TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria NA
NI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 224/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. STEFANIA BRIGANTI ed ETHEL MORELLI ed elettivamente domiciliato presso la prima in Morbegno, Via Martello n. 31
ricorrente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dal Dott. ANTONPIERO RUSSO ed elettivamente domiciliato in
, Via Martiri Della Libertà n. 6 CP_1
convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“
1. In via preliminare, anche inaudita altera parte o, all'occorrenza, fissando apposita udienza per la comparizione delle parti, sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2. Nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza ingiunzione opposta, essendo le pretese dell' del tutto infondate Controparte_1 sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per la parte convenuta:
“
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio iscritto al n. 224/2024 r.g. per cessata materia del contendere
2. Compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in considerazione della immediata archiviazione dell'ordinanza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2024 avanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnava l'ordinanza – ingiunzione Parte_1 dell' , Sede di , n. Controparte_2 CP_1
21/2024 del 12/08/2024, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento nei propri confronti (in qualità di amministratore unico di
[...] di € 4.605,00 a titolo di sanzioni per Controparte_3 violazione degli artt. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 181/2020, 39, commi 1, 2, 3, D.L.
112/2008, 9 bis, comma 2 D.L., 510/1996, e in particolare per non aver consegnato il contratto di lavoro individuale alle lavoratrici ed per Parte_2 Persona_1 non aver registrato le relative ore di lavoro sul LUL e per non aver inviato la relativa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (doc. 1 ricorrente).
A fondamento dell'impugnazione, parte ricorrente deduceva, tra le altre cose,
l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le predette lavoratrici, come accertato da sentenza passata in giudicato n. 1112/2023 della Corte d'Appello di Milano avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito per i medesimi fatti CP_4
Con contestati da (doc. 33 ricorrente).
In data 29/10/2024 si costituiva parte convenuta, esponendo di aver preso atto della sentenza di cui sopra e revocato in autotutela l'ordinanza opposta e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Pag. 2 di 3 All'udienza del 13/11/2024 il procuratore di parte ricorrente prendeva atto dell'intervenuta notifica del provvedimento di revoca e acconsentiva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 02/12/2025 la causa veniva discussa in punto spese di lite e decisa come di seguito.
***
Dalla sopravvenuta revoca in autotutela dell'ordinanza opposta (doc. 6 di parte convenuta) consegue l'estinzione dell'obbligazione oggetto di causa e la cessazione della materia del contendere.
Residua, pertanto, unicamente la questione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite che, sulla base del principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dell'esistenza di un accertamento passato in giudicato in ordine all'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e le lavoratrici Controparte_3 indicate in sede di ordinanza-ingiunzione opposta (doc. 33 ricorrente); alla luce del contegno processuale di parte convenuta, appare tuttavia di ragione disporre la compensazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria NA NI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa un terzo delle spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 687,00, per compensi, € 98,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice
MA NA NI
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria NA
NI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 224/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. STEFANIA BRIGANTI ed ETHEL MORELLI ed elettivamente domiciliato presso la prima in Morbegno, Via Martello n. 31
ricorrente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dal Dott. ANTONPIERO RUSSO ed elettivamente domiciliato in
, Via Martiri Della Libertà n. 6 CP_1
convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“
1. In via preliminare, anche inaudita altera parte o, all'occorrenza, fissando apposita udienza per la comparizione delle parti, sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2. Nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza ingiunzione opposta, essendo le pretese dell' del tutto infondate Controparte_1 sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per la parte convenuta:
“
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio iscritto al n. 224/2024 r.g. per cessata materia del contendere
2. Compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in considerazione della immediata archiviazione dell'ordinanza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2024 avanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnava l'ordinanza – ingiunzione Parte_1 dell' , Sede di , n. Controparte_2 CP_1
21/2024 del 12/08/2024, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento nei propri confronti (in qualità di amministratore unico di
[...] di € 4.605,00 a titolo di sanzioni per Controparte_3 violazione degli artt. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 181/2020, 39, commi 1, 2, 3, D.L.
112/2008, 9 bis, comma 2 D.L., 510/1996, e in particolare per non aver consegnato il contratto di lavoro individuale alle lavoratrici ed per Parte_2 Persona_1 non aver registrato le relative ore di lavoro sul LUL e per non aver inviato la relativa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (doc. 1 ricorrente).
A fondamento dell'impugnazione, parte ricorrente deduceva, tra le altre cose,
l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le predette lavoratrici, come accertato da sentenza passata in giudicato n. 1112/2023 della Corte d'Appello di Milano avente ad oggetto l'opposizione ad avviso di addebito per i medesimi fatti CP_4
Con contestati da (doc. 33 ricorrente).
In data 29/10/2024 si costituiva parte convenuta, esponendo di aver preso atto della sentenza di cui sopra e revocato in autotutela l'ordinanza opposta e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Pag. 2 di 3 All'udienza del 13/11/2024 il procuratore di parte ricorrente prendeva atto dell'intervenuta notifica del provvedimento di revoca e acconsentiva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 02/12/2025 la causa veniva discussa in punto spese di lite e decisa come di seguito.
***
Dalla sopravvenuta revoca in autotutela dell'ordinanza opposta (doc. 6 di parte convenuta) consegue l'estinzione dell'obbligazione oggetto di causa e la cessazione della materia del contendere.
Residua, pertanto, unicamente la questione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite che, sulla base del principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dell'esistenza di un accertamento passato in giudicato in ordine all'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e le lavoratrici Controparte_3 indicate in sede di ordinanza-ingiunzione opposta (doc. 33 ricorrente); alla luce del contegno processuale di parte convenuta, appare tuttavia di ragione disporre la compensazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria NA NI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa un terzo delle spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 687,00, per compensi, € 98,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice
MA NA NI
Pag. 3 di 3