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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 102 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 102 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. IANNACCONE LUCA (C.F. ) e dell'Avv. SANTINI C.F._2
SARA (C.F. ) C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_4 dell'Avv. FEDERICI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 21/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 29/03/2019 e
12/06/2020, le figlie e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.04.2025 e 7.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I SIg.ri e sono consapevoli che le figlie minori e Parte_1 Parte_2 Per_1
hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la Per_2
madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori, pertanto, concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso delle figlie minori e le quali manterranno stabile collocazione e residenza insieme alla madre, allo Per_1 Per_2
stato nell'abitazione di proprietà dei genitori della SI.ra , sita in Rimini (RN), in via Rismondo Pt_1
n.
4. Non appena la SI.ra ne avrà disponibilità ella si trasferirà presso una nuova abitazione e Pt_1
le figlie avranno residenza presso la madre.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di entrambe le figlie saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
In ogni caso i SIg.ri e i terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle Pt_1 Pt_2 questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione delle figlie.
2) I SIg.ri e concordano che il padre possa vedere e tenere presso di sé le figlie con Pt_1 Pt_2
alternanza delle settimane A e B che seguono:
- settimana A) il padre trascorrerà con le figlie dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19:00 quando sarà cura del padre riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna;
una volta al mese sarà la SI.ra ad accompagnare le figlie presso il casello autostradale di Faenza a Pt_1
pagina 2 di 6 condizione che il padre sia puntuale nel pagamento del contributo ordinario delle figlie, di cui si dirà infra, che dovrà avvenire ogni semestre in via anticipata.
- settimana B) il padre trascorrerà con le figlie i pomeriggi del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19 quando sarà cura del padre riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna.
Nei predetti pomeriggi il padre si impegna ad accompagnare le minori agli impegni extrascolastici in cui le minori saranno impegnate (attività formative, sport, compleanni etc…).
Quanto al periodo natalizio, si individuano due periodi in cui, ad anni alterni, i genitori terranno con sé le figlie:
A) dal giorno di sospensione scolastica fino al 30 dicembre compreso;
B) dal 31 dicembre alla ripresa della scuola.
Per l'anno 2024 le minori trascorreranno il periodo A) con la madre.
Nell'ipotesi in cui il genitore che ha con sé le figlie nel periodo A si trovi con loro in loco (madre a Rimini
e padre a Lugo), quindi non “fuori” in vacanza, e potranno alternarsi coi genitori nelle Per_1 Per_2
giornate del 24 e 25 dicembre.
Quanto al periodo pasquale, si individuano due periodi in cui, ad anni alterni, i genitori terranno con sé le figlie:
A) dal giorno di sospensione scolastica fino al giorno di Pasqua compreso;
B) dal Lunedì dell'Angelo (alla mattina) fino alla ripresa della scuola.
Per l'anno 2024 e trascorreranno il periodo A) con il SI. Per_1 Per_2 Pt_2
Il principio dell'alternanza annuale varrà per le altre festività (c.d. ponti) che il calendario presenterà oltre alla festività religiose e civili.
Per il compleanno di e i genitori si impegnano a festeggiarlo tutti insieme. Per_1 Per_2
In deroga alle modalità ordinarie, durante le vacanze estive (da intendersi coincidenti con il periodo di sospensione scolastica), il padre e la madre potranno tenere con sé le figlie per due settimane non continuative compatibilmente con le rispettive eSIenze lavorative.
A tal fine i genitori si impegnano a definire e concordare i rispettivi periodi di spettanza entro il mese di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 6 3) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie, versando alla SI.ra , in via anticipata e dalla Pt_1
mensilità di luglio 2024 compresa, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia). Tale somma verrà aggiornata automaticamente e annualmente Istat (primo aggiornamento luglio 2025) e sarà versata in via anticipata con cadenza semestrale (€ 3.600,00 da aggiornarsi annualmente ISTAT) nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.
3.1 Per il semestre luglio 2024 dicembre 2024 il SI. verserà, alla sottoscrizione del presente Pt_2 accordo, la somma di € 3.600,00 alla SI.ra . Solo dopo che tale somma sarà incassata da parte Pt_1 di quest'ultima si procederà al deposito del presente accordo.
I SIg.ri e concordano nell'attribuire interamente alla SI.ra l'importo Pt_1 Pt_2 Parte_1
dell'assegno unico e universale e ciò fin dalla sua erogazione;
sul punto, il SI. consegnerà Parte_2
il proprio ISEE annuale – necessario al fine della corretta compilazione della domanda – ovvero gli altri documenti necessari entro 15 giorni dalla richiesta da parte della SI.ra . Pt_1
Quanto alle spese straordinarie, esse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (versione del
09/08/2017 – doc. 14).
Entrambi i genitori, una volta concordata la spesa straordinaria, anticiperanno ovvero rimborseranno all'altro tale spesa nei tempi e nei modi previsti dal protocollo.
4) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di arretrati al mantenimento della Parte_2 Parte_1
moglie fino al mese di aprile 2022 e delle figlie fino al mese di giugno 2024 nonché per spese straordinarie fino al corrente mese di ottobre 2024 la somma omnicomprensiva di € 30.000,00
(trentamila/00).
Tale pagamento avverrà in due rate: la prima entro il 31 luglio 2025 e la seconda entro il 31 dicembre
2025.
Qualora tale importo non fosse versato la SI.ra si riterrà libera di agire per la maggior Parte_1
somma dovuta dal SI. fino al mese di giugno 2024 compreso per il mantenimento ordinario per Pt_2
moglie e figlie così come previsto dai provvedimenti giudiziari di riferimento nonché per le spese straordinarie riguardanti le minori fino al mese di ottobre 2024.
5) A fronte del buon fine dell'incasso dell'importo sub 3.1, la SI.ra provvederà alla remissione Pt_1
della querela presentata in data 11 giugno 2021, e successiva integrazione presentata in data 5 ottobre
2021, dalla quale querela è originato il procedimento penale n. 3016/2021 R.G.N.R. Mod. 21 - 1666/2022
R.G.T., per il delitto ex art. 570 bis C.P., pendente nei confronti del Sig. avanti al Tribunale di Pt_2 pagina 4 di 6 Rimini - Sezione penale in composizione monocratica, Dott.ssa Manuela Liverani, (la cui prossima udienza è fissata per il giorno 24 gennaio 2025 per l'escussione testimoniale della Signora ) e a Pt_1 revocare la costituzione di parte civile, entro l'udienza del 24 gennaio 2025, con spese di remissione ex art. 340, IV comma, c.p.p. interamente a carico del querelato;
la SI.ra si impegna altresì a non Pt_1
proporre impugnazioni né avanzare richieste risarcitorie per tali fatti.
6) Le parti si dichiarano autosufficienti e di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento a titolo di assegno divorzile.
7) Ad eccezione di quanto sopra concordato i SIg.ri e dichiarano e si danno Pt_1 Pt_2
reciprocamente atto di aver regolato e definito tra loro ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale intercorrente tra loro, per cui, fatta salva l'esecuzione degli accordi di cui al presente accordo rinunciano, espressamente e reciprocamente, ad ogni azione, rivendicazione e/o pretesa e richiesta di pagamento, l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia altra ragione di natura risarcitoria, economica, patrimoniale e non patrimoniale.
8) I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, ad eccezione del procedimento penale di cui al punto 5), non sussistono altri contenziosi penali pendenti. Comunque valga la presente come impegno solenne delle rispettive parti a rimettere qualsivoglia querela emergesse per fatti pregressi, intendendosi questa clausola come esercizio espresso della volontà di ciascuna parte verso l'altra di non procedere in nessun procedimento penale e di rinunciare a qualsivoglia azione intrapresa.
9) Le spese legali relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti ad eccezione del contributo unificato che sarà versato in via anticipata dal SI. i rispettivi difensori, con la Pt_2
sottoscrizione del presente ricorso, rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 8 comma 13 Legge n, 247 del
2012.
10) A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che recepirà il presente accordo le parti si impegnano ad abbandonare il procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 3551/2020 a spese compensate, con rinuncia dei Legali alla solidarietà di cui all'art. 8 comma 13 Legge n, 247 del 2012.
11) Le parti autorizzano fin d'ora il rilascio dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio delle figlie minori e Per_1 Per_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 5 di 6 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
l 1.09.2018 in Albissola Marina (SV) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Albissola Marina (SV) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 28 Parte II Serie C Anno 2018 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di conSIlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 102 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. IANNACCONE LUCA (C.F. ) e dell'Avv. SANTINI C.F._2
SARA (C.F. ) C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_4 dell'Avv. FEDERICI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 21/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 29/03/2019 e
12/06/2020, le figlie e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.04.2025 e 7.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I SIg.ri e sono consapevoli che le figlie minori e Parte_1 Parte_2 Per_1
hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la Per_2
madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori, pertanto, concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso delle figlie minori e le quali manterranno stabile collocazione e residenza insieme alla madre, allo Per_1 Per_2
stato nell'abitazione di proprietà dei genitori della SI.ra , sita in Rimini (RN), in via Rismondo Pt_1
n.
4. Non appena la SI.ra ne avrà disponibilità ella si trasferirà presso una nuova abitazione e Pt_1
le figlie avranno residenza presso la madre.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di entrambe le figlie saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
In ogni caso i SIg.ri e i terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle Pt_1 Pt_2 questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione delle figlie.
2) I SIg.ri e concordano che il padre possa vedere e tenere presso di sé le figlie con Pt_1 Pt_2
alternanza delle settimane A e B che seguono:
- settimana A) il padre trascorrerà con le figlie dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19:00 quando sarà cura del padre riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna;
una volta al mese sarà la SI.ra ad accompagnare le figlie presso il casello autostradale di Faenza a Pt_1
pagina 2 di 6 condizione che il padre sia puntuale nel pagamento del contributo ordinario delle figlie, di cui si dirà infra, che dovrà avvenire ogni semestre in via anticipata.
- settimana B) il padre trascorrerà con le figlie i pomeriggi del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19 quando sarà cura del padre riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna.
Nei predetti pomeriggi il padre si impegna ad accompagnare le minori agli impegni extrascolastici in cui le minori saranno impegnate (attività formative, sport, compleanni etc…).
Quanto al periodo natalizio, si individuano due periodi in cui, ad anni alterni, i genitori terranno con sé le figlie:
A) dal giorno di sospensione scolastica fino al 30 dicembre compreso;
B) dal 31 dicembre alla ripresa della scuola.
Per l'anno 2024 le minori trascorreranno il periodo A) con la madre.
Nell'ipotesi in cui il genitore che ha con sé le figlie nel periodo A si trovi con loro in loco (madre a Rimini
e padre a Lugo), quindi non “fuori” in vacanza, e potranno alternarsi coi genitori nelle Per_1 Per_2
giornate del 24 e 25 dicembre.
Quanto al periodo pasquale, si individuano due periodi in cui, ad anni alterni, i genitori terranno con sé le figlie:
A) dal giorno di sospensione scolastica fino al giorno di Pasqua compreso;
B) dal Lunedì dell'Angelo (alla mattina) fino alla ripresa della scuola.
Per l'anno 2024 e trascorreranno il periodo A) con il SI. Per_1 Per_2 Pt_2
Il principio dell'alternanza annuale varrà per le altre festività (c.d. ponti) che il calendario presenterà oltre alla festività religiose e civili.
Per il compleanno di e i genitori si impegnano a festeggiarlo tutti insieme. Per_1 Per_2
In deroga alle modalità ordinarie, durante le vacanze estive (da intendersi coincidenti con il periodo di sospensione scolastica), il padre e la madre potranno tenere con sé le figlie per due settimane non continuative compatibilmente con le rispettive eSIenze lavorative.
A tal fine i genitori si impegnano a definire e concordare i rispettivi periodi di spettanza entro il mese di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 6 3) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie, versando alla SI.ra , in via anticipata e dalla Pt_1
mensilità di luglio 2024 compresa, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia). Tale somma verrà aggiornata automaticamente e annualmente Istat (primo aggiornamento luglio 2025) e sarà versata in via anticipata con cadenza semestrale (€ 3.600,00 da aggiornarsi annualmente ISTAT) nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.
3.1 Per il semestre luglio 2024 dicembre 2024 il SI. verserà, alla sottoscrizione del presente Pt_2 accordo, la somma di € 3.600,00 alla SI.ra . Solo dopo che tale somma sarà incassata da parte Pt_1 di quest'ultima si procederà al deposito del presente accordo.
I SIg.ri e concordano nell'attribuire interamente alla SI.ra l'importo Pt_1 Pt_2 Parte_1
dell'assegno unico e universale e ciò fin dalla sua erogazione;
sul punto, il SI. consegnerà Parte_2
il proprio ISEE annuale – necessario al fine della corretta compilazione della domanda – ovvero gli altri documenti necessari entro 15 giorni dalla richiesta da parte della SI.ra . Pt_1
Quanto alle spese straordinarie, esse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (versione del
09/08/2017 – doc. 14).
Entrambi i genitori, una volta concordata la spesa straordinaria, anticiperanno ovvero rimborseranno all'altro tale spesa nei tempi e nei modi previsti dal protocollo.
4) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di arretrati al mantenimento della Parte_2 Parte_1
moglie fino al mese di aprile 2022 e delle figlie fino al mese di giugno 2024 nonché per spese straordinarie fino al corrente mese di ottobre 2024 la somma omnicomprensiva di € 30.000,00
(trentamila/00).
Tale pagamento avverrà in due rate: la prima entro il 31 luglio 2025 e la seconda entro il 31 dicembre
2025.
Qualora tale importo non fosse versato la SI.ra si riterrà libera di agire per la maggior Parte_1
somma dovuta dal SI. fino al mese di giugno 2024 compreso per il mantenimento ordinario per Pt_2
moglie e figlie così come previsto dai provvedimenti giudiziari di riferimento nonché per le spese straordinarie riguardanti le minori fino al mese di ottobre 2024.
5) A fronte del buon fine dell'incasso dell'importo sub 3.1, la SI.ra provvederà alla remissione Pt_1
della querela presentata in data 11 giugno 2021, e successiva integrazione presentata in data 5 ottobre
2021, dalla quale querela è originato il procedimento penale n. 3016/2021 R.G.N.R. Mod. 21 - 1666/2022
R.G.T., per il delitto ex art. 570 bis C.P., pendente nei confronti del Sig. avanti al Tribunale di Pt_2 pagina 4 di 6 Rimini - Sezione penale in composizione monocratica, Dott.ssa Manuela Liverani, (la cui prossima udienza è fissata per il giorno 24 gennaio 2025 per l'escussione testimoniale della Signora ) e a Pt_1 revocare la costituzione di parte civile, entro l'udienza del 24 gennaio 2025, con spese di remissione ex art. 340, IV comma, c.p.p. interamente a carico del querelato;
la SI.ra si impegna altresì a non Pt_1
proporre impugnazioni né avanzare richieste risarcitorie per tali fatti.
6) Le parti si dichiarano autosufficienti e di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento a titolo di assegno divorzile.
7) Ad eccezione di quanto sopra concordato i SIg.ri e dichiarano e si danno Pt_1 Pt_2
reciprocamente atto di aver regolato e definito tra loro ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale intercorrente tra loro, per cui, fatta salva l'esecuzione degli accordi di cui al presente accordo rinunciano, espressamente e reciprocamente, ad ogni azione, rivendicazione e/o pretesa e richiesta di pagamento, l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia altra ragione di natura risarcitoria, economica, patrimoniale e non patrimoniale.
8) I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, ad eccezione del procedimento penale di cui al punto 5), non sussistono altri contenziosi penali pendenti. Comunque valga la presente come impegno solenne delle rispettive parti a rimettere qualsivoglia querela emergesse per fatti pregressi, intendendosi questa clausola come esercizio espresso della volontà di ciascuna parte verso l'altra di non procedere in nessun procedimento penale e di rinunciare a qualsivoglia azione intrapresa.
9) Le spese legali relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti ad eccezione del contributo unificato che sarà versato in via anticipata dal SI. i rispettivi difensori, con la Pt_2
sottoscrizione del presente ricorso, rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 8 comma 13 Legge n, 247 del
2012.
10) A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che recepirà il presente accordo le parti si impegnano ad abbandonare il procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 3551/2020 a spese compensate, con rinuncia dei Legali alla solidarietà di cui all'art. 8 comma 13 Legge n, 247 del 2012.
11) Le parti autorizzano fin d'ora il rilascio dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio delle figlie minori e Per_1 Per_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 5 di 6 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
l 1.09.2018 in Albissola Marina (SV) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Albissola Marina (SV) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 28 Parte II Serie C Anno 2018 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di conSIlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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