Art. 3.
Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio 1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' determinato applicando le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1952, n. 736 , per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.
Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio 1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' determinato applicando le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1952, n. 736 , per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.