camion e in particolare si era posizionato dietro al rimorchio, mantenendosi a debita distanza di sicurezza dal punto in cui si stavano svolgendo le operazioni del mulettista, per controllare che la merce venisse scaricata correttamente;
che, scaricato circa un terzo del carico del rimorchio e giunto in prossimità della testa del camion, il mulettista, nell'atto di estrarre una fila di imballaggi, aveva fatto urtare i cassoni contro il tetto del rimorchio e questi erano scivolati lungo il rimorchio, sino alla coda dello stesso, andando così a cadergli addosso.
Riferiva l'attore che, a causa del colpo ricevuto, era caduto a terra perdendo i sensi, quindi era stato trasportato in ospedale e lì era rimasto ricoverato presso il reparto di neurologia fino al 15/02/2019 con diagnosi di “politrauma da incidente sul lavoro, trauma cranico commotivo, fratture arco anteriore della
IV e VII costola sinistra”; di avere successivamente seguito un lungo iter terapeutico, che comunque non l'aveva condotto a completa guarigione e non gli aveva permesso di ottenere il rinnovo della patente C;
che, in seguito alla stabilizzazione dei postumi permanenti causati dalle lesioni patite nel sinistro, si era sottoposto a visita medico-legale, che aveva accertato un grado di I.P. pari al 15%; che pagina 4 di 16 l' aveva accertato la sussistenza di un grado di invalidità permanente, relativo all'infortunio de CP_5
quo, dell'8%, che, cumulato con il grado d'invalidità derivante da preesistenti lesioni subite, aveva portato all'accertamento di un grado d'invalidità totale del 17%; che l' gli aveva quindi CP_5
riconosciuto una rendita da inabilità permanente, che, per la parte di sinistro oggetto di causa, era stata capitalizzata in € 10.302,98 per danno biologico e € 13.958,58 per danno patrimoniale, oltre ad essergli stato riconosciuto dall'Istituto assicuratore la somma di € 25.954,38 a titolo di indennità temporanea;
che, a causa dei postumi residuati al sinistro de quo, era rimasto disoccupato e con limitate possibilità di impiego, a causa del mancato rinnovo della patente di guida C, che gli precludeva la possibilità di svolgere l'attività di autotrasportatore;
che inoltre i postumi residuati avevano comportato gravi ripercussioni che sulle sue abitudini di vita.
L'attore concludeva, quindi, chiedendo che fosse accertata la responsabilità di nella CP_3
causazione del sinistro occorso in data 05/02/2019 e che, conseguentemente, la Controparte_1
fosse condannata, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., a risarcirgli i danni non patrimoniali patiti, complessivamente quantificati in € 62.095,02, nonché i danni patrimoniali da lucro cessante, da liquidarsi, in via equitativa, e i danni per spese mediche sostenute, pari a € 2.604,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo saldo.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, respingendo ogni addebito di responsabilità, ex artt. 2043 e 2049 c.c., e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, al Controparte_2
fine di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsivoglia esborso in favore dell'attore, cui fosse stata condannata all'esito del giudizio.
La società convenuta, al di là di contestare parzialmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, sosteneva che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del il quale aveva disatteso le Pt_1
prescrizioni in materia di sicurezza impartite dalla agli autotrasportatori, che si Controparte_1
recano presso il suo stabilimento, prescrizioni che sono affisse nel locale portineria e che comunque più volte erano state ricordate al dal personale della Pt_1 Controparte_1
In particolare, sulla base di tali prescrizioni, l'autotrasportatore, una volta tolti i teloni e liberato il carico dalle cinture di sicurezza, deve stazionare nei locali della portineria o comunque mantenersi lontano dagli spazi di manovra del carrello elevatore.
Autorizzata la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice, si costituiva la Controparte_2
quale si associava integralmente alle argomentazioni e difese già svolte dalla società convenuta assicurata, concludendo pertanto per la reiezione delle domande formulate da . Parte_1
pagina 5 di 16 La causa veniva istruita a mezzo dell'assunzione di prove orali, quindi, con sentenza pronunciata in data 11/05/2023 il Tribunale di Vercelli respingeva le domande dell'attore e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta e della terza chiamata.
Il Tribunale, esaminate le risultanze di causa, ha ritenuto che l'attore, su cui incombeva l'onere probatorio, non avesse provato la dinamica dell'incidente, secondo le modalità descritte dal e Pt_1
dunque che la caduta dei cassoni fosse da imputare ad una manovra errata ed imprudente commessa dal mulettista durante lo scarico del camion;
per contro, era emerso che lo stesso aveva tenuto una Pt_1
condotta gravemente negligente ed aveva disatteso le istruzioni in ordine alla sicurezza che gli erano state impartite, sicché la responsabilità per quanto accaduto doveva essere attribuita in via esclusiva a lui.
Avverso la predetta pronuncia, notificata in data 26/06/2023, ha proposto appello , con atto Parte_1
di citazione notificato in data 25/07/2023, con il quale, ha censurato l'errata valutazione delle istanze istruttorie e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle residue istanze istruttorie da lui avanzate, così chiedendo l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, con accoglimento delle domande di condanna della a risarcire i danni non patrimoniali, quantificati Controparte_1
nella misura di € 62.095,02, e quelli patrimoniali da quantificarsi, in particolare quanto al lucro cessante, in via equitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione ha censurato, in ogni caso, Parte_1
la statuizione in punto spese, di cui ha chiesto, in via di subordine, la riforma anche per il caso di conferma del capo di sentenza, che ha escluso la responsabilità della Controparte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo la conferma della sentenza impugnata, Controparte_1
attesa l'infondatezza dei motivi di appello, nonché reiterando, in via subordinata, la domanda di manleva già proposta in primo grado nei confronti di Controparte_2
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dall'appellante, la società appellata si è opposta alla loro ammissione, rilevandone l'irrilevanza, trattandosi di capi di prova orale diretti a provare circostanze che non riguardano la dinamica del sinistro, ma unicamente le ripercussioni dei postumi residuati sulle attività e sulla vita di relazione di , aspetti questi che, una volta respinta la domanda in punto Parte_1
an debeatur, risultano del tutto superflui. Per analoghe ragioni si è altresì opposta alla richiesta di ammissione di CTU medico-legale.
Si è costituita altresì in giudizio concludendo per la reiezione del gravame ed Controparte_2
aderendo sostanzialmente alle difese svolte nel merito dalla propria assicurata.
Nel corso della prima udienza di trattazione il Consigliere Istruttore formulava alle parti una proposta per la definizione del giudizio, che non trovava accoglimento da parte dell'appellante, per cui venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 6 di 16 All'udienza del 16/01/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre affrontare la questione della costituzione dell'appellante nel corso del presente giudizio a mezzo di nuovo difensore, che avrebbe sostituito quelli costituitisi con la proposizione dell'atto d'appello.
Giova al riguardo brevemente ricostruire come, a seguito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 14/03/2024, alla quale presenziava un sostituto degli avvocati Federico Normanni e Riccardo
Modena, costituitisi con l'atto di citazione in appello, i predetti difensori, dopo avere depositato in data
08/05/2024 note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali comunicavano con il loro assistito non intendeva accettare la proposta di definizione del giudizio formulata dal Consigliere Istruttore, depositavano in data 27/09/2024 la comunicazione di rinuncia al mandato, da parte di entrambi, inviata a mezzo raccomandata a/r, a . Parte_1
In data di poco precedente a tale deposito, e precisamente il 24/09/2024, veniva depositata una procura alle liti, sottoscritta da , e rilasciata in favore dell'avv. Irisa Kulja, in calce alla quale il Parte_1 Pt_1 dichiarava di revocare “ogni precedente nomina”.
In data 03/10/2024 l'avv. Irisa Kulja depositava nel fascicolo telematico un'istanza di visibilità del fascicolo stesso, cui era allegata la procura rilasciata da , datata 24/09/2024, già in Parte_1
precedenza depositata.
A questo punto, nel rispetto dei termini assegnati, ex art. 352 c.p.c, l'avv. Kulja ha depositato le note di precisazione delle conclusioni, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
L'appellata e così pure hanno eccepito come l'avv. Kulja Controparte_1 Controparte_2
non abbia depositato alcun atto di formale costituzione nel presente giudizio, osservando come il nuovo difensore, che intenda costituirsi debba redigere una memoria di costituzione, con la quale, oltre ad allegare la procura conferitagli, richiami sinteticamente le difese e conclusioni contenute negli atti depositati dal precedente difensore. Le parti appellate hanno quindi concluso che non possa tenersi conto delle attività compiute dall'avv. Kulja, e dunque della precisazione delle conclusioni e dei successivi scritti conclusionali depositati.
Tali rilievi risultano fondati.
Nel presente giudizio non è dato rinvenire un atto a mezzo del quale si sia costituito il nuovo difensore, in sostituzione di quelli precedenti.
Certamente non può attribuirsi tale natura all'istanza di visibilità del fascicolo telematico, poiché, anche ad accedere alla tesi secondo cui l'elencazione degli atti contenuta nel comma 3 dell'art. 83 c.p.c. non sia tassativa, la costituzione deve pur sempre avvenire a mezzo di un atto processuale proprio del pagina 7 di 16 giudizio.
Peraltro, anche con riferimento all'autenticazione della sottoscrizione, il potere del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte è limitata ai casi in cui la procura sia apposta in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, co. 3, c.p.c., oppure acceda a tali atti depositati telematicamente e ne venga trasmessa, se conferita su supporto cartaceo, copia informatica autenticata con firma digitale.
A fronte delle eccezioni sollevate dalle difese delle parti appellate in punto validità della costituzione da parte del nuovo difensore, questione che quindi la parte interessata è stata posta in condizione di trattare ed eventualmente sanare, l'avv. Kulja si è limitata, con la memoria di replica alle conclusionali avversarie, a sostenere che l'art. 85 c.p.c. consente ad entrambe le parti di recedere liberamente dal mandato e che la costituzione del nuovo difensore “può avvenire all'udienza o tramite deposito di note scritte contenenti le conclusioni come avvenuto”.
La deduzione pare doversi interpretare nel senso che l'avv. Kulja attribuisca natura e valore di atto di costituzione alle note scritte, denominate “Precisazione delle conclusioni in trattazione scritta per
l'appellante”, depositate entro il termine di cui al n. 1) dell'art. 352 c.p.c., le quali - anche a voler prescindere dalla considerazione se integrino un atto processuale a mezzo del quale, ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., possa avvenire la costituzione del nuovo difensore - non risultano avere ad esse allegata alcuna procura, unita all'atto nelle forme sopra indicate, né nell'intestazione di quelle note vi è alcuna indicazione del mandato alle liti, che attribuirebbe al difensore il potere di costituirsi in giudizio.
Né tanto meno – giova ribadirlo - a tali fini può venire in considerazione la procura depositata in precedenza a tutt'altri fini, e cioè al solo scopo di consultazione del fascicolo.
Deve pertanto concludersi che, in assenza di valida costituzione da parte di un nuovo difensore,
l'appellante continui ad essere rappresentato dagli originari difensori, sicché l'esame dell'impugnazione deve avvenire facendo esclusivo riferimento alle conclusioni e alle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Con il primo motivo d'appello censura tutte le argomentazioni sulla base delle quali il Parte_1
Tribunale ha escluso la ravvisabilità di una responsabilità in capo alla e ha Controparte_1
conseguentemente rigettato le domande dell'attore.
La sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusione sulla base di due correlati e concorrenti passaggi motivazionali, e cioè, da un lato, osservando che “non ha dimostrato che l'incidente è Parte_1 avvenuto come dallo stesso descritto”, atteso che nessuno dei testi escussi era presente in quel momento, dall'altro, che, vista la condotta imprudente tenuta dal e cioè il punto in cui egli Pt_1
pagina 8 di 16 sostava quando sono caduti i cassoni, la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla sua esclusiva responsabilità.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice abbia errato nella valutazione delle prove assunte, dato che dall'escussione dei testi sarebbe stato acclarato:
- che il il giorno 05/02/2019, era arrivato, con il proprio camion, presso la società convenuta Pt_1
intorno alle ore 11.30 e, dopo essere passato in portineria per gli incombenti amministrativi, era tornato presso il camion, dove aveva incontrato il mulettista, , che da poco aveva iniziato a CP_3
lavorare presso quello stabilimento;
- che, essendo quasi ora di pranzo, il aveva chiesto al mulettista di procedere allo scarico con Pt_1
calma dopo la pausa, mentre quello aveva ritenuto di procedere subito alle operazioni di scarico e quindi di gran fretta (cfr. dich. teste e scheda dell'intervento del 118, doc. 3, da cui risulta che Tes_1
l'allarme era stato dato alle 11.58);
- che le abituali modalità di scarico dei cassoni, come confermate dal teste prevedevano una Tes_1
prima fase di scarico delle prime due colonne di cassoni, su tutta la lunghezza del rimorchio, utilizzando le sole forche del muletto e una seconda fase, in cui venivano aggiunte le prolunghe alle forche per scaricare l'ultima fila di cassoni, più distante dal muletto;
- che il giorno del sinistro invece il mulettista, in assoluta difformità a quanto solitamente praticato, aveva applicato da subito le prolunghe sulle forche del muletto ed aveva proceduto prelevando, con un'unica manovra di presa, tutte le colonne dei cassoni, come confermato sempre dal teste che Tes_1
ha dichiarato di aver trovato a terra le prolunghe delle forche già sfilate dal muletto;
- che la posizione dell'attore sarebbe emersa chiaramente sempre dalla testimonianza dello il Tes_1
quale ha affermato di aver trovato il dal lato guida, oltre la metà del camion, steso per terra, e che Pt_1
i cassoni si trovavano sul suo lato destro, precisando, inoltre, il medesimo teste, che i sanitari avevano rinvenuto la vittima “verso l'asse delle ruote del camion, diciamo a due terzi”, e cioè verso il fondo del camion;
- che la postazione nella quale si trovava il durante le operazioni di scarico, era una delle Pt_1
apposite postazioni di attesa citate nelle informazioni di sicurezza della società (teste CP_1 Tes_1
in risposta al cap. 12);
- che i cassoni si trovavano a terra tra il camion ed il (come confermato dal teste , a Pt_1 Tes_1
dimostrazione del fatto che egli non era vicino al rimorchio altrimenti i cassoni l'avrebbero schiacciato;
- che le inevitabili difformità tra la descrizione della dinamica degli eventi effettuata negli atti di primo grado e quanto emerso in sede istruttoria risulta irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità del mulettista.
pagina 9 di 16 Osserva quindi l'appellante come l'istruttoria abbia comunque permesso di accertare che il è stato Pt_1
investito dai cassoni metallici caduti dal muletto, manovrato da , cassoni che non sono CP_3 caduti per colpa dell'attore, ma per imprudenza, negligenza e imperizia del mulettista.
Il Giudice di primo grado sarebbe dunque incorso in un evidente errore, laddove ha totalmente disatteso l'esito dell'istruttoria orale ed ha valorizzato circostanze del tutto irrilevanti, circa l'abitudine del Pt_1
riferita dai testi, di disattendere le raccomandazioni di sicurezza impartite, che non erano riferite a quanto accaduto il giorno dell'infortunio.
Osserva infine l'appellante, in diritto, nella trattazione del primo motivo d'impugnazione, come, ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 2049 c.c. sia necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso commesso dal lavoratore e le mansioni da questo espletate, presupposti questi ravvisabili nel caso di specie ed in presenza dei quali la responsabilità ricade sul preponente in via oggettiva.
La società appellata, nel contestare la fondatezza della ricostruzione proposta Controparte_1 dall'appellante, evidenzia, per contro, come il primo Giudice, abbia interpretato del tutto correttamente le prove raccolte, pervenendo al rigetto della domanda attraverso un ragionamento logico ineccepibile, basato esclusivamente su quanto emerso nel corso del giudizio.
Sottolinea, infatti, parte appellata, come proprio il fatto che nessuno dei testi abbia assistito all'incidente esclude che possa ritenersi dimostrato che il sinistro è avvenuto secondo le modalità descritte dal con imputazione a di una condotta colposa, per contro i testi hanno Pt_1 CP_3
invece riferito che il si trovava in una posizione non consentita e quindi il sinistro era avvenuto Pt_1
solo perché egli non aveva rispettato le regole di sicurezza impartite e comunque si era comportato in spregio alle più banali regole di prudenza e buon senso. aggiunge altresì che la ricostruzione e la valutazione proposta dalla difesa Controparte_1 dell'appellante si fonda su una lettura del tutto fantasiosa e tendenziosa delle deposizioni testimoniali, volta a “rigirare” le parole dei testi, basando le proprie conclusioni su fatti inesistenti o non provati.
Quanto all'invocato art. 2049 c.c., rileva la società appellata come sia onere del danneggiato dimostrare in giudizio che il danno è stato causato da un fatto illecito e, ove non sia in grado di provare l'illiceità della condotta del preposto, non può che conseguire l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al preponente.
Il motivo d'appello è infondato sia nella ricostruzione in fatto proposta, sia nell'interpretazione della norma di diritto fondante la responsabilità della quale società incorporante Controparte_1
l'allora CP_4
pagina 10 di 16 Nell'esame occorre certamente prendere le mosse dalle allegazioni dei fatti accaduti il giorno
05/02/2019, contenute nell'atto introduttivo di primo grado, dal momento che l'appellante sostiene che quelle circostanze sarebbero state confermate dall'istruttoria testimoniale svolta in primo grado e per la parte in cui sarebbe emersa una diversa ricostruzione si tratterebbe di divergenze comunque irrilevanti, ai fini della responsabilità del mulettista.
Secondo la prospettazione di quel giorno le operazioni di scarico dei contenitori metallici Parte_1
dal rimorchio sarebbero state eseguite in maniera frettolosa, poiché il mulettista dopo poco (alle ore 12) avrebbe dovuto effettuare la pausa pranzo;
proprio, o anche, per tale ragione avrebbe eseguito quelle operazioni con modalità difformi da quanto solitamente avveniva, e cioè inserendo le prolunghe alle forche del muletto sin da subito, così da prelevare con un'unica manovra le tre file di cassoni allineate, anziché scaricare le prime due file, utilizzando le forche del muletto ed inserendo le prolunghe solo per prelevare l'ultima fila di cassoni, collocata sul lato del rimorchio più distante dal muletto. In atto di citazione è precisato come: “Una volta scaricato circa un terzo del carico del rimorchio e giunto in prossimità della testa del camion, nell'atto di estrarre una fila di imballaggi dal rimorchio, il mulettista faceva urtare gli imballaggi stessi contro il tetto del rimorchio. In seguito effettuava una sterzata verso destra e gli imballaggi agganciati alle forche (più la prolunga) del muletto si sbilanciavano e scivolavano lungo il rimorchio del camion sino alla coda dello stesso, rovinando addosso al signor (v. pag. 4 atto di citazione). Pt_1
Orbene, tali modalità di accadimento del fatto non hanno trovato alcuna conferma nel corso del giudizio di primo, per l'evidente ragione che nessuno, oltre e , si trovava in Parte_1 CP_3
quel punto del piazzale, quando sono caduti i cassoni, e, una volta ritenuto incompatibile a deporre
, i dipendenti della escussi come testi, non hanno che potuto CP_3 Controparte_1
riferire ciò a cui hanno assistito prima dell'inizio delle operazioni di scarico e al momento in cui sono stati richiamati sul piazzale, perché i cassoni caduti avevano urtato il facendolo cadere a terra. Pt_1
Per intanto quanto articolato ai capi 7 e 8 della memoria istruttoria dell'odierno appellante, e cioè che il avrebbe chiesto al mulettista di procedere alle operazioni di scarico e carico dopo pranzo e che il Pt_1
gli avrebbe invece detto che avrebbe iniziato subito e avrebbe terminato prima di pranzo, è stata CP_3
confermata solo per la prima parte. Quindi risulta provato che il pur essendo sul piazzale con il Pt_1
camion sin dalle 11,30, ha chiesto che le operazioni iniziassero dopo pranzo (v. dich. e che a Tes_1
tale sua richiesta evidentemente non ha aderito il mulettista, ma non anche che il mulettista abbia affermato che avrebbe completato tutte le operazioni prima di pranzo (i testi e sul capo Tes_2 Tes_1
8 dedotto dall'attore hanno infatti risposto “Non so”), visto che, oltre allo scarico dei cassoni, occorreva anche caricare quelli con il materiale da trasportare nel viaggio di ritorno.
pagina 11 di 16 Dunque, la premessa dell'asserita frettolosa condotta di - per quanto possa rilevare ai CP_3
fini della dimostrazione di una condotta imperita ed imprudente del mulettista – è rimasta sfornita di prova.
Parimenti non è stato dimostrato a che punto fossero le operazioni di scarico al momento del sinistro, visto che nessun teste ha indicato quali o quante file di cassoni fossero state scaricate e la circostanza, specificamente valorizzata dalla difesa dell'appellante, del rinvenimento delle prolunghe del muletto a terra non vale a deporre, neppure in via indiziaria, a conferma della ricostruzione secondo cui quelle sarebbero sin da subito state montate sulle forche del muletto per prelevare con un'unica, imprudente, manovra tre file allineate di cassoni, ciascuna formata da quattro casse sovrapposte.
I testi e , sul capo 16 articolato a prova per testi, avente ad oggetto Tes_3 Testimone_4
la manovra asseritamente effettuata dal mulettista, , hanno dichiarato di non poter CP_3 riferire nulla ed il teste ha unicamente affermato di avere trovato a terra “le prolunghe delle Tes_1
forche già sfilate dal muletto”, elemento questo di per sé del tutto neutro, non essendo dato conoscere allo scarico di quale fila di cassoni fosse intento in quel momento il Barone. Né la circostanza che l'incidente sia avvenuto circa venti minuti dopo l'inizio delle operazioni di scarico - visto l'orario della chiamata d'emergenza al 118 alle 11,58 - vale ad offrire qualche indicazione sulla fase in cui si trovava la movimentazione dei cassoni, non essendo stato precisato quali fossero i tempi medi per l'effettuazione di quell'operazione.
Peraltro, deve essere sottolineato come la versione dell'appellante, riguardo alle modalità con le quali i cassoni l'avrebbero colpito, e cioè scivolando lungo il rimorchio e cadendo a terra dietro (in coda) al camion, dopo aver urtato contro il tetto del rimorchio e dopo che l'addetto alla movimentazione aveva effettuato una sterzata verso destra, è stata palesemente ed incontestatamente smentita.
I testi accorsi sul piazzale dopo l'incidente hanno con certezza indicato il punto in cui si trovava Pt_1
, e cioè a fianco del camion dalla parte del lato guida, posizionato a terra, come riferito dal teste
[...]
“più o meno verso l'asse delle ruote del camion, diciamo a due terzi”. Tes_1
Dunque, il non si trovava certamente in coda al camion, il che vale a smentire la ricostruzione Pt_1
delle cause dalla caduta dei cassoni, visto che quelli sono caduti verso lo stesso lato (a fianco del camion), in cui si trovava il e si trovava anche il muletto, che stava compiendo la Pt_1
movimentazione dei cassoni.
Non è dunque possibile sostenere, come fatto con l'atto d'appello, che tale difformità, rispetto alla descrizione della dinamica degli eventi dedotta negli atti di causa, sia irrilevante, poiché quella che viene qualificata come “discrepanza” è invero la smentita del fatto dedotto in giudizio a fondamento della responsabilità ex artt. 2043 e 2049 c.c.
pagina 12 di 16 Spetta infatti al danneggiato, che agisca per il risarcimento, provare anzitutto le modalità di accadimento del fatto generatore del danno, nonché la condotta colposa dell'autore del fatto.
Le considerazioni svolte in diritto dall'appellante trascurano, infatti, del tutto di considerare come non sia sufficiente l'esistenza di un rapporto di preposizione e il nesso di occasionalità necessaria, ma occorra, anzitutto, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., la dimostrazione del fatto illecito del dipendente sotto il profilo sia oggettivo, che soggettivo (v. Cass. 14/11/2024 n. 29448).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, ritenendo non dimostrata la dinamica del sinistro, e quindi che la causa della caduta dei cassoni fosse da imputare ad una manovra errata ed imprudente durante lo scarico del camion, ha escluso la responsabilità della Controparte_1
Ciò che invece l'istruttoria ha accertato, come anche in questo senso correttamente ritenuto dalla pronuncia di primo grado, è il comportamento gravemente imprudente e inosservante delle specifiche disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza impartitegli, tenuto da . Parte_1
Anche a prescindere da quanto dichiarato dai testi, circa le condotte poco osservanti delle prescrizioni, abitualmente tenute dal e facendo esclusivo riferimento a quanto avvenuto quel giorno, non v'è Pt_1
dubbio che, una volta aperti i teloni del camion e rimosse le cinture di sicurezza, che assicuravano il carico, l'autista avrebbe dovuto abbandonare il piazzale di sosta dell'automezzo ed attendere all'interno dello stabilimento in una postazione specificamente dedicata all'attesa.
Dal doc. 8 della e cioè le “Informazioni di sicurezza e ambiente per i Controparte_1 trasportatori”, ex D.Lgs. n. 81/2008, sottoscritte per ricevuta dalla Frisinghelli s.r.l., società per la quale lavorava il è indicato che gli autotrasportatori non devono circolare all'interno dello Pt_1
stabilimento, ma devono stazionare nei luoghi prestabiliti fino al termine delle operazioni di carico/scarico; in particolare, durante le operazioni di carico e scarico, l'autista deve tenersi lontano dagli spazi di manovra del carrello elevatore, stazionando esclusivamente nelle apposite postazioni di attesa.
I testi e hanno confermato che nel locale portineria c'era un cartello, che indicava Tes_2 Tes_1
l'obbligo di allontanarsi dal camion dopo aver aperto i teloni per il carico/scarico.
non ha mai sostenuto di non conoscere quelle prescrizioni, del resto, secondo quanto dallo Parte_1
stesso allegato, da ormai tre anni effettuava viaggi settimanali presso quello stabilimento, quindi conosceva le regole di comportamento, alla cui osservanza era più volte stato richiamato (v. dich.
e sui capi 5 e 6 di prova articolate dalla . Tes_2 Tes_1 Controparte_1
L'odierno appellante ha semplicemente sostenuto di essersi collocato durante le operazioni di scarico in un punto sicuro, e cioè dietro il camion, affermazione questa che risulta infondata sotto un duplice profilo: restare sul piazzale, vicino al camion, non era affatto consentito, al più l'autista avrebbe dovuto pagina 13 di 16 rimanere all'interno della cabina, e comunque il come già osservato, non era affatto posizionato Pt_1
in coda al camion, ma a lato dello stesso, in prossimità del carrello elevatore.
A tale ultimo proposito va sottolineato come sia frutto di una lettura delle risultanze istruttorie volutamente distorta, l'assunto dell'appellante secondo cui i testi avrebbero confermato che egli si trovava al momento dell'incidente in una delle postazioni indicate per l'attesa dalla Controparte_1
[...]
Il teste non ha affatto detto ciò. Nel rispondere positivamente al capo 12 della memoria Tes_1 istruttoria del ha invece affermato che c'era una postazione dove potevano stazionare gli autisti Pt_1 nell'attesa (“sì, la postazione c'è. Dove devono attendere i camionisti”), aggiungendo che invece il l'aveva trovato a terra vicino al camion. Pt_1
Significativo è del resto quanto dichiarato dal teste che ha iniziato a lavorare per la Tes_5
Trasporti Frisinghelli nel 2019 e che faceva gli stessi viaggi verso lo stabilimento della CP_1
due volte la settimana, il quale ha riferito le regole di condotta da osservare ed ha CP_1
precisato come per lo scarico, una volta tolto il telone ed aperta la sponda, l'autista deve allontanarsi.
Ne discende che non solo ha disatteso le specifiche disposizioni di sicurezza interne allo Parte_1
stabilimento, ma ha tenuto una condotta contraria alle più basilari regole di comune prudenza, ponendosi, senza addurre alcuna plausibile ragione, nei pressi del mezzo, che stava eseguendo le manovre di movimentazione dei carichi.
Il primo motivo d'impugnazione deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante denuncia la carenza di motivazione nel rigetto delle istanze istruttorie reiterate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la sentenza non conterrebbe alcuna specifica argomentazione in ordine al loro rigetto.
Tali istanze sono state riproposte con l'atto d'appello e consistono in capi (da 25 a 35 della memoria istruttoria depositata in primo grado) afferenti alle ripercussioni che i postumi residuati avrebbero avuto sulle precedenti abitudini di vita di e sulla sua vita di relazione sia all'interno, che Parte_1 all'esterno della famiglia, oltre alla richiesta di CTU medico-legale.
È evidente come la sentenza di primo grado, una volta esclusa la fondatezza della domanda in punto an, abbia correttamente ritenuto assorbite le istanze istruttorie volte a provare il quantum, senza necessità di un'espressa pronuncia sul punto.
Il secondo motivo d'appello risulta quindi infondato, nella parte in cui censura sul punto la pronuncia di primo grado, mentre per il resto consiste nella mera sollecitazione rivolta a questa Corte di ammettere quei mezzi istruttori per il caso di riforma del capo relativo alla responsabilità.
pagina 14 di 16 Infine, con quello qualificato come terzo motivo d'appello chiede la riforma della Parte_1
statuizione in punto spese, quale conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, per cui il medesimo non si sostanzia in un motivo di gravame, ma in una richiesta di riforma di un capo della pronuncia dipendente da quello principale.
In subordine, l'appellante chiede comunque “una diversa modulazione e quantificazione delle spese di lite, attesi i fatti acclarati”. Si tratta di una deduzione del tutto generica e pertanto inammissibile, atteso che non indica in quale violazione di diritto, od omessa considerazione di profili rilevanti, sarebbe incorso il primo Giudice nell'applicare il principio della soccombenza e determinare l'ammontare delle spese liquidate.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'integrale soccombenza dell'appellante, debbono essere poste a suo carico, con liquidazione in base al valore della controversia (scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00), in favore dell'appellata, e della Controparte_1 Controparte_2
in base al principio di causalità.
[...]
La liquidazione in favore della deve essere operata facendo applicazione dei Controparte_1
valori prossimi ai medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, che ha comportato l'integrale devoluzione dei temi oggetto del giudizio di primo grado, e quindi in complessivi € 8.388,00 (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Quanto a tenuto conto del più sintetico contenuto degli atti, che si limitano a Controparte_2
riprendere le difese svolte nel merito dalla società assicurata, la liquidazione deve avvenire in misura più contenuta, compresa tra i minimi e i massimi dello scaglione, e quindi in complessivi € 5.652,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve infine darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 217/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Vercelli in data 11/05/2023,
pagina 15 di 16 respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla e spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 8.388,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_2 liquidano in € 5.652,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115,
a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/02/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
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