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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 910, la seguente
SENTENZA
tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASI ANGELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO MADONNA DELLA LIBERA, 36 71012 RODI GARGANICO presso il difensore avv. MASI ANGELA;
Appellante
avverso la sentenza n. 1350/2024 resa in data 15.5.2024 dal Tribunale di Foggia, pubblicata in data
17.5.2024 contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Antonio CARELLA (p.e.c. – C.F. Email_1 C.F._3
- fax 0882222610), presso il cui studio legale in San Severo alla via XX Settembre 5 è
[...] elettivamente domiciliata;
Appellata
Nonché contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Angela MASI
[...]
- terzi intervenuti in appello -
***
All'udienza collegiale del 15.04.2025, svolta con modalità cartolare, precisate dalle parti le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte telematiche, previo deposito delle memorie difensive causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione consegnato per la notifica il 22/05/2020, conveniva Controparte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, , chiedendo quanto segue: Parte_1
“acclarata l'insussistenza dello jus sepulchri dei defunti , e Parte_2 Parte_3
nella cappella gentilizia della famiglia costruita in virtù di Controparte_4 Controparte_5 concessione n. 542/1950 del Comune di Rodi G.co e, dello stesso , ordinare a Parte_1 quest'ultimo quale parente superstite e consanguineo dei defunti, di provvedere all'estumulazione delle salme e alla liberazione dei loculi da essi occupati nella Tomba della famiglia CP_5
e di cui alla concessione n. 542/1950 del Comune di Rodi G.co. Con vittoria di spese ed
[...] onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Deduceva l'attrice:
✓ di essere coerede e assegnataria - unitamente alla madre , alla cognata, Controparte_6
e ai nipoti e , Controparte_7 Controparte_3 Controparte_2 rispettivamente moglie e figli del fratello deceduto il 22/10/2015 - di una Persona_1 cappella gentilizia costruita da suo padre, , nel cimitero di Rodi Controparte_5
Garganico in forza della concessione n. 542 del 29/12/1950, rilasciata a seguito di alienazione del suolo da parte del Comune di Rodi Garganico.
✓ che nella anzidetta cappella erano stati tumulati i genitori del concessionario CP_5
e i suoi suoceri (genitori della moglie ), tutti parenti e congiunti
[...] Controparte_6 dell'assegnatario e che, successivamente, aveva consentito la Controparte_5 sepoltura temporanea e provvisoria del cognato, , fratello della moglie Parte_2
, deceduto il 21/04/1997. CP_6
✓ che, in data 20/09/1997, era deceduto il padre , il quale pure era stato Controparte_5 tumulato nella cappella di famiglia.
✓ che, successivamente, anche , deceduta il 19/06/2016, e Parte_3 CP_4
, deceduta l'11/06/2018, rispettivamente figlia e moglie di ,
[...] Parte_2 erano state tumulate nella tomba di famiglia senza alcuna autorizzazione e senza che vi fosse alcun rapporto di parentela con il concessionario.
✓ che aveva più volte sollecitato, senza esito, il convenuto, figlio dei defunti Parte_2
e nonché fratello di , di procedere alla
[...] Controparte_4 Parte_3 estumulazione dei predetti propri parenti dalla cappella gentilizia in cui erano stati sepolti in via provvisoria e temporanea.
In data 27/09/2020 si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda, Parte_1 deducendo, a sua volta
✓ che, nel 1950, aveva ottenuto dal Comune di Rodi Garganico la Controparte_5 concessione del suolo per la costruzione di una cappella di famiglia e che, non avendo i fondi necessari per la realizzazione della stessa, aveva proposto a , fratello Parte_2 della moglie e cognato, di contribuire alla realizzazione della cappella dividendosi all'interno i loculi realizzati. ✓ che aveva accettato tale proposta e la cappella era stata realizzata, ed Parte_2 erano stati apposti, sin da subito, sulla porta di ingresso i cognomi di entrambe le famiglie
( ) CP_5 Parte_2
✓ che dal momento della costruzione e fino alla data del decesso di , i Parte_2 avevano sempre provveduto alla conservazione ed alla cura della cappella, Parte_2 incontrando il manifesto e totale disinteresse della famiglia CP_5
✓ che, oltre a provvedere alla conservazione anche eseguendo a sue esclusive spese lavori di manutenzione straordinaria, aveva provveduto, da accordo, a seppellire prima il padre, poi la sorella ed infine la madre nei loculi, così come indicati al momento della realizzazione.
Espletata l'istruttoria, Il Tribunale con la sentenza n. 1350/2024 così provvedeva:
“1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
l'insussistenza dello ius sepulchri dei defunti , e Parte_2 Parte_3 CP_4
relativamente alla cappella gentilizia, di cui alla concessione cimiteriale n. 542 del
[...]
29/12/1950, rilasciata dal Comune di Rodi Garganico, ordinando al convenuto Parte_1 di provvedere all'estumulazione delle loro salme e alla liberazione dei loculi da loro occupati nella predetta cappella gentilizia;
dichiara altresì l'insussistenza dello ius sepulchri nella predetta cappella gentilizia anche in capo allo stesso convenuto;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che qui si liquidano in complessivi euro 7.267,50, di cui euro 6.713,00 per compenso ed euro
554,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge”.
Secondo il primo giudice, era incontestato che si trattasse di una cappella gentilizia, costruita in forza di concessione cimiteriale n. 542 del 29/12/1950 rilasciata dal Comune di Rodi Garganico in favore di , cosicché, in assenza di specifiche ed espresse determinazioni del Controparte_5 fondatore, mancanti nella fattispecie, doveva presumersi che il sepolcro avesse carattere familiare.
Si evinceva dagli atti di causa che il fondatore del sepolcro gentilizio non Controparte_5 aveva adottato disposizioni specifiche ed espresse sui beneficiari dello ius sepulchri, per cui esso spettava (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome e nella specie, doveva essere riconosciuto ai parenti più vicini al fondatore per vincolo di sangue e, particolarmente, a quelli che facevano parte dell'originario nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte.
Tanto escludeva che il diritto potesse spettare, in assenza di specifiche ed espresse disposizioni in loro favore, agli affini del fondatore, segnatamente, al fratello della moglie , a Parte_2
, sua figlia e a moglie;
né vi era prova di un accordo Parte_3 Controparte_4 intercorso tra il fondatore e sulla spartizione dei loculi Controparte_5 Parte_2 interni alla cappella, in cambio della contribuzione di quest'ultimo alla realizzazione della tomba, accordo comunque inefficace in considerazione del peculiare carattere dello ius sepulchri. Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la decisione con più Parte_1 motivi chiedendo a questa Corte di:
“1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone il fumus boni iuris ed i presupposti di legge che legittimano l'adozione di tale provvedimento;
2) in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti nella narrativa che precede, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1350/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Foggia, Prima Sezione Civile, Giudice dott. Alessio Marfè, nell'ambito del giudizio n. 2692/2020 R.G., depositata in Cancelleria e pubblicata in data 17 maggio
2024 Repert. N. 1689/2024 del 17 maggio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano: <<nel merito rigettare ogni richiesta formulata dalla signora perch infondata in fatto e diritto>> e conseguentemente disattendere CP_5 tutte le istanze, richieste ed eccezioni sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Foggia per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto di appello”; 3) in via principale, condannare la Signora
al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Controparte_1 oneri e accessori come per legge”
Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e Controparte_1 in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 2.09.2025 si sono costituiti, per la prima volta nel giudizio di appello e associandosi alle istanze dell'appellante e chiedendo Controparte_2 Controparte_3 anch'essi la riforma della sentenza impugnata e quindi il rigetto delle domande proposte da nel primo giudizio. Controparte_1
Disposta da questa Corte la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rimessa all'odierna udienza all'esito della quale, previo deposito delle memorie difensive, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in appello spiegato da CP_2
e , stante l'espressa previsione dell'art. 344 c.p.c. che recita testualmente: “nel
[...] CP_3 giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c.”.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, “l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse” (cfr.
Cass. Civ., 8.11.2022 n. 32887; conformi Cass. Civ., 22.7.2022 n. 22972; Cass. Civ., 25.6.2010
n.15353; Cass. Civ., 19.10.2005 n.20197). Non è, infatti, applicabile nel presente giudizio di secondo grado l'art. 105 c.p.c. richiamato dagli interessati, in quanto i predetti avrebbero dovuto fare necessariamente valere, nei confronti di entrambe le parti, un diritto autonomo rispetto a quello che risulta già controverso nel processo.
Invece OGNISSANTI e hanno ammesso di essere intervenuti nel CP_2 Controparte_3 presente giudizio a sostegno delle ragioni addotte dal (e ciò qualifica evidentemente Parte_2
l'intervento come adesivo) nonché per sostenere un proprio interesse in quanto, nella qualità di comproprietari della cappella funeraria, volevano tutelare l'osservanza della volontà del nonno paterno, , che a loro dire avrebbe voluto che i tumulassero ivi i Controparte_5 Parte_2 propri defunti.
In disparte l'inesistenza di qualsivoglia prova, agli atti, della asserita volontà di CP_5
di condividere la cappella funeraria con il e i suoi discendenti, diversa dalle
[...] Parte_2 asserzioni delle parti intervenute - che all'epoca del decesso del nonno avevano 12 e 14 anni e vivevano lontano da Rodi Garganico, non può sottacersi che, trattandosi, nella specie, di una cappella gentilizia, lo ius sepulchri spetta unicamente al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia rientrano tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome.
Giova infatti, preliminarmente, fare chiarezza in merito all'istituto giuridico, oggetto della fattispecie, e fissare alcuni punti fermi.
Lo ius sepulchri è il diritto alla sepoltura risalente a epoca immemorabile e per la sua regolamentazione, alla carenza di disposizioni normative scritte che ne contengano la disciplina, supplisce, sotto il profilo strettamente privatistico, la consuetudine, che acquisisce, quindi, valore suppletivo (cosiddetta consuetudine praeter legem).
La disciplina del diritto di sepolcro va comunque ricondotta ai principi generali del diritto privato ed ai valori costituzionali, cui debbono conformarsi le disposizioni del vigente ordinamento giuridico, ivi comprese anche le norme consuetudinarie.
Il diritto nasce da un atto costituito dal fondatore che può dare indicazioni circa la trasmissione come familiare o ereditaria con diverse conseguenze di regime giuridico.
In un caso (sepolcro ereditario) prevale la volontà del de cuius ed anche soggetti estranei possono godere del relativo diritto, mentre se il fondatore ha stabilito che il sepolcro debba intendersi come familiare, i soggetti destinatari del diritto sono solo i parenti stretti. Il diritto è indisponibile, imprescrittibile e irrinunciabile.
Il diritto del singolo deve ritenersi acquistato iure proprio sin dal momento della nascita e non può essere trasmesso né per atto tra vivi né per successione mortis causa, non si perde per prescrizione o rinuncia e, inoltre, dà luogo ad una particolare forma di comunione tra i contitolari (da non confondersi con la comunione di proprietà o di altro diritto reale sul bene) destinata a durare sino al venir meno della pluralità degli aventi diritto, solo dopo di che il sepolcro si trasforma da familiare in ereditario.
Il diritto al sepolcro è perciò diritto del singolo, perché fa parte della famiglia del primo titolare, in altre parole è portatore di un interesse morale e spirituale alla conservazione del bene stesso, a motivo della tumulazione nel sepolcro dei resti dei più stretti congiunti Egli è titolare di una posizione giuridica soggettiva di carattere sostanziale che abilita ad agire per la difesa, la conservazione e il ripristino dell'interesse stesso, ove se ne prospetti l'illegittima lesione da parte di chiunque.
Nel sepolcro familiare la identificazione dei soggetti titolari è fatta, quindi, in base alla volontà del concessionario originario, prevista nell'atto di fondazione, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso;
mancando da parte del fondatore la indicazione dei destinatari del sepolcro familiare, si provvede in base a norme consuetudinarie di remota origine.
Fin dall'antichità veniva infatti riconosciuto il diritto all'utilizzo del sepolcro a tutti i discendenti maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile rimaste nubili, con esclusione in ogni caso dei mariti delle discendenti femmine e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore, a meno che, limitatamente a questi ultimi, il fondatore fosse morto senza lasciare figli o altri discendenti;
il diritto di singolo titolare si acquisisce jure proprio e jure sanguinis, dal momento della nascita, e non può essere trasmesso, né per atto tra vivi né per successione mortis causa, e nemmeno si perde per prescrizione o rinuncia;
trattasi, peraltro, di una forma di comunione tra i contitolari affatto particolare, da non confondersi con la comunione di proprietà o di altro diritto reale.
In caso di silenzio o anche solo di dubbio sulla natura del sepolcro ereditario o familiare, occorre anzitutto interpretare la volontà del fondatore, tenendo presente che il diritto primario al sepolcro si presume come familiare;
l'uso delle sepolture private “è riservato alla persona del concessionario
e a quelle della propria famiglia”.
Premesso che lo ius sepulchri si esaurisce e viene ad estinguersi per ciascun titolare nel momento stesso in cui la salma viene deposta in quel determinato sepolcro, il relativo diritto si concentrerà in capo all'ultimo superstite compreso nella cerchia dei familiari aventi diritto, sicché alla sua morte, il diritto sul sepolcro seguirà le sorti del trasferimento secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, determinando il mutamento del sepolcro da familiare in ereditario.
Il diritto secondario al sepolcro - a differenza del diritto primario - è un diritto personale di godimento e in quanto tale esso non è cedibile.
Il diritto di sepolcro è, quindi, essenzialmente, un diritto personale, connesso all'appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale è strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui è riservata la sepoltura).
La condizione di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che può rilevare solo se ed in quanto siano esauriti i membri della famiglia e non necessariamente importa l'acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di registrazione delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessionario, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria, potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell'ambito dell'art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d'ufficio. La 'fonte' è sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.
La migliore dottrina sostiene che il diritto di sepolcro non abbia contenuto unitario, ma sia composto da un complesso differenziato di situazioni giuridiche: in primo luogo di un diritto cosiddetto primario, consistente nella duplice facoltà di essere sepolti (jus sepulchri) e di seppellire altri (jus inferendi in sepulchrum) in un dato sepolcro;
e di un diritto cosiddetto secondario, il quale ha come contenuto la facoltà di accedere al sepolcro e di opporsi alle trasformazioni che arrechino pregiudizio alla sepoltura. Quanto alla natura del diritto primario, si ritiene che si tratti di un diritto patrimoniale di natura reale tutelabile in via possessoria, assimilabile secondo alcuni al diritto di superficie, ovvero di servitù, costituendo, invece, secondo altri, un diritto reale sui generis.
Dallo “jus sepulchri” va poi tenuto distinto il diritto di proprietà del concessionario sul manufatto e sui materiali sepolcrali, soggetto al generale regime di trasmissibilità (per atto tra vivi o “mortis causa”), prescrittibilità ed espropriabilità, ma con vincolo di destinazione nel cimitero.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha recepito tale elaborazione consuetudinaria e dottrinale, risalente al diritto romano, ampliando progressivamente il concetto di famiglia (si veda, Cass. 24 gennaio 1979, n. 532; Cass. 19 maggio 1995, n. 5547).
Infatti, allorché il fondatore del sepolcro ha inteso destinarlo sibi familiaeque suae, può risultare complessa l'individuazione dei soggetti titolari dello ius sepulchri (con tale locuzione intendendosi sia il diritto primario, ossia il diritto di essere seppellito, o di seppellire altri, in un dato sepolcro, sia il diritto secondario, avente ad oggetto forme di pietas verso i defunti, quali l'accesso al sepolcro e la possibilità di effettuarvi le onoranze di rito).
Bisogna allora aver riguardo alla volontà del defunto, se ed in quanto manifestata, posto che la legge non specifica alcunché circa i titolari del diritto, anche se detta volontà non può porsi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico. (cfr., in tal senso, Cass. 8 settembre 1998, n. 8851).
Hanno specificato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – cfr. Cass., Sez. U, n. 17122 del 28 giugno 2018 – che «Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto
"inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione
o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa"» .
Per l'individuazione dei beneficiari dello ius la giurisprudenza più risalente, valorizzando Per_2 al massimo il vincolo del sangue e del nome, riconosceva tale diritto al coniuge del titolare, ai suoi figli maschi ed alle mogli di costoro, nonché alle figlie femmine, ma solo se nubili, perché solo essi portavano il cognome del fondatore del sepolcro (le mogli lo anteponevano al proprio) – cfr. Cass.
7 ottobre 1977, n. 4282; Cass. 18 febbraio 1977, n. 727).
I profondi mutamenti avvenuti nel tempo del concetto di famiglia (e di matrimonio) nella società e nell'ordinamento giuridico, e tali da valorizzare la comunione materiale e morale, il consenso reciproco, la gratificazione affettiva e la mutua solidarietà sfociati, con la riforma del diritto di famiglia nella parificazione giuridica dei sessi nei rapporti reciproci e nei rapporti con i figli, oltre che nella successiva parificazione fra figli legittimi e figli naturali come titolari dei medesimi diritti, estesi pure ai casi di filiazione non riconosciuta né riconoscibile, non potevano che riverberare i loro effetti sulla giurisprudenza in materia di ius sepulchri.
Infatti, la comunione affettiva che lega tra loro i componenti della famiglia non può venir meno, sulla scorta di elementi formali, per effetto del decesso. Sicché il concetto di famiglia rimanda ad un gruppo fondato sull'affetto e non solo su elementi meramente formali, quali il sangue o il cognome.
Diversa e più semplice è la regolamentazione del sepolcro ereditario, dove invece, il fondatore si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi (sibi haeredibusque suis) in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi, subentrandogli iure haereditatis, è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine, entro i limiti della propria quota ereditaria (cfr., in tal senso, Cass. 30 maggio 1997, n. 4830).
Nel sepolcro familiare, con la morte dell'ultimo componente la cerchia familiare, determinandosi l'estinzione della classe degli aventi diritto alla sepoltura, lo ius sepulchri si trasforma in ereditario e diviene trasmissibile per successione mortis causa (Cass. 29 maggio 1990, n. 5015).
Per distinguere lo jus sepulchri “iure sanguinis” da quello iure successionis, è necessario procedere ad un'interpretazione della volontà del fondatore del sepolcro al momento della stessa edificazione della tomba, in quanto risultano essere irrilevanti le successive vicende relative alla proprietà dell'edificio nella sua materialità. In mancanza di disposizione contraria, sarà lecito considerare la volontà di destinazione del sepolcro come sibi familaeque suae. Una volta constatato questo carattere, il familiare acquista, iure proprio, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto inter vivos, né mortis causa; quindi, si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo jus sepulchri si trasforma da familiare in ereditario (Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2000, n. 12957).
In ordine alla individuazione dei soggetti destinatari del relativo diritto di sepoltura, la Corte di legittimità, ribadendo un orientamento consolidato, con sentenza n. 16430 del 27 settembre 2012, ha affermato che nella cerchia dei familiari del fondatore, aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, devono farsi rientrare, stante il significato semantico della parola "famiglia", purché non risulti una espressa contraria volontà del fondatore stesso, tutti coloro che - come anche i collaterali
- sono a lui legati da vincoli di sangue, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile
(Cass. civ., 21 ottobre 1955, n. 3394; Trib. Trani, 30 aprile 1965) con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore1 così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l'esercizio dello jus inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari (in tal senso anche Cass. civ., sez. II,
29 maggio 1990, n. 5015; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1986, n. 519; Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 1982,
n. 78; Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1982, n. 2736).
Con una più recente pronuncia - Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 17/12/2020) 22/03/2021, n.
8020 – la Suprema Corte ha spiegato che "la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, né inter vivos, né mortis causa, che nasce per volontà dell'originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare, salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell'ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario".
Dunque nell'ipotesi del cosiddetto sepolcro gentilizio o familiare (che si presume in difetto di prova contraria), in assenza di disposizioni da parte del fondatore del sepolcro, "lo ius sepulchri spetta
(secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome".
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2021, sulla trasmissione ereditaria del “diritto al sepolcro” per atto inter vivos o mortis causa ha confermato il medesimo principio : “Nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette, nei modi ordinari, per atto inter vivos
o mortis causa, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, nel sepolcro
c.d. gentilizio o familiare (la distinzione, risalente al diritto romano, tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio è tuttora accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza), lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imperscrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa” (conforme a sez. unite cass. civ, 28 giugno 2018, n. 17122).
Il diritto sul sepolcro già costituito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto di natura reale e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie- Consiglio di Stato, Sez., V, n. 4922/2014-.
Nei confronti della Pubblica Amministrazione, invece, tale diritto degrada a semplice interesse legittimo nei casi in cui esigenze di pubblico interesse, per la gestione del cimitero impongano alla
P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione, mediante l'adozione di un apposito provvedimento.
Tanto premesso con l'unico motivo di appello si duole per avere, a suo Parte_1 giudizio, errato il primo giudice allorché aveva ritenuto che “il diritto alla sepoltura non può spettare...in assenza di specifiche ed espresse disposizioni in favore, agli affini del fondatore, e dunque ai parenti della moglie”.
In particolare, ha ribadito che l'autorizzazione alla sepoltura sarebbe stata Parte_1 concessa da , come dimostrato anche dall'avvenuto intervento nel processo Controparte_5 dei comproprietari, e , posto che, in assenza di specifiche ed espresse Controparte_2 CP_3 disposizioni in favore, il diritto non potrebbe non spettare anche agli affini del fondatore e dunque ai parenti della moglie.
Peraltro nel corso del giudizio di primo grado erano emersi elementi che evidenziano il totale disinteresse dei Signori alla gestione della cappella funeraria e la volontà di non CP_5 estumulare le salme in quanto legittimamente seppellite per volontà del fondatore.
La censura è palesemente infondata.
Rileva la Corte che, nella specie, oltre che sulla scorta di quanto già ampiamente premesso, è incontestato fra le parti che il diritto di cui si controverte attenga ad un sepolcro gentilizio ovvero familiare costruito in forza di concessione cimiteriale n. 542 del 29/12/1950 rilasciata dal Comune di Rodi Garganico in favore di . Controparte_5
La natura familiare dell'edicola funeraria viene peraltro affermata anche nella premessa e nell'art. 1 del “contratto per la concessione di metri quadrati 16 di suolo al cimitero per la costruzione di una tomba gentilizia in favore di fu del 29.12.1950 in atti. Controparte_5 Per_1
È altresì emerso che il fondatore del sepolcro gentilizio non aveva adottato Controparte_5 disposizioni specifiche ed espresse sui beneficiari dello ius cosicché, in conformità ai Per_2 principi sopra richiamati, esso spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue.
Lo ius sepulchri dev'essere riconosciuto ai parenti più vicini al fondatore per vincolo di sangue, segnatamente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte;
in conseguenza, tale diritto non può spettare, come ribadito dal primo giudice, in assenza di specifiche ed espresse disposizioni in loro favore, agli affini del fondatore, e dunque ai parenti della moglie e nello specifico, al fratello della moglie del fondatore, e ancora a , figlia di , né ad Parte_2 Parte_3 Parte_2 altri estranei al nucleo familiare in senso stretto.
Del tutto inconferente è poi il dedotto disinteresse per anni asseritamente manifestato dall'attrice alla cappella, posto che come più volte ripetuto il diritto di che trattasi non si estingue per prescrizione o non uso ma solo con la morte dell'ultimo discendente diretto.
Peraltro, neppure è stata provata l'asserita esecuzione, nella cappella gentilizia, di lavori di manutenzione - ordinaria e/o straordinaria – non rivestendo valore probatorio le ricevute non fiscali prodotte da , disconosciute e contestate dalla difesa di parte attrice nel giudizio di primo Parte_2 grado.
In ogni caso le ricevute o anche l'esecuzione eventuale di lavori di manutenzione, così come il pagamento delle spese per le lampade votive, non rilevano affatto ai fini della decisione del presente giudizio, trattandosi di circostanze assolutamente ininfluenti, in quanto l'appellante non possiede alcun titolo e/o diritto che possa giustificare l'occupazione dei tre loculi all'interno della cappella con le salme di suoi prossimi congiunti, nella specie dei propri genitori, e Parte_2
, e della sorella . Controparte_4 Parte_3
Infatti, l'originario concessionario e fondatore, aveva autorizzato Controparte_5 esclusivamente e provvisoriamente, la sepoltura del cognato, , mentre gli altri Parte_2 defunti sono stati tumulati senza alcun permesso e senza averne diritto, nella cappella gentilizia.
L'appello va quindi respinto e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo il DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), valori medi fatta eccezione, per il grado di appello, per la fase di trattazione, liquidata al minimo, non essendosi svolta istruttoria).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1350/2024 resa in data 15.5.2024 dal Tribunale di Foggia, pubblicata in data 17.5.2024, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
1. Dichiara inammissibile l'intervento di e;
Controparte_2 Controparte_3
2. Condanna , e , in solido, al Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese in favore di che liquida, per il presente Controparte_1 giudizio in € 11.009,70, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 15.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Presidente relatore
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “il diritto non è più disponibile neppure da parte del fondatore, una volta costituito con l'atto di fondazione il diritto a favore dei familiari” (cfr. Cass., Sez. II, 19.07.2016, n. 14749)