Decreto cautelare 1 giugno 2022
Decreto presidenziale 9 giugno 2022
Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto presidenziale 09/06/2022, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 00075/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare e affittuaria dell’azienda denominata “-OMISSIS-”, esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande con sede in Gallipoli alla -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS-, dell'ordinanza dirigenziale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS-, della determinazione dirigenziale del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS- di sospensione temporanea, ex art. 21-quater Legge n. 241/1990, dell'esecuzione dell'ordinanza-OMISSIS-;
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi incluso, ove occorra, il verbale della Polizia Municipale n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale cautelare e di abbreviazione dei termini processuali n. 259/2022;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini processuali presentata dalle ricorrenti, ex artt. 53 e 55 c.p.a., in calce ai motivi aggiunti proposti in data 9 Giugno 2022 (avverso i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso), ai fini della trattazione dell’istanza cautelare formulata anche con i predetti motivi aggiunti;
Visti gli artt. 53 e 55 c.p.a. e ritenuta la sussistenza dell’allegata urgenza.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di abbreviazione dei termini processuali presentata dalle ricorrenti ai fini della trattazione dell’istanza cautelare formulata anche con i motivi aggiunti proposti in data 9 Giugno 2022 avverso i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e per l’effetto dispone la riduzione alla metà dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare formulata anche con i predetti motivi aggiunti la Camera di Consiglio del 21 Giugno 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite in giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ricorrenti.
Così deciso in Lecce il giorno 9 Giugno 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.