Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi "iuris Tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sè spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Da ciò discende, ai fini dell'usucapione, l'assoluta irrilevanza - una volta accertati l'appartenenza del fondo a privati e il possesso "corpore et animo" - del fatto per cui, in concreto, il "possessore" possa aver erroneamente ritenuto di proprietà demaniale il bene, e conseguentemente di non poterlo usucapire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO "
Dott. Carlo CIOFFI "
Dott. Giovanna SCHERILLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13327/96 R. G. proposto da AC AN, AC DA, ER UC e AC EP, elettivamente domiciliati in Roma, Via Acherusio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Mario Marchetti che, con l'Avv. NEo Zuccaccia, li difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti contro
IO AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'Avv. Mario Contaldi che, con l'Avv. EP Lopez, lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente per la cassazione della sentenza 6-13 ottobre 1995 n. 2076/95 del Tribunale di Perugia.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 3 novembre 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio del 1992 AN FI, DA FI, UC NE e EP FI convennero in giudizio, avanti il Pretore di Perugia, AL CC, assumendo di essere proprietari, i primi due, ed usufruttuari, gli altri due, della particella catastale 58, fol. 291, sita lungo una riva del Tevere nell'agro perugino e chiedendo la condanna del convenuto al rilascio del terreno, da lui abusivamente occupato con un manufatto in lamiera, recinzioni ed altre opere sparse.
Il CC, costituitosi, eccepì l'intervenuto acquisto della particella per alluvione o, comunque, per usucapione. Istruita la causa mediante interrogatorio formale del convenuto, prove testimoniali e produzioni documentali, il Pretore, con sentenza 22.2.1994, accolse l'eccezione di usucapione, rigettando, conseguentemente, la domanda attorea.
Proposto gravame dai soccombenti, il Tribunale di Perugia, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza dell'appellato, ha confermato la decisone del primo giudice in base alle seguenti considerazioni: - Dalle testimonianze assunte in primo grado emergeva in modo univoco che il CC aveva posseduto quella porzione di terreno sin dall'immediato dopoguerra, piantandovi pioppi per rendere più stabili gli argini e portandovi a più riprese materiali di scarico per guadagnare terreno in riva al fiume (testi ON e Raspa);
- Tale attività materiale costituiva innegabile esercizio di un potere di fatto sul bene, idoneo a determinarne l'acquisto a titolo originario per usucapione, e l'epoca a cui essa risaliva, periodo post-bellico, consentiva di ritenere ampiamente compiuto il richiesto termine ventennale;
- Ad ogni modo, dalla prova orale era altresì emerso che il convenuto aveva utilizzato la particella anche per costruirvi, negli anni 1955-60, delle capanne destinate a deposito (testi GU e Raspa), il che confermava ulteriormente la sussistenza di una relazione diretta del possessore col bene e la sua concreta possibilità di agire e disporre del bene stesso a proprio piacimento;
- Era irrilevante la circostanza, dedotta ex adverso, che il CC, secondo le sue stesse dichiarazioni (per altro equivoche), ritenesse di occupare un terreno demaniale, poiché tale erronea opinione non aveva eliminato il suo convincimento di poterlo usucapire, tanto che egli, con lettera raccomandata del 13.12.1991, in risposta a un'intimazione di rilascio inviatagli da EP FI, aveva affermato di possederlo sin dall'anno 1934 a titolo gratuito ed in buona fede e di esserne, quindi, divenuto proprietario per usucapione, la qual cosa dimostrava che, se errore vi era stato sulla titolarità del bene, ritenuto pubblico ma poi risultato privato, tale errore era accompagnato da quello sul suo regime giuridico, cioè dalla persuasione di possederlo ugualmente ad usucapionem, e non aveva inciso, quindi, sull'elemento soggettivo del possesso (animus rem sibi habendi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1163 e 1165 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 od. proc. civ., censurandosi la sentenza impugnata sui punti della ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del possesso ad usucapionem in capo al CC.
Sul primo punto, premesso che l'elemento materiale del possesso deve estrinsecarsi in una situazione caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa, si lamenta che il giudice d'appello ne abbia ritenuto la sussistenza in base a testimonianze che erano, invece, estremamente generiche ed equivoche sia sull'epoca cui risaliva il preteso esercizio del potere di fatto sul terreno, avendo i testi parlato approssimativamente del periodo "dopo la guerra" o "intorno agli anni 1955-1960" o "intorno agli anni '50" - il che non bastava a fornire certezze sul compimento del ventennio, tenuto conto di una "lettera interruttiva" inviata al CC nel 1981 -, sia sulle concrete modalita' e sull'estensione di detto esercizio, avendo gli stessi testi fatto riferimento a comportamenti (piantumazione di pioppi e costruzione di capanne) che, per la loro limitatezza e non esclusività, erano inidonei a costituire indice del possesso necessario ad usucapire l'intera particella in contestazione.
Quanto all'animus possidendi, si rimprovera al Tribunale di averne affermato la presenza nel CC sebbene costui avesse esplicitamente confessato di non avere mai pagato tasse di alcun genere sul terreno, di averlo sempre creduto demaniale e di avere ricevuto, sia pure nel 1981, richiesta di rilascio da parte dei danti causa degli attuali ricorrenti ed avesse, altresì, affermato, in una lettera del 13.12.1991, di averne solo il godimento "a titolo gratuito ed in buona fede", tutti elementi, questi, atti a far ritenere che egli era pienamente consapevole della precarietà della propria situazione giuridica e che il suo stato soggettivo era un semplice animus detinendi.
Con il secondo mezzo - denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi -
si lamenta che il Tribunale non abbia speso nessuna parola sulla valenza del documento prodotto in sede di precisazione delle conclusioni, e non contestato da controparte, rappresentato dall'ordinanza n. 65 del 29.9.1993 con cui il Sindaco di Perugia aveva ordinato al CC la demolizione di ogni opera realizzata sul terreno in contestazione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, documento comprovante che il comportamento del predetto era stato contra legem e non meritava, quindi, di essere premiato con una declaratoria del suo diritto di proprietà per usucapione.
Si sostiene, poi, esservi la prova in atti che il ventennio non si era compiuto, poiché certa signora NI, moglie del CC, avrebbe dichiarato a pubblici ufficiali, non si precisa come e quando, che le opere erano state realizzate dal marito "trenta anni fa", il che dimostrerebbe che le capanne e i loro ammennicoli risalivano tutt'al più al 1963 e che, quindi, tenuto conto della già cennata lettera interruttiva inviata nel 1981 al CC dal custode giudiziario degli eredi Cosmi, danti causa dei ricorrenti, il tempo per l'usucapione non si era mai maturato.
Le su esposte censure, esaminabili congiuntamente perché strettamente connesse e compenetrate tra loro, sono immeritevoli di accoglimento.
Quelle riguardanti l'elemento materiale del possesso e la durata ultraventennale del medesimo sono inammissibili perché attinenti a scelte e valutazioni probatorie che sono prerogativa inalienabile del giudice del merito e non possono formare oggetto di sindacato in sede di legittimità se non sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà della motivazione, profilo, questo, del tutto insussistente poiché di quelle scelte e di quelle valutazioni il Tribunale perugino ha dato ampiamente e logicamente conto, procedendo ad una puntuale e dettagliata disamina delle varie testimonianze relative al potere di fatto che il CC, sin da epoca remota, aveva esercitato sul fondo, sia mediante la realizzazione di manufatti (poco importa se abusivi e fatti oggetto, nel 1993, di un ordine di demolizione da parte del Sindaco di Perugia), sia mediante significative operazioni di taglio e piantumazione di pioppi, implicanti, oltre tutto, l'appropriazione degli alberi tagliati che è tipica del proprietario. Nè ha giuridico pregio l'obiezione secondo cui non si sarebbe tenuto conto, ai fini della durata del possesso, di una lettera "interruttiva" inviata nel 1981 al CC dal custode giudiziario dei beni, essendo ius receptum che il precetto contenuto nell'art. 1165 cod. civ. sull'applicabilità all'usucapione delle disposizioni relative alle cause di interruzione della prescrizione estintiva ha come limite espresso la compatibilità di queste con la natura dell'usucapione e, in particolare, comporta che quest'ultima può essere interrotta soltanto da atti giudiziali, di cognizione ovvero di conservazione od esecuzione, ma non anche da semplici atti stragiudiziali di diffida e di messa in mora, stante la non configurabilità di questi in difetto di un debitore (v., ex multis, sent.
7.7.1986 n. 4427, 2.8.1990 n. 7742). Quanto all'animus rem sibi habendi, nessun fondamento è possibile riconoscere alla riproposta tesi secondo cui esso era escluso dalla erronea opinione del CC che il terreno da lui occupato appartenesse al demanio. Ed infatti, anche a prescindere da quanto osservato in sentenza circa il contemporaneo errato convincimento del predetto di potere ugualmente usucapire quel bene, va ricordato che l'art. 1145 cod. civ., lungi dall'escludere "il "possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà", stabilisce soltanto che esso è "senza effetto", tanto da riconoscerne la tutelabilità con l'azione di spoglio e, in certi casi, anche con quella di manutenzione rispetto ai beni demaniali, il che sta a significare che il concetto di possesso prescinde dalla possibilità giuridica di acquistare per usucapione la proprietà del bene posseduto e che l'animus possidendi, da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sè spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Di qui l'assoluta irrilevanza, una volta accertati l'appartenenza del fondo a privati e il possesso corpore et animo su di esso esercitato dal CC, del fatto che costui lo ritenesse erroneamente di proprietà demaniale, quand'anche supponesse, per questo, di non poterlo usucapire.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a favore della parte resistente, liquidandole in £ 4.277.070, ivi comprese £ 4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma il 3 novembre 1998.