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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 313/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 313/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B
00187 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall' Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 9440 del 12.11.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma con sentenza n. 1931/16 ha riconosciuto il diritto di Parte_1
a ricevere gli incrementi retributivi previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per
[...]
i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica e con esclusione degli intervalli non lavorati;
per l'effetto ha condannato il al pagamento delle relative differenze sul trattamento CP_2 economico, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo . con ricorso al Parte_1 tribunale di Roma depositato il 10.3.21 chiedeva, in esecuzione di tale pronuncia “Condannare
l'Amministrazione resistente a dare esecuzione alla sentenza n. 1931/16 Tribunale di Roma sez. lavoro che ha accertato il diritto a ricevere gli incrementi retributivi previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica e con esclusione degli intervalli non lavorati e per l'effetto 2. condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 76.547,01 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, il tutto dovuto
a titolo di differenze retributive ed incrementi sulle retribuzioni stipendiali maturate al lordo dei contributi previdenziali e fiscali o comunque nel valore indeterminabile tenuto conto della questione nella sua completezza.”
Il tribunale di Roma , tuttavia, rigettava il ricorso volto alla quantificazione delle differenze retributive per carenza di allegazioni sulla disciplina collettiva da applicare e idonei richiami alle buste paga o ai modelli CUF
Avverso detta sentenza formulava appello la docente argomentando con il primo motivo l'omessa valutazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie avendo ella specificato nel ricorso introduttivo della lite di aver stipulato con il successivi contratti di lavoro su posti CP_1 disponibili per supplenze annuali a decorrere dal 16.12.1981, elencando nello specifico gli anni di servizio svolti e riconosciuti nella sentenza 1931/16 e allegando i contratti di lavoro e la domanda di ricostituzione della carriera che conteneva tutti i dati rilevanti ai fini della decisione , mai contestati Ella deduceva di aver altresì allegato che ad ogni contratto di lavoro percepì la retribuzione senza riconoscimento dell'anzianità pregressa in violazione del principio di non discriminazione;
chiedeva per l'effetto la differenza tra la retribuzione dovuta e la retribuzione
Si costituiva il ministero contestando le avverse deduzioni e anche la decorrenza del diritto al computo dell'anzianità pregressa.
All'udienza del 14 novembre 2023 la Corte invitava l'appellante a produrre conteggi che riportassero il dovuto in relazione all'attività lavorativa concretamente prestata con contratto a tempo determinato
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione
Deve preliminarmente rilevarsi che non ha richiesto , come invece Parte_1 argomentato dal nella comparsa di costituzione , la ricostruzione della Controparte_1 carriera . Tale pretesa non era stato oggetto di riconoscimento della sentenza numero 1131 del 2016
; il decreto di ricostruzione della carriera e la domanda di ricostruzione della carriera erano menzionati negli atti al solo fine di individuare i periodi lavorativi prestati con contratto a tempo determinato, in armonia con i contratti di lavoro parimenti prodotti.
Il ministero non ha contestato la correttezza della elencazione dei contratti stipulati dalla docente nel periodo di supplenza cioè dal 16 dicembre 1981 al 2015 pur ravvisando nella memoria di costituzione che le pretese per le differenze retributive potevano essere azionate solo con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della direttiva .
E' incontestato fra le parti che all'appellata è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994, secondo cui “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale docente assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Non basta infatti fare leva sulla “novità” di ogni singolo rapporto rispetto al precedente, sulla necessità di garantire il servizio scolastico, sulla imprevedibilità delle esigenze sostitutive, ossia su ragioni che potrebbero essere invocate per sostenere la legittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, poiché le stesse non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
Infine non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio.
La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacchè il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse.
Al contrario il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definita assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacchè proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione docente svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
É infatti pacifico, come ribadito dalla Corte di Giustizia che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Tale impostazione è stata integralmente recepita anche dalla sentenza della Suprema Corte n.
165/2017.
Orbene sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro il lavoratore a tempo determinato ha diritto a percepire la medesima progressione economica prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato ( ai c.d. gradoni ). E' dunque corretto riconoscere alla supplente il diritto, non agli scatti bensì alla medesima progressione economica prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato .
Tale diritto compete tuttavia, come rilevato dal ministero appellato, solo a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva sulla parità di trattamento tra personale assunto tempo determinato e personale assunto a tempo determinato e quindi , si ripete , successivi al luglio 2001.
Infatti, in tema di lavoratori assunti a tempo determinato dalla P.A. e successivamente stabilizzati, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n.
99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato, anche nel caso di contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva, sempreché, come precisato dalla giurisprudenza della CGUE, tali contratti siano fatti valere in relazione ad un diritto maturato successivamente a tale momento. Nella specie, la S.C. ha escluso che il diritto alla parità di trattamento potesse essere invocato da lavoratori assunti a termine prima dell'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE per il riconoscimento di differenze retributive relative al servizio pre-ruolo prestato fra il 1978 e il 1986. Rileva la corte di legittimità ” La clausola
4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., Sez.
L, n. 15231 del 16 luglio 2020). Occorre, considerare, però, che il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché «secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio
1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C290/00, Per_1
Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen,
Racc. pag. I9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, e Controparte_3
Racc. pag. 1-10945, punto 61)» (Corte di Giustizia 10.6.2010 in cause riunite c- CP_4
395/08 e c396/08, , punto 53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in causa c- 614/11, CP_5
. Nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta Per_2 nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE. Nella specie, però, come accertato dalla corte territoriale, la lite concerne somme asseritamente dovute per il servizio pre-ruolo prestato tra il 1978 e il 1986 e, quindi, non interessa l'epoca posteriore all'entrata in vigore della normativa asseritamente violata. Sul punto, può richiamarsi la recente sentenza della CGUE del 19 Contr settembre 2024, nella causa C-439/23, KV contro secondo cui la lesione della parità di trattamento può essere lamentata solo se i contratti a termine vengano fatti valere in relazione ad un diritto maturato dopo l'entrata in vigore della direttiva in questione. Infatti, la CGUE ha affermato il principio per il quale “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30784 del 02/12/2024)
Non è pertanto dovuta la somma di euro 11412,24 perché relativa al periodo fino a luglio 2001, data di entrata in vigore della direttiva mentre è dovuta la complessiva somma di euro 65.134,77 computata dalla appellante considerando anche gli interessi legali alla data del ricorso
L'appello deve essere dunque parzialmente accolto risultando sufficienti le allegazioni contenuti nel ricorso originario per determinare la spettanza del differenziale retributivo maturato - desumibile dalla successione dei livelli retributivi minimi dei diversi contratti collettivi di settore - e non contestata la durata dei singoli contratti a termine. Tuttavia dalla somma complessivamente pretesa deve essere detratta la somma azionata con riferimento a periodi antecedenti l'efficacia della direttiva comunitaria di cui si controverte.
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza , condanna il al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 65.134,77 oltre interessi dalla maturazione al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5105,00 per il CP_1 primo grado e in complessivi euro 7160,00 per il presente grado , oltre iva , cpa e spese generali al
15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
IA AN AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 313/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B
00187 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall' Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 9440 del 12.11.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma con sentenza n. 1931/16 ha riconosciuto il diritto di Parte_1
a ricevere gli incrementi retributivi previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per
[...]
i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica e con esclusione degli intervalli non lavorati;
per l'effetto ha condannato il al pagamento delle relative differenze sul trattamento CP_2 economico, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo . con ricorso al Parte_1 tribunale di Roma depositato il 10.3.21 chiedeva, in esecuzione di tale pronuncia “Condannare
l'Amministrazione resistente a dare esecuzione alla sentenza n. 1931/16 Tribunale di Roma sez. lavoro che ha accertato il diritto a ricevere gli incrementi retributivi previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per i docenti di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica e con esclusione degli intervalli non lavorati e per l'effetto 2. condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 76.547,01 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, il tutto dovuto
a titolo di differenze retributive ed incrementi sulle retribuzioni stipendiali maturate al lordo dei contributi previdenziali e fiscali o comunque nel valore indeterminabile tenuto conto della questione nella sua completezza.”
Il tribunale di Roma , tuttavia, rigettava il ricorso volto alla quantificazione delle differenze retributive per carenza di allegazioni sulla disciplina collettiva da applicare e idonei richiami alle buste paga o ai modelli CUF
Avverso detta sentenza formulava appello la docente argomentando con il primo motivo l'omessa valutazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie avendo ella specificato nel ricorso introduttivo della lite di aver stipulato con il successivi contratti di lavoro su posti CP_1 disponibili per supplenze annuali a decorrere dal 16.12.1981, elencando nello specifico gli anni di servizio svolti e riconosciuti nella sentenza 1931/16 e allegando i contratti di lavoro e la domanda di ricostituzione della carriera che conteneva tutti i dati rilevanti ai fini della decisione , mai contestati Ella deduceva di aver altresì allegato che ad ogni contratto di lavoro percepì la retribuzione senza riconoscimento dell'anzianità pregressa in violazione del principio di non discriminazione;
chiedeva per l'effetto la differenza tra la retribuzione dovuta e la retribuzione
Si costituiva il ministero contestando le avverse deduzioni e anche la decorrenza del diritto al computo dell'anzianità pregressa.
All'udienza del 14 novembre 2023 la Corte invitava l'appellante a produrre conteggi che riportassero il dovuto in relazione all'attività lavorativa concretamente prestata con contratto a tempo determinato
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione
Deve preliminarmente rilevarsi che non ha richiesto , come invece Parte_1 argomentato dal nella comparsa di costituzione , la ricostruzione della Controparte_1 carriera . Tale pretesa non era stato oggetto di riconoscimento della sentenza numero 1131 del 2016
; il decreto di ricostruzione della carriera e la domanda di ricostruzione della carriera erano menzionati negli atti al solo fine di individuare i periodi lavorativi prestati con contratto a tempo determinato, in armonia con i contratti di lavoro parimenti prodotti.
Il ministero non ha contestato la correttezza della elencazione dei contratti stipulati dalla docente nel periodo di supplenza cioè dal 16 dicembre 1981 al 2015 pur ravvisando nella memoria di costituzione che le pretese per le differenze retributive potevano essere azionate solo con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della direttiva .
E' incontestato fra le parti che all'appellata è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994, secondo cui “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale docente assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Non basta infatti fare leva sulla “novità” di ogni singolo rapporto rispetto al precedente, sulla necessità di garantire il servizio scolastico, sulla imprevedibilità delle esigenze sostitutive, ossia su ragioni che potrebbero essere invocate per sostenere la legittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, poiché le stesse non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
Infine non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio.
La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacchè il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse.
Al contrario il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definita assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacchè proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione docente svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
É infatti pacifico, come ribadito dalla Corte di Giustizia che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Tale impostazione è stata integralmente recepita anche dalla sentenza della Suprema Corte n.
165/2017.
Orbene sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro il lavoratore a tempo determinato ha diritto a percepire la medesima progressione economica prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato ( ai c.d. gradoni ). E' dunque corretto riconoscere alla supplente il diritto, non agli scatti bensì alla medesima progressione economica prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato .
Tale diritto compete tuttavia, come rilevato dal ministero appellato, solo a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva sulla parità di trattamento tra personale assunto tempo determinato e personale assunto a tempo determinato e quindi , si ripete , successivi al luglio 2001.
Infatti, in tema di lavoratori assunti a tempo determinato dalla P.A. e successivamente stabilizzati, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n.
99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato, anche nel caso di contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva, sempreché, come precisato dalla giurisprudenza della CGUE, tali contratti siano fatti valere in relazione ad un diritto maturato successivamente a tale momento. Nella specie, la S.C. ha escluso che il diritto alla parità di trattamento potesse essere invocato da lavoratori assunti a termine prima dell'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE per il riconoscimento di differenze retributive relative al servizio pre-ruolo prestato fra il 1978 e il 1986. Rileva la corte di legittimità ” La clausola
4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., Sez.
L, n. 15231 del 16 luglio 2020). Occorre, considerare, però, che il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché «secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio
1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C290/00, Per_1
Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen,
Racc. pag. I9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, e Controparte_3
Racc. pag. 1-10945, punto 61)» (Corte di Giustizia 10.6.2010 in cause riunite c- CP_4
395/08 e c396/08, , punto 53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in causa c- 614/11, CP_5
. Nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta Per_2 nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE. Nella specie, però, come accertato dalla corte territoriale, la lite concerne somme asseritamente dovute per il servizio pre-ruolo prestato tra il 1978 e il 1986 e, quindi, non interessa l'epoca posteriore all'entrata in vigore della normativa asseritamente violata. Sul punto, può richiamarsi la recente sentenza della CGUE del 19 Contr settembre 2024, nella causa C-439/23, KV contro secondo cui la lesione della parità di trattamento può essere lamentata solo se i contratti a termine vengano fatti valere in relazione ad un diritto maturato dopo l'entrata in vigore della direttiva in questione. Infatti, la CGUE ha affermato il principio per il quale “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30784 del 02/12/2024)
Non è pertanto dovuta la somma di euro 11412,24 perché relativa al periodo fino a luglio 2001, data di entrata in vigore della direttiva mentre è dovuta la complessiva somma di euro 65.134,77 computata dalla appellante considerando anche gli interessi legali alla data del ricorso
L'appello deve essere dunque parzialmente accolto risultando sufficienti le allegazioni contenuti nel ricorso originario per determinare la spettanza del differenziale retributivo maturato - desumibile dalla successione dei livelli retributivi minimi dei diversi contratti collettivi di settore - e non contestata la durata dei singoli contratti a termine. Tuttavia dalla somma complessivamente pretesa deve essere detratta la somma azionata con riferimento a periodi antecedenti l'efficacia della direttiva comunitaria di cui si controverte.
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza , condanna il al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 65.134,77 oltre interessi dalla maturazione al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5105,00 per il CP_1 primo grado e in complessivi euro 7160,00 per il presente grado , oltre iva , cpa e spese generali al
15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
IA AN AR