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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. CE AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli;
ricorrente contro
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p con sede in Roma, Via Mantova n. 1, difesa dagli avv.ti
RT RE e RC CO;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di aver raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia e di avere effettuato domanda di pensione alla Cassa;
che la aveva
CP_1 deliberato la pensione di vecchiaia a suo favore;
che la aveva operato sino ad oggi la ritenuta
CP_1 per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione così come a tutti i suoi iscritti, in forza del Regolamento della come da cedolino di pensione dal quale di
CP_1 evince il prelievo della per € 135,56 mensili;
che dette ritenute erano indebite in quanto
CP_1
l'atto amministrativo (Regolamento della con cui la aveva ridotto unilateralmente CP_1 CP_1
l'importo della prestazione, in costanza di svolgimento del rapporto pensionistico, era illegittimo, non potendo incidere sui diritti acquisiti e decurtare il trattamento in essere;
che, infatti, il
Regolamento della non è un atto avente forza di legge e dunque non può imporre una riduzione CP_1 della pensione già maturata e in pagamento, configurando, la stessa un diritto quesito e non una aspettativa anche con riferimento al principio del pro – rata temporis, diretto a garantire le anzianità già maturate;
che, una volta maturato il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può ridurne l'importo, mediante un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, perché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo;
che il contributo di solidarietà, che doveva avere carattere
“straordinario” e “temporaneo”, è stato introdotto con l'art. 22 del Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con D.M. 14.07.2004 e reiterato con la delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28.10.2008 dall'Assemblea del delegati della , nonché nuovamente reiterato CP_1 con la Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il
21.10.2013; che il suddetto forzoso prelievo, a partire dalla sua introduzione, è divenuto sempre più gravoso ed ininterrotto nella sua applicazione, sicché esso, a prescindere dai regolamenti della
C.N.P.A.D.C., appare illegittimo;
tanto premesso, chiede: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro,
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott.
[...] per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Pt_1 all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri CP_1
Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. Voglia, quindi, CP_1
l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Dottori è CP_1 Controparte_1 CP_1 tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza CONDANNARE La Controparte_1 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare
[...] non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”.
Si è costituito in giudizio la a Controparte_1 CP_1
Dottori Commercialisti, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo comunque la prescrizione della pretesa attorea alla restituzione delle quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 14.11.2019 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), o, in subordine, anteriore al 14.11.2014 (decennio anteriore alla notifica del ricorso).
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti. La domanda va accolta per quanto di ragione.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata dal Tribunale di Lucca -
Sezione Lavoro, con sentenza emessa dal giudice Antonella De Luca, in data 11.01.2024, nel procedimento R.G. n. 937/2021, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questo Giudice non può che uniformarsi e condividere l'orientamento prevalente e pacifico espresso dalla Suprema Corte ripetutamente, di recente con la sentenza n. 20/2019 e con le ulteriori e successive pronunce prodotte dal ricorrente, che ha anche considerato e preso espressa posizione sulla previsione di cui all'art. 1 comma 488 legge di stabilità per il 2014.
La suddetta norma, che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni, adottati dagli enti di cui all'art. 1 l. 296/ 2006 che essi “siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”, non ha rilievo nel presente giudizio in quanto il contributo in esame è privo di tale carattere proprio perché straordinario e limitato nel tempo, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.12338/16, Cass. 20/19).
La Suprema Corte con orientamento ormai pacifico ha ritenuto illegittima la previsione del contributo di solidarietà; il diritto a pensione è diritto acquisito non potendo essere suscettibile di limitazione con atti di autonomia regolamentare o negoziale, essendo, altresì, contrario al principio pro rata temporis nel caso in cui sia applicato a carico di pensionati che hanno già maturato il requisito di pensione.
Di recente la Cassazione ha ribadito i suddetti principi ritenendo illegittimo il contributo di solidarietà, atteso che a prescindere dal suo nome non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, costituendo, invero, un prelievo che può essere imposto solo dal legislatore non rientrando, invece, tra i poteri regolamentari della CP_1
“In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.” ( Cass.Sez. Lavoro n. 31875/18). Ed ancora “In tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico,
l'art. 40 del regolamento della di cui alla delibera del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma
d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio.” (Cass. Sez. L. 6702/16).
Vanno altresì rigettate le questioni preliminari sollevate dalla relative all'improcedibilità della domanda attorea non essendovi una norma avente rango di legge che impone il preliminare ricorso amministrativo;
parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata atteso che nel caso di specie si applica la prescrizione decennale. Infatti, il credito vantato dal ricorrente non può considerarsi liquido ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 rdl 1827/1935, non essendo il creditore nelle condizioni di poterlo riscuotere.
Devono, pertanto, dichiararsi illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente nei limiti della suddetta prescrizione decennale e sino al deposito del ricorso con conseguente condanna della convenuta a restituire le relative somme.”.
Va soggiunto che le argomentazioni enucleate nella richiamata pronuncia risultano avvalorate dall'orientamento costante della Suprema Corte che ha ribadito il principio secondo cui esula dai poteri normativamente riconosciuti alle Casse quello di stabilire un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non è riconducibile ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo patrimoniale che può essere introdotto solo dal legislatore.
Del resto, che il contributo di solidarietà integri una prestazione patrimoniale che si applica su un trattamento di pensione già determinato nel suo ammontare, e non un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, è desumibile dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della che ha previsto con decorrenza dal gennaio 2004 l'imposizione di un CP_1 contributo di solidarietà calcolato in base a coefficienti, stabiliti nelle allegate tabelle, applicati sui diversi scaglioni delle quote della pensione. Relativamente al termine di prescrizione, si rileva che parte convenuta ha eccepito, in primo luogo,
l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale e quindi l'intervenuta prescrizione delle somme richieste in restituzione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la notifica del ricorso;
in subordine, ha eccepito la prescrizione decennale del credito anteriore alla notifica del ricorso.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata, ritenendosi condivisibile l'orientamento formatosi nella Suprema Corte secondo cui l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. richiede la liquidità
e l'esigibilità del credito, che deve essere pagabile, ovvero messo a disposizione del creditore. Ma, nella fattispecie oggetto di esame, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, di talché la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi agevolmente «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c..
In ragione di tanto, la prescrizione del credito alla restituzione delle quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico deve essere limitata alle quote trattenute sul trattamento di pensione anteriore al 14.11.2014 (decennio anteriore alla notifica del ricorso).
Pertanto, parte resistente va condannata a restituire all'istante le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo, dichiarandosi prescritto il solo credito relativo agli importi trattenuti anteriormente al decennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla a titolo di contributo di CP_1 solidarietà sulla pensione erogata al ricorrente;
conseguentemente condanna la a restituire al CP_1 ricorrente le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, nei limiti della prescrizione degli importi trattenuti anteriormente al decennio che precede la notifica del ricorso introduttivo;
- condanna l'ente convenuto a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.500,00, oltre all'esborso per il contributo unificato ed oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CE AG
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. CE AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli;
ricorrente contro
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p con sede in Roma, Via Mantova n. 1, difesa dagli avv.ti
RT RE e RC CO;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di aver raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia e di avere effettuato domanda di pensione alla Cassa;
che la aveva
CP_1 deliberato la pensione di vecchiaia a suo favore;
che la aveva operato sino ad oggi la ritenuta
CP_1 per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione così come a tutti i suoi iscritti, in forza del Regolamento della come da cedolino di pensione dal quale di
CP_1 evince il prelievo della per € 135,56 mensili;
che dette ritenute erano indebite in quanto
CP_1
l'atto amministrativo (Regolamento della con cui la aveva ridotto unilateralmente CP_1 CP_1
l'importo della prestazione, in costanza di svolgimento del rapporto pensionistico, era illegittimo, non potendo incidere sui diritti acquisiti e decurtare il trattamento in essere;
che, infatti, il
Regolamento della non è un atto avente forza di legge e dunque non può imporre una riduzione CP_1 della pensione già maturata e in pagamento, configurando, la stessa un diritto quesito e non una aspettativa anche con riferimento al principio del pro – rata temporis, diretto a garantire le anzianità già maturate;
che, una volta maturato il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può ridurne l'importo, mediante un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, perché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo;
che il contributo di solidarietà, che doveva avere carattere
“straordinario” e “temporaneo”, è stato introdotto con l'art. 22 del Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con D.M. 14.07.2004 e reiterato con la delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28.10.2008 dall'Assemblea del delegati della , nonché nuovamente reiterato CP_1 con la Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il
21.10.2013; che il suddetto forzoso prelievo, a partire dalla sua introduzione, è divenuto sempre più gravoso ed ininterrotto nella sua applicazione, sicché esso, a prescindere dai regolamenti della
C.N.P.A.D.C., appare illegittimo;
tanto premesso, chiede: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro,
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott.
[...] per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Pt_1 all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri CP_1
Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. Voglia, quindi, CP_1
l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Dottori è CP_1 Controparte_1 CP_1 tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza CONDANNARE La Controparte_1 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare
[...] non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”.
Si è costituito in giudizio la a Controparte_1 CP_1
Dottori Commercialisti, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo comunque la prescrizione della pretesa attorea alla restituzione delle quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 14.11.2019 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso), o, in subordine, anteriore al 14.11.2014 (decennio anteriore alla notifica del ricorso).
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti. La domanda va accolta per quanto di ragione.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata dal Tribunale di Lucca -
Sezione Lavoro, con sentenza emessa dal giudice Antonella De Luca, in data 11.01.2024, nel procedimento R.G. n. 937/2021, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questo Giudice non può che uniformarsi e condividere l'orientamento prevalente e pacifico espresso dalla Suprema Corte ripetutamente, di recente con la sentenza n. 20/2019 e con le ulteriori e successive pronunce prodotte dal ricorrente, che ha anche considerato e preso espressa posizione sulla previsione di cui all'art. 1 comma 488 legge di stabilità per il 2014.
La suddetta norma, che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni, adottati dagli enti di cui all'art. 1 l. 296/ 2006 che essi “siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”, non ha rilievo nel presente giudizio in quanto il contributo in esame è privo di tale carattere proprio perché straordinario e limitato nel tempo, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.12338/16, Cass. 20/19).
La Suprema Corte con orientamento ormai pacifico ha ritenuto illegittima la previsione del contributo di solidarietà; il diritto a pensione è diritto acquisito non potendo essere suscettibile di limitazione con atti di autonomia regolamentare o negoziale, essendo, altresì, contrario al principio pro rata temporis nel caso in cui sia applicato a carico di pensionati che hanno già maturato il requisito di pensione.
Di recente la Cassazione ha ribadito i suddetti principi ritenendo illegittimo il contributo di solidarietà, atteso che a prescindere dal suo nome non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, costituendo, invero, un prelievo che può essere imposto solo dal legislatore non rientrando, invece, tra i poteri regolamentari della CP_1
“In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.” ( Cass.Sez. Lavoro n. 31875/18). Ed ancora “In tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico,
l'art. 40 del regolamento della di cui alla delibera del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma
d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio.” (Cass. Sez. L. 6702/16).
Vanno altresì rigettate le questioni preliminari sollevate dalla relative all'improcedibilità della domanda attorea non essendovi una norma avente rango di legge che impone il preliminare ricorso amministrativo;
parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata atteso che nel caso di specie si applica la prescrizione decennale. Infatti, il credito vantato dal ricorrente non può considerarsi liquido ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 rdl 1827/1935, non essendo il creditore nelle condizioni di poterlo riscuotere.
Devono, pertanto, dichiararsi illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente nei limiti della suddetta prescrizione decennale e sino al deposito del ricorso con conseguente condanna della convenuta a restituire le relative somme.”.
Va soggiunto che le argomentazioni enucleate nella richiamata pronuncia risultano avvalorate dall'orientamento costante della Suprema Corte che ha ribadito il principio secondo cui esula dai poteri normativamente riconosciuti alle Casse quello di stabilire un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non è riconducibile ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo patrimoniale che può essere introdotto solo dal legislatore.
Del resto, che il contributo di solidarietà integri una prestazione patrimoniale che si applica su un trattamento di pensione già determinato nel suo ammontare, e non un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, è desumibile dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della che ha previsto con decorrenza dal gennaio 2004 l'imposizione di un CP_1 contributo di solidarietà calcolato in base a coefficienti, stabiliti nelle allegate tabelle, applicati sui diversi scaglioni delle quote della pensione. Relativamente al termine di prescrizione, si rileva che parte convenuta ha eccepito, in primo luogo,
l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale e quindi l'intervenuta prescrizione delle somme richieste in restituzione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la notifica del ricorso;
in subordine, ha eccepito la prescrizione decennale del credito anteriore alla notifica del ricorso.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata, ritenendosi condivisibile l'orientamento formatosi nella Suprema Corte secondo cui l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. richiede la liquidità
e l'esigibilità del credito, che deve essere pagabile, ovvero messo a disposizione del creditore. Ma, nella fattispecie oggetto di esame, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, di talché la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi agevolmente «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c..
In ragione di tanto, la prescrizione del credito alla restituzione delle quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico deve essere limitata alle quote trattenute sul trattamento di pensione anteriore al 14.11.2014 (decennio anteriore alla notifica del ricorso).
Pertanto, parte resistente va condannata a restituire all'istante le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo, dichiarandosi prescritto il solo credito relativo agli importi trattenuti anteriormente al decennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla a titolo di contributo di CP_1 solidarietà sulla pensione erogata al ricorrente;
conseguentemente condanna la a restituire al CP_1 ricorrente le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, nei limiti della prescrizione degli importi trattenuti anteriormente al decennio che precede la notifica del ricorso introduttivo;
- condanna l'ente convenuto a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 2.500,00, oltre all'esborso per il contributo unificato ed oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CE AG