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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4624 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LOSITO Stefano ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Nicola Bavaro, n. 53
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.03.2025, contestava, entro il termine perentorio di Parte_1 trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza dalla data della visita di revisione (29.09.2023), oltre spese di lite.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1 Il ricorso è infondato.
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n.
118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, il ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è risultato affetto da “demenza di tipo misto di Per_1 grado iniziale - medio in soggetto con atrofia cerebrale ed esiti gliotico malacici su base ipossico - ischemica cronica”.
Nel dettaglio, il deterioramento cognitivo appare riscontrato sul piano della documentazione clinica e degli esami strumentali, “che hanno dimostrato un modesto danno parenchimale […]” ed una “fase di avanzamento iniziale”. L'istante, infatti, “non evidenzia all'esame diretto quella grave disorganizzazione ideativa e comportamentale che compendia la fase avanzata: una sufficiente capacità di comunicare e stabilire nessi associativi, pur tra contenuti ideativi semplici, si deve considerare mantenuta, come la capacità di comprendere quanto avviene nel contesto in cui è inserito […]
l'affettività e l'iniziativa psicomotoria appaiono impoveriti ma non in misura esiziale”
(come dimostrato nel corso del colloquio anche dal mantenimento della “capacità di organizzare risposte adeguate alle richieste del contesto”).
Il danno, dunque, si manifesta “solo in termini di disturbi mnesici e di semplice e parziale disorientamento tempo-spaziale, tanto che non appaiono tali da compromettere la capacità di integrare i punti di riferimento spaziale per spostamenti efficaci, per lo meno negli ambienti domestici e quelli esterni di prossimità”. Inoltre,
“non vi sono problemi di governo sfinterico […], il ritmo sonno veglia è sostanzialmente conservato”.
pag. 2/4 Di conseguenza, “i livelli di funzionamento psichico globale desumibili” provano una
“residuale capacità di comprensione dei propri bisogni elementari”, che quindi va considerata “ancora presente”, nonché la “capacità di organizzare i comportamenti di minima per farvi fronte”, al punto da “non” ritenere sussistenti “le condizioni sanitarie legittimanti il beneficio previdenziale dell'indennità di accompagnamento”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella proposizione di doglianze già sottoposte alla valutazione del c.t.u. Quest'ultimo aveva replicato alle osservazioni alla bozza peritale, precisando che “la valutazione fatta […] è di deterioramento cognitivo non medio, ma di grado iniziale-medio, in quanto molti sintomi dello stato di avanzamento medio […] nel periziando non sono ancora presenti, delineandosi quindi una condizione caratterizzata da funzionamento psichico ancora in grado, al momento, di integrarsi al minimo necessario nel contesto per adempiere agli atti di vita quotidiana”.
Inoltre, nel ricorso non sono in alcun modo menzionate le risultanze della certificazione medica allegata in sede di opposizione (A.S.L. BA, 21.01.2025), per cui non resta che confermare il giudizio già espresso dal c.t.u.
Di talché, la domanda va respinta.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28.03.2025, nei confronti dell' così Pt_1 CP_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
pag. 3/4 2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 10 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4624 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LOSITO Stefano ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Nicola Bavaro, n. 53
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.03.2025, contestava, entro il termine perentorio di Parte_1 trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza dalla data della visita di revisione (29.09.2023), oltre spese di lite.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1 Il ricorso è infondato.
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n.
118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, il ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è risultato affetto da “demenza di tipo misto di Per_1 grado iniziale - medio in soggetto con atrofia cerebrale ed esiti gliotico malacici su base ipossico - ischemica cronica”.
Nel dettaglio, il deterioramento cognitivo appare riscontrato sul piano della documentazione clinica e degli esami strumentali, “che hanno dimostrato un modesto danno parenchimale […]” ed una “fase di avanzamento iniziale”. L'istante, infatti, “non evidenzia all'esame diretto quella grave disorganizzazione ideativa e comportamentale che compendia la fase avanzata: una sufficiente capacità di comunicare e stabilire nessi associativi, pur tra contenuti ideativi semplici, si deve considerare mantenuta, come la capacità di comprendere quanto avviene nel contesto in cui è inserito […]
l'affettività e l'iniziativa psicomotoria appaiono impoveriti ma non in misura esiziale”
(come dimostrato nel corso del colloquio anche dal mantenimento della “capacità di organizzare risposte adeguate alle richieste del contesto”).
Il danno, dunque, si manifesta “solo in termini di disturbi mnesici e di semplice e parziale disorientamento tempo-spaziale, tanto che non appaiono tali da compromettere la capacità di integrare i punti di riferimento spaziale per spostamenti efficaci, per lo meno negli ambienti domestici e quelli esterni di prossimità”. Inoltre,
“non vi sono problemi di governo sfinterico […], il ritmo sonno veglia è sostanzialmente conservato”.
pag. 2/4 Di conseguenza, “i livelli di funzionamento psichico globale desumibili” provano una
“residuale capacità di comprensione dei propri bisogni elementari”, che quindi va considerata “ancora presente”, nonché la “capacità di organizzare i comportamenti di minima per farvi fronte”, al punto da “non” ritenere sussistenti “le condizioni sanitarie legittimanti il beneficio previdenziale dell'indennità di accompagnamento”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella proposizione di doglianze già sottoposte alla valutazione del c.t.u. Quest'ultimo aveva replicato alle osservazioni alla bozza peritale, precisando che “la valutazione fatta […] è di deterioramento cognitivo non medio, ma di grado iniziale-medio, in quanto molti sintomi dello stato di avanzamento medio […] nel periziando non sono ancora presenti, delineandosi quindi una condizione caratterizzata da funzionamento psichico ancora in grado, al momento, di integrarsi al minimo necessario nel contesto per adempiere agli atti di vita quotidiana”.
Inoltre, nel ricorso non sono in alcun modo menzionate le risultanze della certificazione medica allegata in sede di opposizione (A.S.L. BA, 21.01.2025), per cui non resta che confermare il giudizio già espresso dal c.t.u.
Di talché, la domanda va respinta.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28.03.2025, nei confronti dell' così Pt_1 CP_1 provvede:
1) rigetta il ricorso;
pag. 3/4 2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 10 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 4/4