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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR MO Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 958/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI ROBERTA,
ricorrente;
contro
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 46, con il patrocinio dell'avv. VALLI BARBARA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
2) dare atto che le parti concordano che, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, Per_1 frequenterà la scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto comprensivo paritario DO AR
SA TI di Villa Raverio – Besana Brianza;
3) dare atto che la SI.ra si farà carico, in via esclusiva e per tutti e tre gli anni di frequenza, Parte_1 dei costi per i l'iscrizione e per la retta della scuola suddetta, mentre il SI. parteciperà, nella CP_1 misura del 50%, ai costi per l'acquisto dei pasti, dei libri e del materiale scolastico/didattico richiesto dalla scuola. La signora sosterrà in via esclusiva anche tutti i costi delle attività di Parte_1 doposcuola, ludiche e ricreative organizzate dalla scuola e gradite ad . Per_1
4) dare atto che nei giorni successivi al pernotto presso l'abitazione paterna della minore il SI. CP_1 provvederà ad accompagnare sino a Barzanò, precisamente presso l'abitazione della sorella Per_1 della SI.ra , la quale si occuperà dell'accompagnamento di a scuola;
Parte_1 Per_1
5) dare atto che la SI.ra , nei giorni di competenza del SI. si impegna a farsi carico, Parte_1 CP_1 in via esclusiva, dei costi per il trasporto di da scuola sino alla casa dei nonni paterni;
Per_1
6) dare atto che le parti concordano che il trasporto della minore da scuola sino alla casa dei nonni paterni verrà effettuato in via diretta e senza deviazioni intermedie, salvo eventuale sosta a Barzanò per l'accompagnamento a casa dopo la scuola del cugino , dal SI. e, Per_2 Parte_2 qualora lo stesso non potesse, del SI. , nonno di , con riserva, da parte della Parte_3 Per_1
SI.ra , previo avviso al sig. di individuare un diverso soggetto, qualora, da qui al Parte_1 CP_1 prossimo anno, la persona suindicata non dovesse più essere disponibile o in caso di sua assenza o indisponibilità anche temporanea;
7) dare atto che restano ferme, per il resto, tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.64/2024;
8) spese legali integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 13.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto CP_1 matrimonio con lo stesso, con rito concordatario a Lecco il 30.5.2014, dalla cui unione è nata la figlia
(nata il [...] a [...]). Per_1
La ricorrente ha esposto he le parti si sono separata in forza di sentenza non definitiva di separazione n. 522/2024, pubblicata l'8.7.2024 ed in seguito hanno divorziato in forza della sentenza di divorzio n. 640/2024, pubblicata il 7.10.2024.
A fondamento del presente ricorso la ricorrente ha dato atto dell'insorgere di un conflitto tra le parti in ordine alla scelta per l'anno scolastico 2026/2027 della scuola secondaria di primo grado della figlia minore . In particolare, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione ad iscrivere la figlia Per_1 presso l'Istituto comprensivo partitario Don Carlo San Martino di Villa Raverio – Besana Per_1
Brianza ovvero l'Istituto La Traccia di Missaglia.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in CP_1 particolare l'autorizzazione ad iscrivere al secondo ciclo della scuola primaria pubblica o Per_1 in via subordinata l'indicazione dell'Istituto “Molinatto” di Oggiono, con relativi costi a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% per ciascuno.
Con decreto del 19.6.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 10.9.2025.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente relatore gli stessi, stante la persistente pendenza di trattative, hanno richiesto ed ottenuto un rinvio dell'udienza, addivenendo infine ad un accordo alle condizioni indicate nelle note conclusive congiunte depositate il 3.10.2025.
Indi il Presidente, ritenuta matura la causa per la decisione, ha revocato l'udienza già fissata al
8.10.2025, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
Con note di deposito accordo e conclusioni congiunte depositate in data 3.10.2025. le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni. Attraverso tale intesa le parti hanno previsto che
, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, frequenterà la scuola secondaria di primo grado, Per_1 presso l'Istituto comprensivo paritario DO AR SA TI di Villa Raverio – Besana
Brianza, dando parimenti atti che la sig.ra si farà carico in via esclusiva per tutti e tre gli Parte_1 anni di frequenza, dei costi per l'iscrizione e per la retta della scuola e al contempo il sig. piatti parteciperà nella misura del 50% ai costi per l'acquisto dei pasti, dei libri e del materiale scolastico/didattico richiesto dalla scuola, regolamentando compiutamente tutti i conseguenti aspetti, ferme nel resto tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. n. 640/2024, pubblicata il
7.10.2024.
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte sopra riportate, da reputarsi conformi al precipuo interesse della figlia minore , provvede in conformità. Per_1
3. Spese di lite. Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, ferme nel resto tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 640/2024, pubblicata il 7.10.2024;
- SPESE di causa integralmente compensate tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio AR MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR MO Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 958/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI ROBERTA,
ricorrente;
contro
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 46, con il patrocinio dell'avv. VALLI BARBARA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
2) dare atto che le parti concordano che, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, Per_1 frequenterà la scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto comprensivo paritario DO AR
SA TI di Villa Raverio – Besana Brianza;
3) dare atto che la SI.ra si farà carico, in via esclusiva e per tutti e tre gli anni di frequenza, Parte_1 dei costi per i l'iscrizione e per la retta della scuola suddetta, mentre il SI. parteciperà, nella CP_1 misura del 50%, ai costi per l'acquisto dei pasti, dei libri e del materiale scolastico/didattico richiesto dalla scuola. La signora sosterrà in via esclusiva anche tutti i costi delle attività di Parte_1 doposcuola, ludiche e ricreative organizzate dalla scuola e gradite ad . Per_1
4) dare atto che nei giorni successivi al pernotto presso l'abitazione paterna della minore il SI. CP_1 provvederà ad accompagnare sino a Barzanò, precisamente presso l'abitazione della sorella Per_1 della SI.ra , la quale si occuperà dell'accompagnamento di a scuola;
Parte_1 Per_1
5) dare atto che la SI.ra , nei giorni di competenza del SI. si impegna a farsi carico, Parte_1 CP_1 in via esclusiva, dei costi per il trasporto di da scuola sino alla casa dei nonni paterni;
Per_1
6) dare atto che le parti concordano che il trasporto della minore da scuola sino alla casa dei nonni paterni verrà effettuato in via diretta e senza deviazioni intermedie, salvo eventuale sosta a Barzanò per l'accompagnamento a casa dopo la scuola del cugino , dal SI. e, Per_2 Parte_2 qualora lo stesso non potesse, del SI. , nonno di , con riserva, da parte della Parte_3 Per_1
SI.ra , previo avviso al sig. di individuare un diverso soggetto, qualora, da qui al Parte_1 CP_1 prossimo anno, la persona suindicata non dovesse più essere disponibile o in caso di sua assenza o indisponibilità anche temporanea;
7) dare atto che restano ferme, per il resto, tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.64/2024;
8) spese legali integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 13.6.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto CP_1 matrimonio con lo stesso, con rito concordatario a Lecco il 30.5.2014, dalla cui unione è nata la figlia
(nata il [...] a [...]). Per_1
La ricorrente ha esposto he le parti si sono separata in forza di sentenza non definitiva di separazione n. 522/2024, pubblicata l'8.7.2024 ed in seguito hanno divorziato in forza della sentenza di divorzio n. 640/2024, pubblicata il 7.10.2024.
A fondamento del presente ricorso la ricorrente ha dato atto dell'insorgere di un conflitto tra le parti in ordine alla scelta per l'anno scolastico 2026/2027 della scuola secondaria di primo grado della figlia minore . In particolare, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione ad iscrivere la figlia Per_1 presso l'Istituto comprensivo partitario Don Carlo San Martino di Villa Raverio – Besana Per_1
Brianza ovvero l'Istituto La Traccia di Missaglia.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in CP_1 particolare l'autorizzazione ad iscrivere al secondo ciclo della scuola primaria pubblica o Per_1 in via subordinata l'indicazione dell'Istituto “Molinatto” di Oggiono, con relativi costi a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% per ciascuno.
Con decreto del 19.6.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 10.9.2025.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente relatore gli stessi, stante la persistente pendenza di trattative, hanno richiesto ed ottenuto un rinvio dell'udienza, addivenendo infine ad un accordo alle condizioni indicate nelle note conclusive congiunte depositate il 3.10.2025.
Indi il Presidente, ritenuta matura la causa per la decisione, ha revocato l'udienza già fissata al
8.10.2025, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
Con note di deposito accordo e conclusioni congiunte depositate in data 3.10.2025. le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni. Attraverso tale intesa le parti hanno previsto che
, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, frequenterà la scuola secondaria di primo grado, Per_1 presso l'Istituto comprensivo paritario DO AR SA TI di Villa Raverio – Besana
Brianza, dando parimenti atti che la sig.ra si farà carico in via esclusiva per tutti e tre gli Parte_1 anni di frequenza, dei costi per l'iscrizione e per la retta della scuola e al contempo il sig. piatti parteciperà nella misura del 50% ai costi per l'acquisto dei pasti, dei libri e del materiale scolastico/didattico richiesto dalla scuola, regolamentando compiutamente tutti i conseguenti aspetti, ferme nel resto tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. n. 640/2024, pubblicata il
7.10.2024.
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte sopra riportate, da reputarsi conformi al precipuo interesse della figlia minore , provvede in conformità. Per_1
3. Spese di lite. Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, ferme nel resto tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 640/2024, pubblicata il 7.10.2024;
- SPESE di causa integralmente compensate tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio AR MO