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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1231/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. APRIDI Parte_1 C.F._1
CINZIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI
[...] P.IVA_1
PAOLA
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/05/2025 ad ore 14.28 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. APRIDI CINZIA per parte resistente l'avv. SCALMANINI PAOLA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis: - ordinare all' di esibire e CP_1
depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da malattia professionale e ritenere il disturbo psichico riferibile ad un disturbo dell'adattamento cronico attestato su un livello cronicizzato quanto meno moderato- severo corrispondente ad un valore percentuale almeno del 15%, con coefficiente di rilevanza dell'evento psico-traumatico al livello III della Scala della Rilevanza degli eventi
Psicotraumatici (coeff. O,27-0,21), o quant'altro emerga in corso di procedimento. - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
alla ricorrente la dovuta rendita, così come prevista dalla legge, per la menomazione subita valutabile in 15 punti percentuali o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria chiede ammettersi CTU medico legale, volta ad accertare il grado di percentuale del danno subito dalla ricorrente.
PARTE RESISTENTE
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge. si oppone all'ammissione della CTU medico legale ex adverso CP_1
richiesta, in quanto meramente esplorativa: il CTU, in assenza di fatti documentati, formulerebbe valutazioni unicamente sul riferito della sig.a senza alcun Pt_1
accertamento obiettivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. APRIDI Parte_1 C.F._1
CINZIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.SCALMANINI
[...] P.IVA_1
PAOLA PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni dianzi CP_1
evidenziate, a sostegno delle quali, per quanto qui di interesse, ha allegato:
- di essere una veterinaria e di aver lavorato dal 1991 nell'ambito dei grandi animali con particolare riferimento alla loro identificazione elettronica mediante microchip;
- di essere stata assunta nel 2005 dalla Rumitag AL con contratto dirigenziale;
- che la società datrice di lavoro è stata poi acquisita da una società svizzera;
- di aver iniziato ad avere “difficoltà lavorative” a partire dalla assunzione da parte della nuova proprietà di un supervisore europeo che ha voluto chiudere la filiale di alla Parte_2
quale la stessa era preposta;
- di essere stata “costantemente e pubblicamente denigrata” sviluppando così “ansia, agitazione, senso di stordimento e confusione mentale per le continue interferenze di tale supervisore con polarizzazione ideata sul lavoro, alterazione dei ritmi sonno veglia con risvegli notturni”;
- dall'estate 2021, era stata assegnata alla formazione professionale presso la filiale di
Bergamo e nel mese di ottobre del 2021 la filiale di era stata chiusa;
Parte_2
- che a seguito di tali eventi ha vissuto in un continuo “stato di allarme, nervosismo, agitazione, faticabilità” sviluppando “una difficoltà a controllare le preoccupazioni e la tendenza a rimuginare come se anticipasse i pericoli che teme e che si concretizzano con la revoca della procura generale dell'azienda e con la sua assegnazione al supervisore europeo”;
- che a gennaio del 2022 le era stato chiesto di dimettersi con la proposta di continuare la collaborazione con un contratto autonomo oppure da lavoratrice dipendente ma a condizioni meno vantaggiose di quelle precedenti;
- che dopo il rifiuto di tale proposta ha subito comportamenti vessatori tesi al suo allontanamento dall'ambiente di lavoro;
- che a fine febbraio 2022, in seguito al manifestarsi di un grave attacco di panico le era stata diagnosticata una “sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico reattiva ad eventi avversi lavorativi condizionanti forte stress”;
- che “a marzo del 2022 per un quadro clinico dominato da ipostenia e parestesie all'arto superiore destro con difficoltà di coordinazione e aprassia, accede in pronto soccorso ove sono esclusi episodi ischemico/emorragici in atto. Viene ricoverata presso la Neurologia della
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore di Milano con puntualizzazione diagnostica di malattia demielinizzante del SNC con alterazioni di patologia infiammatoria in sede cerebrale sinistra ed a carico del midollo spinale. Nello studio critico dei sintomi e dei fatti di interesse medico riferiti dalla ricorrente, ripetuto riferimento all'intenso stress vissuto nell'ultimo periodo e conseguente a problematiche in ambito lavorativo”.
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_1
ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che la malattia professionale di cui si chiede l'accertamento non è presente nelle tabelle allegate al D.P.R.
n.1124 del 1965 di modo che, come evidenziato da un orientamento giurisprudenziale pressoché costante, nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri (cfr. in ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22592 del 09/08/2024).
Ciò premesso si deve evidenziare che le circostanze di fatto che sono state dianzi elencate sono state allegate nel ricorso in modo generico. Invero, il ricorso non contiene alcuna descrizione puntuale e tantomeno una collocazione spazio – temporale specifica delle condotte vessatorie di cui sarebbe stata vittima la ricorrente.
Come può evincersi agevolmente dal ricorso dette condotte, oltre a non essere state puntualmente descritte, non sono nemmeno attribuite ad un soggetto identificato e/o identificabile.
È doveroso considerare che alcuni degli eventi allegati (ad esempio la chiusura della filiale di non si connotano di per sé di un significato illecito tale per cui la Parte_2
reazione psicologica della ricorrente possa ritenersi una conseguenza causalmente dipendente dall'evento nella maggior parte dei casi.
Ancor più lacunoso è il compendio di mezzi istruttori richiesti dalla parte ricorrente la quale non ha svolto alcuna istanza di prova tesa a dimostrare le circostanze di fatto più o meno esplicitate nel ricorso, come sarebbe stato suo onere fare. La mancata dimostrazione delle condotte ritenute vessatorie ha reso superfluo l'espletamento di una ctu medico legale che sarebbe stata non solo esplorativa ma anche non esaustiva.
In definitiva, il ricorso non merita accoglimento poiché non è stato dimostrato che la malattia allegata dalla ricorrente sia causalmente connessa al suo ambito professionale.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.727 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. APRIDI Parte_1 C.F._1
CINZIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI
[...] P.IVA_1
PAOLA
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/05/2025 ad ore 14.28 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. APRIDI CINZIA per parte resistente l'avv. SCALMANINI PAOLA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis: - ordinare all' di esibire e CP_1
depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da malattia professionale e ritenere il disturbo psichico riferibile ad un disturbo dell'adattamento cronico attestato su un livello cronicizzato quanto meno moderato- severo corrispondente ad un valore percentuale almeno del 15%, con coefficiente di rilevanza dell'evento psico-traumatico al livello III della Scala della Rilevanza degli eventi
Psicotraumatici (coeff. O,27-0,21), o quant'altro emerga in corso di procedimento. - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
alla ricorrente la dovuta rendita, così come prevista dalla legge, per la menomazione subita valutabile in 15 punti percentuali o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria chiede ammettersi CTU medico legale, volta ad accertare il grado di percentuale del danno subito dalla ricorrente.
PARTE RESISTENTE
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge. si oppone all'ammissione della CTU medico legale ex adverso CP_1
richiesta, in quanto meramente esplorativa: il CTU, in assenza di fatti documentati, formulerebbe valutazioni unicamente sul riferito della sig.a senza alcun Pt_1
accertamento obiettivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. APRIDI Parte_1 C.F._1
CINZIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.SCALMANINI
[...] P.IVA_1
PAOLA PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni dianzi CP_1
evidenziate, a sostegno delle quali, per quanto qui di interesse, ha allegato:
- di essere una veterinaria e di aver lavorato dal 1991 nell'ambito dei grandi animali con particolare riferimento alla loro identificazione elettronica mediante microchip;
- di essere stata assunta nel 2005 dalla Rumitag AL con contratto dirigenziale;
- che la società datrice di lavoro è stata poi acquisita da una società svizzera;
- di aver iniziato ad avere “difficoltà lavorative” a partire dalla assunzione da parte della nuova proprietà di un supervisore europeo che ha voluto chiudere la filiale di alla Parte_2
quale la stessa era preposta;
- di essere stata “costantemente e pubblicamente denigrata” sviluppando così “ansia, agitazione, senso di stordimento e confusione mentale per le continue interferenze di tale supervisore con polarizzazione ideata sul lavoro, alterazione dei ritmi sonno veglia con risvegli notturni”;
- dall'estate 2021, era stata assegnata alla formazione professionale presso la filiale di
Bergamo e nel mese di ottobre del 2021 la filiale di era stata chiusa;
Parte_2
- che a seguito di tali eventi ha vissuto in un continuo “stato di allarme, nervosismo, agitazione, faticabilità” sviluppando “una difficoltà a controllare le preoccupazioni e la tendenza a rimuginare come se anticipasse i pericoli che teme e che si concretizzano con la revoca della procura generale dell'azienda e con la sua assegnazione al supervisore europeo”;
- che a gennaio del 2022 le era stato chiesto di dimettersi con la proposta di continuare la collaborazione con un contratto autonomo oppure da lavoratrice dipendente ma a condizioni meno vantaggiose di quelle precedenti;
- che dopo il rifiuto di tale proposta ha subito comportamenti vessatori tesi al suo allontanamento dall'ambiente di lavoro;
- che a fine febbraio 2022, in seguito al manifestarsi di un grave attacco di panico le era stata diagnosticata una “sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico reattiva ad eventi avversi lavorativi condizionanti forte stress”;
- che “a marzo del 2022 per un quadro clinico dominato da ipostenia e parestesie all'arto superiore destro con difficoltà di coordinazione e aprassia, accede in pronto soccorso ove sono esclusi episodi ischemico/emorragici in atto. Viene ricoverata presso la Neurologia della
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore di Milano con puntualizzazione diagnostica di malattia demielinizzante del SNC con alterazioni di patologia infiammatoria in sede cerebrale sinistra ed a carico del midollo spinale. Nello studio critico dei sintomi e dei fatti di interesse medico riferiti dalla ricorrente, ripetuto riferimento all'intenso stress vissuto nell'ultimo periodo e conseguente a problematiche in ambito lavorativo”.
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_1
ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che la malattia professionale di cui si chiede l'accertamento non è presente nelle tabelle allegate al D.P.R.
n.1124 del 1965 di modo che, come evidenziato da un orientamento giurisprudenziale pressoché costante, nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri (cfr. in ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22592 del 09/08/2024).
Ciò premesso si deve evidenziare che le circostanze di fatto che sono state dianzi elencate sono state allegate nel ricorso in modo generico. Invero, il ricorso non contiene alcuna descrizione puntuale e tantomeno una collocazione spazio – temporale specifica delle condotte vessatorie di cui sarebbe stata vittima la ricorrente.
Come può evincersi agevolmente dal ricorso dette condotte, oltre a non essere state puntualmente descritte, non sono nemmeno attribuite ad un soggetto identificato e/o identificabile.
È doveroso considerare che alcuni degli eventi allegati (ad esempio la chiusura della filiale di non si connotano di per sé di un significato illecito tale per cui la Parte_2
reazione psicologica della ricorrente possa ritenersi una conseguenza causalmente dipendente dall'evento nella maggior parte dei casi.
Ancor più lacunoso è il compendio di mezzi istruttori richiesti dalla parte ricorrente la quale non ha svolto alcuna istanza di prova tesa a dimostrare le circostanze di fatto più o meno esplicitate nel ricorso, come sarebbe stato suo onere fare. La mancata dimostrazione delle condotte ritenute vessatorie ha reso superfluo l'espletamento di una ctu medico legale che sarebbe stata non solo esplorativa ma anche non esaustiva.
In definitiva, il ricorso non merita accoglimento poiché non è stato dimostrato che la malattia allegata dalla ricorrente sia causalmente connessa al suo ambito professionale.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.727 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina