Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3542/2024 R.G.
REPUPPLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Barbara BASSANELLI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), assistito e difeso dall'Avv. Bruna CORTI, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da accordo depositato telematicamente in Parte_1 CP_1
data 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la modifica Parte_1 delle condizioni assunte dall'intestato Tribunale con decreto n. 670/23 del 2 febbraio 2023, relativamente all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento dei figli minori (26 Per_1
delle parti e legalmente riconosciuti da entrambi (v. certificati di nascita in atti).
Regolarmente costituitosi in giudizio, il SInor ha dato atto di aver raggiunto un accordo CP_1
con la ricorrente ed entrambe le parti hanno precisato le proprie conclusioni in conformità.
Pertanto, il Giudice relatore, recepite in via provvisoria ed urgente le condizioni pattuite, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti, rispondendo all'interesse dei minori.
Inoltre, anche i provvedimenti di contenuto economico appaiono idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Questo Collegio ritiene pertanto di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite, come concordemente richiesto e visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con decreto n. 670/23 del 2 febbraio 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al numero di ruolo
6405/2022 R.G., così statuisce: recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
A parziale modifica di quanto statuito nel decreto di accoglimento cron. n. 670/2023 del 2.2.2023 reso dal Tribunale di Bergamo a definizione del procedimento RG 6405/2022 revocare l'assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà del SI. sita in Stezzano CP_1
(BG) Via Fermi 5/A catastalmente indentificata come segue: Comune di Stezzano, Foglio 7, particella
1638 sub 708 a suo tempo disposta a favore della SInora dando atto che quest'ultima si Parte_1
impegna a consegnare le chiavi del succitato immobile entro il 15.10.2024 (sostenendo gli oneri imu ed acqua per il medesimo sino a tale data) e che il SInor curerà entro il 22.10.2024 la CP_1 voltura di qualsivoglia utenza afferente l'immobile in discorso, previa consegna, da parte della SI.ra
, delle ultime fatture, o documenti equipollenti, emesse dei fornitori delle suddette utenze, Parte_1
entro il 15.10.2024. A parziale modifica di quanto statuito nel decreto di accoglimento cron. n. 670/2023 del 2.2.2023 reso dal Tribunale di Bergamo a definizione del procedimento RG 6405/2022 disporre l'obbligo a carico del SInor quale genitore non collocatario, di versare dal mese di settembre 2024 CP_1 alla SInora un assegno mensile di € 385,00 per ciascun figlio a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della prole, incrementato ad € 415,00 per ciascun figlio da quando ciascun figlio non sarà più iscritto alla mensa scolastica e sino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica di ogni figlio, entro il 15 di ogni mese;
assegno soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di impiegati, con primo adeguamento da effettuarsi da settembre 2025; le parti precisano che sino all'avvenuto deposito del presente atto il SI. versi comunque l'importo di € 350,00 per ciascun figlio CP_1
impegnandosi ad integrare il versamento della differenza pattuita e maturata per settembre e sino al deposito (€ 35,00 per ciascun figlio) entro 5 giorni dal deposito medesimo.
Confermare che ciascun genitore percepisca, in ragione del 50%, assegno unico o qualsivoglia beneficio equivalente sino a che ne permarranno le condizioni di legge e disporre che i figli siano fiscalmente a carico di ciascun genitore in ragione del 50%;
Confermare che il SI. provveda a sostenere il 70% delle spese, straordinarie, afferenti i CP_1
figli, entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi documenti giustificativi, spese straordinarie individuate come da protocollo del Tribunale di Bergamo che integralmente si trascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In caso di disaccordo sull'opportunità di effettuare l'attività per il quale è convenuto il preventivo accordo, la relativa spesa sarà interamente a carico del genitore favorevole.
Confermare ogni altra statuizioni di cui al decreto di accoglimento cron. n. 670/2023 del 2.2.2023 reso dal Tribunale di Bergamo a definizione del procedimento RG 6405/2022 con riferimento alla prole all'affido ed ai momenti di visita padre figli (ribadendo l'onere dei genitori, ex art 147 cc per analogia ed ex art 315 bis cc di rispettare le volontà, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori con riferimento ad ogni attività svolta dalla prole) e precisamente: affido dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
e previsione che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio (ore 20,00) al lunedì mattina
(orario di inizio degli impegni scolastici), salvo variazioni da concordare tra i genitori in caso di impegni dei figli;
- per n. 2 (due) sere infrasettimanali con pernotto, da individuarsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e delle eSIenze lavorative del padre, dalle ore
20,00 sino all'impegno scolastico del giorno successivo, quando i minori trascorreranno il fine settimana con la madre;
- per n. 1 (una) sera infrasettimanale con pernotto, da individuarsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e delle eSIenze lavorative del padre, dalle ore 20,00 sino all'impegno scolastico del giorno successivo, quando i minori trascorreranno il fine settimana con il padre;
- ad anni alterni durante le festività natalizie, e, precisamente, dal 23/12 al 30/12 sera oppure dal 30/12 sera al 07/01 alla ripresa dell'impegno scolastico. Eventuali modifiche riferite a detti periodi dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 novembre di ogni anno;
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali, e, precisamente, dalla fine dell'impegno scolastico sino al giorno di Pasqua compreso con un genitore, e con l'altro genitore dal lunedì dell'Angelo sino all'inizio dell'impegno scolastico;
- per 21 (ventuno) giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, accordandosi con la madre riguardo al periodo. I genitori dovranno concordare entro il 31 marzo di ogni anno i periodi di reciproca spettanza riferiti alle vacanze scolastiche estive dei figli;
- alternandosi con la madre riguardo ai ponti e alle festività infrasettimanali. conferma per il resto;
spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di conSIlio del 21 novembre 2024.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo