Articolo 1 della Legge 2 maggio 1983, n. 181
Articolo 2
Versione
31 maggio 1983
Art. 1.
A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 .
Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma precedente.
Agli effetti del precedente primo comma, e' dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai sensi dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 31 maggio 1983