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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Opposizione avviso di addebito pronunciato la seguente Gestione commercianti
SE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4969/24 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale
ter cpc nel termine del giorno 20.05.2025, avente ad oggetto: N. 4969/24 R.G.
“Opposizione avviso di addebito – Gestione Commercianti”;
e vertente CRONOLOGICO tra N. _______________
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Trotta del Foro Parte_1
di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nocera REPERTORIO
N. ______________ Inferiore, Via Napoli, Prima Traversa, n. 6; n. 060/2025 R.B.
Ricorrente
e
, in persona Discusso nel termine Controparte_1 del 20.05.2025 con scambio di note del Presidente p.t., e , in persona del legale rappr. p.t., CP_2 scritte ex art. 127 ter cpc rappresentati e difesi dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale del 22.03.2024 per notar di Fiumicino,
Per_1 Deposito minuta elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura
_________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistenti Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4969/24 R.G. Cicalese c/o pag. 1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 01.10.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 400 2024 00015183 45 000, notificato dall' in data 22.08.2024, CP_1
col quale veniva intimato il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a titolo di
Gestione Commercianti, relativamente all'anno 2019 per la somma di euro 757,45, e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell' al rimborso delle spese di lite. CP_1
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SO CP_2
Infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella CP_1
Giudizio n. 4969/24 R.G. Cicalese c/o pag. 2 CP_1 previsione dell'art. 13 della legge 23.12.1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre
1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del D.L. 8 luglio 2002, n.
138.
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al giorno
01.10.2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso per cui erroneamente il ricorrente ha evocato in giudizio la SO CP_2
essendo i crediti contributivi oggetto del presente giudizio relativi agli anni dal 2007 in poi.
III. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di difetto di motivazione sollevata dal ricorrente. Invero, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Istituto a intimare il pagamento all'odierno ricorrente e, altresì, contiene l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato: d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia. In proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per
l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare
l'infondatezza della pretesa erariale” (cfr. Cass. n. 3854/2022; Cass.
10639/2022; Cass. 39678/2021).
Egualmente è infondata l'eccezione relativa all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti. Invero,
Giudizio n. 4969/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 come ampiamente ed esaurientemente evidenziato dall' “L'avviso CP_1
d'addebito n. 40020240001518345000 è stato notificato il 22/08/2024
(all.ti 1-2-3) e concerne omissioni contributive nella Gestione Tributi previdenziali commercianti (all.ti 1-2-3-4), a cui il ricorrente è iscritto con matricola 2139057710 sin dal 2019. Si allega comunicazione di iscrizione regolarmente notificata all'opponente (all.ti 5-6) a seguito di domanda con compilazione del quadro AC (all.8).
L'avviso concerne in particolare, i contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno di competenza 2019 ex accertamento di cui all'art.36 bis del DPR 600/73 – anno 2019 -
C.A.16282062013 notificato il 15/06/2022 effettuata dall'Agenzia
[...]
. CP_3
Atteso che la contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2019 doveva essere versata entro il 6.7.2020, appare evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per mero scrupolo e completezza si precisa che l'eccezione di insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti appare palesemente infondata e contradditoria, atteso che
l'iscrizione che è avvenuta su domanda del ricorrete nel 2019, allorquando all perveniva un flusso ComUnica di Iscrizione – CP_1
modello 232277 - con cui si chiedeva l'iscrizione con decorrenza
2.01.2019, con allegazione del quadro AC in tal senso (all.8).
Del resto, non soltanto il aveva consapevolezza di essere Pt_1
iscritto alla gestione lavoratori autonomi sin dal 19.3.2019 (all.ti 5-6), ma non ha mai comunicando la volontà di essere cancellato o
l'erroneità dell'iscrizione, viceversa versando la relativa contribuzione per l'anno in questione e per gli anni successivi, in tal senso confermando la regolarità dell'iscrizione richiesta (all. 8) e la debenza della contribuzione (all.7). Detta condotta, dunque, comporta una piena consapevolezza ed acquiescenza rispetto alle relative intangibili obbligazioni.
Giudizio n. 4969/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1 In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali vengono CP_1
liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' e della SO , con ricorso
[...] CP_1 CP_2
depositato in data 01.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della SO;
CP_2
2) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito impugnato;
3) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente in euro
350,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 20.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4969/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_1