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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 73 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 21/6/2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Giancarlo Moro e Mirta Fasolo in forza di procura alle liti trasmessa per via te-
lematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto in-
formatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.Enzo Morrico, Controparte_3
Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e , quest'ultima Controparte_4
anche domiciliataria in Trieste, in forza di procura ad litem trasmessa per via telemati-
ca, unitamente alla memoria difensiva e di costituzione con appello incidentale, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.37/2024 del Tribunale di Trieste - risarcimento del danno da malattia professionale.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 28/11/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: - in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi la società
con sede in Trieste, via Genova n. 1, in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore (c.f. – partita IVA ), a risarcire alla P.IVA_1 P.IVA_2
signora quale unica erede ex lege del signor , tutti i Parte_1 Persona_1
danni non patrimoniali causati dalla malattia della quale è causa, da liquidarsi nella misura di complessivi € 240.500,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, comunque superiore a quanto liquidato dal Giudice di primo grado, oltre ad interessi e rivalutazione sulla somma devalutata alla data della diagnosi (16.11.
2020) e via via rivalutata sino all'effettivo saldo;
- con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per l'appellata: piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione disattesa, rigettare integralmente l'avverso gravame per tutti i motivi ivi e- sposti nel presente atto;
in via subordinata condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla Società riformare integralmente la sentenza n 37/2024 re-
sa inter partes dal Tribunale di Trieste, Dott.ssa Bortolami pubblicata in data 12.3.
2024, non notificata, nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 409/2022, per i motivi esposti nel presente atto. Per l'effetto ordinare alla sig.ra la resti- Parte_1
tuzione di quanto già corrisposto da in mera esecuzione della sen- Controparte_1
tenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si reiterano le richieste già formulate in atti nei precedenti scritti difensivi (con particolar riguardo a quelle contenute nella memoria di costitu-
zione nel primo grado di giudizio riportate nelle premesse del presente atto) qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 22/9/2022 il sig. - premesso di aver lavorato Persona_1
Pag.2 dall'1/7/1971 al 22/7/1986 come saldatore e manutentore nello stabilimento della
, incorporata da dal 30/6/1984, e di aver poi Controparte_5 CP_1
aperto una palestra di fitness nella quale lavorava ancora come istruttore - esponeva che nel suddetto stabilimento era stato ampiamente utilizzato l'amianto nell'ambito dei processi produttivi;
che a novembre 2020 aveva iniziato a soffrire di dispnea e algie all'emicostato sinistro, per cui si era sottoposto ad esami strumentali all'esito dei quali gli era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico;
che l' aveva ricono- CP_6
sciuto l'origine professionale della patologia, quantificando nella misura del 60% la conseguente inabilità; che era suo diritto ottenere il risarcimento dei danni non patri-
moniali conseguenti alla patologia asbesto correlata.
Il ricorrente descriveva quindi lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra in cui aveva lavorato per molti anni e l'uso massiccio che ivi era stato fatto dell'amianto per la realizzazione di guarnizioni e nell'esecuzione delle saldature, richiamando a sostegno della sua tesi gli accertamenti effettuati a questo riguardo nel corso delle indagini svolte in sede penale, le sommarie informazioni acquisite dallo i pare- Tes_1
ri della Contarp dell' e vari altri documenti attestanti la presenza dell'amianto; CP_6
descriveva altresì le mansioni da lui espletate dal 1971 al 1977 come saldatore elettri-
co e dal 1977 al 1986 come manutentore delle macchine operatrici e la conseguente esposizione alle polveri di amianto;
deduceva che la pericolosità di questo minerale era nota sin dalla fine del XIX secolo e le prime segnalazioni sulla sua canceroge-
nicità risalivano agli anni trenta del 1900, che la società datrice di lavoro non aveva adempiuto agli obblighi di sicurezza posti a suo carico dall'art.2087 c.c. e ai doveri previsti dalla normativa speciale vigente in materia di igiene dei luoghi di lavoro;
chiedeva quindi il risarcimento del danno biologico permanente, quantificato nella misura del 75%, e di quello temporaneo nonchè del danno morale subito.
Si costituiva in giudizio replicando che il sig. aveva lavora- CP_1 Per_1
to anche alle dipendenze di altri soggetti, presso cui era stato esposto all'amianto; che la pericolosità delle fibre di amianto sussiste anche a basse dosi di esposizione e nella genesi del mesotelioma assumono rilievo anche le caratteristiche individuali del sog-
Pag.3 getto;
che quindi non era possibile affermare con il necessario grado di certezza la sussistenza di un nesso causale esclusivo fra il lavoro prestato nello stabilimento di
Bagnoli della Rosandra e la patologia contratta dal sig. che la domanda del Per_1
ricorrente era inammissibile per effetto della applicabilità dell'art.13 del d.lgs. 38 del
2000 e dell'art.10 comma 1 del D.P.R. 1124/65 e della mancanza di prova in ordine alla configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro;
che le risultanze del giudizio penale non sono vincolanti in sede civile;
che le dichiara-
zioni prodotte dal sig. non erano riferite al suo caso specifico e quindi erano Per_1
prive di rilevanza decisiva;
che erano sempre state adottate tutte le misure possibili all'epoca per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori;
che per molti anni l'amianto era stato impiegato per gli usi e nei settori produttivi più vari;
che nello svolgimento delle sue mansioni il sig. non si era mai occupato di coibentazione e mai aveva Per_1
fatto uso diretto di materiali contenenti amianto;
che fino alla fine degli anni settanta del '900 non vi era stata alcuna consapevolezza sulla pericolosità dell'amianto come causa di mesotelioma;
che solo nel 1992 il legislatore aveva proibito del tutto l'uso dell'amianto; che all'epoca dei fatti di causa non esistevano neppure strumenti idonei ad impedire l'inalazione di fibre di amianto;
che non vi era stata pertanto alcuna violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro;
e infine che il ricorrente aveva indebitamente moltiplicato le voci di danno.
Essendo deceduto il ricorrente, la causa veniva proseguita, mediante interven-
to volontario, dalla figlia ed unica erede . Parte_1
Con sentenza del 20/2/2024 il Tribunale di Trieste, respinta l'eccezione preli-
minare di inammissibilità della domanda, condannava a pagare alla sig.ra CP_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma Per_1
complessiva di Euro 75.195,47 osservando che sussisteva la responsabilità del datore di lavoro nella insorgenza della patologia da cui era derivata la morte del sig. Per_1
che l'esperita consulenza tecnica medico legale aveva confermato il nesso di
[...]
causalità fra l'esposizione all'amianto del sig. e il mesotelioma;
e che il lavora- Per_1
tore defunto aveva maturato il diritto al risarcimento del danno biologico temporaneo,
Pag.4 quantificabile nella misura massima prevista dalle vigenti tabelle del Tribunale di Mi-
lano.
Contro questa decisione ha proposto appello la sig.ra affer- Parte_1
mando che il Tribunale di Trieste: 1) ha erroneamente quantificato il danno non patri-
moniale sofferto dal suo defunto padre utilizzando il parametro previsto dalle tabelle milanesi per il risarcimento del danno da invalidità temporanea ordinaria, mentre nel caso di specie si trattava di un danno terminale che avrebbe dovuto essere liquidato con altro metodo;
2) ha omesso di rivalutare l'importo del danno per il periodo da marzo 2021 (epoca cui risalivano le tabelle utilizzate dal Giudice) a febbraio 2024
(epoca della pronuncia) e poi l'ha devalutato, ai fini del calcolo degli interessi, al mo-
mento della morte del sig. (dicembre 2022) invece che a quello della diagnosi Per_1
di mesotelioma (novembre 2020).
Anche ha proposto appello, in via incidentale, contro la sentenza CP_1
di primo grado, ma l'impugnazione va considerata improcedibile non essendo stata notificata prima dell'udienza di discussione della causa (ma solo lo stesso giorno del-
l'udienza, impedendo così l'esercizio del diritto di difesa della controparte, che peral-
tro non ha chiesto termine per esame e replica ma ha eccepito la decadenza di Fincan-
tieri).
E' invece fondato e va accolto, almeno in parte, l'appello principale della sig.ra
Per_1
Il danno oggetto di causa va certamente ricondotto, dopo la morte del sig.
[...]
, alla categoria del c.d. danno terminale;
per la liquidazione di questo tipo Per_2
di danno l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha proposto, sin dal 2018, un sistema tabellare che prevede il riconoscimento di un importo forfettario (fino ad un massimo di Euro 30.000,00 ora elevato, nell'Edizione 2024, ad Euro 35.247,00) per i primi tre giorni successivi alla lesione (o alla sua conoscenza) e un importo a scalare
Pag.5 per i successivi 97 giorni da Euro 1.000,00 (ora 1.175,00) per il quarto fino ad Euro
98,00 (ora 116,00) per il centesimo.
Si tratta di un sistema di liquidazione che non ha la medesima efficacia di quello utilizzato ormai da molti anni per il danno non patrimoniale da lesione della integrità psico-fisica (cui la giurisprudenza ha attribuito un valore para-normativo)
ma va comunque ritenuto utile come criterio orientativo (nel senso che fornisce un'in-
dicazione media, da personalizzare sulla base delle caratteristiche concrete di ciascun caso specifico).
In concreto non è noto quale sia stata la reazione del sig. nell'imme- Per_1
diatezza della diagnosi di mesotelioma;
quanto al periodo successivo i referti delle visite oncologiche di cui vi è copia nel fascicolo di parte lo descrivono (almeno fino ad agosto 2022) come un paziente in condizioni generali buone o discrete, affetto da dolori fisici scarsi (e comunque controllabili farmacologicamente con paracetamolo),
in grado di tollerare bene la chemioterapia;
dalla deposizione della teste Tes_2
risulta altresì che il sig. ha continuato a frequentare la palestra in cui lavorava Per_1
anche durante il decorso della malattia (pur dovendo fare ricorso all'ossigeno)1.
Mancano quindi elementi concreti che consentano di allontanarsi dalla liqui-
dazione del danno terminale secondo il metodo proposto dall'Osservatorio di Milano.
Ne deriva che per i primi tre giorni può essere riconosciuto un risarcimento pari alla metà fra il minimo (Euro zero) e il massimo (Euro 35.247,00) previsti dalla tabella vigente all'epoca della decisione di primo grado (e quindi Euro 17.623,50): è
infatti ragionevole ritenere che la diagnosi di mesotelioma (e cioè di una patologia dalla quale non è notoriamente possibile guarire) abbia prodotto un grado di sofferen-
za almeno medio (in difetto di prove di una situazione diversa, in un senso o nell'al-
tro); per gli ulteriori 46 giorni di invalidità stimata dal C.T.U. nella misura del 100%
Pag.
6 - e cioè per la durata dei ricoveri in Ospedale e soprattutto per il periodo che ha imme-
diatamente preceduto la morte (durante il quale è accreditabile un elevato grado di sofferenza, sia per le precarie condizioni generali del sig. che per la consape- Per_1
[... volezza dell'avvicinarsi dell'esito finale della malattia) - è poi dovuto, secondo la
, un risarcimento complessivo di Euro 42.614,00. Parte_2
Rimane infine da liquidare il residuo periodo di inabilità al 60%, pari a 720
giorni (secondo la valutazione effettuata dal C.T.U. dott. non specificamente Per_3
contestata in questo grado di giudizio); a questo scopo può essere utilizzata - poichè
non si tratta più di danno terminale - l'ordinaria tabella milanese predisposta per il danno non patrimoniale da lesione temporanea alla integrità psico-fisica, adottando il valore più elevato e cioè Euro 115,00 con la personalizzazione massima del 50%
(e quindi Euro 172,50 al giorno) tenuto conto della oggettiva gravità della patologia e del notevole peso da attribuire al profilo morale del danno (conseguente alla indub-
bia consapevolezza della ineluttabilità dell'esito mortale).
Il risarcimento dovuto al sig. , e per lui all'erede Persona_1 Parte_3
, ammonta quindi a complessivi Euro [172,50 x 720 x 60% =] 74.520,00.
[...]
Il credito di Euro [17.623,50 + 42.614,00 + 74.520,00 =] 134.757,50 deve es-
sere poi devalutato dal momento della decisione (giugno 2024) a quello della lesione
(collocabile all'epoca della diagnosi e quindi a novembre 2020), riducendosi così ad
Euro 114.980,80; a quest'ultimo importo vanno poi aggiunti gli accessori e cioè la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge calcolati sul capitale rivalutato di anno in anno dal 21 novembre 2020 al saldo effettivo.
L'appello proposto dalla sig.ra va quindi accolto nei limiti sopra spe- Per_1
cificati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da contro la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trieste n.37/2024 di data 20/2/2024 e, in parziale accogli-
Pag.7 mento dell'appello principale proposto da contro la medesima Parte_1
sentenza, che per l'effetto parzialmente riforma, quantifica il credito risarcitorio iure hereditatis della sig.ra in complessivi Euro 114.980,80; condanna Fincan- Per_1
tieri a pagare a la suddetta somma, con la rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici ISTAT e gli interessi di legge calcolati sul capitale rivalutato di an-
no in anno a partire dal 21/11/2020 fino al saldo;
condanna a rifondere al- CP_1
la sig.ra anche le spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in Per_1
complessivi Euro 7.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA
e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante incidentale dei presup-
posti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 28/11/2024.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 teste “Conoscevo il sig. perché frequento la palestra New Gym. L'ho conosciu- Tes_2 Per_1 to quando ho iniziato ad andare in palestra, dal 1° ottobre 1995, quando la palestra si chiamava ancora Muscle Gym, andavo a fare ginnastica lì, lo vedevo ogni giorno che lavorava lì. Dal 2012 poi sono diventata la responsabile della palestra, fino al 2016. Poi di nuovo sono tornata ad essere una semplice utente della palestra. Ancora adesso la frequento. Nel corso di questi anni andavo sempre e l'ho sempre visto in palestra che lavorava lì, anche negli ultimi tempi in cui era malato, con l'ossigeno, veniva comunque;
quest'estate ha seguito i lavori della palestra.”.