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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione dell'8.1.2025 del procedimento iscritto al n.
179/2024 r.g., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede a Milano in via Gardella n. 2, quale mandataria della (C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Trieste in via Machiavelli n. 4, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Grotti del Foro di Teramo
appellante e
(C.F. ) quale esercente la responsabilità di genitore della Controparte_1 C.F._1
minore (C.F. ), residenti a [...] C.F._2
Montanara n. 62, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grumelli del Foro di Chieti
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._3
Lungomare Giacomo Matteotti n. 77
appellati
Oggetto: risarcimento del danno da circolazione di autovetture
Conclusioni dell'appellante: riforma della sentenza impugnata, dichiarazione di improponibilità della domanda, condanna della sig.ra alla restituzione delle somme ricevute, in subordine riforma della CP_1
sentenza nella parte relativa alla condanna al pagamento della somma di € 270,00, condanna della sig.ra alla restituzione della somma stessa. CP_1
Conclusioni dell'appellata sig.ra rigetto dell'appello CP_1
Conclusioni dell'appellato sig. // Parte_3
FATTO E DIRITTO La sig.ra ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Chieti il sig. e Controparte_1 Parte_3
la con un'azione di risarcimento dei danni ex art. 148 d. lgs. n. 209/2005. Parte_2
Il 7.8.2021, intorno alle 19.50, ella era alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata DB 040 LL, a bordo del quale vi era la figlia minorenne , e percorreva la via Nazionale Adriatica, quando, ferma Persona_1
nel traffico all'altezza del civico n. 22, era stata tamponata da dietro dall'autovettura Audi A6 targata DS 668
GD, condotta dal proprietario sig. , ed assicurata per la responsabilità civile con la Parte_3
Parte_2
Ha chiesto quindi la condanna del sig. e della compagnia di assicurazione al risarcimento del Parte_3
Per_ danno biologico patito dalla figlia , ed a quello patrimoniale occorsole (per spese mediche, per l'assistenza stragiudiziale prestatale dalla . Parte_4
Con un unico atto si sono costituite la quale convenuta, e la Parte_2 Parte_1
quale interveniente e mandataria della eccependo in via preliminare l'improponibilità e Parte_2
l'improcedibilità dell'azione, per mancato invio della messa in mora prevista dagli artt. 145 e 148 d. lgs. n.
209/2005, e per omessa sottoposizione della danneggiata a visita, che aveva determinato la sospensione dello
spatium deliberandi concesso all'assicurazione, con conseguente improponibilità della domanda, contestando la dinamica del sinistro e l'entità delle conseguenze lamentate dall'attrice, sia per quanto riguarda il danno patrimoniale che quello non patrimoniale.
Con sentenza n. 291/2023 pubblicata il 9.7.2023, e resa all'esito del procedimento n. 1509/2022 r.g., il
Giudice di Pace di Chieti ha accolto la domanda risarcitoria, condannando la ed il sig. Parte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.550,46 (di cui € 1.480,46 Parte_3 per danno biologico, € 500,00 per spese mediche, € 300,00 per assistenza stragiudiziale, € 270,00 per mancata partecipazione alla negoziazione assistita), oltre interessi e rivalutazione, ed alla refusione delle spese di lite,
ponendo le spese di c.t.u. a carico solidale di entrambe le parti.
La quale mandataria della ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza, censurandola nella parte in cui aveva affermato che la parte danneggiata non si era rifiutata di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno riportato, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la condanna della sig.ra alla restituzione delle somme versatele in CP_1
esecuzione della sentenza stessa. In subordine ha censurato la sentenza nella parte in cui era stata condannata al pagamento della somma di € 270,00 a titolo di sanzione per la mancata risposta all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, essendo in corso i termini per l'istruttoria volta alla formulazione di un'offerta alla danneggiata.
Ha chiesto quindi dichiararsi l'improponibilità della domanda dinanzi al Giudice di Pace, e la condanna della sig.ra alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza appellata, in CP_1
subordine la riforma della sentenza nella parte relativa alla condanna al pagamento della somma di € 270,00,
e la condanna della sig.ra alla restituzione della somma stessa. CP_1
Si è costituita in giudizio la sig.ra quale esercente la responsabilità di genitore della minore CP_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello, per infondatezza dei motivi. Persona_1
Dichiarata la contumacia dell'appellato sig. , la causa è stata rimessa in decisione Parte_3
all'udienza dell'8.1.2025.
1. È documentato in atti che:
• la sig.ra tramite la Civitas Infortunistica s.r.l., il 26.8.2021 ha rivolto alla CP_1 Parte_2
richiesta di risarcimento ex art. 145 c.d.a., ed ha allegato il modulo di constatazione amichevole di incidente, e la documentazione medica di cui era all'epoca in possesso;
• il 9.9.2021 la ha trasmesso alla danneggiata, presso la Civitas Parte_1
Infortunistica, una richiesta di produzione di documentazione che la danneggiata stessa aveva già trasmesso alla il 26.8.2021; Parte_2
• sempre il 9.9.2021 la ha trasmesso alla danneggiata, presso la Civitas Parte_1
Infortunistica s.r.l., una comunicazione con cui ha rappresentato che non avrebbe partecipato alla negoziazione, non essendo ancora decorsi i termini per la formulazione di un'offerta risarcitoria;
• l'11.2.2022 la danneggiata ha comunicato alla l'avvenuta guarigione, con postumi Parte_2 da valutare in sede medico-legale, ed ha chiesto di essere sottoposta a visita;
• il 17.3.2022 la ha risposto alla danneggiata, respingendo la domanda risarcitoria, e Parte_2
l'ha invitata a rivolgersi alla compagnia assicuratrice del suo vettore, ai sensi dell'art. 141 d. lgs.
n. 209/2005;
• il 9.5.2022 la ha invitato la danneggiata, tramite p.e.c. pervenuta alla Parte_1
Civitas Infortunistica alle 19.17 del 10.5.2022, a contattare entro il 29.5.2022 il medico fiduciario dott. per concordare la data di effettuazione della visita medico-legale; Per_2
• il 10.5.2022 la ha comunicato alla danneggiata, tramite p.e.c. pervenuta Parte_1
alla Civitas Infortunistica alle ore 19.10 dell'11.5.2022, di avere preso atto che ella non aveva ancora preso contatti con il medico fiduciario (cosa che la sig.ra mai avrebbe potuto fare CP_1
alla data del 10.5.2022, poiché la p.e.c. contenente le generalità del medico fiduciario era stata trasmessa nello stesso giorno, 10 maggio 2022, peraltro con p.e.c. trasmessa alla Civitas
Infortunistica, che avendola ricevuta alle ore 19.17, non avrebbe mai potuto darne notizia in tempo utile alla danneggiata), e di avere fissato appuntamento presso lo studio del dott.
in data 16.5.2022; Per_2
• il 10.5.2022 il dott. ha comunicato alla Civitas Infortunistica, con p.e.c. trasmessa alle Per_2
ore 13.12 del 10.5.2022, che la visita medica della danneggiata si sarebbe svolta presso il suo studio in data 16.5.2022;
• il 16.5.2022 la ha comunicato alla danneggiata, con p.e.c. trasmessa alla Civitas Pt_1
Infortunistica alle ore 19.24 del 17.5.2022, che, non essendosi presentata alla visita medica nello studio del dott. non sarebbe stato possibile formulare proposta di risarcimento;
Per_2
• il 13.9.2022 la ha invitato nuovamente la danneggiata a prendere contatti entro il Pt_1
3.10.2022 con il medico fiduciario dott. per concordare la data di effettuazione della Per_2
visita;
• il 14.9.2022 il dott. ha inviato alla danneggiata un invito a sottoporsi a visita presso il Per_2
suo studio in data 19.9.2022;
• il 14.9.2022 la preso atto del fatto che la danneggiata non aveva preso Parte_1 contatti con il dott. l'ha invitata a presentarsi il 19.9.2022 presso lo studio del dott. Per_2
per essere sottoposta a visita. Per_2
2. Tanto premesso, correttamente il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dalla compagnia di assicurazioni.
2.1 L'art. 148 comma 2 d. lgs. n. 209/2005 non prevede che l'assicurazione debba compiere uno degli atti propedeutici alla formulazione dell'offerta risarcitoria entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta guarigione, ma che entro detto termine debba formulare l'offerta risarcitoria.
Avendo ricevuto sin dall'11.2.2022 la documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta guarigione della minore , e non avendola ritenuta sufficiente ai fini delle sue determinazioni, avrebbe Persona_1
dovuto sottoporre la minore stessa a visita in tempo utile per formulare entro il 12.5.2022 la sua offerta.
La ed il suo fiduciario dott. invece, soltanto il 10.5.2022 hanno invitato la minore Pt_1 Per_2
danneggiata a sottoporsi a visita in data 16.5.2022, quando i tempi per la formulazione dell'offerta risarcitoria erano già scaduti.
2.2 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che la danneggiata non si sia sottoposta a visita il 16.5.2022 non ha avuto l'effetto, disciplinato dall'art. 148 comma 3 d. lgs. n. 209/2005, di sospendere il decorso del termine di giorni 90 per la formulazione dell'offerta risarcitoria, poiché la sospensione del decorso di un termine è possibile soltanto durante la decorrenza del termine stesso, non certo quando il termine non decorre più in quanto spirato.
Tale ovvia considerazione è peraltro confermata dal dato testuale del comma 3 dell'art. 148 d. lgs. n. 209/2005, che prevede che il rifiuto del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti necessari comporta la sospensione dei termini per la presentazione dell'offerta risarcitoria solo se avviene “in pendenza dei
termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5”.
2.3 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, inoltre, non è dato ravvisare nella condotta tenuta dalla danneggiata nei 90 giorni successivi all'11.2.2022 (giorno in cui ha trasmesso alla la Parte_2
documentazione dell'avvenuta guarigione) alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede,
essendosi, come detto, ella rifiutata di sottoporsi a visita dopo il decorso del termine per lo spatium
deliberandi concesso all'assicurazione.
Né è dato comprendere come possa ravvisarsi una violazione del dovere di cooperazione in capo alla sig.ra la quale, dopo avere formulato la richiesta di risarcimento del danno, e dopo avere CP_1
trasmesso alla la documentazione medica comprovante l'avvenuta guarigione dalle Parte_2
lesioni, si è vista recapitare il 17.3.2022 una comunicazione della predetta compagnia di assicurazione,
con cui -essendo il danno lamentato da un terzo trasportato (la figlia )- è stata invitata, ai Persona_1
sensi dell'art. 141 d. lgs. n. 209/2005, a rivolgersi alla assicurazione del mezzo da ella condotto, benché
sia notoria la facoltà per il terzo trasportato di agire direttamente anche nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile del danno.
Peraltro (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 30091 del 21.11.2024) “In tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di
risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal
danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., sia per interpretazione
letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è
contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad
impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria.”
Ad ogni modo va aggiunto che, prevedendo l'art. 145 d. lgs. n. 209/2005 una limitazione del diritto di azione, il dovere di cooperazione del danneggiato, previsto dall'art. 148 d. lgs. n. 209/2005, non può
essere ampliato, anche sotto l'aspetto temporale, al di là dei limiti stabiliti dall'art. 148 stesso, e non può
quindi sopravvivere una volta scaduti i 90 giorni concessi all'assicurazione per formulare la sua offerta risarcitoria.
Il primo motivo di appello è quindi infondato.
3 La sentenza di primo grado è corretta anche nella parte in cui la è stata Parte_1
condannata al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 270,00 per mancata risposta CP_1
all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
3.1 L'invito predetto è stato formulato dalla sig.ra unitamente alla richiesta di risarcimento danni CP_1
del 26.8.2021 e, anche ove volessero condividersi le considerazioni di parte appellante, che ha sostenuto che il termine di 30 giorni per rispondere all'invito decorra dal maturare del diverso termine stabilito dall'art. 145 d. lgs. n. 209/2005, la mancata risposta ex art. 4 d.l. n. 132/2014 si sarebbe concretizzata il
12.6.2022, in epoca antecedente rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado (2.9.2022).
3.2 Anche il secondo motivo di appello è quindi infondato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
4 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria e decisionale, data la natura esclusivamente documentale della controversia (fase di studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00, fase istruttoria €
425,50, fase decisionale € 425,50).
4.1 Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo di cui all'art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
quale mandataria della nei confronti della sig.ra quale esercente la
[...] Parte_2 Controparte_1
responsabilità di genitore sulla minore , e del sig. , così decide: Persona_1 Parte_3
• respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte appellata costituita in giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
• visto l'art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Chieti, 15.2.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino