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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8871 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RG 40923/2024
N. R.G. 40923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40923/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona della procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in BRESCIA, PIAZZA della Parte_2 P.IVA_2
LOGGIA n°5, presso lo studio dei difensori e avvocati AZZINI AUGUSTO e ZAGLIO
RI che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
§§§
OGGETTO: Leasing - accettazione tacita eredità
CONCLUSIONI: La società ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, conclusioni confermate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 20 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 40923/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 13 novembre 2024, in Parte_1 persona della procuratrice speciale ha adito l'intestato Tribunale, Parte_2 evocando in giudizio chiedendo di accertare l'accettazione da parte di CP_1 quest'ultimo dell'eredità di devoluta per testamento olografo. Persona_1
In particolare, la ricorrente esponeva
- che in data 22/11-6/12/2013 il Tribunale di Brescia con decreto n°9148/2013 ingiungeva al sig. in quanto garante della società Mollificio di CP_1 Controparte_2 pagare alla ricorrente l'importo di euro 22.873,22#, oltre interessi convenzionali e spese della procedura, a seguito di risoluzione del contratto di leasing immobiliare, decreto ingiuntivo che veniva spedito in forma esecutiva il successivo 14/01/2014;
- in data 20/01/2014 veniva notificato un primo atto di precetto al sig. rimasto CP_1 senza riscontro;
- che in data 26/07/2021 veniva notificato al resistente un nuovo atto di precetto per l'importo di euro 24.880,98#, oltre interessi e spese della procedura rimasto ugualmente senza riscontro;
- che in data 13/12/2018, con decorrenza dal 1/07/2019, interveniva un contratto di cessione di crediti pro soluto ed in blocco tra e ai sensi e per gli effetti CP_3 Parte_1 di cui alla Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale parte seconda n°78 del 4/07/2019, avente ad oggetto i crediti vantati dalla cedente in relazione a contratti di leasing e tra questi era ricompreso anche il credito oggetto del presente ricorso (doc. 6);
- che in data 21/10/2021 la ricorrente sottoponeva a pignoramento (doc 3) il diritto di proprietà vantato dal sig. limitatamente alla quota di sua spettanza sui seguenti immobili CP_1 siti nel Comune di Milano e di seguito censiti o Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano 1, Foglio
150, Particella 72, subalterno 3, Cat. A/3,
o Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio
150, Particella 72, subalterno 5, Cat. A/3,
o Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio
150, Particella 75.
2 RG 40923/2024
- che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n°1296/2021, ad oggi pendente avanti il Tribunale di Milano, l'esperto del Tribunale nominato nella propria relazione aveva rilevato come gli immobili fossero pervenuti al debitore in forza di testamento CP_1 olografo ma che non risultava trascritta alcuna accettazione di eredità, sicché il GE onerava l'odierno creditore di attivarsi per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni (doc 4 e 5);
- che, pertanto, si era reso necessario intraprendere la presente causa per accertare la qualità di erede del debitore.
Con provvedimento del 9 dicembre 2024 del precedente assegnatario la presente causa veniva assegnata alla sottoscritta per la sua definizione.
All'udienza del 31 marzo 2025, veniva accertato il mancato rispetto del termine di quaranta giorni tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza di comparizione così come fissata con decreto del 23 gennaio 2025, sicché veniva autorizzata la rinotifica del ricorso nel rispetto dei termini di legge. Alla successiva udienza del 9 giugno 2025, previa verifica della tempestività
e regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente (notifica a mezzo posta ricevuta a mani dello stesso il 10 aprile 2025) CP_1 si è proceduto in contumacia.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione allegata dalla ricorrente, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 17 luglio 2025, successivamente differita al 20 ottobre 2025. Quindi, precisate le conclusioni, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, la domanda di deve ritenersi Parte_1 fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
Il presente giudizio trae origine dalla necessità di accertare preliminarmente, in via giudiziale,
e dunque con titolo idoneo ad essere trascritto, la qualità di erede del resistente per garantire la continuità delle trascrizioni dei trasferimenti delle proprietà immobiliari e quindi consentire alla parte ricorrente di agire per il recupero del proprio credito.
Sul piano probatorio deve rilevarsi come preliminare all'accertamento della qualità di erede di ai sensi dell'art. 476 cod. civ. è la ricorrenza di due circostanze: la qualità di CP_1 chiamato in capo all'odierno resistente e la natura di “bene ereditario” dei beni sui quali parte ricorrente deduce che lo stesso abbia conservato il possesso e/o compiuto atti gestori.
3 RG 40923/2024
Entrambi i presupposti vengono documentalmente confermati dal certificato notarile predisposto dal Notaio dott. (doc 4) nell'ambito della procedura esecutiva Persona_2 pendente avanti il Tribunale di Milano dove si legge che le porzioni immobiliari per cui è causa risultano di proprietà di per la quota di ½ della proprietà indivisa in forza di CP_1 testamento olografo di pubblicato con verbale del 9/09/2016 n°15239 di Persona_1 rep Notaio , registrato a Milano 2 il 12/09/2016 n°45315, registrato a Milano 3 il Per_3
30/05/2017 al n°157 vol.9990/17 e trascritta a Milano 1 il 9/06/2017 ai numeri 40738/27764.
Sulla base degli accertamenti eseguiti dal Notaio risulta documentalmente come alla data del
12 gennaio 2022 non sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte dell'odierno resistente, con l'effetto di impedire alla società creditrice di procedere in sede esecutiva.
Tanto chiarito circa i presupposti della delazione ereditaria, deve osservarsi che nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 cod. civ. ovvero quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr. Cass.n°14499/2018). In altri termini, i comportamenti idonei ai fini dell'art. 476 cod. civ. possono essere soltanto quelli incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha reiteratamente affermato che comporta accettazione tacita la voltura catastale – che è atto al contempo fiscale e civile – posto che non rileva solo da punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, con la conseguenza che la richiesta di voltura catastale dei beni caduti in successione pone in essere una manifestazione implicita della volontà di accettare la vocazione ereditaria (cfr. Cass. n°10796/2009, Cass. n°8980/2017, Cass. n°11478/2021,
Cass. n°22769/2024).
Nel caso in esame parte ricorrente ha versato in atti le visure catastali relative agli immobili i quali recano gli estremi delle volture associate ai nominativi degli eredi istanti, che hanno formalizzato, mediante aggiornamento dell'intestazione catastale degli immobili, l'acquisto delle rispettive quote di proprietà dei beni immobili caduti in successione a seguito del decesso di Persona_1
4 RG 40923/2024
Dal documento in esame è possibile evincere la richiesta di variazione del titolare del diritto di proprietà sull'immobile pervenuto al resistente e implicitamente la volontà del chiamato di accettare l'eredità del defunto Persona_1
Per gli immobili identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini
n°27, piano 1, Foglio 150, Particella 72, subalterno 3, Cat. A/3 ed al Catasto Fabbricati del
Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio 150, Particella 72, subalterno
5, Cat. A/3, risultano attualmente due intestatari – e – entrambi in CP_1 CP_4 forza di successione - testamento olografo del 27/09/2014, regolarmente Persona_1 registrato il 2/02/2017, voltura n°25133.1/2021 – pratica n°MI0160567 in atti dal 1/06/2021.
Anche per l'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi
Gherini n°27, piano T, Foglio 150, Particella 75 risulta una rettifica dell'intestazione all'attualità, tra gli altri, di della proprietà nella misura di 4/8 sempre per effetto CP_1 della successione n°2700.1/2017 – pratica n°MI0020295. Persona_4
Alla luce di tali elementi risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda della società creditrice con riferimento al profilo dell'accettazione tacita dell'eredità, avendo il resistente posto in essere atti che denotano inequivocabilmente la volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius Persona_1
L'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 comma terzo cod. civ..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico del resistente contumace e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM
n°55/2014, come recentemente aggiornato, tenuto conto del valore della controversia, della natura prettamente documentale della causa e dell'interesse del solo creditore nel munirsi di un titolo giudiziale suscettibile di trascrizione, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AZ, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il resistente è erede per effetto di accettazione ex art. CP_1
476 cod. civ dell'eredità devoluta ex lege in morte di Persona_1
- accerta e dichiara che ha acquistato mortis causa dal predetto de cuius la CP_1
5 RG 40923/2024
proprietà di ½ delle unità immobiliari identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Milano,
Via De Marchi Gherini n°27, piano 1, Foglio 150, Particella 72, subalterno 3, Cat. A/3 ed al
Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio 150,
Particella 72, subalterno 5, Cat. A/3, mentre la proprietà nella misura di 4/8 dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T,
Foglio 150, Particella 75;
- dichiara che l'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 cod. civ.;
- condanna, altresì, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.700# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra AZ
6
N. R.G. 40923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40923/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona della procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in BRESCIA, PIAZZA della Parte_2 P.IVA_2
LOGGIA n°5, presso lo studio dei difensori e avvocati AZZINI AUGUSTO e ZAGLIO
RI che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
§§§
OGGETTO: Leasing - accettazione tacita eredità
CONCLUSIONI: La società ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, conclusioni confermate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 20 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 40923/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 13 novembre 2024, in Parte_1 persona della procuratrice speciale ha adito l'intestato Tribunale, Parte_2 evocando in giudizio chiedendo di accertare l'accettazione da parte di CP_1 quest'ultimo dell'eredità di devoluta per testamento olografo. Persona_1
In particolare, la ricorrente esponeva
- che in data 22/11-6/12/2013 il Tribunale di Brescia con decreto n°9148/2013 ingiungeva al sig. in quanto garante della società Mollificio di CP_1 Controparte_2 pagare alla ricorrente l'importo di euro 22.873,22#, oltre interessi convenzionali e spese della procedura, a seguito di risoluzione del contratto di leasing immobiliare, decreto ingiuntivo che veniva spedito in forma esecutiva il successivo 14/01/2014;
- in data 20/01/2014 veniva notificato un primo atto di precetto al sig. rimasto CP_1 senza riscontro;
- che in data 26/07/2021 veniva notificato al resistente un nuovo atto di precetto per l'importo di euro 24.880,98#, oltre interessi e spese della procedura rimasto ugualmente senza riscontro;
- che in data 13/12/2018, con decorrenza dal 1/07/2019, interveniva un contratto di cessione di crediti pro soluto ed in blocco tra e ai sensi e per gli effetti CP_3 Parte_1 di cui alla Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale parte seconda n°78 del 4/07/2019, avente ad oggetto i crediti vantati dalla cedente in relazione a contratti di leasing e tra questi era ricompreso anche il credito oggetto del presente ricorso (doc. 6);
- che in data 21/10/2021 la ricorrente sottoponeva a pignoramento (doc 3) il diritto di proprietà vantato dal sig. limitatamente alla quota di sua spettanza sui seguenti immobili CP_1 siti nel Comune di Milano e di seguito censiti o Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano 1, Foglio
150, Particella 72, subalterno 3, Cat. A/3,
o Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio
150, Particella 72, subalterno 5, Cat. A/3,
o Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio
150, Particella 75.
2 RG 40923/2024
- che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n°1296/2021, ad oggi pendente avanti il Tribunale di Milano, l'esperto del Tribunale nominato nella propria relazione aveva rilevato come gli immobili fossero pervenuti al debitore in forza di testamento CP_1 olografo ma che non risultava trascritta alcuna accettazione di eredità, sicché il GE onerava l'odierno creditore di attivarsi per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni (doc 4 e 5);
- che, pertanto, si era reso necessario intraprendere la presente causa per accertare la qualità di erede del debitore.
Con provvedimento del 9 dicembre 2024 del precedente assegnatario la presente causa veniva assegnata alla sottoscritta per la sua definizione.
All'udienza del 31 marzo 2025, veniva accertato il mancato rispetto del termine di quaranta giorni tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza di comparizione così come fissata con decreto del 23 gennaio 2025, sicché veniva autorizzata la rinotifica del ricorso nel rispetto dei termini di legge. Alla successiva udienza del 9 giugno 2025, previa verifica della tempestività
e regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente (notifica a mezzo posta ricevuta a mani dello stesso il 10 aprile 2025) CP_1 si è proceduto in contumacia.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione allegata dalla ricorrente, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 17 luglio 2025, successivamente differita al 20 ottobre 2025. Quindi, precisate le conclusioni, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, la domanda di deve ritenersi Parte_1 fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
Il presente giudizio trae origine dalla necessità di accertare preliminarmente, in via giudiziale,
e dunque con titolo idoneo ad essere trascritto, la qualità di erede del resistente per garantire la continuità delle trascrizioni dei trasferimenti delle proprietà immobiliari e quindi consentire alla parte ricorrente di agire per il recupero del proprio credito.
Sul piano probatorio deve rilevarsi come preliminare all'accertamento della qualità di erede di ai sensi dell'art. 476 cod. civ. è la ricorrenza di due circostanze: la qualità di CP_1 chiamato in capo all'odierno resistente e la natura di “bene ereditario” dei beni sui quali parte ricorrente deduce che lo stesso abbia conservato il possesso e/o compiuto atti gestori.
3 RG 40923/2024
Entrambi i presupposti vengono documentalmente confermati dal certificato notarile predisposto dal Notaio dott. (doc 4) nell'ambito della procedura esecutiva Persona_2 pendente avanti il Tribunale di Milano dove si legge che le porzioni immobiliari per cui è causa risultano di proprietà di per la quota di ½ della proprietà indivisa in forza di CP_1 testamento olografo di pubblicato con verbale del 9/09/2016 n°15239 di Persona_1 rep Notaio , registrato a Milano 2 il 12/09/2016 n°45315, registrato a Milano 3 il Per_3
30/05/2017 al n°157 vol.9990/17 e trascritta a Milano 1 il 9/06/2017 ai numeri 40738/27764.
Sulla base degli accertamenti eseguiti dal Notaio risulta documentalmente come alla data del
12 gennaio 2022 non sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte dell'odierno resistente, con l'effetto di impedire alla società creditrice di procedere in sede esecutiva.
Tanto chiarito circa i presupposti della delazione ereditaria, deve osservarsi che nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 cod. civ. ovvero quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr. Cass.n°14499/2018). In altri termini, i comportamenti idonei ai fini dell'art. 476 cod. civ. possono essere soltanto quelli incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha reiteratamente affermato che comporta accettazione tacita la voltura catastale – che è atto al contempo fiscale e civile – posto che non rileva solo da punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, con la conseguenza che la richiesta di voltura catastale dei beni caduti in successione pone in essere una manifestazione implicita della volontà di accettare la vocazione ereditaria (cfr. Cass. n°10796/2009, Cass. n°8980/2017, Cass. n°11478/2021,
Cass. n°22769/2024).
Nel caso in esame parte ricorrente ha versato in atti le visure catastali relative agli immobili i quali recano gli estremi delle volture associate ai nominativi degli eredi istanti, che hanno formalizzato, mediante aggiornamento dell'intestazione catastale degli immobili, l'acquisto delle rispettive quote di proprietà dei beni immobili caduti in successione a seguito del decesso di Persona_1
4 RG 40923/2024
Dal documento in esame è possibile evincere la richiesta di variazione del titolare del diritto di proprietà sull'immobile pervenuto al resistente e implicitamente la volontà del chiamato di accettare l'eredità del defunto Persona_1
Per gli immobili identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini
n°27, piano 1, Foglio 150, Particella 72, subalterno 3, Cat. A/3 ed al Catasto Fabbricati del
Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio 150, Particella 72, subalterno
5, Cat. A/3, risultano attualmente due intestatari – e – entrambi in CP_1 CP_4 forza di successione - testamento olografo del 27/09/2014, regolarmente Persona_1 registrato il 2/02/2017, voltura n°25133.1/2021 – pratica n°MI0160567 in atti dal 1/06/2021.
Anche per l'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi
Gherini n°27, piano T, Foglio 150, Particella 75 risulta una rettifica dell'intestazione all'attualità, tra gli altri, di della proprietà nella misura di 4/8 sempre per effetto CP_1 della successione n°2700.1/2017 – pratica n°MI0020295. Persona_4
Alla luce di tali elementi risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda della società creditrice con riferimento al profilo dell'accettazione tacita dell'eredità, avendo il resistente posto in essere atti che denotano inequivocabilmente la volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius Persona_1
L'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 comma terzo cod. civ..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico del resistente contumace e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM
n°55/2014, come recentemente aggiornato, tenuto conto del valore della controversia, della natura prettamente documentale della causa e dell'interesse del solo creditore nel munirsi di un titolo giudiziale suscettibile di trascrizione, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra AZ, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il resistente è erede per effetto di accettazione ex art. CP_1
476 cod. civ dell'eredità devoluta ex lege in morte di Persona_1
- accerta e dichiara che ha acquistato mortis causa dal predetto de cuius la CP_1
5 RG 40923/2024
proprietà di ½ delle unità immobiliari identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Milano,
Via De Marchi Gherini n°27, piano 1, Foglio 150, Particella 72, subalterno 3, Cat. A/3 ed al
Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T, Foglio 150,
Particella 72, subalterno 5, Cat. A/3, mentre la proprietà nella misura di 4/8 dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Via De Marchi Gherini n°27, piano T,
Foglio 150, Particella 75;
- dichiara che l'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 cod. civ.;
- condanna, altresì, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.700# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra AZ
6