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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 21.5.2025, lette le note depositate dall'avv. LOMBARDO ANTONELLA LOREDANA nell'interesse di Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1007/2024 R.G., promossa
DA
nella qualità di ADS del padre Parte_1 C.F._1
) rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1 C.F._2
LOMBARDO ANTONELLA LOREDANA.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PAPANIA ROSARIO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont Con ricorso depositato in data 17/05/2024, il ricorrente ha convenuto l' di CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-Ritenere e dichiarare che il sig.
nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Persona_1
Cavour n.47, c.f. , è affetto da patologie che determinano il possesso del requisito C.F._2 sanitario disciplinato all'art 3 co. 2 lett. E/C/I del D.M. del 26/09/2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30/11/2016, e segnatamente, se lo stesso può qualificarsi soggetto con disabilità gravissima poiché versa in una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale
(GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo < 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded
Disability Status Scale (EDSS) > 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritto al livello 3 della classificazione del
DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER)<= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico fisiche”. -Per l'effetto ritenere e dichiarare il possesso dei requisiti sanitari in capo al ricorrente al fine di percepire il beneficio economico per disabili gravissimi (Patto di Cura pari a 1.200,00 euro mensili annui 2019-2020) ex L. R. n. 4/2017 e DPRS n. 545/GABS/ 2017 e del D.D.G. n.
1057 del 04/06/2018, in quanto rientrante nell'art 3 co. 2 lett. C e/o I del D.M. del 26/09/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/11/2016 e successive modifiche a decorrere dalla presentazione della domanda o dal periodo ritenuto di giustizia;
-Condannare parte resistente al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre 15% per spese generali (D.M. 127/2004), iva e cpa di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c per avere lo scrivente difensore anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”.
L' con memoria tardivamente depositata in data 12.05.2025, ha chiesto CP_2 il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Occorre premettere in punto di diritto che i soggetti con disabilità gravissima aventi diritto al beneficio richiesto nel presente giudizio sono individuati tassativamente nell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, il quale, al comma 2, prevede espressamente che: “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato
Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma
Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa
(24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo < 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded
Disability Status Scale (EDSS) > 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritto al livello 3 della classificazione del
DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER)<= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Ed invero il dott. sulla base dell'accertamento sanitario e dall'analisi Persona_2 della documentazione medica prodotta, ha ritenuto che il sig. “NON Persona_1 presentava all'atto della presentazione della domanda amministrativa e NON presenta a tutt'oggi i requisiti medico-legali per la concessione dello status di persona in condizione di disabilità gravissima”.
Sotto il profilo strettamente sanitario, il ctu nominato, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che il ricorrente è affetto da: “Demenza vascolare medio-grave in soggetto con esiti di intervento endovascolare di embolizzazione di aneurisma cerebrale , vasculopatia cerebrale cronica, esiti di frattura pertrocanterica sinistra non operata, cardiopatia ipertensiva, esiti di pregressa encefalite di N.D.D.”.
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta il sig. e Persona_1 affermando che lo stesso non si trova in nessuna delle condizioni previste dal DM 26 settembre 2016 per il diritto alla concessione del beneficio economico della disabilità gravissima. Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell le Controparte_3 spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
- dichiara che il sig. non è in possesso dei requisiti clinici per il diritto Persona_1 alla concessione del beneficio economico della disabilità gravissima;
- dichiara che il ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
- pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_2 provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 23/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.