Articolo 3 della Legge 25 marzo 1958, n. 329
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 maggio 1958
Art. 3.

Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio 1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' determinato applicando le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1952, n. 736 , per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958