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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12460 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7535 R.A.C.C. dell'anno 2023
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Martucci n. 32 presso Parte_1 lo studio degli Avv.ti Claudio Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato e prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.3.2023 e successivamente iscritto a ruolo la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere lavorato in favore della società resistente, in qualità di Operatrice Socio-Sanitaria, inquadrata nel livello C2 del CCNL Cooperative Socio Sociali
UNCI applicato dall'azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, nel periodo dal 01.01.2021 al 05.08.2021, data in cui si è dimessa;
che nel contratto di assunzione è espressamente indicata l'applicazione del CCNL su indicato, al punto 7 “Ella sarà inquadrata nel livello C2 con la seguente qualifica di OPERATORE
SOCIO SANITARIO del CCNL Cooperative Sociali UNCI del 1 luglio 2016 integralmente recepito dall'azienda sia nella parte economica, sia normativa, sia obbligatoria”; che durante tutto il periodo di lavoro la ricorrente ha sempre percepito una retribuzione mensile globale inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicato dall'azienda; che ciò risulta dallo stesso contratto di lavoro dove, al punto 9, è indicata la retribuzione mensile di € 1.200,00 per 12 mensilità e non è previsto il pagamento della tredicesima, mentre i minimi tabellari inseriti nel CCNL citato prevedono, a partire da gennaio 2020, una retribuzione mensile di € 1.467,87; che gli importi corrisposti mensilmente alla lavoratrice dalla società sono indicati nelle buste paga consegnate alla stessa e risultano altresì documentati dall'estratto conto bancario della ricorrente;
che la convenuta ha sempre corrisposto lo stipendio alla dipendente sempre tramite bonifico bancario;
che anche gli importi dalla stessa percepiti a titolo di paga oraria, ratei di tredicesima1, festività e festività ore sono inferiori a quelli previsti dai minimi tabellari del CCNL applicato;
che la resistente non ha corrisposto alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed il TFR;
che ad oggi, la ricorrente è creditrice nei confronti della società convenuta della somma di € 4.015,58 a titolo di differenze retributive di cui € 772,04 a titolo di TFR;
che le lettere in atti, spedite tramite la Est Valle dell'Aniene di Monterotondo (RM) e tramite i procuratori della ricorrente, CP_2 sono rimaste prive di riscontro.
Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere condannare la società convenuta
" al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 4.015,58 a titolo di differenze retributive di cui € 772,04 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle scadenze al saldo, nonché le spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.”.
La società convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 18.3.2024 il processo veniva dichiarato interrotto atteso la presentazione da parte della convenuta in data 6-7/6/2023 di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritto in data 9.6.2023 al n. 840/23, emergente dalla visura camerale prodotta.
Con ricorso in riassunzione depositato il 17.4.2024 la ricorrente riassumeva il giudizio, regolarmente notificato alla parte convenuta, atteso che ad oggi non vi è alcuna sentenza che abbia determinato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Fissata l'udienza di discussione, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che dalla visura camerale aggiornata del 17.7.2024, prodotta dalla difesa della ricorrente, emerge che ad oggi non si è verificata l'apertura della liquidazione giudiziale, che ai sensi dell'art. 143 comma 3 D.Lgs n.14/2019 “ “determina l'interruzione del processo”, avendo la società convenuta presentato domanda di apertura della liquidazione giudiziale e non sussistendo alcuna sentenza che abbia determinato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò premesso si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta a decorrere dal 1.1.2021 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di Operatore socio sanitario ed inserimento nel livello C 2 professionale ccnl Cooperative Sociali UNCI, con la previsione della retribuzione mensile netta, per 12 mensilità, di € 1.200,00; il contratto è stato successivamente trasformato a tempo indeterminato e il rapporto di lavoro tra le parti è cessato a decorrere dal 5.8.2021 per dimissioni volontarie (cfr. contratto di assunzione, modulo recesso rapporto di lavoro, buste paga in atti).
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la ricorrente ha sempre percepito, come da contratto e da buste paga, una retribuzione mensile globale inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicato dall'azienda, che prevede, a partire da gennaio 2020, una retribuzione mensile di € 1.467,87 (cfr.art. 62 CCNL in atti).
Risulta, altresì, documentalmente che: gli importi corrisposti alla ricorrente a titolo di paga oraria, ratei di tredicesima, festività e festività ore sono inferiori a quelli previsti dai minimi tabellari del CCNL applicato;
la convenuta non ha corrisposto alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed il TFR.
Sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso, immuni da vizi, emerge che la ricorrente è creditrice nei confronti della società convenuta della complessiva somma di € 4.015,58 a titolo di differenze retributive, di cui € 772,04 a titolo di TFR.
In conseguenza la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 4.015,58 a titolo di differenze retributive, di cui € 772,04 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M
1) condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della ricorrente di € 4.015,58 a titolo di differenze retributive, di cui € 772,04
a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
.
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.020,00 di cui € 2.626,00 per compensi ed € 394,00 per spese, oltre iva e cpa.
Roma, 5.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi