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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7950 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 992/2025 R.G.
premesso che con decreto del 10.6.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Iavarone
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.1.2025 la ricorrente, premesso (per quanto rileva in questa sede) di aver lavorato alle dipendenze della ulla base Controparte_2 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'8.3.2019 fino al 3.7.2024, data in cui si CP_ è dimessa per giusta causa, ha agito al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento in proprio favore della “ , richiesta e non concessa da tale ente a seguito di domanda Pt_2 amministrativa dell'11.7.2024. A fondamento della domanda ha dedotto: CP_
- che l' ha respinto la domanda in quanto “la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento in oggetto”;
- di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare della NASPI.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa. In particolare, con riferimento alla causa in esame ha dedotto:
- che può riconoscere l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza;
1 - che, nel caso in cui “il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
- che “laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione”;
- che “nel caso di specie la comunicazione riporta come causa cessazione del Pt_3 rapporto di lavoro "Dimissioni" e pari motivazione appare dalla consultazione dei dati EMENS identificando la causa cessazione rapporto di lavoro con la codifica 1B= Dimissioni”;
- che “in sarebbe dovuta risultare "Dimissioni per giusta causa" e in EMENS il Pt_3 codice 1S”.
*** La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Deve premettersi che la normativa di riferimento è costituita dal D.Lvo 22/2015 che, agli artt. 1 e 2, ha previsto la nuova indennità mensile di disoccupazione (che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'art. 2, della legge 92/2012), denominata
“Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lvo 165/2001) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
I requisiti per poter accedere a tale beneficio sono indicati all'art. 3 che, per quanto rileva nel caso in esame, dispone:
1. La ' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria Pt_2 occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. …
Nel caso in esame, è pacifico per essere stato allegato in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che la ricorrente:
- ha presentato la domanda amministrativa l'11.7.2024;
- a tale data era in stato di disoccupazione, nonché in possesso requisiti assicurativi e contributivi.
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente alla causa di cessazione del rapporto.
2 Sul punto in via preliminare si rammenta che, come anche dedotto in ricorso, le dimissioni danno diritto alla solo quando siano state rassegnate per giusta causa (cfr. art. 3, Pt_2 comma 2, D.Lgs 22/2015).
Nel caso in esame la ricorrente ha depositato la ricevuta della domanda amministrativa della cfr. doc. 1) da cui si evince che in tale domanda non ha indicato che le dimissioni Pt_2 sono state rassegnate per giusta causa.
Ed invero, in tale ricevuta:
- con riferimento al “Motivo di cessazione” si legge esclusivamente “dimissioni”;
- nello spazio relativo a “Info aggiuntive in caso di dimissioni” non si legge alcunché.
Per tale motivo, la domanda amministrativa, per come presentata, non era idonea a conseguire la non avendo la ricorrente indicato nella stessa, alcuna delle ipotesi che Pt_2 consentono il riconoscimento di tale beneficio.
CP_ Di qui la correttezza del comportamento dell' che non ha potuto fare altro che rigettarla.
Per tale motivo, che assorbe ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
La stessa, pertanto, non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara la ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 992/2025 R.G.
premesso che con decreto del 10.6.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Iavarone
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.1.2025 la ricorrente, premesso (per quanto rileva in questa sede) di aver lavorato alle dipendenze della ulla base Controparte_2 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'8.3.2019 fino al 3.7.2024, data in cui si CP_ è dimessa per giusta causa, ha agito al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento in proprio favore della “ , richiesta e non concessa da tale ente a seguito di domanda Pt_2 amministrativa dell'11.7.2024. A fondamento della domanda ha dedotto: CP_
- che l' ha respinto la domanda in quanto “la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà diritto alla concessione del trattamento in oggetto”;
- di aver inutilmente presentato ricorso amministrativo;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare della NASPI.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa. In particolare, con riferimento alla causa in esame ha dedotto:
- che può riconoscere l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza;
1 - che, nel caso in cui “il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
- che “laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione”;
- che “nel caso di specie la comunicazione riporta come causa cessazione del Pt_3 rapporto di lavoro "Dimissioni" e pari motivazione appare dalla consultazione dei dati EMENS identificando la causa cessazione rapporto di lavoro con la codifica 1B= Dimissioni”;
- che “in sarebbe dovuta risultare "Dimissioni per giusta causa" e in EMENS il Pt_3 codice 1S”.
*** La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Deve premettersi che la normativa di riferimento è costituita dal D.Lvo 22/2015 che, agli artt. 1 e 2, ha previsto la nuova indennità mensile di disoccupazione (che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'art. 2, della legge 92/2012), denominata
“Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lvo 165/2001) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
I requisiti per poter accedere a tale beneficio sono indicati all'art. 3 che, per quanto rileva nel caso in esame, dispone:
1. La ' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria Pt_2 occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. …
Nel caso in esame, è pacifico per essere stato allegato in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che la ricorrente:
- ha presentato la domanda amministrativa l'11.7.2024;
- a tale data era in stato di disoccupazione, nonché in possesso requisiti assicurativi e contributivi.
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente alla causa di cessazione del rapporto.
2 Sul punto in via preliminare si rammenta che, come anche dedotto in ricorso, le dimissioni danno diritto alla solo quando siano state rassegnate per giusta causa (cfr. art. 3, Pt_2 comma 2, D.Lgs 22/2015).
Nel caso in esame la ricorrente ha depositato la ricevuta della domanda amministrativa della cfr. doc. 1) da cui si evince che in tale domanda non ha indicato che le dimissioni Pt_2 sono state rassegnate per giusta causa.
Ed invero, in tale ricevuta:
- con riferimento al “Motivo di cessazione” si legge esclusivamente “dimissioni”;
- nello spazio relativo a “Info aggiuntive in caso di dimissioni” non si legge alcunché.
Per tale motivo, la domanda amministrativa, per come presentata, non era idonea a conseguire la non avendo la ricorrente indicato nella stessa, alcuna delle ipotesi che Pt_2 consentono il riconoscimento di tale beneficio.
CP_ Di qui la correttezza del comportamento dell' che non ha potuto fare altro che rigettarla.
Per tale motivo, che assorbe ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
La stessa, pertanto, non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara la ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.11.2025
Il Giudice
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