Articolo 19 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Articolo 18Articolo 20
Versione
26 gennaio 1994
>
Versione
10 dicembre 2016
Art. 19. Personale delle camere di commercio 1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste ((dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.)) 2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente