Articolo 1862 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1861Articolo 1863
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9 ottobre 2010
Art. 1862. Divieto di costituzione di posizione assicurativa 1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , non si da' luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarita' di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.
Nota all'art. 1862:
- Il testo degli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 126 (Casi di esclusione). - 1. Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
2. La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».
«Art. 127 (Annullamento della posizione assicurativa). - 1. La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.
2. Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennita' di cui all' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
3. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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