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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2024, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2934 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 25/03/2024 ; tenuto conto che con ordinanza del 13.3.2023 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2934\2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del GDP
– deposito, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 come da procura in atti, dall'Avvocato Francesco Buco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via A. Mazzocchi n.109;
Appellante
E
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avvocati Luigi Piccirillo e CP_1
Manuela Rauccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, al
Corso Martiri d'Ungheria, n. 31;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
2. Con atto di citazione notificato il 27.3.2020, la società proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 8186/2019 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva condannata al risarcimento per i danni occorsi al veicolo di proprietà Parte_1 dell'appellato, causati da un tentativo di furto avvenuto nel posteggio riservato agli esattori, contestando la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado e la valutazione delle prove effettuata.
Si costituiva l'appellato chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello proposto per violazione dell'artt. 345 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Con ordinanza resa in data 08.11.2021, l'Istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. al fine di transigere e/o conciliare la lite mediante rinuncia alle domande attoree e all'appello, con riconoscimento all'appellato della complessiva somma di €. 800,00 a titolo di CP_1 risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda, e compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 13.3.2023 veniva comunicato dai procuratori costituiti il fallimento della proposta conciliativa, nonostante l'avvenuta accettazione dell'appellato, stante il rifiuto di parte appellante;
di conseguenza la causa veniva rinviata per la discussione figurata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Reputa il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente appare dirimente un'analisi sulla natura giuridica del contratto di parcheggio, oggetto di discussione.
Un primo orientamento, ormai recessivo in giurisprudenza, quanto alla natura giuridica del contratto di parcheggio, riteneva trattarsi di un contratto misto di deposito e locazione, mentre l'indirizzo oggi maggioritario lo inquadra quale contratto atipico ex art. 1322 c.c.
Il diverso inquadramento dogmatico della fattispecie determinava delle conseguenze sul piano della normativa applicabile e della responsabilità conseguente all'inadempimento.
Nell'ipotesi di negozio misto, infatti, confluiscono nel contratto di parcheggio sia gli obblighi di custodia, scaturenti dal deposito, sia quelli di godimento del bene immobile (in questo caso la piazzola di sosta) derivanti dalla locazione di area.
Al contrario, se si qualifica il contratto in oggetto come atipico, occorre stabilire quale sia l'elemento in esso dominante: se la custodia o la locazione di area. È di tutta evidenza che la scelta comporta delle ricadute sul piano della responsabilità del gestore del parcheggio.
Nel tempo si sono segnalati due distinti orientamenti: l'indirizzo maggioritario ritiene prevalente e qualificante l'obbligo di custodia, vale a dire il dovere di restituire la res nelle medesime condizioni in cui
è stata consegnata, mentre un indirizzo minoritario, invece, considera dominante l'aspetto della locazione e del godimento dell'area di sosta messa a disposizione della parte dietro corrispettivo del prezzo.
Al fine di risolvere il dubbio manifestato dalla giurisprudenza, sulla questione sono intervenutele Sezioni
Unite, le quali hanno aderito all'orientamento minoritario ed hanno scelto quale paradigma di riferimento il contratto di locazione, chiarendo che lo scopo del cliente si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea del mezzo dietro pagamento di un corrispettivo
(cfr. SSUU 28 giugno 2011 n. 14319).
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che se l'interesse concreto dell'utente è prevalentemente quello di “concludere un contratto che gli assicura uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada […] purché l'avviso dell'esclusione della custodia sul veicolo sia apposto in modo da esser adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto
[…], si configura il contratto di parcheggio senza custodia”. In particolare, la Corte rileva come il contratto di parcheggio si concluda tramite un comportamento concludente, vale a dire l'immissione materiale dell'auto nella zona di sosta ed ingeneri in capo al depositante l'affidamento in ordine alla custodia del mezzo. In altri termini, secondo questa pronuncia, il custode non si limita a mettere a disposizione la piazzola, ma deve altresì garantirne la custodia osservando la diligenza del bonus pater familias (art. 1768 c.c.). Ne deriva che, in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione del bene il depositario risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Pertanto, qualora il gestore abbia escluso in modo chiaro e percepibile l'assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito ma quella della locazione.
3.1. Applicando tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene corretto il ragionamento del
Giudice di prime cure, non solo per gli esiti raggiunti dalla giurisprudenza richiamata, ma anche alla luce dell'istruttoria condotta in primo grado.
Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, parte attorea ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, allegando che il gestore aveva assunto la responsabilità per la custodia del bene, fornendo documentazione fotografica del parcheggio ove era posteggiata la vettura, che lo riservava all'esclusivo utilizzo degli esattori di OL RD (cfr. allegato n.3 atto di citazione in primo grado). Di talché emerge che il parcheggio, ove è avvenuto il tentativo di furto, fosse messo a disposizione esclusiva dei dipendenti di senza peraltro escludere in alcun modo la assunzione di responsabilità da custodia dei Parte_1 beni.
Il Giudice di pace ha correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, costituito dalla denuncia sporta innanzi la Polizia Stradale di OL RD e dai rilievi fotografici, giungendo alla conclusione secondo cui il piazzale ove era stato parcheggiato il veicolo risultava essere recintato, chiuso da un cancello posto all'entrata necessitante di una chiave magnetica in possesso dei dipendenti e rilasciata dalla società e non accessibile da soggetti terzi. Parte_1
Le circostanze sono state confermate dei testi escussi, e Testimone_1 Testimone_2
, entrambi dipendenti di presso il casello di OL RD al momento
[...] Parte_1 dell'accaduto, i quali hanno confermato che il parcheggio era delimitato da una recinzione ed accessibile solo dai dipendenti tramite l'utilizzo di una chiave elettronica (cfr. verbale di udienza del 16.4.2019).
Ebbene, dalle risultanze istruttorie e dalle testimonianze rese, si evince che il parcheggio fosse gestito dalla società ed utilizzato esclusivamente dai suoi dipendenti, facendo, di conseguenza, Parte_1 emergere in capo all'appellante l'obbligazione, unitamente alla messa a disposizione una piazzola di parcheggio per il personale di servizio, di garantirne la custodia osservando la diligenza del bonus pater familias ex art. 1768 c.c.
Di contro, l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito alla mancanza di responsabilità da custodia posta a proprio carico, né tantomeno ha dimostrato l'imprevedibilità dell'evento e, dunque, la sua insuperabilità con l'ordinaria diligenza normalmente adeguata alla natura della cosa. Ebbene, deve ritenersi che parte appellante non ha dimostrato alcunché al fine di escludere la propria responsabilità.
Pertanto, tenuto conto dei principi di diritto su esposti e della giurisprudenza menzionata la domanda di parte appellante non può trovare accoglimento e, per l'effetto, va confermata la sentenza n. 8186/2019 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della effettiva attività processuale svolta e del rifiuto inopinato di parte appellante a transigere la vicenda mediante l'accettazione della proposta conciliativa effettuata in corso di giudizio.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14 e circolare del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla Organizzazione_1 refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8186/2019 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, conferma il provvedimento di primo grado;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.278,00 per onorari di causa, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 25 marzo 2024.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2934 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 25/03/2024 ; tenuto conto che con ordinanza del 13.3.2023 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2934\2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del GDP
– deposito, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 come da procura in atti, dall'Avvocato Francesco Buco, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via A. Mazzocchi n.109;
Appellante
E
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avvocati Luigi Piccirillo e CP_1
Manuela Rauccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, al
Corso Martiri d'Ungheria, n. 31;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
2. Con atto di citazione notificato il 27.3.2020, la società proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 8186/2019 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, con la quale veniva condannata al risarcimento per i danni occorsi al veicolo di proprietà Parte_1 dell'appellato, causati da un tentativo di furto avvenuto nel posteggio riservato agli esattori, contestando la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado e la valutazione delle prove effettuata.
Si costituiva l'appellato chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello proposto per violazione dell'artt. 345 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Con ordinanza resa in data 08.11.2021, l'Istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. al fine di transigere e/o conciliare la lite mediante rinuncia alle domande attoree e all'appello, con riconoscimento all'appellato della complessiva somma di €. 800,00 a titolo di CP_1 risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda, e compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 13.3.2023 veniva comunicato dai procuratori costituiti il fallimento della proposta conciliativa, nonostante l'avvenuta accettazione dell'appellato, stante il rifiuto di parte appellante;
di conseguenza la causa veniva rinviata per la discussione figurata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Reputa il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Preliminarmente appare dirimente un'analisi sulla natura giuridica del contratto di parcheggio, oggetto di discussione.
Un primo orientamento, ormai recessivo in giurisprudenza, quanto alla natura giuridica del contratto di parcheggio, riteneva trattarsi di un contratto misto di deposito e locazione, mentre l'indirizzo oggi maggioritario lo inquadra quale contratto atipico ex art. 1322 c.c.
Il diverso inquadramento dogmatico della fattispecie determinava delle conseguenze sul piano della normativa applicabile e della responsabilità conseguente all'inadempimento.
Nell'ipotesi di negozio misto, infatti, confluiscono nel contratto di parcheggio sia gli obblighi di custodia, scaturenti dal deposito, sia quelli di godimento del bene immobile (in questo caso la piazzola di sosta) derivanti dalla locazione di area.
Al contrario, se si qualifica il contratto in oggetto come atipico, occorre stabilire quale sia l'elemento in esso dominante: se la custodia o la locazione di area. È di tutta evidenza che la scelta comporta delle ricadute sul piano della responsabilità del gestore del parcheggio.
Nel tempo si sono segnalati due distinti orientamenti: l'indirizzo maggioritario ritiene prevalente e qualificante l'obbligo di custodia, vale a dire il dovere di restituire la res nelle medesime condizioni in cui
è stata consegnata, mentre un indirizzo minoritario, invece, considera dominante l'aspetto della locazione e del godimento dell'area di sosta messa a disposizione della parte dietro corrispettivo del prezzo.
Al fine di risolvere il dubbio manifestato dalla giurisprudenza, sulla questione sono intervenutele Sezioni
Unite, le quali hanno aderito all'orientamento minoritario ed hanno scelto quale paradigma di riferimento il contratto di locazione, chiarendo che lo scopo del cliente si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea del mezzo dietro pagamento di un corrispettivo
(cfr. SSUU 28 giugno 2011 n. 14319).
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che se l'interesse concreto dell'utente è prevalentemente quello di “concludere un contratto che gli assicura uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada […] purché l'avviso dell'esclusione della custodia sul veicolo sia apposto in modo da esser adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto
[…], si configura il contratto di parcheggio senza custodia”. In particolare, la Corte rileva come il contratto di parcheggio si concluda tramite un comportamento concludente, vale a dire l'immissione materiale dell'auto nella zona di sosta ed ingeneri in capo al depositante l'affidamento in ordine alla custodia del mezzo. In altri termini, secondo questa pronuncia, il custode non si limita a mettere a disposizione la piazzola, ma deve altresì garantirne la custodia osservando la diligenza del bonus pater familias (art. 1768 c.c.). Ne deriva che, in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione del bene il depositario risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Pertanto, qualora il gestore abbia escluso in modo chiaro e percepibile l'assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito ma quella della locazione.
3.1. Applicando tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene corretto il ragionamento del
Giudice di prime cure, non solo per gli esiti raggiunti dalla giurisprudenza richiamata, ma anche alla luce dell'istruttoria condotta in primo grado.
Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, parte attorea ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, allegando che il gestore aveva assunto la responsabilità per la custodia del bene, fornendo documentazione fotografica del parcheggio ove era posteggiata la vettura, che lo riservava all'esclusivo utilizzo degli esattori di OL RD (cfr. allegato n.3 atto di citazione in primo grado). Di talché emerge che il parcheggio, ove è avvenuto il tentativo di furto, fosse messo a disposizione esclusiva dei dipendenti di senza peraltro escludere in alcun modo la assunzione di responsabilità da custodia dei Parte_1 beni.
Il Giudice di pace ha correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, costituito dalla denuncia sporta innanzi la Polizia Stradale di OL RD e dai rilievi fotografici, giungendo alla conclusione secondo cui il piazzale ove era stato parcheggiato il veicolo risultava essere recintato, chiuso da un cancello posto all'entrata necessitante di una chiave magnetica in possesso dei dipendenti e rilasciata dalla società e non accessibile da soggetti terzi. Parte_1
Le circostanze sono state confermate dei testi escussi, e Testimone_1 Testimone_2
, entrambi dipendenti di presso il casello di OL RD al momento
[...] Parte_1 dell'accaduto, i quali hanno confermato che il parcheggio era delimitato da una recinzione ed accessibile solo dai dipendenti tramite l'utilizzo di una chiave elettronica (cfr. verbale di udienza del 16.4.2019).
Ebbene, dalle risultanze istruttorie e dalle testimonianze rese, si evince che il parcheggio fosse gestito dalla società ed utilizzato esclusivamente dai suoi dipendenti, facendo, di conseguenza, Parte_1 emergere in capo all'appellante l'obbligazione, unitamente alla messa a disposizione una piazzola di parcheggio per il personale di servizio, di garantirne la custodia osservando la diligenza del bonus pater familias ex art. 1768 c.c.
Di contro, l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito alla mancanza di responsabilità da custodia posta a proprio carico, né tantomeno ha dimostrato l'imprevedibilità dell'evento e, dunque, la sua insuperabilità con l'ordinaria diligenza normalmente adeguata alla natura della cosa. Ebbene, deve ritenersi che parte appellante non ha dimostrato alcunché al fine di escludere la propria responsabilità.
Pertanto, tenuto conto dei principi di diritto su esposti e della giurisprudenza menzionata la domanda di parte appellante non può trovare accoglimento e, per l'effetto, va confermata la sentenza n. 8186/2019 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della effettiva attività processuale svolta e del rifiuto inopinato di parte appellante a transigere la vicenda mediante l'accettazione della proposta conciliativa effettuata in corso di giudizio.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14 e circolare del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla Organizzazione_1 refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8186/2019 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, conferma il provvedimento di primo grado;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.278,00 per onorari di causa, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 25 marzo 2024.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo