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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11890 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19056/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexiesc.p.c. nella causa iscritta al n. 19056/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IT NN (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso giusta procura C.F._2
in atti
- Appellante
E
FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. SANSEVERINO AUSILIA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 06.09.2024, la sig.ra ha proposto gravame contro la sentenza n. 6708/2024 emessa il 5.03.2024 Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa con cui veniva rigettata Pt_2
la sua domanda di risarcimento per i danni riportati a seguito del sinistro verificatosi il
06.02.2018, alle ore 14:00 circa, in Piazza Vittoria a Napoli.
In tale occasione, mentre la sig.ra percorreva la rotatoria alla guida di Parte_1
1
un ciclomotore, con direzione Via Riviera di Chiaia, sarebbe stata tamponata da un'autovettura proveniente da tergo, tamponamento che causava la caduta della conducente e del mezzo. In seguito all'urto, l'autovettura avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi, rendendo impossibile l'identificazione del conducente e della targa.
La sig.ra , soccorsa da terzi, veniva trasportata al Pronto Soccorso Pt_1
dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove le venivano diagnosticate lesioni.
L'investitore non veniva identificato, circostanza che induceva l'attrice a richiede- re il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La statuizione di rigetto della domanda attorea viene essenzialmente fondata sul- la circostanza che l'appellante non avrebbe mai denunziato l'accaduto alle autorità di
Polizia né avrebbe segnalato di essere stata tamponata da un veicolo rimasto non indentificato in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso.
Con l'atto di appello la parte ha sostanzialmente segnalato la non decisività delle circostanze segnalate e valorizzate dal Giudice di Pace, dovendosi dare prioritaria rilevanza alla deposizione testimoniale acquisita in corso di causa.
Ha evidenziato come il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda senza adeguata motivazione, attribuendo rilievo alla mancata denuncia e trascurando la prova testimoniale raccolta.
Ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza, il riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 283 lett. a) del Codice delle Assicurazioni e la condanna della società appellata al pagamento di € 4.151,81 a titolo di risarcimento, oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello. Ha sostenuto che l'atto di gravame è risultato generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., non indicando chiaramente le parti della sentenza impugnata né le modifiche richieste. Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse dichiarato nullo ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Nel merito, ha ribadito le eccezioni già sollevate in primo grado, rivendicando la correttezza della valutazione operata dal
Giudice di prime cure.
La causa è stata rinviata alla data del 15 dicembre 2025 per la decisione a norma
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dell'art.281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
***
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre individuare i punti qua- lificanti della motivazione adottata dal Giudice di Pace che, pur nella ridondanza dei contenuti (volti a riaffermare i principi afferenti all'onere probatorio gravante sul danneggiato e segnalare il mancato assolvimento di tale onere), ha sostanzialmente valorizzato due circostanze:
a. l'omessa presentazione di una denunzia-querela da parte dell'attrice;
b. l'omessa dichiarazione al personale del Pronto Soccorso di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale determinato da un veicolo rimasto non identificato e il cui conducente ometteva di prestare il necessario soccorso.
L'appellante si duole, dunque, sotto vari profili, dell'impianto motivazionale adot- tato, evidenziando la non decisività delle circostanze sopra indicata e l'omessa valuta- zione, da parte del Giudice di Pace, della deposizione testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado.
Sicuramente condivisibili appaiono le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla non decisività dell'omessa proposizione di una denunzia/querela, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed obiettivamente noti;
parimenti condivisibile è la censura dell'omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale.
Ciò non esime, tuttavia, questo Giudice dal compiere un'approfondita analisi del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, per verificare se esso possa adeguatamente supportare la prova del fatto storico come descritto in citazione e, pertanto, risulti sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si rinvie- ne la laconica affermazione che la sig.ra , nel mentre era alla guida del Parte_1
proprio ciclomotore, sarebbe stata tamponata da un'autovettura, rimasta non identifi- cata;
per effetto del tamponamento sarebbe, poi, rovinata al suolo unitamente al motociclo.
L'attrice ha, inoltre, sostenuto di aver subito lesioni come da referto di Pronto
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Soccorso allegato;
tale ultimo documento documenta che la stessa è ricorsa alle cure dell'Ospedale San Paolo (con accesso autonomo alle ore 15:38 della data del sinistro indicata), riferendo di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in Napoli alla
Piazza Vittoria alle ore 14:00 del giorno dell'accesso, con responsabilità di terzi, ma in assenza di omissione di soccorso.
In tale occasione viene diagnosticato un trauma distorsivo contusivo del ginoc- chio destro con escoriazione.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inattendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo posta raccomandata, ricevuta in data 18 e 20 aprile 2018 ovvero a distanza di 2 mesi dal verificarsi del sinistro) ed in atto di citazione, notificato in data 31 dicembre 2018, non viene indicato il no- minativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo gra- do, sebbene persona ovviamente già precedentemente identificata dall'appellante
(cfr. deposizione testimoniale secondo cui il testimone avrebbe lasciato i propri da- ti al marito dell'attrice, intervenuto in soccorso della moglie); orbene l'omessa in- dicazione delle generalità del teste, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunica- zione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie general- mente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in assenza di intervento di auto- rità di polizia), avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Tale omissione appare, pertanto, as- solutamente irragionevole ed assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizza-
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to, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di ini- doneità ai fini probatori;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che l'appellante totalmente omesso di prontamente denunziare l'accaduto alle Forze di Polizia e di indicare il testimone (poi escusso nel corso del giudizio di primo gra- do) al fine di consentire l'eventuale identificazione del veicolo investitore a mezzo del, consentito, accesso a sistemi di videosorveglianza (in titolarità del Comune di
Napoli ovvero nella disponibilità degli esercenti commerciali presenti sulla piazza).
Tali gravi omissioni, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione della prova o una condizione di proponibilità della domanda risarci- toria, si traducono in un ulteriore elemento atto a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che l'appellante abbia omesso di segnalare l'accaduto alle Forze di Polizie per avviare le, pur possibili, indagini, e che, pur a conoscenza dei dati identificativi del testi- mone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identifi- cato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto scono- sciuto" (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05;
Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurati- ve è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto
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responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratri- ce può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giu- risprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immedia- tezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimen- to del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass. 9939/12); nel caso in esame la censura è ancor più grave, avendo la parte non solo omesso di indicare il teste, ma finanche di proporre denunzia/querela;
➢ in merito al valore fidefacente del referto di P.S., va richiamato quanto affermato ripetutamente dalla Suprema Corte di Cassazione in merito alle dichiarazioni rese dal paziente ai sanitari in ordine alle modalità di verificazione del sinistro; con l'ordinanza n.16030 del 2020 nell'ambito di una fattispecie obiettivamente so- vrapponibile alla presente (contestazione del valore probatorio di quanto emer- gente dal referto di pronto soccorso nella parte relativa alle dichiarazioni rese dal soggetto assistito in ordine all'eziologia dell'evento), si ha modo di evidenziare che il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della pro- venienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese. Venendo al caso di specie, in assenza di que- rela di falso in danno del medico certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che nel contenuto fidefacente dell'atto pubblico rientra, pertanto, la cir- costanza che la signora , in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso Parte_1
ed a fronte delle domande espressamente poste dal personale sanitario che ebbe a redigere il referto escluse espressamente la configurabilità di una fattispecie di omissione di soccorso. La Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 20879,
Rv. 671837 - 01) ha, inoltre, chiarito che “in tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di
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pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso)”. Inoltre va rammentato che “la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva” (in tal senso Cass. Sez. L., 25/08/2003, n.
12463, Rv. 566236 - 01). I principi appena chiariti, sebbene non espressamente ri- chiamati dal Giudice di Pace nella impugnata sentenza, valgono in ogni caso a legit- timamente fondare la statuizione di rigetto della domanda per difetto di prova del- la riconducibilità delle lesioni patite dall'attrice al tamponamento da parte di un veicolo non identificato, atteso che tale ricostruzione è stata espressamente nega- ta dall'attrice in sede di accesso al Pronto Soccorso, ove si è esclusa l'ipotesi di omissione di soccorso. Obiettivamente tardiva e scarsamente credibile appare, pe- raltro, la ricostruzione operata dalla difesa dell'appellante, secondo cui l'esclusione dell'ipotesi di omissione di soccorso sarebbe stata, dalla parte, riferita alla circo- stanza che sarebbe stata soccorsa da persone ivi presenti.
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito della motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfacimen- to dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in man- canza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.
55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
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ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6708/2024 Parte_1
emessa il 5.03.2024 dal Giudice di Pace di Napoli;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in Parte_1
favore dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in euro CP_1
1.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Parte_1
cato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexiesc.p.c. nella causa iscritta al n. 19056/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IT NN (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso giusta procura C.F._2
in atti
- Appellante
E
FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. SANSEVERINO AUSILIA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 06.09.2024, la sig.ra ha proposto gravame contro la sentenza n. 6708/2024 emessa il 5.03.2024 Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa con cui veniva rigettata Pt_2
la sua domanda di risarcimento per i danni riportati a seguito del sinistro verificatosi il
06.02.2018, alle ore 14:00 circa, in Piazza Vittoria a Napoli.
In tale occasione, mentre la sig.ra percorreva la rotatoria alla guida di Parte_1
1
un ciclomotore, con direzione Via Riviera di Chiaia, sarebbe stata tamponata da un'autovettura proveniente da tergo, tamponamento che causava la caduta della conducente e del mezzo. In seguito all'urto, l'autovettura avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi, rendendo impossibile l'identificazione del conducente e della targa.
La sig.ra , soccorsa da terzi, veniva trasportata al Pronto Soccorso Pt_1
dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove le venivano diagnosticate lesioni.
L'investitore non veniva identificato, circostanza che induceva l'attrice a richiede- re il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La statuizione di rigetto della domanda attorea viene essenzialmente fondata sul- la circostanza che l'appellante non avrebbe mai denunziato l'accaduto alle autorità di
Polizia né avrebbe segnalato di essere stata tamponata da un veicolo rimasto non indentificato in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso.
Con l'atto di appello la parte ha sostanzialmente segnalato la non decisività delle circostanze segnalate e valorizzate dal Giudice di Pace, dovendosi dare prioritaria rilevanza alla deposizione testimoniale acquisita in corso di causa.
Ha evidenziato come il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda senza adeguata motivazione, attribuendo rilievo alla mancata denuncia e trascurando la prova testimoniale raccolta.
Ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza, il riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 283 lett. a) del Codice delle Assicurazioni e la condanna della società appellata al pagamento di € 4.151,81 a titolo di risarcimento, oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello. Ha sostenuto che l'atto di gravame è risultato generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., non indicando chiaramente le parti della sentenza impugnata né le modifiche richieste. Ha chiesto, pertanto, che l'appello fosse dichiarato nullo ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Nel merito, ha ribadito le eccezioni già sollevate in primo grado, rivendicando la correttezza della valutazione operata dal
Giudice di prime cure.
La causa è stata rinviata alla data del 15 dicembre 2025 per la decisione a norma
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dell'art.281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
***
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre individuare i punti qua- lificanti della motivazione adottata dal Giudice di Pace che, pur nella ridondanza dei contenuti (volti a riaffermare i principi afferenti all'onere probatorio gravante sul danneggiato e segnalare il mancato assolvimento di tale onere), ha sostanzialmente valorizzato due circostanze:
a. l'omessa presentazione di una denunzia-querela da parte dell'attrice;
b. l'omessa dichiarazione al personale del Pronto Soccorso di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale determinato da un veicolo rimasto non identificato e il cui conducente ometteva di prestare il necessario soccorso.
L'appellante si duole, dunque, sotto vari profili, dell'impianto motivazionale adot- tato, evidenziando la non decisività delle circostanze sopra indicata e l'omessa valuta- zione, da parte del Giudice di Pace, della deposizione testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado.
Sicuramente condivisibili appaiono le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla non decisività dell'omessa proposizione di una denunzia/querela, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed obiettivamente noti;
parimenti condivisibile è la censura dell'omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale.
Ciò non esime, tuttavia, questo Giudice dal compiere un'approfondita analisi del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, per verificare se esso possa adeguatamente supportare la prova del fatto storico come descritto in citazione e, pertanto, risulti sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si rinvie- ne la laconica affermazione che la sig.ra , nel mentre era alla guida del Parte_1
proprio ciclomotore, sarebbe stata tamponata da un'autovettura, rimasta non identifi- cata;
per effetto del tamponamento sarebbe, poi, rovinata al suolo unitamente al motociclo.
L'attrice ha, inoltre, sostenuto di aver subito lesioni come da referto di Pronto
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Soccorso allegato;
tale ultimo documento documenta che la stessa è ricorsa alle cure dell'Ospedale San Paolo (con accesso autonomo alle ore 15:38 della data del sinistro indicata), riferendo di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in Napoli alla
Piazza Vittoria alle ore 14:00 del giorno dell'accesso, con responsabilità di terzi, ma in assenza di omissione di soccorso.
In tale occasione viene diagnosticato un trauma distorsivo contusivo del ginoc- chio destro con escoriazione.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inattendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo posta raccomandata, ricevuta in data 18 e 20 aprile 2018 ovvero a distanza di 2 mesi dal verificarsi del sinistro) ed in atto di citazione, notificato in data 31 dicembre 2018, non viene indicato il no- minativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo gra- do, sebbene persona ovviamente già precedentemente identificata dall'appellante
(cfr. deposizione testimoniale secondo cui il testimone avrebbe lasciato i propri da- ti al marito dell'attrice, intervenuto in soccorso della moglie); orbene l'omessa in- dicazione delle generalità del teste, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunica- zione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie general- mente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in assenza di intervento di auto- rità di polizia), avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Tale omissione appare, pertanto, as- solutamente irragionevole ed assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizza-
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to, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di ini- doneità ai fini probatori;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che l'appellante totalmente omesso di prontamente denunziare l'accaduto alle Forze di Polizia e di indicare il testimone (poi escusso nel corso del giudizio di primo gra- do) al fine di consentire l'eventuale identificazione del veicolo investitore a mezzo del, consentito, accesso a sistemi di videosorveglianza (in titolarità del Comune di
Napoli ovvero nella disponibilità degli esercenti commerciali presenti sulla piazza).
Tali gravi omissioni, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione della prova o una condizione di proponibilità della domanda risarci- toria, si traducono in un ulteriore elemento atto a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che l'appellante abbia omesso di segnalare l'accaduto alle Forze di Polizie per avviare le, pur possibili, indagini, e che, pur a conoscenza dei dati identificativi del testi- mone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identifi- cato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto scono- sciuto" (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05;
Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurati- ve è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto
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responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratri- ce può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giu- risprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immedia- tezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimen- to del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass. 9939/12); nel caso in esame la censura è ancor più grave, avendo la parte non solo omesso di indicare il teste, ma finanche di proporre denunzia/querela;
➢ in merito al valore fidefacente del referto di P.S., va richiamato quanto affermato ripetutamente dalla Suprema Corte di Cassazione in merito alle dichiarazioni rese dal paziente ai sanitari in ordine alle modalità di verificazione del sinistro; con l'ordinanza n.16030 del 2020 nell'ambito di una fattispecie obiettivamente so- vrapponibile alla presente (contestazione del valore probatorio di quanto emer- gente dal referto di pronto soccorso nella parte relativa alle dichiarazioni rese dal soggetto assistito in ordine all'eziologia dell'evento), si ha modo di evidenziare che il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della pro- venienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese. Venendo al caso di specie, in assenza di que- rela di falso in danno del medico certificatore, quindi, non può non tenersi conto del fatto che nel contenuto fidefacente dell'atto pubblico rientra, pertanto, la cir- costanza che la signora , in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso Parte_1
ed a fronte delle domande espressamente poste dal personale sanitario che ebbe a redigere il referto escluse espressamente la configurabilità di una fattispecie di omissione di soccorso. La Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, 26/07/2024, n. 20879,
Rv. 671837 - 01) ha, inoltre, chiarito che “in tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di
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pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso)”. Inoltre va rammentato che “la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva” (in tal senso Cass. Sez. L., 25/08/2003, n.
12463, Rv. 566236 - 01). I principi appena chiariti, sebbene non espressamente ri- chiamati dal Giudice di Pace nella impugnata sentenza, valgono in ogni caso a legit- timamente fondare la statuizione di rigetto della domanda per difetto di prova del- la riconducibilità delle lesioni patite dall'attrice al tamponamento da parte di un veicolo non identificato, atteso che tale ricostruzione è stata espressamente nega- ta dall'attrice in sede di accesso al Pronto Soccorso, ove si è esclusa l'ipotesi di omissione di soccorso. Obiettivamente tardiva e scarsamente credibile appare, pe- raltro, la ricostruzione operata dalla difesa dell'appellante, secondo cui l'esclusione dell'ipotesi di omissione di soccorso sarebbe stata, dalla parte, riferita alla circo- stanza che sarebbe stata soccorsa da persone ivi presenti.
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito della motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfacimen- to dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in man- canza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.
55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
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ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6708/2024 Parte_1
emessa il 5.03.2024 dal Giudice di Pace di Napoli;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in Parte_1
favore dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in euro CP_1
1.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Parte_1
cato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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