Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr. Giuseppe Staglianò presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2685 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 30/05/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1
Massimo Giordano (CF. ), ed (CF. C.F._1 Controparte_1
) nello studio dei quali, in Roma, Corso Vittorio C.F._2
Emanuele II 187, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) (C.F. C.F._4 Controparte_4
), (C.F. , C.F._5 CP_5 C.F._6
(C.F. ), Controparte_6 C.F._7 CP_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._8 Controparte_8
) (C.F. ), C.F._9 Controparte_9 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Controparte_10 C.F._11 CP_11
), (C.F. C.F._12 Controparte_12
pag. 1 di 15
), (C.F. C.F._14 Controparte_13
), (C.F. ) C.F._15 CP_14 C.F._16
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._17 Parte_4
, (C.F. ), C.F._18 CP_15 C.F._19
(C.F. ), (C.F. Controparte_16 C.F._20 Controparte_17
), (C.F. , C.F._21 CP_18 C.F._22
(C.F. ), (C.F. CP_19 C.F._23 Parte_5
), (C.F. ), C.F._24 Parte_6 C.F._25
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._26 Parte_8
) (C.F. ), C.F._27 Parte_9 C.F._28
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._29 Parte_11
), (C.F. , C.F._30 Parte_12 C.F._31
(C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._32 Parte_14
) (C.F. , C.F._33 Parte_15 C.F._34 Pt_16
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._35 Parte_17
), (C.F. , C.F._36 Parte_18 C.F._37
(C.F. ), (C.F. Parte_19 C.F._38 Parte_20
), (C.F. ), C.F._39 Parte_21 C.F._40
(C.F. ), (C.F. Parte_22 C.F._41 Parte_23
), (C.F. C.F._42 Parte_24
, (C.F. C.F._43 Parte_25
), (C.F. ), C.F._44 Parte_26 C.F._45
(C.F. ), (C.F. Parte_27 C.F._46 Parte_28
), (C.F. , C.F._47 Parte_29 C.F._48
(C.F. ), (C.F. Parte_30 C.F._49 Parte_31
), (C.F. , C.F._50 Parte_32 C.F._51
(C.F. ), (C.F. Parte_33 C.F._52 Parte_34
), (C.F. C.F._53 Parte_35
), (C.F. ), C.F._54 Parte_36 C.F._55
(C.F. , (C.F. Parte_37 C.F._56 Parte_38
, (C.F. , C.F._57 Parte_39 C.F._58 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_40 C.F._59 Parte_41
), (C.F. ), C.F._60 Parte_42 C.F._61
(C.F. ), (C.F. Parte_43 C.F._62 Parte_44
), (C.F. ), C.F._63 Parte_45 C.F._64
(C.F. , (C.F. Parte_46 C.F._65 Parte_47
), (C.F. C.F._66 Parte_48
), (C.F. ), C.F._67 Parte_49 C.F._68
(C.F. ), (C.F. Parte_50 C.F._69 Parte_51
, (C.F. ), C.F._70 Parte_52 C.F._71
(C.F. , (C.F. Parte_53 C.F._72 Parte_54
), (C.F. ), C.F._73 Parte_55 C.F._74
(C.F. , (C.F. Parte_56 C.F._75 Parte_57
pag. 2 di 15 ), (C.F. C.F._76 Parte_58
), (C.F. ), C.F._77 Parte_59 C.F._78
(C.F. ), (C.F. Parte_60 C.F._79 Parte_61
), C.F._80 con gli avvocati Paolo Bernardini (C.F. ) e Lorenzo C.F._81
Agnoli (C.F. ) e con loro elettivamente domiciliati C.F._82 presso lo studio dell'avvocato Nicoletta Bernardini in Roma, Via Satrico 16;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.6105 del 2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 17/04/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, in riassunzione davanti al Tribunale dopo la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace di Roma, ritualmente notificato, gli odierni attori citavano in giudizio la compagnia aerea Parte_1
[...
al fine di ottenere la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno patito a seguito dell'intervenuta cancellazione del volo Parte_1
AA 731 previsto in partenza alle h 10.05 del 21.07.2019
[...] dall'aeroporto di Londra Heatrow, con arrivo a destinazione a CH AS (USA) per le h 14.10 del 21.07.2019. In particolare, premesso di essere membri dell'Associazione Guide e Controparte_20 associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche, secondo i principi ed il metodo dello scoutismo), deducevano di aver programmato di partecipare, nel 2019, al raduno scout “24° World Scout Jamboree” presso la Summit Bechtel Reserve in West Virginia (Stati Uniti) dal 22.07.2019 al 02.08.2019 (cfr. doc.ti 1–2), evento di rilevanza internazionale.
Deducevano che a causa del ritardo di 48h causato dalla cancellazione del volo erano arrivati a destinazione quando ormai la cerimonia di inaugurazione si era già conclusa.
Chiedevano pertanto la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea ex art. 5, 6 e 7 del Reg. CE 261/04, trattandosi di tratta intercontinentale con partenza da scalo situato nel territorio UE, oltre all'ulteriore risarcimento del danno patito, riferendo che in sede stragiudiziale la stessa richiesta era stata respinta dalla Parte_1
pag. 3 di 15 facendo riferimento ad un non meglio precisato evento eccezionale e dunque senza una adeguata documentazione.
Si costituiva in giudizio la ed eccepiva Parte_1 l'inapplicabilità dell'istituto della compensazione per la cancellazione del volo in quanto la stessa era stata determinata da una causa di forza maggiore consistente nel verificarsi, nella notte precedente alla partenza, di un allarme incendio che aveva fatto scattare i dispositivi di irrorazione di acqua per lo spegnimento delle fiamme, con conseguente interruzione del periodo di riposo obbligatorio e minimo per il personale viaggiante previsto, in relazione alla durata complessiva del volo, dalla normativa americana ed europea e impossibilità di tale personale di mettere a disposizione la propria opera per il volo previsto anche a causa dell'inzuppamento delle divise necessarie ad esercitare le proprie mansioni. Le parti producevano documentazione, veniva respinta la richiesta di prova per testi avanzata da entrambe e la causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, al pagamento della somma di € 600,00 in favore di ciascuno dei seguenti soggetti: - - - CP_2 Controparte_3 Controparte_4
- - - CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
- - - - Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
- - - Controparte_12 Parte_2 Controparte_13 CP_14
- - - -
[...] Parte_3 Parte_4 CP_15
- - - Controparte_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
- - - - Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
- - - - - Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
- - - - Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
- - - -
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
- - - -
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24
- - - - Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
- - – - Parte_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32
- - - - Parte_33 Parte_34 Parte_35 Parte_36
- - - Parte_37 Parte_38 Parte_39 Parte_40
- - - -
[...] Parte_41 Parte_42 Parte_43 Parte_44
- - - - - Parte_45 Parte_46 Parte_47 Parte_48
- - - - Parte_49 Parte_50 Parte_51 Parte_52
- - - - Parte_53 Parte_54 Parte_55 Parte_56
- - - Parte_57 Parte_58 Parte_59 [...]
- ; Pt_60 Parte_61
pag. 4 di 15
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, al rimborso nei confronti dei predetti attori delle spese del giudizio, che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, € 950,00 per spese vive, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese nella misura del 15%”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda è fondata. Premesso che risulta pacifica l'applicabilità al presente giudizio della disciplina dettata dal Regolamento CE n. 261 del 2004, artt. 5, 6 e 7, attesa l'avvenuta cancellazione del volo con conseguente disagio dei passeggeri, l'odierno giudizio appare sostanzialmente dipendere dall'interpretazione della disposizione, contenuta nel comma 3 dell'art. 5, in base alla quale “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Invero, secondo quanto affermato da parte convenuta, l'allarme incendio verificatosi alle ore 4.0o del mattino nell'hotel dove era alloggiato il personale volante del volo cancellato costituirebbe proprio una circostanza eccezionale idonea a far venir meno l'obbligo della Compagnia di navigazione aerea di corrispondere la compensazione, dal momento che l'interruzione del riposo obbligatorio minimo del personale di volo avrebbe reso impossibile per lo stesso essere impiegato e considerata l'impossibilità di provvedere alla tempestiva sostituzione della totalità di tale personale.
Tale tesi tuttavia non è condivisibile.
Se infatti non può condividersi quanto sostenuto da parte attrice nei propri scritti difensivi, circa l'affermata esistenza di un presunto obbligo delle compagnie aeree di predisporre una dispendiosa ed elefantiaca organizzazione del personale che consenta, in ogni situazione analoga, in ogni scalo, ad avere a disposizione un intero equipaggio sostitutivo, sufficientemente riposato, che possa prendere il posto di quello coinvolto nell'imprevedibile evento (atteso che un simile modulo organizzativo determinerebbe in pochi mesi il fallimento di qualsiasi compagnia aerea), d'altra parte non è stata offerta da parte della Compagnia Parte_1
che ne aveva l'onere, la prova del fatto impeditivo della propria
[...] obbligazione, ovvero che l'evento che aveva determinato l'interruzione del riposo obbligatorio del personale di volo e reso inevitabile la cancellazione del volo sia dipeso da forza maggiore e abbia avuto carattere eccezionale, imprevedibile, alla luce della regola di giudizio sancita dalla richiamata disposizione eurounitaria, ossia che tale circostanza “non si sarebbe comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Ed invero, l'organizzazione del riposo obbligatorio del personale di volo costituisce compito della compagnia area che è obbligata ad assicurare,
pag. 5 di 15 anche per motivi di sicurezza, il ristoro delle energie psicofisiche di tale personale, nei limiti indicati dalla normativa richiamata dalla stessa convenuta;
va poi considerato che a tale obbligazione la Compagnia provvede o mettendo a disposizione una struttura alberghiera dalla stessa direttamente gestita, o affidando tale ospitalità a strutture dalla stessa scelte e selezionate. Pertanto, la circostanza – attestata dalla documentazione validamente prodotta in lingua originale dalla convenuta,
v. email del 21 luglio da a Sydelle Numsen – che Testimone_1 all'interno della struttura alberghiera convenzionata (la Kensington Forum) si sia verificato non un incendio ma il surriscaldamento o, al massimo, la combustione senza fuoco di un faretto che (evidentemente a causa di un malfunzionamento o di un difetto di taratura dell'impianto antincendio) ha determinato, a causa di un po' fumo diffusosi nel soffitto ribassato (si consideri la descrizione dell'evento offerta da
[...]
a Sydelle Numsn nella mail delle 3.37 del 21 luglio “there were Tes_1 no flames, a back end of a light smouldered in the roof space”) , il disastroso allagamento nella struttura non rappresenta una circostanza che non avrebbe potuto essere evitata adottando le misure del caso, che nello specifico erano la corretta manutenzione dei faretti e la taratura del sistema antincendio, il cui difettoso funzionamento non può considerarsi né eccezionale, né fortuito, né idoneo ad integrare quella forza maggiore, né inevitabile, dal momento che avrebbe potuto e dovuto esser evitato adottando, o facendo adottare, le opportune misure di manutenzione del sistema di illuminazione o effettuando la corretta taratura dell'impianto antincendio. Quanto meno, proprio a causa della culpa in eligendo e, in generale, a causa della riconducibilità di tale evento all'ambito della sfera di controllo e nell'ambito degli obblighi organizzativi della Compagnia aerea, non è stata offerta dimostrazione adeguata del fatto (impeditivo) dell'assenza di responsabilità anche indiretta della stessa nella realizzazione dell'evento che ha reso inevitabile la cancellazione del volo. D'altra parte, deve ritenersi che, atteso il contenuto compensativo e non interamente satisfattivo della previsione della compensazione, la disposizione di cui all'art. 5 comma 3 deve ritenersi di carattere eccezionale, applicabile solo in casi di assoluta estraneità della Compagnia alla causa della cancellazione, come si desume anche dal tenore della norma;
mentre nel caso in esame appare evidente, per quanto esposto, che tale vicenda attiene pienamente alla sfera di responsabilità ed organizzazione della stessa.
Deve dunque ritenersi inapplicabile la clausola di esonero di responsabilità, con riferimento alle somme richieste a titolo compensativo.
Al contrario, deve respingersi la richiesta di condanna della Compagnia per il rimborso delle spese correnti a Londra e degli ulteriori danni, che
pag. 6 di 15 dunque non sono dovute, in quanto forfetariamente compensate dalla somma prevista dalla normativa e non dimostrate analiticamente. Quanto ai danni connessi alla perdita dell'evento, per quanto deplorevole, si tratta di una voce di danno morale. Ebbene, deve ribadirsi che, come pacifico in giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla pagina 4 di 5 riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Nel caso in esame, la violazione dei termini contrattuali posta in essere dalla non ha Pt_1 determinato alcuna delle situazioni di particolare lesività evidenziate nella citata pronuncia, dovendosi ritenere che l'aver costretto gli attori a rinunciare alla agognata inaugurazione – ma non, a quanto affermato, all'evento scout - non costituisce una lesione grave di diritti inviolabili della persona, ma un semplice contrattempo - ciò che si può anche considerare come parte di un rischio accettabile di qualsiasi viaggio all'estero e non di una disavventura grave e foriera di traumi.
Deve pertanto condannarsi la Compagnia al pagamento, Parte_1 in favore di ciascuno degli attori, della somma di € 600,00 (liquidata in relazione al kilometraggio).
Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 6105/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma nella causa RG.
31753/2021, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis:
pag. 7 di 15 − In via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, o, in subordine, venga fornita idonea cauzione, per le ragioni esposte nel presente atto;
− Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dai Signori CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , Controparte_12 Parte_2 Controparte_13 CP_14
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 CP_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 CP_18 CP_19 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , , Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, Parte_22 Parte_23 Parte_24 Pt_25
[...] Parte_26 Parte_27 Parte_28 [...]
Pt_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33
[...] Parte_34 Parte_35 Parte_36 Parte_37
, ,
[...] Parte_38 Parte_39 Parte_40
, , , Parte_41 Parte_42 Parte_43 Parte_44 Parte_45
,
[...] Parte_46 Parte_47 Parte_48 [...]
, , Pt_49 Parte_50 Parte_51 Parte_52 [...]
, , Pt_53 Parte_54 Parte_55 Parte_56 Parte_57
; Parte_58 Parte_59 Parte_60 Parte_61
− per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in forza della sentenza impugnata”. Parte_1 Domandava altresì, in via istruttoria, l'ammissione di prova per testi.
Hanno resistito gli appellati rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: NEL MERITO Per i motivi tutti sopra esposti: 1) rigettare integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto 2) confermare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 6105/23, pubblicata in data 17.04.2023, notificata in data 04.05.2023, resa a definizione del giudizio RG 31753/21.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.”
Rinunciata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza pag. 8 di 15 odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”. Con tale motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, pur riconoscendo correttamente la legittimità dell'organizzazione operativa del vettore e l'interruzione del turno di riposo dell'equipaggio a causa dell'attivazione del sistema antincendio nell'hotel in cui alloggiava la notte prima della prevista partenza del volo, ha poi erroneamente escluso la natura di forza maggiore dell'evento. Il Tribunale avrebbe invece imputato all' una responsabilità sotto il Parte_1 profilo della “culpa in eligendo” , per la scelta dell'albergo. Tuttavia, tale ricostruzione non troverebbe riscontro nelle allegazioni e nelle eccezioni degli attori. La sentenza risulterebbe così viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice fondato la decisione su una questione sollevata d'ufficio ma che avrebbe dovuto formare oggetto di eccezione in senso stretto.
§ 5.2 – Il secondo motivo di appello è intitolato: “
2. Violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto un secondo profilo. Assenza di una culpa in eligendo.”. Con tale motivo l'appellante contesta l'affermazione del Giudice circa la sussistenza della culpa in eligendo, ritenendo che tale questione, trattandosi di eccezione in senso stretto, andava sollevata dagli attori e non poteva essere rilevata d'ufficio, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. In ogni caso, la culpa in eligendo non sarebbe configurabile nel caso di specie: poiché la Compagnia aerea aveva scelto un albergo noto e di alto livello, rispetto al quale non aveva alcun potere di controllo né sulla gestione né sulla manutenzione degli impianti. La responsabilità per culpa in eligendo, si riferisce infatti alla scelta degli ausiliari del vettore, come le imprese di assistenza a terra, non a soggetti estranei al trasporto aereo come un hotel. Ne deriva quindi che l'attivazione del sistema antincendio causata da un guasto elettrico andava ricondotta ad un caso fortuito, del tutto imprevedibile e inevitabile, che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi altra struttura.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “3. Erronea valutazione del caso fortuito. Mancato ricorso ad una CTU.”
pag. 9 di 15 Con tale motivo l'appellante censura l'errata esclusione del caso fortuito da parte del Tribunale, che ha impropriamente ritenuto l'attivazione del sistema antincendio dovuta a una presunta errata taratura, senza alcuna base tecnica né documentale. In realtà, tali sistemi sarebbero progettati per attivarsi anche al minimo rischio di incendio e il surriscaldamento di un faretto può verificarsi anche se l'impianto elettrico viene sottoposto a manutenzione regolare. Il Giudice di primo grado perciò avrebbe dovuto almeno disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare, con criteri scientifici, la natura fortuita dell'evento. Da ciò deriva che la sentenza debba ritenersi viziata perché frutto di autonome valutazioni tecniche da parte del Giudice, senza il supporto di un esperto.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
Con essi, contesta al Giudice di primo grado di Parte_1 aver motivato l'accoglimento della domanda degli attori, ravvisando la culpa in eligendo dell'appellante, con riferimento alla scelta dell'albergo, nel quale la notte prima della cancellazione del volo era stato attivato l'allarme antincendio, che aveva interrotto il sonno dell'equipaggio. L'appellante evidenzia al riguardo la violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe sollevato d'ufficio la questione della culpa in eligendo, in assenza di una specifica contestazione da parte degli attori, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Aggiunge che non sarebbe comunque ravvisabile alcuna responsabilità della
Compagnia, poiché la sua scelta era caduta su un albergo di elevato standard qualitativo sui cui impianti, elettrico e di sicurezza, non aveva oltretutto nessuna possibilità di controllo e di gestione.
Tali motivi sono infondati.
La controversia riguarda la richiesta di pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 5, paragrafo 1, lettera c) Regolamento CE 261/2004, avanzata dagli odierni appellati, a seguito della cancellazione del volo AA731, Londra-CH, previsto in partenza alle Parte_1 ore 10:05, del 21/07/2019.
La compagnia statunitense resisteva alla domanda, eccependo di non essere tenuta al pagamento, in quanto la cancellazione del volo era stata determinata da un caso fortuito, individuato dalla Compagnia nell'allarme antincendio scattato alle 04:00 dello stesso 21 luglio, nell'albergo ove pernottavano i membri dell'equipaggio, destinati ad operare il volo. A causa dell'allarme e dell'allagamento delle stanze dove si era attivato il sistema automatico di irrorazione d'acqua per lo spegnimento dell'incendio, il personale dell' aveva dovuto interrompere il periodo di Parte_1 riposo minimo previsto dalla normativa UE e USA. L'equipaggio pertanto non poteva essere più impiegato per il volo programmato: sia per ragioni di pag. 10 di 15 sicurezza sia perché le uniformi in dotazione erano rimaste bagnate dall'acqua fuoriuscita dal sistema antincendio. Il principio che si ricava dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CE n. 261/2004 -istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato-, è che al passeggero spetta una compensazione pecuniaria nelle ipotesi in cui non venga avvertito della cancellazione del volo con sufficiente anticipo. Il vettore è tuttavia esonerato dall'obbligo di pagamento se dimostra, a norma paragrafo 3, dello stesso articolo, che la cancellazione del volo è dipesa da “circostanze eccezionali”, che non si sarebbero potute evitare nemmeno adottando tutte le misure del caso.
La Corte di giustizia EU ha individuato due condizioni cumulative, da verificarsi caso per caso, per qualificare gli eventi come “circostanze eccezionali”: a) gli eventi, per la loro natura o per la loro origine, non devono essere inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore e b) devono sfuggire all'effettivo controllo di quest'ultimo (sentenze del 23 marzo 2021, , C-28/20, EU:C:2021:226, punto 23; del 7 luglio 2022, CP_21
C-308/21, EU:C:2022:533, punto 20, Controparte_22 e dell'11 maggio 2023, Controparte_23
C-156/22, C157/22 e C-158/22, EU:C:2023:393, punto 18). Lo
[...] stesso Giudice Comunitario ha inoltre precisato che il concetto di
“circostanza eccezionale” deve essere interpretato in maniera restrittiva, atteso che il Regolamento CE n. 261/2004, come dichiarato al
“considerando 1” , persegue la finalità di garantire un elevato livello di tutela dei passeggeri, tenendo altresì conto delle esigenze generali di protezione dei consumatori.
La giurisprudenza comunitaria distingue quindi gli eventi di origine
“interna”, inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore, da quelli di origine “esterna” al vettore stesso (Causa C-28/20, , CP_21
ECLI:EU:C: , punto 39). Si qualificano generalmente come P.IVA_2
“circostanze eccezionali” gli eventi “esterni”, più o meno frequenti nella pratica, che il vettore aereo non controlla, in quanto derivano da un fatto naturale o da un atto di un terzo, come un altro vettore aereo o un soggetto pubblico o privato, che interferisca nell'attività aerea o aeroportuale (Causa C-28/20, cit., punto 41). Gli eventi che non sono “esterni” dovrebbero invece essere qualificati come “interni” al vettore aereo operativo e pertanto non costituiscono circostanze eccezionali. (Comunicazione C/2024/5687 del 25.9.2024, Commissione UE , contenente “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004”) Tra gli eventi “interni”, vengono ricomprese le assenze inaspettate dei membri dell'equipaggio, indispensabili per assicurare il volo. La Corte di Giustizia, in un caso di morte di un membro dell'equipaggio avvenuta poco prima della partenza del volo, ha infatti pag. 11 di 15 affermato che le misure relative al personale rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo e che, ”pertanto, la gestione di tale assenza rimane intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell'equipaggio e dell'orario di lavoro del personale, sicché un tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo operativo.” La stessa sentenza ha altresì affermato il principio per cui “è l'assenza stessa, dovuta a malattia o a decesso, di uno o più membri dell'equipaggio, anche se inaspettata, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore, di modo che quest'ultimo deve aspettarsi che tali eventi imprevisti si verifichino nell'ambito della pianificazione dei suoi equipaggi e degli orari di lavoro del suo personale.” (Sentenza n.393 dell'11/05/2023, ECLI:EU:C:2023:393, punti 22 e 23).
Applicando tali principi al caso in esame va dunque osservato che l'assenza del personale di volo, dovuta al mancato riposo, rileva come evento inerente al normale esercizio dell'attività imprenditoriale dell'appellante. Per quanto imprevedibile, l'indisponibilità dell'equipaggio determinata dall'interruzione del prescritto periodo di riposo è infatti un accadimento che riguarda l'organizzazione del personale della Compagnia e non può considerarsi estraneo alla normale attività dell'azienda di trasporto aereo. L'assenza del personale, non va quindi compresa tra le
“circostanze eccezionali”, e non costituisce pertanto per l'appellante causa di esonero dall'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria, richiesta dai passeggeri del volo cancellato. Il riferimento alla “culpa in eligendo” -operato dal Tribunale al fine di escludere il fatto impeditivo eccepito dalla Compagnia e censurato dall'appellante con i primi due motivi di appello-, deve quindi essere inteso proprio nel senso che gli eventi imprevisti, connessi alla scelta dell'albergo, devono considerarsi inerenti all'attività organizzativa della Società appellante. Non si ravvisa dunque la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del giudice di prime cure. Il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante non ha sollevato d'ufficio una questione che avrebbe dovuto formare oggetto di specifica “eccezione” da parte degli attori, ma ha fatto corretta applicazione delle norme comunitarie riconducendo l'assenza del personale “all'ambito della sfera di controllo e nell'ambito degli obblighi organizzativi della Compagnia aerea”. La scelta dell'albergo nel quale si è verificato l'allarme che ha interrotto il sonno dell'equipaggio, vale cioè ad escludere che la cancellazione del volo sia dipesa da “circostanze eccezionali”, la cui prova incombeva sullo stesso appellante.
In conclusione, il giudice di primo grado ha correttamente ricondotto l'interruzione del riposo a una questione organizzativa del vettore ed ha evocato la culpa in eligendo come argomento valutativo rilevante per pag. 12 di 15 escludere il fatto impeditivo dedotto dal vettore, non come fondamento autonomo di responsabilità. Il giudice non ha introdotto quindi una nuova domanda né una nuova eccezione, ma ha valutato l'inefficacia della prova offerta dal convenuto a dimostrazione dell'esonero da responsabilità.
§ 6.2 – E' altresì infondato il terzo motivo di appello, intitolato: “ Erronea valutazione del caso fortuito. Mancato ricorso ad una CTU.” Con esso l'appellante censura l'errata esclusione del caso fortuito da parte del Tribunale, che senza alcuna base tecnica o documentale, ha impropriamente ritenuto che l'attivazione del sistema antincendio, in seguito al surriscaldamento di un faretto, fosse dovuta a una presunta errata taratura. Afferma invece l'appellante che la estrema sensibilità dei sistemi antincendio è una caratteristica progettuale legata alla necessità di evitare in origine qualsiasi pericolo di incendio. Deduce inoltre che il riscaldamento del faretto è un fatto che può verificarsi anche nei casi in cui l'impianto elettrico sia sottoposto a regolare manutenzione. Il Giudice di primo grado perciò avrebbe dovuto almeno disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare, con criteri scientifici, la natura fortuita dell'evento. Il motivo è infondato.
Come si è visto, il diritto al pagamento della compensazione pecuniaria previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CE n. 261/2004, spetta al passeggero che non venga avvertito con sufficiente anticipo della cancellazione del volo. Perché venga esonerato dal relativo obbligo di pagamento, il vettore deve provare, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, che la cancellazione sia dovuta a
“circostanze eccezionali”, le quali, secondo la Corte di Giustizia EU sussistono solo quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: l'evento non deve essere inerente al normale esercizio dell'attività del vettore e deve sfuggire all'effettivo controllo di quest'ultimo. Ad escludere il ricorrere di “circostanze eccezionali” è pertanto sufficiente il solo verificarsi della prima condizione. Al fine del riconoscimento del diritto dei viaggiatori alla compensazione pecuniaria e della esclusione della causa di esonero del vettore, non hanno quindi rilevanza le cause del malfunzionamento o della inadeguata manutenzione o taratura degli impianti elettrico ed antincendio dell'albergo. Né avrebbe rilievo imputare al caso fortuito, come dedotto dall'appellante, il surriscaldamento del faretto e la conseguente attivazione del sistema di spegnimento automatico delle fiamme. Non risultando infatti soddisfatta la prima delle suddette due condizioni cumulative - la non inerenza dell'evento all'attività del vettore- non è necessario secondo i giudici della Corte di Giustizia EU verificare il rispetto della seconda condizione, ossia che l'evento sfuggisse all'effettivo controllo del vettore (Sentenza 11 maggio 2023, EU:C:2023:393, cit., punto 25).
pag. 13 di 15 L'appello viene quindi respinto e va confermata la decisione del Tribunale di condannare la Compagnia al pagamento, in Parte_1 favore di ciascuno degli attori, della somma di € 600,00, liquidata, in relazione al chilometraggio del volo cancellato, sulla base dei parametri indicati dall' articolo 7, paragrafo 1, del regolamento CE 261/2004. Restano assorbite le istanze istruttorie dell'appellante, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quarto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di Parte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 Parte_2 Controparte_13
, , , CP_14 Parte_3 Parte_4 CP_15
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; contro la sentenza Parte_59 Parte_60 Parte_61
n.6105, pubblicata il 17/04/2023, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
pag. 14 di 15 1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n. 6105 del 2023, del Tribunale di Roma, pubblicata il 17/04/2023;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore degli appellati, liquidate in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 30/05/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Giuseppe Staglianò
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