Ordinanza cautelare 23 dicembre 2020
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04905/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10270/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10270 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da AU CR e RA D'OS, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni D'Amato e Cataldo Scarpello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RE RA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto direttoriale n. 1800 della DG Organizzazione del MIBACT in data 30 settembre 2020 con cui è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero, nel profilo professionale di Funzionario Bibliotecario, Terza Area Funzionale;
- per quanto possa occorrere, in parte de qua:
(i) del cd. “Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali” sottoscritto dal MIBACT e dalle organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2010;
(ii) dell'Avviso Pubblico relativo alla procedura assunzionale in data 23 settembre 2020;
(iii) del cd. “Accordo tra il Comune di Roma Capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo per l'utilizzo della graduatoria, in corso di validità, relativa alla Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 43 posti nel profilo professionale di Funzionario Biblioteche – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Cultura – Turismo e Sport”” sottoscritto in data 17 settembre 2020;
- di tutti gli atti, valutazioni ed accertamenti svolti dal MIBACT nella sopra menzionata procedura assunzionale;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto agli atti impugnati;
E QUINDI PER LA CONDANNA
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a disporre la nomina delle odierne ricorrenti nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero medesimo, nel profilo professionale di Funzionario Bibliotecario, Terza Area Funzionale, posizione economica F1 e, in subordine, all'annullamento ed alla rinnovazione della procedura assunzionale;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO EX ART. 116 C.P.A.
del diritto delle ricorrenti all'accesso agli atti e documenti richiesti con propria istanza del 27 ottobre 2019 e non ostesi dall'Amministrazione intimata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/2/2021:
ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
secondo le gradazioni di cui alle richieste di seguito formulate nell'atto:
- del Decreto direttoriale n. 1800 a firma del direttore generale organizzazione del MIBACT in data 30 settembre 2020 con cui è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero, nel profilo professionale di Funzionario Bibliotecario, Terza Area Funzionale (doc. n. 8);
- per quanto possa occorrere, in parte de qua:
(i) del cd. “Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali” sottoscritto dal MIBACT e dalle organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2010 (doc. n. 13);
(ii) dell'Avviso Pubblico relativo alla procedura assunzionale in data 23 settembre 2020 (doc. 3);
(iii) del cd. “Accordo tra il Comune di Roma Capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo per l'utilizzo della graduatoria, in corso di validità, relativa alla Procedura Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 43 posti nel profilo professionale di Funzionario Biblioteche – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Cultura – Turismo e Sport”” sottoscritto in data 17 settembre 2020 (doc. 4);
- di tutti gli atti, valutazioni ed accertamenti svolti dal MIBACT nella sopra menzionata procedura assunzionale;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto agli atti impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, le ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: sono state collocate utilmente nella graduatoria pubblicata da Roma Capitale all’esito della “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 43 posti nel profilo professionale di Funzionario Biblioteche – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Cultura – Turismo e Sport” (G.U. - IV serie speciale "Concorsi" - n. 15 del 23.02.2010), rivestendo, rispettivamente, la posizione n. 200 (la Dott.ssa CR) e la posizione n. 206 (la Dott.ssa D’OS) della graduatoria su 231 idonei; con Avviso Pubblico in data 22 settembre 2020, prot. 0029286-P, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha indetto una procedura assunzionale, ai fini del reclutamento di n. 40 unità da inquadrare nelle funzioni di Funzionario Bibliotecario, Terza Area Funzionale, posizione economica F1, mediante attingimento della suddetta graduatoria - in corso di validità - di Roma Capitale, - condivisa in forza del richiamato Accordo n. 1/2020, intervenuto tra Mibact e Roma Capitale; in particolare, in data 23 settembre 2020, il Mibact, dopo averle contattato telefonicamente chiedendo se fossero interessate all’assunzione, ha trasmesso a 44 soggetti collocati tra la posizione n. 158 e n. 230 della graduatoria di Roma Capitale l’Avviso Pubblico del 22 settembre 2020, specificando: - che “ciascun candidato idoneo, utilmente collocato nella medesima, ove interessato alla nomina nei ruoli di questa Amministrazione nel profilo professionale di Funzionario Bibliotecario, Area III, posizione economica F1, dovrà far pervenire (…) entro e non oltre il 24 settembre 2020, apposita comunicazione recante la manifestazione di volontà volta all’accettazione del suddetto inquadramento, non vincolante per il candidato, né per l’Amministrazione, nonché le preferenze, in ordine di priorità, rispetto a tutte le sedi di assegnazione di cui all’Allegato n. 1”; gli assunti sarebbero stati individuati “previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento professionale di questo Dicastero cui è subordinata la procedura assunzionale in parola” e che “il difetto dei requisiti richiesti, accertato in capo al candidato utilmente collocato in graduatoria in posizione superiore, comporterà l’esclusione dalla presente nomina di detto idoneo e il contestuale scorrimento in favore del candidato successivo, previa verifica della sussistenza dei medesimi requisiti professionali in capo a quest’ultimo”; pertanto, il Mibact ha invitato i candidati interessati “alla trasmissione, a corredo della predetta comunicazione, del proprio curriculum vitae, attestante, tra l’altro, i titoli di studio posseduti”; nessuna indicazione è stata, però, fornita dall’Ente circa i “requisiti specifici” richiesti dal Mibact ai fini dell’assunzione; com’è facile notare dal confronto con la graduatoria pubblicata da Roma Capitale, i soggetti contattati dal MIBACT – presumibilmente per via dell’avvenuto esaurimento delle posizioni precedenti - erano tutti collocati nella parte finale della graduatoria (che termina con il n. 231), mentre i 44 soggetti contattati erano tutti collocati tra il n. 158 e il n. 230); ciò faceva presumere che, stanti il numero dei candidati (44) - quasi corrispondente ai posti disponibili (40) - e la loro posizione in graduatoria, l’assunzione poteva considerarsi acquisita, tenuto conto dello scorrimento naturale della graduatoria stessa (peraltro, entrambe potevano vantare la laurea magistrale - in lingue e letterature straniere la Dott.ssa CR ed in italianistica la Dott.ssa D’OS - ed una serie di ulteriori titoli specialistici ed esperienze professionali); avvalendosi della suddetta posizione in graduatoria – hanno partecipato alla procedura assunzionale de qua e, in data 24 settembre 2020, hanno trasmesso, via mail, al MIBACT la dichiarazione di volontà tesa all’accettazione della nomina ed il curriculum vitae, unitamente alla preferenza circa le sedi di assegnazione; in data 30 settembre 2020, il MIBACT ha comunicato il Decreto direttoriale n. 1800, con il quale il Ministero “rilevato che gli aventi titolo alla presente assunzione sono stati individuati, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento professionale di questo Dicastero”, non ha disposto la loro nomina ma ha nominato soltanto n. 9 unità di personale idoneo (a fronte dei 40 posti disponibili), utilmente collocate nella graduatoria di Roma Capitale; il provvedimento si è limitato a indicare i nominativi dei prescelti, senza riportare alcuna motivazione o elemento informativo in ordine a: - requisiti specifici richiesti dal Ministero; - riscontro dei suddetti requisiti per ciascun candidato; - ragioni dell’avvenuta esclusione degli altri candidati e in merito alle ragioni sottostanti la stessa nomina di quelli scelti; - descrizione di come si erano svolte le operazioni di selezione, anche con riferimento all’accertamento dei requisiti richiesti dall’amministrazione ed alla eventuale accettazione o rinuncia dei candidati contattati; alquanto sorprese dall’esito della procedura, pertanto, in data 27 ottobre 2020, anche alla luce delle lacune sopra evidenziate, hanno proposto istanza di accesso al MIBACT, relativamente agli atti e documenti della procedura assunzionale; in data 3 novembre 2020, il MIBACT ha risposto alla richiesta di accesso, allegando solo parte della documentazione richiesta e precisando che: - con riferimento alle richieste comunicazioni trasmesse dai candidati al Mibact con allegati i curricula, era in attesa che maturasse il termine di 10 giorni concesso ai soggetti controinteressati per presentare contestazioni avverso l’istanza di accesso; - con riferimento ai documenti richiesti relativi a “verbali relativi all’intera procedura assunzionale” e “atti istruttori inerenti le valutazioni (ed eventuali punteggi e subpunteggi) assegnate a ciascun candidato dall’organo competente alla procedura assunzionale”, trattavasi di “documenti inesistenti”, in quanto “la particolare natura della procedura assunzionale, avvenuta mediante attingimento di unità di personale da una graduatoria già approvata da altra Amministrazione, non ha determinato una valutazione comparativa tra candidati né l’attribuzione di punteggi agli stessi (…), ma solo la verifica, mediante esame dei curricula degli interessati, della corrispondenza tra i requisiti richiesti dall’ordinamento professionale del MIBACT – di cui alle declaratoria dei profili professionali siglate da questo Dicastero con le OO.SS. in data 20.12.2010 e s.m.i. – e quelli dichiarati dai soggetti utilmente collocati in graduatoria”; i suddetti documenti non sono stati però ancora esibiti dall’Amministrazione al momento della notifica del presente ricorso.
2. Tanto premesso in fatto, le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità degli atti impugnati sulla base delle seguenti doglianze:
1. Violazione dell’art. 2, 6° comma, D.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 3, 4° comma della legge 19 giugno 2019 n. 56, rispetto al requisito specifico aggiuntivo illegittimamente richiesto, in via pregiudiziale, dal Ministero con riferimento a “diploma di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati”.
In primo luogo, a dire di parte ricorrente, nella specie, emergerebbe la contrarietà della previsione in questione rispetto all’art. 2, 6° comma D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", all'articolo 2 (rubricato "Requisiti generali") a norma del quale “Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”.
La previsione di un requisito aggiuntivo che si ponga quale condizione imprescindibile dell’assunzione viola, quindi, palesemente il Testo Unico dei Concorsi Pubblici, che è ispirato, in questo senso dall’esigenza di non restringere eccessivamente l’ingresso alla qualifica di funzionario pubblico.
2. In via subordinata. Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, per avere il Ministero escluso le ricorrenti e per avere richiesto il requisito relativo a “diploma di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati”.
Con tale motivo di ricorso, dunque, le ricorrenti hanno lamentato che la scelta dell’Amministrazione di ritenere presupposti essenziali per l’assunzione i titoli relativi al diploma di specializzazione o, in alternativa, il dottorato di ricerca, sarebbe espressiva di un cattivo uso del potere amministrativo, risultando del tutto arbitraria, irragionevole e ingiusta.
Invero, la richiesta di titoli accademici, quali la specializzazione e il dottorato, è illegittima anche perché sproporzionata, in quanto determina un’eccessiva restrizione della platea dei candidati, tale da escludere un vastissimo numero di laureati. È bastevole considerare, a tal fine, l’esiguo numero di dottorati e corsi universitari di specializzazione banditi nelle materie in questione.
Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti hanno chiesto al TAR di disporre la loro assunzione nei ruoli del MiBACT o, in subordine, la condanna del MiBACT a disporre la loro nomina nei ruoli del personale del Ministero, adducendo, a fondamento di detta pretesa, la natura vincolata della procedura assunzionale e il presunto possesso dei titoli professionali richiesti dalla normativa di settore per l’accesso al profilo di funzionario.
Con il quarto motivo di ricorso hanno contestato la mancata ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti in data 27.10.2020.
3. Si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso.
4. Giusta ordinanza n. 7843, del 23.12.2020, è stata respinta l’istanza cautelare preliminarmente proposta.
5. Indi, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18.02.2021, le ricorrenti, alla luce della documentazione esibita dall’amministrazione successivamente al deposito del ricorso, hanno eccepito le seguenti ulteriori ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati:
Disparità di trattamento. Assenza di motivazione e nullità del provvedimento. Evidente arbitrarietà della valutazione.
Segnatamente, secondo la prospettazione ricorsuale, le evidenze documentali acquisite rimarcherebbero l’assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati, in ragione dell’incontestabile disparità di trattamento nella considerazione dei requisiti dei candidati, essendo stati prescelti candidati che, al contrario di quanto asserito dal Ministero, non erano in possesso – esattamente come le ricorrenti - dell’ulteriore requisito del diploma di specializzazione o dottorato.
6. Sulla scorta delle descritte causali, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti.
7. All’udienza di smaltimento del 21.02.2025, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
8. In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente.
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione.
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
9. Ciò detto, il ricorso principale all’esame del Collegio è infondato e, pertanto, deve essere respinto, alla luce delle osservazioni e motivazioni che seguono.
Invero, insuscettibile di positivo apprezzamento si rivela il primo motivo di ricorso, così come sopra descritto, tenuto conto dell’ampiezza della discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nell’individuare i titoli richiesti per la partecipazione al concorso.
Detta discrezionalità è - secondo la consolidata giurisprudenza - assai ampia (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494), anche con riferimento alla possibilità di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (cfr., Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2973/2001).
Si tratta, per l’Amministrazione, di fissare una soglia minima di accesso al concorso avendo riguardo, da un lato, alle caratteristiche intrinseche del posto da ricoprire; dall’altro, alle esigenze organizzative che postulano, in omaggio al principio costituzionale del buon andamento, una gestione efficiente delle procedure concorsuali.
In questo ambito, il margine per un intervento del giudice amministrativo è assai limitato ed attiene al rispetto formale della legge o a casi di palese e manifesta irragionevolezza o difetto di proporzionalità; o comunque di illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098), non ravvisabili nel caso di specie.
Invero, la previsione di requisiti professionali ulteriori rispetto a quelli prescritti dall’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 non configuri né una violazione, né un’elusione di detta norma, ma una mera integrazione della disciplina da essa recata.
Detta integrazione può ritenersi legittima per effetto di quanto stabilito dall’art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001, che rimette all’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni, nel rispetto dei principi derivanti dalla normativa primaria, la regolazione della materia del reclutamento del personale (Tar Lazio, II-quater, 27.2.2019, n. 2592).
Nel caso che ci occupa, tale integrazione è avvenuta sulla base della disciplina di fonte negoziale contenuta nei CCNL di riferimento e nelle declaratorie professionali sopra richiamate.
Più in particolare, con il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, stipulato in data 14.9.2007, si è stabilito che “i profili professionali […] definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto” (art. 6, comma 4) e che “ciascun profilo professionale è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese” (art. 7, comma 2).
Lo stesso CCNL ha rimesso la definizione dei profili professionali alla “contrattazione integrativa” (art. 7, comma 3).
Alla stregua di quanto sopra, le doglianze lamentate si rivelano prive di pregio.
10. Anche il secondo motivo di ricorso, sopra sintetizzato, non può essere accolto.
Invero, contrariamente a quanto lamentato, nella specie, non si ravvisa quindi alcun profilo di illegittimità nell’operato dell’Amministrazione, la quale, nell’individuazione dei candidati da reclutare nel profilo di “funzionario bibliotecario” ha applicato, del tutto correttamente, la disciplina di fonte negoziale che ha integrato la normativa primaria.
Vi è più che alcun profilo di irragionevolezza si ravvisa nella decisione dell’Amministrazione di subordinare l’accesso al profilo di “funzionario bibliotecario” al possesso di titoli post-lauream, come il diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca.
E ciò è evidente se solo si considera che l’art. 35, comma 3, lett. e-ter), d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che, nell’ambito delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, v’è la “possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca […]”.
Pertanto, il ricorso principale deve essere respinto, avuto riguardo alle peculiari esigenze di professionalità prospettate dal Ministero ed oggetto di specifiche previsioni di contrattazione collettiva.
11. L’infondatezza delle censure appena esaminate determina, conseguentemente, anche l’infondatezza della pretesa delle ricorrenti di ottenere una pronuncia che disponga direttamente la loro assunzione nei ruoli del MiBACT – ovvero una pronuncia di condanna del MiBACT all’assunzione delle stesse ricorrenti nel profilo di “funzionario bibliotecario”.
12. Quanto alla pretesa illegittimità della mancata ostensione della documentazione richiesta dalle ricorrenti con istanza di accesso agli atti in data 27.10.2020, si rappresenta che le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che il MiBACT, a seguito del decorso del termine per la proposizione delle opposizioni da parte dei soggetti controinteressati, ha trasmesso alle stesse ricorrenti tutti i curricula prodotti dai candidati che hanno avanzato la manifestazione di volontà alla nomina nei ruoli dell’Amministrazione (cfr. sul punto, nota prot. n. 38269 del 7.12.2020).
Ne deriva che, in ordine a tale doglianza, non può che essere dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5 c.p.a..
13. Neanche possono trovare accoglimento le contestazioni poste a fondamento del ricorso per motivi aggiunti.
Com’è noto, la valutazione dei titoli professionali o accademici nonché delle prove, scritte e orali, sostenute dai candidati di una procedura selettiva costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, di talché la valutazione dell'Amministrazione è insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o abnormità (T.A.R. Piemonte, Sezione III, Sentenza 5 agosto 2024, n. 930; C.d.S., Sez. VII, 24 luglio 2023, n. 7198).
Vi è più che la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato dell’amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, sentenza n. 5357 9 agosto 2022).
Come rilevato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile, peraltro, soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che: “In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione” (Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124)".
E ancora: “Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
Un’eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4867, del 18.03.2014).
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti.
14. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di ostensione dei documenti richiesti dalle istanti e menzionati nella parte motiva dell’atto impugnato;
rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO