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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
Nella procedura n. 1807/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1807/2023 tra avv. GARGANI BENEDETTO) Parte_1
APPELLANTE e (avv. NUNZIATA CINZIA) CP_1
APPELLATA
* Oggi 17/04/2024, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'appellante l'Avv. Carlotta Pieroni in sostituzione dell'Avv. Gargani;
- per l'appellata l'Avv. Francesco Ortaggio in sostituzione dell'Avv. Nunziata. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e discutono oralmente la causa riportandosi agli stessi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1807/2023 promossa da: (C.F.: , con il Patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti GARGANI BENEDETTO e MACCARONE GUIDO APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'avv. NUNZIATA CP_1 C.F._1
CINZIA APPELLATA
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 206/23, depositata il 15.02.2023
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto nnanzi CP_1 Parte_1 al Giudice di Pace di Reggio Emilia esponendo:
- di avere stipulato in data 1.12.2006 e in data 16.02.2017 con la convenuta due contratti di finanziamento per l'importo capitale lordo rispettivamente di € 34.680,00 e € 29.460,00, da rimborsarsi ciascuno in 120 rate mensili tramite cessione del quinto dello stipendio;
- di avere estinto anticipatamente entrambi i prestiti, il primo in data 31.03.2013 e il secondo in data 30.04.2021;
- che, al momento dell'estinzione, la società finanziatrice le avrebbe dovuto restituire la quota di tutti i costi del credito dovuti per la restante parte di ciascun contratto, ammontanti rispettivamente ad € 1.054,94 e ad € 436,81, calcolati in base al criterio pro rata temporis, conformemente a quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/10;
- che tale disposizione, interpretata alla luce dei principi espressi dalla CGUE con la nota sentenza 11.09.2019 Lexitor, sancisce il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, a ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, ulteriori rispetto agli
2 interessi, ad eccezione dei soli oneri erariali, dunque senza distinzione fra costi “upfront” (maturati in relazione alla sola stipula del contratto) e costi “recurring” (ossia soggetti a maturazione nel tempo);
- che tali principi sono immediatamente cogenti all'interno dell'ordinamento nazionale e impongono al giudice di disapplicare ogni eventuale clausola contrattuale contraria. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 1.491,75, indebitamente trattenuta da quest'ultima, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. Nel costituirsi in giudizio, a eccepito in via Parte_1 preliminare la incompetenza per valore del Giudice di Pace, in favore del Tribunale, involgendo la controversia un esame complessivo dei rapporti di mutuo tra la banca e il cliente e dovendo quindi parametrarsi il suo valore a quello dei due prestiti e non all'importo ripetuto dall'attrice. Nel merito, ha contestato innanzitutto la normativa invocata da quest'ultima deducendo:
- che l'art. 125 sexies TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 141/10 e successivamente modificato dall'art. 11 octies del D.L. 73/21, convertito con L. 106/21;
- che, con riferimento al primo contratto di finanziamento, stipulato in data 1.12.2006, l'art. 125 sexies TUB non può quindi trovare applicazione, dovendosi invece applicare l'art. 125, comma 2 TUB vigente ratione temporis, il quale prevedeva “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”;
- che, in assenza di intervento del CICR, la disposizione di riferimento era costituita dall'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro del Tesoro 8.07.1992, il quale riconosceva, in caso di recesso anticipato, il “versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo”;
- che, con riferimento al secondo contratto di finanziamento, stipulato in data 16.02.2017, va applicato l'art. 125 sexies TUB nel testo a quell'epoca vigente, il quale prevedeva, in caso di estinzione anticipata il diritto del consumatore a ottenere il rimborso “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, ovvero dei soli costi recurring, e non di quelli up front, sostenuti al momento della stipula del contratto di mutuo;
- che i principi espressi dalla sentenza CGUE Lexitor non trovano immediata applicazione;
- che infatti, il D.L. 73/21, convertito con L. 106/21, con l'art. 11 octies ha modificato l'art. 125 sexies TUB in senso conforme ai suddetti principi e contestualmente ha specificato che la nuova disposizione si applica solamente ai contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della stessa L. 106/21, così escludendo l'efficacia retroattiva sia della nuova normativa, sia, in ogni caso, dei principi enunciati dalla CGUE. Ha poi eccepito:
- l'infondatezza delle domande attoree in quanto, con riferimento a entrambi i contratti, la ha specificamente sottoscritto le clausole che prevedevano, per il caso di estinzione CP_1 anticipata del finanziamento, la limitazione del rimborso ad una parte dei costi;
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé con riferimento alle spese di
3 intermediazione e in ogni caso la non debenza delle stesse trattandosi di spese up front, e quindi non rimborsabili, e comunque già in parte restituite dalla stessa;
CP_2
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé con riferimento alle spese di assicurazione e in ogni caso la non debenza delle stesse trattandosi di spese obbligatorie per legge (DPR 180/50) e già in parte rimborsate dalla Compagnia di Assicurazione;
- l'infondatezza della domanda relativa agli interessi, che andrebbero calcolati non dal momento dell'estinzione dei rapporti, ma dalla domanda giudiziale;
- l'erroneità dei calcoli avversari, effettuati sulla base del criterio pro rata temporis, anziché di quello, corretto, del tasso di interesse effettivo;
- la prescrizione della domanda. Ha, infine, dedotto di avere già versato alla , con riferimento al secondo CP_1 contratto di finanziamento, la somma complessiva di € 786,52 di cui € 114,11 a titolo restituzione di quota parte delle spese di istruttoria ed € 672,41 a titolo di restituzione di quota parte delle spese di intermediazione. Pertanto, trattandosi di somme non dovute e quindi trattenute indebitamente dall'attrice, ne ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione. Con sentenza n. 206/23 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha accolto la domanda attorea, ha rigettato la domanda riconvenzionale e ha condannato
[...]
restituire a la somma di € 1.491,75 oltre Parte_1 CP_1 interessi dalla domanda al saldo, compensando interamente le spese di lite. Avverso la decisione ha interposto tempestivo appello l'istituto di credito dolendosi del mancato accoglimento delle eccezioni svolte nel primo grado di giudizio e sostanzialmente riproponendole sottoforma di motivi di gravame. In particolare, a censurato la sentenza nelle Parte_1 parti in cui il Giudice di Pace:
- ha ritenuto applicabile al primo finanziamento la sentenza e, comunque, CP_3
l'art. 125 sexies TUB, non vigente all'epoca della stipulazione del contratto;
- ha ritenuto applicabile la sentenza anche al secondo contratto di finanziamento CP_3
(peraltro, la stessa Corte di Giustizia con la sentenza 9.02.2023, resa nella causa C-555/21, avrebbe affermato la rimborsabilità delle sole spese recurring, e non di quelle upfront) e non ha tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali che escludono il rimborso dei costi upfront sono estremamente chiare e sono state specificamente sottoscritte dalla;
CP_1
- ha (implicitamente) affermato la rimborsabilità dei costi dell'intermediario, nonostante si tratti di costi upfront (e quindi, di per se stessi, non ripetibili) e comunque mai effettivamente trattenuti dalla che li ha versati ad un soggetto terzo;
CP_2
- ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riguardo ai costi di assicurazione, nonostante in base all'art. 22, commi da 15 quater a15 sexies della L. 221/12, di conversione del D.L. 179/12, gravi esclusivamente a carico delle Compagnie di assicurazione l'obbligo di restituzione del premio assicurativo non goduto in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto;
inoltre, ha riconosciuto in favore della il diritto CP_1 al rimborso delle spese assicurative nonostante quest'ultima abbia già percepito, direttamente dalla Compagnia Assicurativa, con riferimento al primo finanziamento, la somma di € 106,82 per il premio rischio impiego e la somma di € 112,93 per il premio rischio vita;
4 - ha rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 786,52;
- ha implicitamente ritenuto corretto il calcolo delle spese upfront in base al criterio del pro-rata temporis, anziché secondo il diverso – e corretto - criterio del tasso interno di rendimento effettivo. Sulla base di tali motivi, a insistito per la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado con l'accoglimento delle conclusioni già spiegate in quel giudizio e la condanna della alla restituzione non solo delle somme oggetto della CP_1 domanda riconvenzionale, pari a € 786,52, ma anche di quelle versate in ottemperanza alla pronuncia impugnata. L'appellata si è costituita dopo la prima udienza, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Si esaminano partitamente i diversi motivi di appello. 2.1 Il primo motivo è infondato:
- come noto, l'art. 125 sexies TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 141/10 e, nella sua formulazione originaria, prevedeva:
“
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”;
- con la novella introdotta dal DL. 73/21, conv. L. 106/21, il testo della disposizione in esame è stato sostituito dal seguente:
“
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il
5 criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".
- l'art. 11 octies, comma 2 D.L. 73/21 ha specificato che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- venendo al caso di specie, il primo contratto di finanziamento (n. 3351) è stato stipulato in data 1.12.2006, epoca in cui l'art. 125 sexies TUB non era ancora stato introdotto;
- ad esso è quindi pacificamente applicabile l'art. 125 TUB;
- tale disposizione, nella sua formulazione all'epoca vigente, stabiliva testualmente che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”;
- è pacifico che il CICR non sia mai intervenuto a individuare le modalità di attuazione dell'equa riduzione;
- la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 25977/23, pronunciandosi in un caso analogo a quello in esame (finanziamento stipulato da consumatore sotto la vigenza della disposizione citata), ha sancito il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”;
- il principio si fonda su una interpretazione della disposizione in esame conforme al diritto europeo, che questo Tribunale condivide e fa propria, e che qui appare opportuno riportare testualmente “
2.8.Il Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto
6 applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore.
2.9.Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2".
2.15.Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
C-649/17, EU:C:2019:576, punto Organizzazione_1
37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni
7 degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
2.18.Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_1 Persona_2
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore alla CP_3 riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.20.La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria.
2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo.
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo CP_3 totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.20.La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria.
2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo”;
- da quanto sopra discende che l'unica possibilità di interpretare l'art. 125 TUB, nella sua formulazione originaria, in senso conforme al concetto europeo di tutela del consumatore è quello di ritenere che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la riduzione del costo complessivo del credito può ritenersi effettivamente “equa” solo se comprende tutti i costi del credito stesso, senza alcuna distinzione fra quelli recurring e quelli up front;
8 - e ciò a prescindere dal fatto che l'irrilevanza di tale distinzione sia stata sancita in modo espresso dal legislatore nazionale solamente attraverso la modifica dell'art. 125 sexies TUB con il D.L. 73/21 e con riferimento ai soli contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
- da un lato, infatti, la novella non può impedire né escludere che la normativa antecedente
– ove applicabile – venga interpretata in modo “corretto”, ossia conforme al diritto europeo (gerarchicamente sovraordinato a quello interno); dall'altro lato, va evidenziato che la pronuncia della Suprema Corte sopra riportata è intervenuta oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.L. 73/21, pertanto non può non avere tenuto conto della novella;
- inoltre, sempre con la medesima pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”;
- ciò in quanto clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore, consentendo all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr. anche C. 19565/20);
- l'applicazione di tale principio al caso di specie rende quindi del tutto irrilevante che le clausole del contratto di finanziamento escludenti il rimborso di una parte dei costi del credito fossero scritte in modo chiaro e comprensibile e rechino la doppia sottoscrizione da parte della
. CP_1
2.2 Il secondo motivo d'appello riguarda il secondo contratto di finanziamento, stipulato il 16.02.2017, e dunque sotto la vigenza dell'art. 125 sexies TUB nella sua versione ante D.L. 73/21. Le argomentazioni svolte nel sottoparagrafo che precede valgono, per quanto di ragione, anche con riferimento a tale contratto e comportano l'infondatezza anche di questo motivo di gravame. Né sono smentite dalla sentenza CGUE 9.02.2023 resa nella C-551, citata dall'appellante, in quanto tale ultima pronuncia non ha affatto sconfessato i principi espressi nella sentenza e, in ogni caso, come sottolineato dall'appellata nella propria comparsa, essa riguarda CP_3 una materia differente da quella in esame. 2.3 E' infondato anche il terzo motivo di appello, dovendosi osservare quanto segue:
- in base a tutte le considerazioni che precedono, la qualificazione dei costi di intermediazione come spese upfront non ne esclude la rimborsabilità;
- sotto il profilo della legittimazione passiva, va pienamente condivisa la motivazione espressa sul punto dal Giudice di prime cure;
- sussiste infatti, del tutto pacificamente, un collegamento negoziale tra il rapporto di mediazione creditizia (intercorrente fra e intermediario) e il contratto di finanziamento CP_2
(stipulato dal consumatore con la , in base al quale il primo è preordinato e accessorio al CP_2 secondo;
9 - ora, l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, mediante l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre figure similari, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata;
- tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contestualmente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli all'intermediario;
- la circostanza che la somma sborsata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere quindi l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata;
- da quanto sopra deriva che, con riferimento alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione, la legittimazione passiva spetta senz'altro alla Banca appellante. 2.4 Con riferimento al quarto motivo di appello, relativo al rimborso degli oneri assicurativi, si osserva:
- sotto il profilo della legittimazione passiva, vanno richiamate tutte le considerazioni già svolte al paragrafo che precede, in considerazione dell'innegabile collegamento negoziale fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, che comporta l'obbligo in capo al soggetto finanziatore di restituire, in caso di estinzione anticipata del prestito, anche le somme corrisposte dal cliente con riferimento al rapporto assicurativo;
- la norma invocata dall'odierna appellante (art. 22 commi 15 quater e seguenti L. 221/12
- “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati) è inconferente poiché essa da un lato non esclude un obbligo concorrente del finanziatore e dell'assicuratore e, dall'altro lato, va interpretata alla luce del testo e della finalità della dir. 87/102/CE, che è quella di garantire una tutela effettiva del consumatore;
- la responsabilità della banca non è quindi esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso;
- ciò posto, la censura sollevata da invece Parte_1 fondata nella parte relativa alla mancata considerazione, da parte del Primo Giudice, delle somme già corrisposte alla direttamente dall'Assicurazione con riferimento al CP_1 primo finanziamento, pari a complessivi € 219,75;
- effettivamente, il versamento delle somme è documentato (cfr. doc. 64 allegato alla
10 comparsa costitutiva di primo grado), la sentenza impugnata nulla dice sul punto e l'appellata, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato alcunché;
- conseguentemente, l'importo sopra indicato deve essere decurtato dal totale dovuto dalla alla . CP_2 CP_1
2.5 Tutte le superiori considerazioni conducono a respingere il quinto motivo di appello, con il quale a censurato la pronuncia di primo grado Parte_1 nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione, da parte della , delle somme corrisposte dalla stessa ante causam e relative a spese CP_1 CP_2 upfront. Quanto, invece, alla domanda contestualmente proposta da di Parte_1 restituzione degli importi versati in ottemperanza alla sentenza, essa è fondata nei limiti di quanto indicato al paragrafo n.
2.4 che precede. 2.6 E', infine, inammissibile l'ulteriore motivo di gravame proposto dalla secondo il CP_2 quale i conteggi effettuati dalla sarebbero errati, in quanto basati sul criterio pro rata CP_1 temporis, anziché su quello del tasso interno di rendimento effettivo. L'appellante, infatti, si è limitata a riprodurre pedissequamente le difese già svolte in proposito nella comparsa costitutiva di primo grado, richiamando in modo del tutto apodittico i
“principi contabili (IAS 39)”, ma senza chiarirne l'incidenza sul calcolo degli importi e senza allegare un preciso conteggio alternativo a quello fornito dalla cliente. La censura è, pertanto, del tutto generica e quindi, appunto, inammissibile. 3. In definitiva, l'appello va accolto limitatamente a quanto indicato nel par.
2.4 e, conseguentemente, la sentenza di primo grado va riformata prevedendo la condanna di alla restituzione, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di € 1.272,00 (ossia € 1.491,75, detratto l'importo di € 219,75 versato
[...] direttamente dalla Assicurazione alla ). CP_1
Essendo pacifico che ha già corrisposto alla la somma di € Parte_1 CP_1
1.491,75 in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace, la seconda va condannata a restituire alla prima (che ha formulato espressa domanda in questa sede) l'importo di € 219,75. 4. L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite sia per il primo grado di giudizio (come già stabilito dal Giudice di Pace), sia per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa d'appello in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, NA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della minor somma di € 1.272,00, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado all'effettivo pagamento;
NA l'appellata a restituire in favore dell'appellante la somma di € 219,75, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
11 DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. Così deciso a Reggio Emilia il 17/04/2024 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
12
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1807/2023 tra avv. GARGANI BENEDETTO) Parte_1
APPELLANTE e (avv. NUNZIATA CINZIA) CP_1
APPELLATA
* Oggi 17/04/2024, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'appellante l'Avv. Carlotta Pieroni in sostituzione dell'Avv. Gargani;
- per l'appellata l'Avv. Francesco Ortaggio in sostituzione dell'Avv. Nunziata. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e discutono oralmente la causa riportandosi agli stessi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1807/2023 promossa da: (C.F.: , con il Patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti GARGANI BENEDETTO e MACCARONE GUIDO APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'avv. NUNZIATA CP_1 C.F._1
CINZIA APPELLATA
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 206/23, depositata il 15.02.2023
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto nnanzi CP_1 Parte_1 al Giudice di Pace di Reggio Emilia esponendo:
- di avere stipulato in data 1.12.2006 e in data 16.02.2017 con la convenuta due contratti di finanziamento per l'importo capitale lordo rispettivamente di € 34.680,00 e € 29.460,00, da rimborsarsi ciascuno in 120 rate mensili tramite cessione del quinto dello stipendio;
- di avere estinto anticipatamente entrambi i prestiti, il primo in data 31.03.2013 e il secondo in data 30.04.2021;
- che, al momento dell'estinzione, la società finanziatrice le avrebbe dovuto restituire la quota di tutti i costi del credito dovuti per la restante parte di ciascun contratto, ammontanti rispettivamente ad € 1.054,94 e ad € 436,81, calcolati in base al criterio pro rata temporis, conformemente a quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/10;
- che tale disposizione, interpretata alla luce dei principi espressi dalla CGUE con la nota sentenza 11.09.2019 Lexitor, sancisce il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, a ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, ulteriori rispetto agli
2 interessi, ad eccezione dei soli oneri erariali, dunque senza distinzione fra costi “upfront” (maturati in relazione alla sola stipula del contratto) e costi “recurring” (ossia soggetti a maturazione nel tempo);
- che tali principi sono immediatamente cogenti all'interno dell'ordinamento nazionale e impongono al giudice di disapplicare ogni eventuale clausola contrattuale contraria. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 1.491,75, indebitamente trattenuta da quest'ultima, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. Nel costituirsi in giudizio, a eccepito in via Parte_1 preliminare la incompetenza per valore del Giudice di Pace, in favore del Tribunale, involgendo la controversia un esame complessivo dei rapporti di mutuo tra la banca e il cliente e dovendo quindi parametrarsi il suo valore a quello dei due prestiti e non all'importo ripetuto dall'attrice. Nel merito, ha contestato innanzitutto la normativa invocata da quest'ultima deducendo:
- che l'art. 125 sexies TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 141/10 e successivamente modificato dall'art. 11 octies del D.L. 73/21, convertito con L. 106/21;
- che, con riferimento al primo contratto di finanziamento, stipulato in data 1.12.2006, l'art. 125 sexies TUB non può quindi trovare applicazione, dovendosi invece applicare l'art. 125, comma 2 TUB vigente ratione temporis, il quale prevedeva “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”;
- che, in assenza di intervento del CICR, la disposizione di riferimento era costituita dall'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro del Tesoro 8.07.1992, il quale riconosceva, in caso di recesso anticipato, il “versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo”;
- che, con riferimento al secondo contratto di finanziamento, stipulato in data 16.02.2017, va applicato l'art. 125 sexies TUB nel testo a quell'epoca vigente, il quale prevedeva, in caso di estinzione anticipata il diritto del consumatore a ottenere il rimborso “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, ovvero dei soli costi recurring, e non di quelli up front, sostenuti al momento della stipula del contratto di mutuo;
- che i principi espressi dalla sentenza CGUE Lexitor non trovano immediata applicazione;
- che infatti, il D.L. 73/21, convertito con L. 106/21, con l'art. 11 octies ha modificato l'art. 125 sexies TUB in senso conforme ai suddetti principi e contestualmente ha specificato che la nuova disposizione si applica solamente ai contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della stessa L. 106/21, così escludendo l'efficacia retroattiva sia della nuova normativa, sia, in ogni caso, dei principi enunciati dalla CGUE. Ha poi eccepito:
- l'infondatezza delle domande attoree in quanto, con riferimento a entrambi i contratti, la ha specificamente sottoscritto le clausole che prevedevano, per il caso di estinzione CP_1 anticipata del finanziamento, la limitazione del rimborso ad una parte dei costi;
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé con riferimento alle spese di
3 intermediazione e in ogni caso la non debenza delle stesse trattandosi di spese up front, e quindi non rimborsabili, e comunque già in parte restituite dalla stessa;
CP_2
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé con riferimento alle spese di assicurazione e in ogni caso la non debenza delle stesse trattandosi di spese obbligatorie per legge (DPR 180/50) e già in parte rimborsate dalla Compagnia di Assicurazione;
- l'infondatezza della domanda relativa agli interessi, che andrebbero calcolati non dal momento dell'estinzione dei rapporti, ma dalla domanda giudiziale;
- l'erroneità dei calcoli avversari, effettuati sulla base del criterio pro rata temporis, anziché di quello, corretto, del tasso di interesse effettivo;
- la prescrizione della domanda. Ha, infine, dedotto di avere già versato alla , con riferimento al secondo CP_1 contratto di finanziamento, la somma complessiva di € 786,52 di cui € 114,11 a titolo restituzione di quota parte delle spese di istruttoria ed € 672,41 a titolo di restituzione di quota parte delle spese di intermediazione. Pertanto, trattandosi di somme non dovute e quindi trattenute indebitamente dall'attrice, ne ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione. Con sentenza n. 206/23 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha accolto la domanda attorea, ha rigettato la domanda riconvenzionale e ha condannato
[...]
restituire a la somma di € 1.491,75 oltre Parte_1 CP_1 interessi dalla domanda al saldo, compensando interamente le spese di lite. Avverso la decisione ha interposto tempestivo appello l'istituto di credito dolendosi del mancato accoglimento delle eccezioni svolte nel primo grado di giudizio e sostanzialmente riproponendole sottoforma di motivi di gravame. In particolare, a censurato la sentenza nelle Parte_1 parti in cui il Giudice di Pace:
- ha ritenuto applicabile al primo finanziamento la sentenza e, comunque, CP_3
l'art. 125 sexies TUB, non vigente all'epoca della stipulazione del contratto;
- ha ritenuto applicabile la sentenza anche al secondo contratto di finanziamento CP_3
(peraltro, la stessa Corte di Giustizia con la sentenza 9.02.2023, resa nella causa C-555/21, avrebbe affermato la rimborsabilità delle sole spese recurring, e non di quelle upfront) e non ha tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali che escludono il rimborso dei costi upfront sono estremamente chiare e sono state specificamente sottoscritte dalla;
CP_1
- ha (implicitamente) affermato la rimborsabilità dei costi dell'intermediario, nonostante si tratti di costi upfront (e quindi, di per se stessi, non ripetibili) e comunque mai effettivamente trattenuti dalla che li ha versati ad un soggetto terzo;
CP_2
- ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riguardo ai costi di assicurazione, nonostante in base all'art. 22, commi da 15 quater a15 sexies della L. 221/12, di conversione del D.L. 179/12, gravi esclusivamente a carico delle Compagnie di assicurazione l'obbligo di restituzione del premio assicurativo non goduto in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto;
inoltre, ha riconosciuto in favore della il diritto CP_1 al rimborso delle spese assicurative nonostante quest'ultima abbia già percepito, direttamente dalla Compagnia Assicurativa, con riferimento al primo finanziamento, la somma di € 106,82 per il premio rischio impiego e la somma di € 112,93 per il premio rischio vita;
4 - ha rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 786,52;
- ha implicitamente ritenuto corretto il calcolo delle spese upfront in base al criterio del pro-rata temporis, anziché secondo il diverso – e corretto - criterio del tasso interno di rendimento effettivo. Sulla base di tali motivi, a insistito per la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado con l'accoglimento delle conclusioni già spiegate in quel giudizio e la condanna della alla restituzione non solo delle somme oggetto della CP_1 domanda riconvenzionale, pari a € 786,52, ma anche di quelle versate in ottemperanza alla pronuncia impugnata. L'appellata si è costituita dopo la prima udienza, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Si esaminano partitamente i diversi motivi di appello. 2.1 Il primo motivo è infondato:
- come noto, l'art. 125 sexies TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 141/10 e, nella sua formulazione originaria, prevedeva:
“
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”;
- con la novella introdotta dal DL. 73/21, conv. L. 106/21, il testo della disposizione in esame è stato sostituito dal seguente:
“
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il
5 criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".
- l'art. 11 octies, comma 2 D.L. 73/21 ha specificato che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- venendo al caso di specie, il primo contratto di finanziamento (n. 3351) è stato stipulato in data 1.12.2006, epoca in cui l'art. 125 sexies TUB non era ancora stato introdotto;
- ad esso è quindi pacificamente applicabile l'art. 125 TUB;
- tale disposizione, nella sua formulazione all'epoca vigente, stabiliva testualmente che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”;
- è pacifico che il CICR non sia mai intervenuto a individuare le modalità di attuazione dell'equa riduzione;
- la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 25977/23, pronunciandosi in un caso analogo a quello in esame (finanziamento stipulato da consumatore sotto la vigenza della disposizione citata), ha sancito il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”;
- il principio si fonda su una interpretazione della disposizione in esame conforme al diritto europeo, che questo Tribunale condivide e fa propria, e che qui appare opportuno riportare testualmente “
2.8.Il Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto
6 applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore.
2.9.Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.
2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2".
2.15.Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019,
C-649/17, EU:C:2019:576, punto Organizzazione_1
37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni
7 degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
2.18.Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_1 Persona_2
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore alla CP_3 riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.20.La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria.
2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo.
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo CP_3 totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.20.La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria.
2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo”;
- da quanto sopra discende che l'unica possibilità di interpretare l'art. 125 TUB, nella sua formulazione originaria, in senso conforme al concetto europeo di tutela del consumatore è quello di ritenere che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la riduzione del costo complessivo del credito può ritenersi effettivamente “equa” solo se comprende tutti i costi del credito stesso, senza alcuna distinzione fra quelli recurring e quelli up front;
8 - e ciò a prescindere dal fatto che l'irrilevanza di tale distinzione sia stata sancita in modo espresso dal legislatore nazionale solamente attraverso la modifica dell'art. 125 sexies TUB con il D.L. 73/21 e con riferimento ai soli contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
- da un lato, infatti, la novella non può impedire né escludere che la normativa antecedente
– ove applicabile – venga interpretata in modo “corretto”, ossia conforme al diritto europeo (gerarchicamente sovraordinato a quello interno); dall'altro lato, va evidenziato che la pronuncia della Suprema Corte sopra riportata è intervenuta oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.L. 73/21, pertanto non può non avere tenuto conto della novella;
- inoltre, sempre con la medesima pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”;
- ciò in quanto clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore, consentendo all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr. anche C. 19565/20);
- l'applicazione di tale principio al caso di specie rende quindi del tutto irrilevante che le clausole del contratto di finanziamento escludenti il rimborso di una parte dei costi del credito fossero scritte in modo chiaro e comprensibile e rechino la doppia sottoscrizione da parte della
. CP_1
2.2 Il secondo motivo d'appello riguarda il secondo contratto di finanziamento, stipulato il 16.02.2017, e dunque sotto la vigenza dell'art. 125 sexies TUB nella sua versione ante D.L. 73/21. Le argomentazioni svolte nel sottoparagrafo che precede valgono, per quanto di ragione, anche con riferimento a tale contratto e comportano l'infondatezza anche di questo motivo di gravame. Né sono smentite dalla sentenza CGUE 9.02.2023 resa nella C-551, citata dall'appellante, in quanto tale ultima pronuncia non ha affatto sconfessato i principi espressi nella sentenza e, in ogni caso, come sottolineato dall'appellata nella propria comparsa, essa riguarda CP_3 una materia differente da quella in esame. 2.3 E' infondato anche il terzo motivo di appello, dovendosi osservare quanto segue:
- in base a tutte le considerazioni che precedono, la qualificazione dei costi di intermediazione come spese upfront non ne esclude la rimborsabilità;
- sotto il profilo della legittimazione passiva, va pienamente condivisa la motivazione espressa sul punto dal Giudice di prime cure;
- sussiste infatti, del tutto pacificamente, un collegamento negoziale tra il rapporto di mediazione creditizia (intercorrente fra e intermediario) e il contratto di finanziamento CP_2
(stipulato dal consumatore con la , in base al quale il primo è preordinato e accessorio al CP_2 secondo;
9 - ora, l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, mediante l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre figure similari, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata;
- tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contestualmente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli all'intermediario;
- la circostanza che la somma sborsata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere quindi l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata;
- da quanto sopra deriva che, con riferimento alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione, la legittimazione passiva spetta senz'altro alla Banca appellante. 2.4 Con riferimento al quarto motivo di appello, relativo al rimborso degli oneri assicurativi, si osserva:
- sotto il profilo della legittimazione passiva, vanno richiamate tutte le considerazioni già svolte al paragrafo che precede, in considerazione dell'innegabile collegamento negoziale fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, che comporta l'obbligo in capo al soggetto finanziatore di restituire, in caso di estinzione anticipata del prestito, anche le somme corrisposte dal cliente con riferimento al rapporto assicurativo;
- la norma invocata dall'odierna appellante (art. 22 commi 15 quater e seguenti L. 221/12
- “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati) è inconferente poiché essa da un lato non esclude un obbligo concorrente del finanziatore e dell'assicuratore e, dall'altro lato, va interpretata alla luce del testo e della finalità della dir. 87/102/CE, che è quella di garantire una tutela effettiva del consumatore;
- la responsabilità della banca non è quindi esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso;
- ciò posto, la censura sollevata da invece Parte_1 fondata nella parte relativa alla mancata considerazione, da parte del Primo Giudice, delle somme già corrisposte alla direttamente dall'Assicurazione con riferimento al CP_1 primo finanziamento, pari a complessivi € 219,75;
- effettivamente, il versamento delle somme è documentato (cfr. doc. 64 allegato alla
10 comparsa costitutiva di primo grado), la sentenza impugnata nulla dice sul punto e l'appellata, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato alcunché;
- conseguentemente, l'importo sopra indicato deve essere decurtato dal totale dovuto dalla alla . CP_2 CP_1
2.5 Tutte le superiori considerazioni conducono a respingere il quinto motivo di appello, con il quale a censurato la pronuncia di primo grado Parte_1 nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione, da parte della , delle somme corrisposte dalla stessa ante causam e relative a spese CP_1 CP_2 upfront. Quanto, invece, alla domanda contestualmente proposta da di Parte_1 restituzione degli importi versati in ottemperanza alla sentenza, essa è fondata nei limiti di quanto indicato al paragrafo n.
2.4 che precede. 2.6 E', infine, inammissibile l'ulteriore motivo di gravame proposto dalla secondo il CP_2 quale i conteggi effettuati dalla sarebbero errati, in quanto basati sul criterio pro rata CP_1 temporis, anziché su quello del tasso interno di rendimento effettivo. L'appellante, infatti, si è limitata a riprodurre pedissequamente le difese già svolte in proposito nella comparsa costitutiva di primo grado, richiamando in modo del tutto apodittico i
“principi contabili (IAS 39)”, ma senza chiarirne l'incidenza sul calcolo degli importi e senza allegare un preciso conteggio alternativo a quello fornito dalla cliente. La censura è, pertanto, del tutto generica e quindi, appunto, inammissibile. 3. In definitiva, l'appello va accolto limitatamente a quanto indicato nel par.
2.4 e, conseguentemente, la sentenza di primo grado va riformata prevedendo la condanna di alla restituzione, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di € 1.272,00 (ossia € 1.491,75, detratto l'importo di € 219,75 versato
[...] direttamente dalla Assicurazione alla ). CP_1
Essendo pacifico che ha già corrisposto alla la somma di € Parte_1 CP_1
1.491,75 in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace, la seconda va condannata a restituire alla prima (che ha formulato espressa domanda in questa sede) l'importo di € 219,75. 4. L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite sia per il primo grado di giudizio (come già stabilito dal Giudice di Pace), sia per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa d'appello in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, NA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della minor somma di € 1.272,00, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado all'effettivo pagamento;
NA l'appellata a restituire in favore dell'appellante la somma di € 219,75, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
11 DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. Così deciso a Reggio Emilia il 17/04/2024 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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