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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1720/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1720/2019 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 13.11.2019 da
(c.f. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Scafa, al c.so I Maggio n. 210, presso lo studio dell'avv. Luciana Di
Pierdomenico, (C.F.: , dalla quale viene rappresentato e difeso in CodiceFiscale_2
forza di mandato in calce alla costituzione in giudizio del nuovo difensore;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._3
20/08/70 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Ciccarelli del Foro di Avezzano, C.F. , giusta procura in CodiceFiscale_4 calce alla comparsa di costituzione, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato in Avezzano (AQ), via A. Diaz n. 63;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 07.11.2024)
1) La signora rinuncia a richiedere e/o ad ottenere dal signor Controparte_1 Parte_1
sia nel presente giudizio che in ogni eventuale futuro giudizio ora e per il futuro,
[...]
l'assegno divorzile e la quota del TFR spettante al alla cessazione del suo rapporto Pt_1
di lavoro, rinunciando altresì, ora e per il futuro, all'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal Tribunale di Avezzano con la sentenza di separazione nr. 714/2018 del 10/12/2018.
2) I figli e rinunciano, ora e per il futuro, all'assegno di Persona_1 Persona_2
mantenimento disposto, in loro favore, dal Tribunale di Avezzano con la richiamata sentenza di separazione, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e non più legittimati
a percepire detto assegno, come da allegata dichiarazione.
3) La signora trasferisce al signor che accetta ed Controparte_1 Parte_1
acquista, giusto atto notar del 7 novembre 2024, la quota di sua proprietà Persona_3
pari al 50% dei seguenti immobili:
A) abitazione, sita in Castelnuovo di Avezzano, via San Pancrazio, individuata N.C.E.U.
Comune di Avezzano fg. 82 (già fg. 44) p.lla 854 sub. 3;
B) locale garage, sito in Castelnuovo di Avezzano, via San Pancrazio, di mq. 65 individuato in N.C.E.U. Comune di Avezzano fg. 82 (già fg. 44) p.lla 854 sub. 2,
C) nonché la quota pari al 25% del terreno sito in Avezzano di mq. 1223 individuato in N.C.T.
Comune di Avezzano fg. 82 (già fg. 44) p.lla 855;
a fronte del pagamento da parte del dell'importo complessivo di € 110.000,00. Pt_1
4) Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
5) Con l'esecuzione integrale del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere più nulla
a pretendere l'uno dall'altro e di essere integralmente soddisfatti della presente regolamentazione in relazione ai rapporti conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.11.2019 il signore ha adito l'intestatario Parte_1
tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
e della resistente, disposti in sede di separazione.
Si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo sulla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore nella misura di € 400,00 mensili.
A scioglimento della riserva assunta in data 20.05.2020, il giudice delegato ha confermato le condizioni previste in sede di separazione, nominando il giudice istruttore e fissando l'udienza di comparizione delle parti.
A seguito della fase istruttoria, entrambe le parti hanno depositato, in data 25.06.2024, istanza di rimessione in istruttoria della causa, alla luce del possibile raggiungimento di un accordo transattivo.
All'udienza del 18.11.2024, i difensori delle parti hanno rappresentato che, in data
07.11.2024, era stato raggiunto un accordo in ordine a tutte le vicende del divorzio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 03.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2018, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.6.1993 ad Avezzano (AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1993.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alla situazione economica delle parti, OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegno di mantenimento in favore della CP_1
“1) La signora rinuncia a richiedere e/o ad ottenere dal signor Controparte_1 Parte_1
sia nel presente giudizio che in ogni eventuale futuro giudizio ora e per il futuro, l'assegno divorzile”
- all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
“2) I figli e rinunciano, ora e per il futuro, all'assegno di Persona_1 Persona_2 mantenimento disposto, in loro favore, dal Tribunale di Avezzano con la richiamata sentenza di separazione, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e non più legittimati a percepire detto assegno, come da allegata dichiarazione.”
Prende atto delle restanti condizioni di cui sopra.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Avezzano (AQ) dell'anno 1993, atto n. 45, parte II, serie A;
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegno di mantenimento in favore della CP_1
“1) La signora rinuncia a richiedere e/o ad ottenere dal signor Controparte_1 Parte_1
sia nel presente giudizio che in ogni eventuale futuro giudizio ora e per il futuro, l'assegno divorzile”
- all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
“2) I figli e rinunciano, ora e per il futuro, all'assegno di Persona_1 Persona_2 mantenimento disposto, in loro favore, dal Tribunale di Avezzano con la richiamata sentenza di separazione, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e non più legittimati a percepire detto assegno, come da allegata dichiarazione.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA le spese di lite. DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano 08.04.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1720/2019 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 13.11.2019 da
(c.f. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Scafa, al c.so I Maggio n. 210, presso lo studio dell'avv. Luciana Di
Pierdomenico, (C.F.: , dalla quale viene rappresentato e difeso in CodiceFiscale_2
forza di mandato in calce alla costituzione in giudizio del nuovo difensore;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._3
20/08/70 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Ciccarelli del Foro di Avezzano, C.F. , giusta procura in CodiceFiscale_4 calce alla comparsa di costituzione, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato in Avezzano (AQ), via A. Diaz n. 63;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 07.11.2024)
1) La signora rinuncia a richiedere e/o ad ottenere dal signor Controparte_1 Parte_1
sia nel presente giudizio che in ogni eventuale futuro giudizio ora e per il futuro,
[...]
l'assegno divorzile e la quota del TFR spettante al alla cessazione del suo rapporto Pt_1
di lavoro, rinunciando altresì, ora e per il futuro, all'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal Tribunale di Avezzano con la sentenza di separazione nr. 714/2018 del 10/12/2018.
2) I figli e rinunciano, ora e per il futuro, all'assegno di Persona_1 Persona_2
mantenimento disposto, in loro favore, dal Tribunale di Avezzano con la richiamata sentenza di separazione, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e non più legittimati
a percepire detto assegno, come da allegata dichiarazione.
3) La signora trasferisce al signor che accetta ed Controparte_1 Parte_1
acquista, giusto atto notar del 7 novembre 2024, la quota di sua proprietà Persona_3
pari al 50% dei seguenti immobili:
A) abitazione, sita in Castelnuovo di Avezzano, via San Pancrazio, individuata N.C.E.U.
Comune di Avezzano fg. 82 (già fg. 44) p.lla 854 sub. 3;
B) locale garage, sito in Castelnuovo di Avezzano, via San Pancrazio, di mq. 65 individuato in N.C.E.U. Comune di Avezzano fg. 82 (già fg. 44) p.lla 854 sub. 2,
C) nonché la quota pari al 25% del terreno sito in Avezzano di mq. 1223 individuato in N.C.T.
Comune di Avezzano fg. 82 (già fg. 44) p.lla 855;
a fronte del pagamento da parte del dell'importo complessivo di € 110.000,00. Pt_1
4) Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
5) Con l'esecuzione integrale del presente accordo i coniugi dichiarano di non avere più nulla
a pretendere l'uno dall'altro e di essere integralmente soddisfatti della presente regolamentazione in relazione ai rapporti conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.11.2019 il signore ha adito l'intestatario Parte_1
tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
e della resistente, disposti in sede di separazione.
Si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo sulla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore nella misura di € 400,00 mensili.
A scioglimento della riserva assunta in data 20.05.2020, il giudice delegato ha confermato le condizioni previste in sede di separazione, nominando il giudice istruttore e fissando l'udienza di comparizione delle parti.
A seguito della fase istruttoria, entrambe le parti hanno depositato, in data 25.06.2024, istanza di rimessione in istruttoria della causa, alla luce del possibile raggiungimento di un accordo transattivo.
All'udienza del 18.11.2024, i difensori delle parti hanno rappresentato che, in data
07.11.2024, era stato raggiunto un accordo in ordine a tutte le vicende del divorzio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 03.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2018, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.6.1993 ad Avezzano (AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1993.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alla situazione economica delle parti, OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegno di mantenimento in favore della CP_1
“1) La signora rinuncia a richiedere e/o ad ottenere dal signor Controparte_1 Parte_1
sia nel presente giudizio che in ogni eventuale futuro giudizio ora e per il futuro, l'assegno divorzile”
- all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
“2) I figli e rinunciano, ora e per il futuro, all'assegno di Persona_1 Persona_2 mantenimento disposto, in loro favore, dal Tribunale di Avezzano con la richiamata sentenza di separazione, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e non più legittimati a percepire detto assegno, come da allegata dichiarazione.”
Prende atto delle restanti condizioni di cui sopra.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Avezzano (AQ) dell'anno 1993, atto n. 45, parte II, serie A;
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegno di mantenimento in favore della CP_1
“1) La signora rinuncia a richiedere e/o ad ottenere dal signor Controparte_1 Parte_1
sia nel presente giudizio che in ogni eventuale futuro giudizio ora e per il futuro, l'assegno divorzile”
- all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
“2) I figli e rinunciano, ora e per il futuro, all'assegno di Persona_1 Persona_2 mantenimento disposto, in loro favore, dal Tribunale di Avezzano con la richiamata sentenza di separazione, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e non più legittimati a percepire detto assegno, come da allegata dichiarazione.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA le spese di lite. DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano 08.04.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO