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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 13/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 14664 /2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Parte_1
Vittorio Emanuele n. 754, C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti,
C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al C.F._2
presente atto, presso cui elegge domicilio speciale, anche ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 47 c.c.
Ai sensi dell'art. 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 02/70059889 ed all'indirizzo di posta elettronica nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
1 Part
(cod. fisc. ) in Controparte_1 C.F._3
per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. Per_1
dall'Avv. Amodio Marzocchella (P.E.C.
[...]
t – cod. fisc. ), Email_3 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via De Gasperi,
55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con missiva Parte_1 del 20.02.2024 comunicava che “…. a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/03/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07216544 per un importo complessivo di euro 13.382,94 per i seguenti motivi:
- Sono state riscosse rate di assegno non spettanti
- E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge ”.
CP_ Conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente e, per l'effetto, condannarsi l al pagamento in suo favore dell'importo indebitamente trattenuto. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che il ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta.
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di euro 13.382,94
Le spese seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di euro 13.382,94
CP_ condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1250,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 13/01/2025 Il Giudice
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 13/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 14664 /2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Parte_1
Vittorio Emanuele n. 754, C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti,
C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al C.F._2
presente atto, presso cui elegge domicilio speciale, anche ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 47 c.c.
Ai sensi dell'art. 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 02/70059889 ed all'indirizzo di posta elettronica nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
1 Part
(cod. fisc. ) in Controparte_1 C.F._3
per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. Per_1
dall'Avv. Amodio Marzocchella (P.E.C.
[...]
t – cod. fisc. ), Email_3 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via De Gasperi,
55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con missiva Parte_1 del 20.02.2024 comunicava che “…. a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/03/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07216544 per un importo complessivo di euro 13.382,94 per i seguenti motivi:
- Sono state riscosse rate di assegno non spettanti
- E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge ”.
CP_ Conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente e, per l'effetto, condannarsi l al pagamento in suo favore dell'importo indebitamente trattenuto. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che il ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta.
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di euro 13.382,94
Le spese seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di euro 13.382,94
CP_ condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1250,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 13/01/2025 Il Giudice
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