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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6792/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6792/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TRAGELLA GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa TE P.IVA_2 dall'avv. BURASCHI SIMONA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa ON C.F._1 dall'avv. TOSI MATTIA, elettivamente domiciliata come in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza della convenuta di in relazione a tutti i contratti di cui in narrativa stipulati con la TE CP_1
rispettivamente, in data 15/12/2017 per la realizzazione di un Inclinometro I.D.S., in data Parte_1
pagina 1 di 11 25/05/2018 la realizzazione di un Sensore Rotativo R.T.S., in data 06/09/2018 e 11/12/2018 per la realizzazione di un Acquisitore Dati DATAMAF20 e dell'Interfaccia CP_3
- per l'effetto, accertare e dichiarate la risoluzione dei predetti contratti stipulati inter partes per fatto, colpa ed esclusiva responsabilità della convenuta per i motivi tutti di cui in narrativa,
- conseguentemente, condannare al pagamento in favore di TE CP_1 Pt_1
a titolo di rimborso di quanto dalla medesima corrisposto alla convenuta in esecuzione dei
[...] singoli contratti nella misura di complessivi Euro 43.078,42 o di quella maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di mora ex art.5 D.Lgs. n.231/2002 e 1284 comma
4 c.c., od al tasso legale, e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da TE Parte_1 in conseguenza degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla convenuta ad oggi ammontanti alla complessiva somma di Euro 44.516,25 o di quella maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di mora ex art.1284 comma 4 c.c., od al tasso legale, sino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese ed onorari di causa e Sentenza esecutiva ex lege.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi si ritenesse che l'inadempimento di non sia di gravità CP_1 tale da giustificare la risoluzione dei contratti in oggetto,
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta TE in relazione a tutti i contratti di cui in narrativa stipulati con la rispettivamente,
[...] Parte_1 in data 15/12/2017 per la realizzazione di un Inclinometro I.D.S., in data 25/05/2018 la realizzazione di un Sensore Rotativo R.T.S., in data 06/09/2018 e 11/12/2018 per la realizzazione di un Acquisitore Dati DATAMAF20 e dell'Interfaccia e, per l'effetto, disporre l'equa e proporzionale CP_3 riduzione del prezzo pagato da per tali contratti;
Pt_1
- condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da TE Parte_1 in conseguenza degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla convenuta ad oggi ammontanti alla complessiva somma di Euro 44.516,25 o di quella maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di mora ex art.1284 comma 4 c.c., od al tasso legale, sino al saldo effettivo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Insta ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e del TE legale rappresentante di Hermes Digital, nonché prova per testi sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 29/10/2022;
- Nella sola ipotesi che il Giudicante ritenga che l'offerta di consegna formulata da per la CP_1 prima volta con lettera dell'Avv. Buraschi successiva alla contestazione della risoluzione contrattuale del 19/10/20 [doc.49bis/50], costituisca offerta idonea a realizzare il corretto adempimento del contratto: INSTA AMMETTERSI C.T.U. sugli “schemi elettrici” in possesso di , relativi al CP_1
SENSORE/TRASDUTTORE di cui al capitolo 6) della memoria ex art. 183 n. c.p.c., Parte_2 al fine di accertare cos'era l'oggetto del contratto e in cosa doveva consistere il prodotto finito oggetto del contratto;
la completezza ed idoneità degli schemi elettrici a costituire di per sé il prodotto finito oggetto del relativo contratto;
la rispondenza o meno degli schemi elettrici alle specifiche tecniche del capitolato di progetto del prodotto;
la loro realizzazione o meno a regola d'arte; la loro capacità ed
pagina 2 di 11 efficenza nel conseguire lo scopo del prodotto finito oggetto del contratto anche rispetto agli standards dei prodotti concorrenti dello stesso genere e specie;
la loro idoneità o meno alla commerciabilità quale prodotto finito e completo.
- in relazione al progetto ACQUISITORE DATI DATAMAF 20, e del relativo INTERFACCIA PC di cui al capitolo 11) della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., ci si riserva di chiedere CP_3 ulteriore C.T.U. nel caso in cui produca qualunque cosa ad esso progetto inerente, in CP_1 extremis, con la propria seconda memoria istruttoria, ed il Giudice ritenga tale ipotetica produzione idonea a costiuire un qualunque genere di adempimento contrattuale.
Per TE voglia l'intestato Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. nel merito: respingere tutte le domande formulate dall'attrice e dalla terza chiamata Parte_1 nei confronti della convenuta Parte_3
perché inveritiere ed infondate in fatto e in diritto;
TE
2. sempre nel merito: dichiarare improcedibile la domanda di risoluzione formulata dall'attrice per inadempimento conseguente alla contestazione di vizi e difetti nell'opera prestata Parte_1 dalla convenuta in quanto l'azione si è prescritta e l'attrice è TE CP_1 decaduta dalla denuncia ai sensi dell'art. 2226 c.c.;
3. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice accertare, comunque, dovuto l'importo di € 43.078,42 corrisposto complessivamente alla convenuta
in relazione ai contratti in oggetto, avendo riguardo all'utilità Controparte_4 conseguita dall'attrice ed al compenso per l'attività svolta ex artt. 2222 c.c. e 2228 c.c., stabilendo eventualmente in via ulteriormente denegata la somma ritenuta dovuta dal Giudice;
4. sempre nel merito: nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare in relazione al contratto inter partes la responsabilità della
[...] per grave inadempimento imputabile ex art. 1453 c.c., Parte_3 condannando conseguentemente la a Parte_3 manlevare la convenuta da ogni conseguenza dannosa e accertando che nessuna TE altra somma è dovuta dalla convenuta alla terza chiamata;
5. in ogni caso: condannare l'attrice e la terza chiamata, secondo la rispettiva soccombenza, alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, condannando, altresì, la al Parte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che l'Ill.mo
Giudice riterrà opportuna ed equa;
6. in via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie ed i documenti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta del 23/11/21, la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. del 30/10/22, la memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. del 19/11/22 e l'istanza del 25/10/23 di riesame del decreto di revoca del 23/10/23 depositata in sede di operazioni peritali;
Per ON Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale, nel merito
pagina 3 di 11 accertare e dichiarare, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, che in relazione al contratto c.d. DataMAF20, la responsabilità dell'inadempimento contrattuale è imputabile esclusivamente alla che, pertanto sarà l'unico soggetto tenuto a rispondere delle CP_1 eventuali conseguenze dannose;
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che la sia Parte_3 responsabile unitamente alla dei danni patiti dall'attrice, accertare e dichiarare, CP_1 sempre in relazione al solo contratto c.d. DataMAF20, in che misura il mancato avanzamento del progetto ha determinato l'inadempimento contrattuale della;
CP_1
In via riconvenzionale accertare e dichiarare la legittimità degli importi dovuti alla dalla – Parte_3 CP_1 in forza del contratto costituito da conferma d'ordine n.32 del 11.12.2018 e offerta n. 2018214 del 28.11.2018 - e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di Euro CP_1
4.375,00= oltre IVA, quale residuo importo del debito dalla stessa maturato nei confronti della
, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. Parte_3
In via istruttoria ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della attrice sul seguente Parte_1 capitolo: 1) vero che, in data 27 settembre 2019, in occasione di incontro congiunto tra le parti oggi in causa, mi veniva rammostrato il progetto di interfaccia grafica realizzato dalla riprodotto Pt_3 nell'All. 8) che veniva da me accettato. disporre la convocazione del Consulente nominato affinché quest'ultimo indichi dal punto di vista tecnico in che misura e in quale modo l'operato della Pt_3 avrebbe potuto, in via di mera ipotesi, impedire o anche soltanto rallentare l'esecuzione del progetto da parte di . CP_1
In ogni caso compensi professionali e spese di lite interamente refusi
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 TE
, esponendo in fatto quanto segue:
[...] che in data 15.12.2017 le parti stipulavano un primo contratto per la progettazione e realizzazione di un
INCLINOMETRO I.D.S. (traduttore sensore di inclinazione), compresi manualistica, assistenza tecnica ed avvio della procedura per il prezzo complessivo di € 11.950.00 oltre IVA con termine di consegna 90 giorni dalla conferma d'ordine (doc.1-4);
che, in esecuzione del primo contratto, l'attrice versava a gli importi richiesti a saldo per CP_1 complessivi € 17.732,92 (docc. 5-12, 82-85);
che, con ordine e relativo capitolato di progetto del 25.05.2018, l'attrice stipulava con la convenuta un secondo contratto per la progettazione e realizzazione di un SENSORE ROTATIVO R.T.S. compresivi manualistica, assistenza tecnica ed avvio della produzione per euro 8.540,00 con termine di consegna scadente a 60 giorni dall'ordine (doc. 14-16);
che, in esecuzione del predetto contratto, l'attrice versava l'acconto pari ad euro 2.562,00 (doc. 17/18);
che, con ordini e relativi capitolati di progetto del 6.09.2018 e 11.12.2018, l'attrice stipulava con la convenuta un terzo contratto per la realizzazione del progetto di un ACQUISITORE DATI DATAMAF
20 e relativo INTERFACCIA PC EXTRANET, oltre predisposizione di manualistica per il prezzo complessivo di € 31.720,00 con termine di consegna a 90 giorni dalla conferma d'ordine (doc. 19/22); che, in esecuzione di tale terzo contratto, l'attrice versava alla convenuta gli acconti richiesti per euro
22.783,50 (docc. 23-34). La società attrice ha quindi allegato che, a seguito della stipulazione dei tre contratti con la convenuta, aveva versato a quest'ultima la complessiva somma di € 43.078,42 lordi. L'attrice ha allegato, che, ciononostante, con riferimento a tutti e tre i contratti si erano verificate gravi problematiche. In particolare, con riferimento al primo progetto, INCLINOMETRO IDS, l'attrice ha sostenuto che aveva consegnato un prototipo che, sottoposto a plurimi collaudi e verifiche, CP_1 anche presso società terze, era risultato difforme dalle specifiche tecniche contrattuali e inidoneo allo scopo cui era destinato.
Anche con riferimento agli altri due progetti commissionati, il e Controparte_5 l'acquisitore dati DATAMAF20 con relativa interfaccia, l'attrice ha sostenuto che l'opera della convenuta non aveva condotto alla produzione di alcun risultato, prototipo o progetto utile. In forza di ciò, con raccomandata pec del 19.10.2020, aveva comunicato a la Pt_1 CP_1 risoluzione per inadempimento dei tre contratti, chiedendo la restituzione di quanto pagato in esecuzione di essi (doc. 49). Considerato il riscontro negativo da parte della controparte, l'attrice ha azionato il presente giudizio, concludendo per l'accertamento dell'inadempimento della convenuta in relazione a tutti e tre i contratti sottoscritti con conseguente dichiarazione di risoluzione dei predetti contratti e condanna della convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di quanto corrisposto in esecuzione degli stessi nella misura di € 43.078,42 o quella maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza degli inadempimenti della convenuta, ammontanti ad euro 44.516,25 o a quella maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 o a quello legale, sino al tasso legale, sino al saldo effettivo.
pagina 5 di 11 Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, TE sostenendo di aver correttamente eseguito la prestazione assunta, precisando altresì che l'attrice, che aveva già richiesto la consulenza della , le aveva commissionato TE Parte_4 l'ideazione e lo sviluppo software di un Inclinometro I.D.S. e nel 2018 l'ideazione e lo sviluppo software di un Sensore Rotativo R.T.S. e di un Acquisitore 20 con interfaccia PC CP_6 della quale è stata affidata la realizzazione alla società Pt_3 Parte_5 Contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, quindi, la prestazione assunta da non era di CP_1 vendita di apparecchi tecnologici, ma, sussumibile nell'ambito del contratto d'opera ex art. 2222 c.c., ed è consistita nell'esecuzione delle specifiche attività progettuali richieste dall'attrice necessitanti di attività che la stessa doveva svolgere. In sintesi, sottolineando come l'attrice avesse Parte_1 ottenuto il progetto e la consegna dei files da parte della la convenuta ha TE concluso per il rigetto delle domande attoree, in considerazione della utilità conseguita dall'attrice in relazione a tutti e tre i contratti inter partes, essendo divenuta proprietaria del software / firmware / hardware ideato e sviluppato dalla convenuta, e quindi del diritto di poterne disporre, cedendoli a terzi o di sfruttarne la commercializzazione. La convenuta ha inoltre sostenuto che le modifiche del progetto relative alla precisione del sensore che avevano comportato ulteriore attività di sperimentazione non erano comprese nel contratto inter-partes, così come le attività relative al collaudo che erano invece state affidate dalla alla società ; ha in ogni caso eccepito la prescrizione e la Parte_1 CP_7 decadenza da ogni azione ex art. 2226 c.c.
Considerata la ritenuta responsabilità della per non Parte_3 aver svolto alcuna delle attività commissionate relative all'Acquisitore dati DATAMAF20(ideazione grafica layout, programmazione funzionalità lato amministrazione e lato utente, impostazione delle sezioni della piattaforma gestibili tramite dashboard, beta testing e affiancamento in fase di avviamento piattaforma), la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamarla in causa, al fine di essere dalla stessa manlevata nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree. Autorizzatene la chiamata ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si è costituita in giudizio la terza chiamata,
, deducendo che ogni problematica relativa alla Parte_3 prestazione commissionata dalla convenuta, relativa alla ideazione e creazione dell'interfaccia grafica semplificata per la visione e la registrazione di comandi in Intranet, era dipesa unicamente dal comportamento inadempiente di che non aveva mai fornito un oggetto testabile e CP_1 visionabile per test locali, né un ambiente di staging sul quale testare remotamente il progetto;
ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo contrattualmente previsto e mai corrisposto pari ad € 5.520, 50 (ossia 4.525,00 più IVA). In via di mero subordine, nel denegato caso in cui fosse stata ritenuta responsabile unitamente alla dei danni patiti dall'attrice, in relazione al solo contratto c.d. CP_1
DataMAF20, ha chiesto accertarsi in che misura il mancato avanzamento del progetto avesse inciso sugli eventuali danni. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., dopo vari rinvii per il tentativo di conciliazione e la formulazione di una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰ pagina 6 di 11 Alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. da ultimo, Cass. n. l5659/11).
Nel caso di specie, è pacifico che dei tre contratti sottoscritti tra l'attrice e la convenuta, solo il primo
( ) è stato portato a completa esecuzione, attraverso la ideazione, Controparte_8 progettazione e realizzazione di un prodotto finito (anche se, nella prospettazione attorea, del tutto inadatto all'uso). Viceversa, con riguardo agli altri due progetti (Trasduttore Rotativo RTS e Datamaf20 Acquisitore Dati), l'esecuzione della prestazione si è arrestata in corso d'opera, per responsabilità che le parti si sono reciprocamente attribuite a vicenda. Venendo quindi all'esame del primo contratto, occorre in via preliminare delibare l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2226 c.c. Ritiene il Tribunale che, con riguardo al contratto per la progettazione e realizzazione dell'Inclinometro IDS, tale eccezione sia fondata.
Il rapporto intercorso tra le parti è certamente qualificabile alla stregua di un contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c., in forza del quale la società convenuta ha assunto l'obbligazione, verso il pagamento di un corrispettivo, di eseguire un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio o coadiuvato da alcuni collaboratori. Pertanto, ai sensi dell'art. 2226 secondo comma c.c., i vizi e le difformità dell'opera dovevano essere denunciati dal committente, a pena di decadenza, nel termine di otto giorni dalla scoperta e l'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla consegna. Allorché, come nel caso di specie, la società esecutrice eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. Civ., n. 4908 dell'11.3.2015). Tale prova non è stata compiutamente assolta dall'attrice. Innanzitutto, in merito a tale ordine (cfr. docc.
1-4. Fasc. attrice) occorre considerare che, come ben illustrato anche in sede di c.t.u., seppur nel capitolato si parla solo di progetto e non esplicitamente di produzione fisica del dispositivo, le parti convengono sul fatto che dovesse consegnare 4 CP_1 schede, cioè 2 schede con uscite analogiche (con uscite in tensione e in corrente) e 2 con uscite digitali
(uscite Relais e CAN). Si sarebbero poi dovute produrre, accanto alle schede a basso costo con sensore pagina 7 di 11 Analog Device ADLX350, analoghe schede di alta gamma (con le medesime uscite) dotate di sensore ADLX355. In realtà sono state prodotte solo 2 schede di fascia bassa (una analogica e una digitale), in quanto si è convenuto che quelle di alta gamma sarebbero state troppo costose e quindi potevano essere realizzate in un secondo momento, a progetto consolidato. Emerge, quindi, dagli atti di causa e dalla stessa produzione documentale prodotta dall'attrice che il primo progetto è stato portato a compimento dalla convenuta, attraverso la realizzazione di un prodotto finito, seppur affetto da un errore di precisione di oltre il 5%. D'altra parte, a sostegno della definitiva esecuzione del progetto vi è innanzitutto il fatto che, diversamente dagli altri due contratti, il pagamento del corrispettivo da parte dell'attrice è avvenuto per l'intero saldo. Non solo, ma nella stessa lettera di contestazione e di risoluzione del contratto per asserito inadempimento della convenuta, inviata via pec dall'attrice il 19.10.2020 (cfr. doc. 49 fasc. attrice), si fa espresso riferimento all'inadempimento della con riferimento al primo contratto CP_1
Inclinometro nei termini non di mancata consegna, bensì di presenza di difetti funzionali. Tuttavia, l'istruttoria espletata non consente di ritenere che l'attrice abbiano formulato tempestiva denuncia alla società esecutrice della presenza delle problematiche e dei difetti richiamati nella missiva del 19.10.2020, distante oltre due anni dalla sottoscrizione del contratto e dagli intervenuti pagamenti. L'art. 2286 c.c. prescrive che la denunzia venga svolta entro otto giorni dalla scoperta, e che l'azione di garanzia sia stata proposta entro un anno dalla consegna delle opere.
Non può dunque che ritenersi irrimediabilmente tardiva la contestazione svolta da per Parte_1 la prima volta il 19/10/20 a distanza di oltre due anni e mezzo (28 mesi) dal pagamento della fattura a saldo del progetto IDS avvenuta il 6/6/2018. In assenza di elementi di segno contrario non può che ritenersi che, con il saldo della fattura finale, abbia accettato l'opera realizzata dalla Parte_1 convenuta.
Né può ritenersi che il vizio, successivamente rilevato, siano stato dolosamente occultato dal prestatore d'opera e ciò alla luce delle risultanze di cui alla ctu svolta in corso di causa che ha escluso la natura di vizio occulto, riconducendolo in un “malfunzionamento molto evidente che doveva immediatamente essere rilevato e quindi segnalato al fornitore”. Consegue che, in assenza di idonea dimostrazione di tempestiva denuncia dei vizi da parte dell'attrice, nel termine di otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, in mancanza di esercizio dell'azione di garanzia entro un anno dalla consegna dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 2226 secondo comma c.c., si deve dichiarare l'avvenuta decadenza o, quantomeno, la prescrizione dell'azione di garanzia, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto riferito all'Inclinometro IDS, di restituzione del corrispettivo versato per tale opera e di risarcimento dei danni derivanti dagli assunti vizi di tale opera.
Con riferimento, invece, agli altri due contratti, progetto del traduttore RTS e ACQUISITORE DATI DATAMAF 20 e relativo INTERFACCIA PC EXTRANET è risultato provato all'esito del giudizio che la prestazione non è stata portata a compimento dalla convenuta.
In particolare, in relazione al progetto del trasduttore RTS, come evidenziato anche dal ctu, CP_1 ha sviluppato la progettazione del dispositivo e ha prodotto schema elettrico e distinta dei materiali, ma non li ha inviati alla controparte. Risulta che l'arresto dell'attività del traduttore RTS sia stato determinato dalla incomprensione circa la parte che dovesse effettuare la scelta del magnete, mentre con riferimento al progetto DATAMAF20, il progetto sembra si sia arenato a causa del mancato accordo su come procedere per la visualizzazione in pagina 8 di 11 tempo reale dei dati acquisiti dal dispositivo, anche in considerazione del ruolo condotto dalla terza chiamata incaricata da dello sviluppo dell'interfaccia grafica (“Modulo Admin” e Pt_3 CP_1
“Portale Extranet per fruizione e monitoraggio Modulo”, come da doc. 49 ), di cui si dirà CP_1 subito appresso.
In ogni caso, è provato che, in relazione a entrambi i contratti, la messa a disposizione dei files, asseritamente riguardanti i due progetti sopra citati, sia stata compiuta dalla convenuta solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, ovvero con “invio a mezzo pec di tutti i documenti in data 12/11/21” (cfr. costituzione pag. 10 – rigo 2/5: “tutti i suddetti files dei progetti RTS e CP_1
Datamaf sono stati, comunque, trasmessi alla con pec 12/11/21 della Parte_1 TE che si allega”) (cfr. doc. 31 fasc. conv.). Effettivamente, come prontamente eccepito dalla difesa attorea, il doc. 31 prodotto dalla convenuta non prova l'invio di una comunicazione via pec alla controparte, trattandosi di una attestazione pdf di una email “WeTranfer” di solo invio, priva di ricevuta di consegna al destinatario e priva di “ricevuta di scarico dei files”, incapace di provare l'effettiva messa a disposizione dei documenti in essa indicati,
“quali 3 elementi Documentazione SC089 ( - Sensore Angolare).zip Pt_1
20 MB
Documentazione SC090 ( - Datamaf20).zip Pt_1
50 MB
Sorgenti Datamaf20.zip
Pertanto, tale documento, da un lato non prova la intervenuta, seppur tardiva, consegna dei files a controparte, dall'altro dimostra in via confessoria che tale documentazione non era stata inviata e messa a disposizione della controparte in precedenza.
Pertanto, ritiene il Tribunale, che in relazione a tali due contratti sia fondata e vada accolta la contestazione di inadempimento e di risoluzione negoziale inviata da con pec del 19/10/2020 Pt_1
(cfr.doc.49). Si ricorda che, avendo l'attrice in relazione a tali contratti contestato la totale assenza di prestazione, spettava alla convenuta, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio citato in premessa, provare di aver correttamente e compiutamente adempiuto. Inoltre, in materia di contratto d'opera, la sussistenza di una disciplina peculiare dettata dagli artt. 2222 e ss. non esclude in ogni caso l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che restano applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Pertanto, considerata la evidente gravità dell'inadempimento, va accolta la domanda di risoluzione dei Parte contratti relativi al traduttore e all'acquisitore dati 20 e conseguentemente va disposta CP_6 la restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c. all'attrice degli acconti pacificamente versati alla convenuta, Parte pari ad € 2.562,00 con riferimento al traduttore (doc. 17/18) ed € 22.783,50 (doc. 23-34) con riferimento al progetto ACQUISITORE DATI DATAMAF 20, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
Per quanto riguarda la posizione del terzo , alla luce delle risultanze di causa, Parte_3 ivi compresa la ctu, si ritiene che la difesa svolta dal terzo chiamato sia fondata e conseguentemente la domanda di manleva svolta dalla convenuta vada respinta. Premesso che il coinvolgimento della terza chiamata nel presente giudizio attiene esclusivamente all'ultimo dei contratti sottoscritti tra e ovvero quello avente ad oggetto “la CP_1 Pt_1 realizzazione del progetto di un ACQUISITORE DATI DATAMAF 20 e relativa “INTERFACCIA PC pagina 9 di 11 si rileva che è pacifico che , in esecuzione di detto contratto, ha affidato– CP_3 CP_1 mediante offerta n.2018214 del 28.11.2018 accettata con conferma d'ordine n.32 del 11.12.2018 – alla la creazione del «“Modulo Admin” amministrazione locale - a ON bordo Modulo - per visione e registrazione comandi in intranet» e del «Portale Extranet per fruizione e monitoraggio Modulo».
Va intanto considerato che, come rilevato anche dal CTU, alla è stata affidata la realizzazione Pt_3 della sola interfaccia grafica e non “la realizzazione dell'interfaccia PC” come, invece, indicato dalla convenuta, in quanto la scheda elettronica, il software, l'hardware e il protocollo di comunicazione per l'interfaccia grafica avrebbero dovuto essere realizzate esclusivamente dalla . CP_1
Precisati, quindi, i contorni e i limiti della prestazione negoziale assunta dalla terza chiamata nell'ambito del presente giudizio, si rileva come non sia emerso alcun legame causale tra la mancata consegna del progetto da parte di e la condotta di CP_1 Pt_3
È emerso, invece, come quest'ultima si sia trovata nell'oggettiva impossibilità di procedere, a seguito dell'arresto compiuto da . CP_1 Dovendo predisporre l'interfaccia grafica di elaborazione dati, la stessa necessitava di avere a Pt_3 disposizione la scheda elettronica, il software, l'hardware e il protocollo di comunicazione per l'interfaccia grafica dal quale tali dati dovevano essere rilevati. Lo stesso CTU ha confermato che “Si è solo visionata l'interfaccia PC Extranet sviluppata da (simulando l'acquisizione di dati da una Pt_3 scheda di memoria esterna), che è stata rilevata funzionante, seppur non completa per i motivi già citati
…” (cfr. pag.46 relazione C.T.U.). “Il progetto DATAMAF20 non è stato concluso per la contestazione insorta riguardo alla visualizzazione in tempo reale dei dati. L'interfaccia grafica è stata sviluppata dalla terza chiamata solo parzialmente, non avendo avuto a disposizione il Circuito Stampato per caricare e testare il SW completo”; “Per quanto riguarda l'attività di contestata da , si Pt_3 CP_1 ritiene che quanto sviluppato e visionato in riunione sia, … quanto era in grado di produrre Pt_3 senza aver potuto accedere al PCB, che non era mai stato nella sua disponibilità e che era fondamentale per procedere con lo sviluppo e con i test del SW”. Alla luce di tali risultanze, non solo la domanda di manleva azionata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata va respinta, ma va anche accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta per il pagamento del saldo prezzo dell'opera commissionata. Giova all'uopo precisare che, per espressa previsione contrattuale, il pagamento del compenso spettante alla prescindesse dall'avanzamento del progetto e dalla consegna ON del relativo prodotto commissionato dalla Parte_1 Ferma quindi la legittimità di quanto già percepito, alla spetta ricevere l'importo non ancora Pt_3 corrisposto pari ad € 5.337,50= (ossia due rate da 2.668,75 + IVA e dunque 4.375,00 + IVA), relativo alla seconda e terza rata che risultano scadute e impagate. Sono altresì dovuti gli interessi come da domanda. Il riparto delle spese di lite segue la soccombenza. Pertanto, nei rapporti tra attrice e convenuta, considerato il limitato accoglimento della domanda attorea, le spese sono poste a carico della convenuta con riguardo al valore dell'accolto. Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata, le spese sono poste interamente a carico della convenuta, avuto riguardo al valore della domanda di manleva, stante la sua integrale soccombenza. Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, considerata l'utilità ai fini di causa e l'accoglimento solo parziale delle pretese attoree, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in misura paritaria. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sez. I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. accertato e dichiarato per le ragioni di cui in motivazione l'inadempimento di TE di , dichiara la risoluzione dei contratti stipulati, rispettivamente, in data CP_1
25/05/2018 per la realizzazione di un Sensore Rotativo R.T.S. e, in data 06/09/2018 e 11/12/2018 per la realizzazione di un Acquisitore Dati DATAMAF20 e dell'Interfaccia PC
per fatto e colpa della convenuta per i motivi tutti di cui in narrativa, CP_3
2. conseguentemente, condanna al pagamento in favore di TE
a titolo di rimborso di quanto dalla medesima corrisposto alla convenuta in Parte_1 esecuzione dei due contratti di cui sopra, per € 2.562,00 con riferimento al traduttore RTS ed € 22.783,50 per l'acquisitore dati DATAMAF20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
3. rigetta per il resto le domande attoree;
4. rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
5. in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla terza chiamata, condanna
in persona del legale rapp.te pro tempore a corrispondere a TE
, a titolo di corrispettivo ancora dovuto, € 5.337,50 oltre ON interessi come da motivazione 6. condanna in persona del legale rapp.te pro tempore alla TE rifusione delle spese di lite in favore della società attrice, che liquida in € 5.077,00 per compenso, € 786,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed iva come per legge;
7. condanna in persona del legale rapp.te pro tempore alla TE rifusione delle spese in favore della terza chiamata che ON liquida in € 8.500,00 per compenso ed € 98,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed iva come per legge.
8. pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice e parte convenuta in misura paritaria.
Monza, 25.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6792/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TRAGELLA GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa TE P.IVA_2 dall'avv. BURASCHI SIMONA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa ON C.F._1 dall'avv. TOSI MATTIA, elettivamente domiciliata come in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza della convenuta di in relazione a tutti i contratti di cui in narrativa stipulati con la TE CP_1
rispettivamente, in data 15/12/2017 per la realizzazione di un Inclinometro I.D.S., in data Parte_1
pagina 1 di 11 25/05/2018 la realizzazione di un Sensore Rotativo R.T.S., in data 06/09/2018 e 11/12/2018 per la realizzazione di un Acquisitore Dati DATAMAF20 e dell'Interfaccia CP_3
- per l'effetto, accertare e dichiarate la risoluzione dei predetti contratti stipulati inter partes per fatto, colpa ed esclusiva responsabilità della convenuta per i motivi tutti di cui in narrativa,
- conseguentemente, condannare al pagamento in favore di TE CP_1 Pt_1
a titolo di rimborso di quanto dalla medesima corrisposto alla convenuta in esecuzione dei
[...] singoli contratti nella misura di complessivi Euro 43.078,42 o di quella maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di mora ex art.5 D.Lgs. n.231/2002 e 1284 comma
4 c.c., od al tasso legale, e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da TE Parte_1 in conseguenza degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla convenuta ad oggi ammontanti alla complessiva somma di Euro 44.516,25 o di quella maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di mora ex art.1284 comma 4 c.c., od al tasso legale, sino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese ed onorari di causa e Sentenza esecutiva ex lege.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi si ritenesse che l'inadempimento di non sia di gravità CP_1 tale da giustificare la risoluzione dei contratti in oggetto,
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta TE in relazione a tutti i contratti di cui in narrativa stipulati con la rispettivamente,
[...] Parte_1 in data 15/12/2017 per la realizzazione di un Inclinometro I.D.S., in data 25/05/2018 la realizzazione di un Sensore Rotativo R.T.S., in data 06/09/2018 e 11/12/2018 per la realizzazione di un Acquisitore Dati DATAMAF20 e dell'Interfaccia e, per l'effetto, disporre l'equa e proporzionale CP_3 riduzione del prezzo pagato da per tali contratti;
Pt_1
- condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da TE Parte_1 in conseguenza degli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla convenuta ad oggi ammontanti alla complessiva somma di Euro 44.516,25 o di quella maggior o minor somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di mora ex art.1284 comma 4 c.c., od al tasso legale, sino al saldo effettivo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Insta ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e del TE legale rappresentante di Hermes Digital, nonché prova per testi sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 29/10/2022;
- Nella sola ipotesi che il Giudicante ritenga che l'offerta di consegna formulata da per la CP_1 prima volta con lettera dell'Avv. Buraschi successiva alla contestazione della risoluzione contrattuale del 19/10/20 [doc.49bis/50], costituisca offerta idonea a realizzare il corretto adempimento del contratto: INSTA AMMETTERSI C.T.U. sugli “schemi elettrici” in possesso di , relativi al CP_1
SENSORE/TRASDUTTORE di cui al capitolo 6) della memoria ex art. 183 n. c.p.c., Parte_2 al fine di accertare cos'era l'oggetto del contratto e in cosa doveva consistere il prodotto finito oggetto del contratto;
la completezza ed idoneità degli schemi elettrici a costituire di per sé il prodotto finito oggetto del relativo contratto;
la rispondenza o meno degli schemi elettrici alle specifiche tecniche del capitolato di progetto del prodotto;
la loro realizzazione o meno a regola d'arte; la loro capacità ed
pagina 2 di 11 efficenza nel conseguire lo scopo del prodotto finito oggetto del contratto anche rispetto agli standards dei prodotti concorrenti dello stesso genere e specie;
la loro idoneità o meno alla commerciabilità quale prodotto finito e completo.
- in relazione al progetto ACQUISITORE DATI DATAMAF 20, e del relativo INTERFACCIA PC di cui al capitolo 11) della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., ci si riserva di chiedere CP_3 ulteriore C.T.U. nel caso in cui produca qualunque cosa ad esso progetto inerente, in CP_1 extremis, con la propria seconda memoria istruttoria, ed il Giudice ritenga tale ipotetica produzione idonea a costiuire un qualunque genere di adempimento contrattuale.
Per TE voglia l'intestato Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. nel merito: respingere tutte le domande formulate dall'attrice e dalla terza chiamata Parte_1 nei confronti della convenuta Parte_3
perché inveritiere ed infondate in fatto e in diritto;
TE
2. sempre nel merito: dichiarare improcedibile la domanda di risoluzione formulata dall'attrice per inadempimento conseguente alla contestazione di vizi e difetti nell'opera prestata Parte_1 dalla convenuta in quanto l'azione si è prescritta e l'attrice è TE CP_1 decaduta dalla denuncia ai sensi dell'art. 2226 c.c.;
3. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice accertare, comunque, dovuto l'importo di € 43.078,42 corrisposto complessivamente alla convenuta
in relazione ai contratti in oggetto, avendo riguardo all'utilità Controparte_4 conseguita dall'attrice ed al compenso per l'attività svolta ex artt. 2222 c.c. e 2228 c.c., stabilendo eventualmente in via ulteriormente denegata la somma ritenuta dovuta dal Giudice;
4. sempre nel merito: nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare in relazione al contratto inter partes la responsabilità della
[...] per grave inadempimento imputabile ex art. 1453 c.c., Parte_3 condannando conseguentemente la a Parte_3 manlevare la convenuta da ogni conseguenza dannosa e accertando che nessuna TE altra somma è dovuta dalla convenuta alla terza chiamata;
5. in ogni caso: condannare l'attrice e la terza chiamata, secondo la rispettiva soccombenza, alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, condannando, altresì, la al Parte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che l'Ill.mo
Giudice riterrà opportuna ed equa;
6. in via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie ed i documenti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta del 23/11/21, la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. del 30/10/22, la memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. del 19/11/22 e l'istanza del 25/10/23 di riesame del decreto di revoca del 23/10/23 depositata in sede di operazioni peritali;
Per ON Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale, nel merito
pagina 3 di 11 accertare e dichiarare, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, che in relazione al contratto c.d. DataMAF20, la responsabilità dell'inadempimento contrattuale è imputabile esclusivamente alla che, pertanto sarà l'unico soggetto tenuto a rispondere delle CP_1 eventuali conseguenze dannose;
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che la sia Parte_3 responsabile unitamente alla dei danni patiti dall'attrice, accertare e dichiarare, CP_1 sempre in relazione al solo contratto c.d. DataMAF20, in che misura il mancato avanzamento del progetto ha determinato l'inadempimento contrattuale della;
CP_1
In via riconvenzionale accertare e dichiarare la legittimità degli importi dovuti alla dalla – Parte_3 CP_1 in forza del contratto costituito da conferma d'ordine n.32 del 11.12.2018 e offerta n. 2018214 del 28.11.2018 - e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di Euro CP_1
4.375,00= oltre IVA, quale residuo importo del debito dalla stessa maturato nei confronti della
, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. Parte_3
In via istruttoria ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della attrice sul seguente Parte_1 capitolo: 1) vero che, in data 27 settembre 2019, in occasione di incontro congiunto tra le parti oggi in causa, mi veniva rammostrato il progetto di interfaccia grafica realizzato dalla riprodotto Pt_3 nell'All. 8) che veniva da me accettato. disporre la convocazione del Consulente nominato affinché quest'ultimo indichi dal punto di vista tecnico in che misura e in quale modo l'operato della Pt_3 avrebbe potuto, in via di mera ipotesi, impedire o anche soltanto rallentare l'esecuzione del progetto da parte di . CP_1
In ogni caso compensi professionali e spese di lite interamente refusi
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 TE
, esponendo in fatto quanto segue:
[...] che in data 15.12.2017 le parti stipulavano un primo contratto per la progettazione e realizzazione di un
INCLINOMETRO I.D.S. (traduttore sensore di inclinazione), compresi manualistica, assistenza tecnica ed avvio della procedura per il prezzo complessivo di € 11.950.00 oltre IVA con termine di consegna 90 giorni dalla conferma d'ordine (doc.1-4);
che, in esecuzione del primo contratto, l'attrice versava a gli importi richiesti a saldo per CP_1 complessivi € 17.732,92 (docc. 5-12, 82-85);
che, con ordine e relativo capitolato di progetto del 25.05.2018, l'attrice stipulava con la convenuta un secondo contratto per la progettazione e realizzazione di un SENSORE ROTATIVO R.T.S. compresivi manualistica, assistenza tecnica ed avvio della produzione per euro 8.540,00 con termine di consegna scadente a 60 giorni dall'ordine (doc. 14-16);
che, in esecuzione del predetto contratto, l'attrice versava l'acconto pari ad euro 2.562,00 (doc. 17/18);
che, con ordini e relativi capitolati di progetto del 6.09.2018 e 11.12.2018, l'attrice stipulava con la convenuta un terzo contratto per la realizzazione del progetto di un ACQUISITORE DATI DATAMAF
20 e relativo INTERFACCIA PC EXTRANET, oltre predisposizione di manualistica per il prezzo complessivo di € 31.720,00 con termine di consegna a 90 giorni dalla conferma d'ordine (doc. 19/22); che, in esecuzione di tale terzo contratto, l'attrice versava alla convenuta gli acconti richiesti per euro
22.783,50 (docc. 23-34). La società attrice ha quindi allegato che, a seguito della stipulazione dei tre contratti con la convenuta, aveva versato a quest'ultima la complessiva somma di € 43.078,42 lordi. L'attrice ha allegato, che, ciononostante, con riferimento a tutti e tre i contratti si erano verificate gravi problematiche. In particolare, con riferimento al primo progetto, INCLINOMETRO IDS, l'attrice ha sostenuto che aveva consegnato un prototipo che, sottoposto a plurimi collaudi e verifiche, CP_1 anche presso società terze, era risultato difforme dalle specifiche tecniche contrattuali e inidoneo allo scopo cui era destinato.
Anche con riferimento agli altri due progetti commissionati, il e Controparte_5 l'acquisitore dati DATAMAF20 con relativa interfaccia, l'attrice ha sostenuto che l'opera della convenuta non aveva condotto alla produzione di alcun risultato, prototipo o progetto utile. In forza di ciò, con raccomandata pec del 19.10.2020, aveva comunicato a la Pt_1 CP_1 risoluzione per inadempimento dei tre contratti, chiedendo la restituzione di quanto pagato in esecuzione di essi (doc. 49). Considerato il riscontro negativo da parte della controparte, l'attrice ha azionato il presente giudizio, concludendo per l'accertamento dell'inadempimento della convenuta in relazione a tutti e tre i contratti sottoscritti con conseguente dichiarazione di risoluzione dei predetti contratti e condanna della convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di quanto corrisposto in esecuzione degli stessi nella misura di € 43.078,42 o quella maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza degli inadempimenti della convenuta, ammontanti ad euro 44.516,25 o a quella maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 o a quello legale, sino al tasso legale, sino al saldo effettivo.
pagina 5 di 11 Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, TE sostenendo di aver correttamente eseguito la prestazione assunta, precisando altresì che l'attrice, che aveva già richiesto la consulenza della , le aveva commissionato TE Parte_4 l'ideazione e lo sviluppo software di un Inclinometro I.D.S. e nel 2018 l'ideazione e lo sviluppo software di un Sensore Rotativo R.T.S. e di un Acquisitore 20 con interfaccia PC CP_6 della quale è stata affidata la realizzazione alla società Pt_3 Parte_5 Contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, quindi, la prestazione assunta da non era di CP_1 vendita di apparecchi tecnologici, ma, sussumibile nell'ambito del contratto d'opera ex art. 2222 c.c., ed è consistita nell'esecuzione delle specifiche attività progettuali richieste dall'attrice necessitanti di attività che la stessa doveva svolgere. In sintesi, sottolineando come l'attrice avesse Parte_1 ottenuto il progetto e la consegna dei files da parte della la convenuta ha TE concluso per il rigetto delle domande attoree, in considerazione della utilità conseguita dall'attrice in relazione a tutti e tre i contratti inter partes, essendo divenuta proprietaria del software / firmware / hardware ideato e sviluppato dalla convenuta, e quindi del diritto di poterne disporre, cedendoli a terzi o di sfruttarne la commercializzazione. La convenuta ha inoltre sostenuto che le modifiche del progetto relative alla precisione del sensore che avevano comportato ulteriore attività di sperimentazione non erano comprese nel contratto inter-partes, così come le attività relative al collaudo che erano invece state affidate dalla alla società ; ha in ogni caso eccepito la prescrizione e la Parte_1 CP_7 decadenza da ogni azione ex art. 2226 c.c.
Considerata la ritenuta responsabilità della per non Parte_3 aver svolto alcuna delle attività commissionate relative all'Acquisitore dati DATAMAF20(ideazione grafica layout, programmazione funzionalità lato amministrazione e lato utente, impostazione delle sezioni della piattaforma gestibili tramite dashboard, beta testing e affiancamento in fase di avviamento piattaforma), la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamarla in causa, al fine di essere dalla stessa manlevata nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree. Autorizzatene la chiamata ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si è costituita in giudizio la terza chiamata,
, deducendo che ogni problematica relativa alla Parte_3 prestazione commissionata dalla convenuta, relativa alla ideazione e creazione dell'interfaccia grafica semplificata per la visione e la registrazione di comandi in Intranet, era dipesa unicamente dal comportamento inadempiente di che non aveva mai fornito un oggetto testabile e CP_1 visionabile per test locali, né un ambiente di staging sul quale testare remotamente il progetto;
ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo contrattualmente previsto e mai corrisposto pari ad € 5.520, 50 (ossia 4.525,00 più IVA). In via di mero subordine, nel denegato caso in cui fosse stata ritenuta responsabile unitamente alla dei danni patiti dall'attrice, in relazione al solo contratto c.d. CP_1
DataMAF20, ha chiesto accertarsi in che misura il mancato avanzamento del progetto avesse inciso sugli eventuali danni. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., dopo vari rinvii per il tentativo di conciliazione e la formulazione di una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
⃰ pagina 6 di 11 Alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. da ultimo, Cass. n. l5659/11).
Nel caso di specie, è pacifico che dei tre contratti sottoscritti tra l'attrice e la convenuta, solo il primo
( ) è stato portato a completa esecuzione, attraverso la ideazione, Controparte_8 progettazione e realizzazione di un prodotto finito (anche se, nella prospettazione attorea, del tutto inadatto all'uso). Viceversa, con riguardo agli altri due progetti (Trasduttore Rotativo RTS e Datamaf20 Acquisitore Dati), l'esecuzione della prestazione si è arrestata in corso d'opera, per responsabilità che le parti si sono reciprocamente attribuite a vicenda. Venendo quindi all'esame del primo contratto, occorre in via preliminare delibare l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2226 c.c. Ritiene il Tribunale che, con riguardo al contratto per la progettazione e realizzazione dell'Inclinometro IDS, tale eccezione sia fondata.
Il rapporto intercorso tra le parti è certamente qualificabile alla stregua di un contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c., in forza del quale la società convenuta ha assunto l'obbligazione, verso il pagamento di un corrispettivo, di eseguire un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio o coadiuvato da alcuni collaboratori. Pertanto, ai sensi dell'art. 2226 secondo comma c.c., i vizi e le difformità dell'opera dovevano essere denunciati dal committente, a pena di decadenza, nel termine di otto giorni dalla scoperta e l'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla consegna. Allorché, come nel caso di specie, la società esecutrice eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. Civ., n. 4908 dell'11.3.2015). Tale prova non è stata compiutamente assolta dall'attrice. Innanzitutto, in merito a tale ordine (cfr. docc.
1-4. Fasc. attrice) occorre considerare che, come ben illustrato anche in sede di c.t.u., seppur nel capitolato si parla solo di progetto e non esplicitamente di produzione fisica del dispositivo, le parti convengono sul fatto che dovesse consegnare 4 CP_1 schede, cioè 2 schede con uscite analogiche (con uscite in tensione e in corrente) e 2 con uscite digitali
(uscite Relais e CAN). Si sarebbero poi dovute produrre, accanto alle schede a basso costo con sensore pagina 7 di 11 Analog Device ADLX350, analoghe schede di alta gamma (con le medesime uscite) dotate di sensore ADLX355. In realtà sono state prodotte solo 2 schede di fascia bassa (una analogica e una digitale), in quanto si è convenuto che quelle di alta gamma sarebbero state troppo costose e quindi potevano essere realizzate in un secondo momento, a progetto consolidato. Emerge, quindi, dagli atti di causa e dalla stessa produzione documentale prodotta dall'attrice che il primo progetto è stato portato a compimento dalla convenuta, attraverso la realizzazione di un prodotto finito, seppur affetto da un errore di precisione di oltre il 5%. D'altra parte, a sostegno della definitiva esecuzione del progetto vi è innanzitutto il fatto che, diversamente dagli altri due contratti, il pagamento del corrispettivo da parte dell'attrice è avvenuto per l'intero saldo. Non solo, ma nella stessa lettera di contestazione e di risoluzione del contratto per asserito inadempimento della convenuta, inviata via pec dall'attrice il 19.10.2020 (cfr. doc. 49 fasc. attrice), si fa espresso riferimento all'inadempimento della con riferimento al primo contratto CP_1
Inclinometro nei termini non di mancata consegna, bensì di presenza di difetti funzionali. Tuttavia, l'istruttoria espletata non consente di ritenere che l'attrice abbiano formulato tempestiva denuncia alla società esecutrice della presenza delle problematiche e dei difetti richiamati nella missiva del 19.10.2020, distante oltre due anni dalla sottoscrizione del contratto e dagli intervenuti pagamenti. L'art. 2286 c.c. prescrive che la denunzia venga svolta entro otto giorni dalla scoperta, e che l'azione di garanzia sia stata proposta entro un anno dalla consegna delle opere.
Non può dunque che ritenersi irrimediabilmente tardiva la contestazione svolta da per Parte_1 la prima volta il 19/10/20 a distanza di oltre due anni e mezzo (28 mesi) dal pagamento della fattura a saldo del progetto IDS avvenuta il 6/6/2018. In assenza di elementi di segno contrario non può che ritenersi che, con il saldo della fattura finale, abbia accettato l'opera realizzata dalla Parte_1 convenuta.
Né può ritenersi che il vizio, successivamente rilevato, siano stato dolosamente occultato dal prestatore d'opera e ciò alla luce delle risultanze di cui alla ctu svolta in corso di causa che ha escluso la natura di vizio occulto, riconducendolo in un “malfunzionamento molto evidente che doveva immediatamente essere rilevato e quindi segnalato al fornitore”. Consegue che, in assenza di idonea dimostrazione di tempestiva denuncia dei vizi da parte dell'attrice, nel termine di otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, in mancanza di esercizio dell'azione di garanzia entro un anno dalla consegna dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 2226 secondo comma c.c., si deve dichiarare l'avvenuta decadenza o, quantomeno, la prescrizione dell'azione di garanzia, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto riferito all'Inclinometro IDS, di restituzione del corrispettivo versato per tale opera e di risarcimento dei danni derivanti dagli assunti vizi di tale opera.
Con riferimento, invece, agli altri due contratti, progetto del traduttore RTS e ACQUISITORE DATI DATAMAF 20 e relativo INTERFACCIA PC EXTRANET è risultato provato all'esito del giudizio che la prestazione non è stata portata a compimento dalla convenuta.
In particolare, in relazione al progetto del trasduttore RTS, come evidenziato anche dal ctu, CP_1 ha sviluppato la progettazione del dispositivo e ha prodotto schema elettrico e distinta dei materiali, ma non li ha inviati alla controparte. Risulta che l'arresto dell'attività del traduttore RTS sia stato determinato dalla incomprensione circa la parte che dovesse effettuare la scelta del magnete, mentre con riferimento al progetto DATAMAF20, il progetto sembra si sia arenato a causa del mancato accordo su come procedere per la visualizzazione in pagina 8 di 11 tempo reale dei dati acquisiti dal dispositivo, anche in considerazione del ruolo condotto dalla terza chiamata incaricata da dello sviluppo dell'interfaccia grafica (“Modulo Admin” e Pt_3 CP_1
“Portale Extranet per fruizione e monitoraggio Modulo”, come da doc. 49 ), di cui si dirà CP_1 subito appresso.
In ogni caso, è provato che, in relazione a entrambi i contratti, la messa a disposizione dei files, asseritamente riguardanti i due progetti sopra citati, sia stata compiuta dalla convenuta solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, ovvero con “invio a mezzo pec di tutti i documenti in data 12/11/21” (cfr. costituzione pag. 10 – rigo 2/5: “tutti i suddetti files dei progetti RTS e CP_1
Datamaf sono stati, comunque, trasmessi alla con pec 12/11/21 della Parte_1 TE che si allega”) (cfr. doc. 31 fasc. conv.). Effettivamente, come prontamente eccepito dalla difesa attorea, il doc. 31 prodotto dalla convenuta non prova l'invio di una comunicazione via pec alla controparte, trattandosi di una attestazione pdf di una email “WeTranfer” di solo invio, priva di ricevuta di consegna al destinatario e priva di “ricevuta di scarico dei files”, incapace di provare l'effettiva messa a disposizione dei documenti in essa indicati,
“quali 3 elementi Documentazione SC089 ( - Sensore Angolare).zip Pt_1
20 MB
Documentazione SC090 ( - Datamaf20).zip Pt_1
50 MB
Sorgenti Datamaf20.zip
Pertanto, tale documento, da un lato non prova la intervenuta, seppur tardiva, consegna dei files a controparte, dall'altro dimostra in via confessoria che tale documentazione non era stata inviata e messa a disposizione della controparte in precedenza.
Pertanto, ritiene il Tribunale, che in relazione a tali due contratti sia fondata e vada accolta la contestazione di inadempimento e di risoluzione negoziale inviata da con pec del 19/10/2020 Pt_1
(cfr.doc.49). Si ricorda che, avendo l'attrice in relazione a tali contratti contestato la totale assenza di prestazione, spettava alla convenuta, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio citato in premessa, provare di aver correttamente e compiutamente adempiuto. Inoltre, in materia di contratto d'opera, la sussistenza di una disciplina peculiare dettata dagli artt. 2222 e ss. non esclude in ogni caso l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che restano applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Pertanto, considerata la evidente gravità dell'inadempimento, va accolta la domanda di risoluzione dei Parte contratti relativi al traduttore e all'acquisitore dati 20 e conseguentemente va disposta CP_6 la restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c. all'attrice degli acconti pacificamente versati alla convenuta, Parte pari ad € 2.562,00 con riferimento al traduttore (doc. 17/18) ed € 22.783,50 (doc. 23-34) con riferimento al progetto ACQUISITORE DATI DATAMAF 20, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
Per quanto riguarda la posizione del terzo , alla luce delle risultanze di causa, Parte_3 ivi compresa la ctu, si ritiene che la difesa svolta dal terzo chiamato sia fondata e conseguentemente la domanda di manleva svolta dalla convenuta vada respinta. Premesso che il coinvolgimento della terza chiamata nel presente giudizio attiene esclusivamente all'ultimo dei contratti sottoscritti tra e ovvero quello avente ad oggetto “la CP_1 Pt_1 realizzazione del progetto di un ACQUISITORE DATI DATAMAF 20 e relativa “INTERFACCIA PC pagina 9 di 11 si rileva che è pacifico che , in esecuzione di detto contratto, ha affidato– CP_3 CP_1 mediante offerta n.2018214 del 28.11.2018 accettata con conferma d'ordine n.32 del 11.12.2018 – alla la creazione del «“Modulo Admin” amministrazione locale - a ON bordo Modulo - per visione e registrazione comandi in intranet» e del «Portale Extranet per fruizione e monitoraggio Modulo».
Va intanto considerato che, come rilevato anche dal CTU, alla è stata affidata la realizzazione Pt_3 della sola interfaccia grafica e non “la realizzazione dell'interfaccia PC” come, invece, indicato dalla convenuta, in quanto la scheda elettronica, il software, l'hardware e il protocollo di comunicazione per l'interfaccia grafica avrebbero dovuto essere realizzate esclusivamente dalla . CP_1
Precisati, quindi, i contorni e i limiti della prestazione negoziale assunta dalla terza chiamata nell'ambito del presente giudizio, si rileva come non sia emerso alcun legame causale tra la mancata consegna del progetto da parte di e la condotta di CP_1 Pt_3
È emerso, invece, come quest'ultima si sia trovata nell'oggettiva impossibilità di procedere, a seguito dell'arresto compiuto da . CP_1 Dovendo predisporre l'interfaccia grafica di elaborazione dati, la stessa necessitava di avere a Pt_3 disposizione la scheda elettronica, il software, l'hardware e il protocollo di comunicazione per l'interfaccia grafica dal quale tali dati dovevano essere rilevati. Lo stesso CTU ha confermato che “Si è solo visionata l'interfaccia PC Extranet sviluppata da (simulando l'acquisizione di dati da una Pt_3 scheda di memoria esterna), che è stata rilevata funzionante, seppur non completa per i motivi già citati
…” (cfr. pag.46 relazione C.T.U.). “Il progetto DATAMAF20 non è stato concluso per la contestazione insorta riguardo alla visualizzazione in tempo reale dei dati. L'interfaccia grafica è stata sviluppata dalla terza chiamata solo parzialmente, non avendo avuto a disposizione il Circuito Stampato per caricare e testare il SW completo”; “Per quanto riguarda l'attività di contestata da , si Pt_3 CP_1 ritiene che quanto sviluppato e visionato in riunione sia, … quanto era in grado di produrre Pt_3 senza aver potuto accedere al PCB, che non era mai stato nella sua disponibilità e che era fondamentale per procedere con lo sviluppo e con i test del SW”. Alla luce di tali risultanze, non solo la domanda di manleva azionata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata va respinta, ma va anche accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta per il pagamento del saldo prezzo dell'opera commissionata. Giova all'uopo precisare che, per espressa previsione contrattuale, il pagamento del compenso spettante alla prescindesse dall'avanzamento del progetto e dalla consegna ON del relativo prodotto commissionato dalla Parte_1 Ferma quindi la legittimità di quanto già percepito, alla spetta ricevere l'importo non ancora Pt_3 corrisposto pari ad € 5.337,50= (ossia due rate da 2.668,75 + IVA e dunque 4.375,00 + IVA), relativo alla seconda e terza rata che risultano scadute e impagate. Sono altresì dovuti gli interessi come da domanda. Il riparto delle spese di lite segue la soccombenza. Pertanto, nei rapporti tra attrice e convenuta, considerato il limitato accoglimento della domanda attorea, le spese sono poste a carico della convenuta con riguardo al valore dell'accolto. Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata, le spese sono poste interamente a carico della convenuta, avuto riguardo al valore della domanda di manleva, stante la sua integrale soccombenza. Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, considerata l'utilità ai fini di causa e l'accoglimento solo parziale delle pretese attoree, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in misura paritaria. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sez. I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. accertato e dichiarato per le ragioni di cui in motivazione l'inadempimento di TE di , dichiara la risoluzione dei contratti stipulati, rispettivamente, in data CP_1
25/05/2018 per la realizzazione di un Sensore Rotativo R.T.S. e, in data 06/09/2018 e 11/12/2018 per la realizzazione di un Acquisitore Dati DATAMAF20 e dell'Interfaccia PC
per fatto e colpa della convenuta per i motivi tutti di cui in narrativa, CP_3
2. conseguentemente, condanna al pagamento in favore di TE
a titolo di rimborso di quanto dalla medesima corrisposto alla convenuta in Parte_1 esecuzione dei due contratti di cui sopra, per € 2.562,00 con riferimento al traduttore RTS ed € 22.783,50 per l'acquisitore dati DATAMAF20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
3. rigetta per il resto le domande attoree;
4. rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
5. in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla terza chiamata, condanna
in persona del legale rapp.te pro tempore a corrispondere a TE
, a titolo di corrispettivo ancora dovuto, € 5.337,50 oltre ON interessi come da motivazione 6. condanna in persona del legale rapp.te pro tempore alla TE rifusione delle spese di lite in favore della società attrice, che liquida in € 5.077,00 per compenso, € 786,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed iva come per legge;
7. condanna in persona del legale rapp.te pro tempore alla TE rifusione delle spese in favore della terza chiamata che ON liquida in € 8.500,00 per compenso ed € 98,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed iva come per legge.
8. pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice e parte convenuta in misura paritaria.
Monza, 25.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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