Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1147
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità del contributo di solidarietà

    Il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il diritto a pensione è un diritto acquisito e non può essere limitato da atti di autonomia regolamentare o negoziale, essendo incompatibile con il principio del 'pro rata'. Il contributo di solidarietà, al di là del suo nome, costituisce un prelievo patrimoniale che può essere imposto solo dal legislatore e non rientra nei poteri regolamentari dell'ente previdenziale.

  • Accolto
    Restituzione delle somme trattenute

    Il Tribunale condanna l'ente convenuto a restituire al ricorrente le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti della prescrizione decennale.

  • Accolto
    Cessazione del prelievo del contributo di solidarietà

    La dichiarazione di illegittimità delle trattenute implica la loro cessazione per il futuro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1147
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 1147
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo