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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2014/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Giulio Magliano, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Jessica Cerchio, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI La ricorrente e il convenuto hanno dato del raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “1) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre godrà dei seguenti tempi di frequentazione del figlio:
- il minore durante il periodo scolastico trascorrerà con il padre l'ora di pranzo e sarà riportato/ prelevato alle ore 15 presso la madre;
- ogni 15 giorni un weekend dal sabato alle 14 sino a domenica alle 18
Ciascun genitore trascorrerà altresì con il figlio:
- due settimane (anche consecutive) durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché
- metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
3) la signora percepirà per intero l'A.U.U.; Pt_1
4) il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) quale concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ciascun mese rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT;
5) Le spese straordinarie necessarie al minore , che dovranno essere previamente Per_1 concordate tra i genitori e documentate, verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino;
6) Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
7) Spese compensate tra le parti.
Le parti, in aggiunta a quanto sopra, prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per l'altro genitore che per il minore e per l'espatrio del minore con l'altro genitore.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni condivise”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.9.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare le condizioni di Parte_2 affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more Per_1 uxorio con . La ricorrente ha in particolare domandato l'affidamento esclusivo o, Controparte_1 in subordine, condiviso con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita comprendente weekend alternati, l'ora di pranzo nei giorni scolastici, quindici giorni in estate e la pagina 2 di 4 metà delle vacanze natalizie e pasquali e un contributo al mantenimento di 400,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito chiedendo l'affidamento condiviso e un regime di visita sostanzialmente corrispondente a quello proposto dalla ricorrente, ma rendendosi disponibile a versare un contributo limitato a 100,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e a metà dell'assegno unico.
Le parti sono state sentite all'udienza del 14.1.2025 e, all'esito, il Giudice relatore designato ha formulato una proposta conciliativa. In difetto di accettazione della proposta, ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita conforme a quello indicato dalle parti e un contributo al mantenimento a carico del padre di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
L'accordo delle parti può essere recepito in quanto conforme agli interessi del minore, il cui ascolto si rende pertanto superfluo. Le condizioni di affidamento, collocazione e visita sono infatti coincidenti con i provvedimenti provvisori, mentre il contributo al mantenimento è stato stabilito in misura inferiore, ma con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento e il mantenimento del minore alle seguenti condizioni: Per_1
- il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- il padre godrà dei seguenti tempi di frequentazione del figlio:
- il minore durante il periodo scolastico trascorrerà con il padre l'ora di pranzo e sarà riportato/ prelevato alle ore 15 presso la madre;
- ogni 15 giorni un weekend dal sabato alle 14 sino a domenica alle 18
Ciascun genitore trascorrerà altresì con il figlio:
- due settimane (anche consecutive) durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 4 - metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché
- metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- la signora percepirà per intero l'A.U.U.; Pt_1
- il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) quale concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ciascun mese rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT;
- Le spese straordinarie necessarie al minore che dovranno essere previamente Per_1 concordate tra i genitori e documentate, verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino;
- Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
- le parti, prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per l'altro genitore che per il minore e per l'espatrio del minore con l'altro genitore,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2014/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Giulio Magliano, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Jessica Cerchio, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI La ricorrente e il convenuto hanno dato del raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “1) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre godrà dei seguenti tempi di frequentazione del figlio:
- il minore durante il periodo scolastico trascorrerà con il padre l'ora di pranzo e sarà riportato/ prelevato alle ore 15 presso la madre;
- ogni 15 giorni un weekend dal sabato alle 14 sino a domenica alle 18
Ciascun genitore trascorrerà altresì con il figlio:
- due settimane (anche consecutive) durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché
- metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
3) la signora percepirà per intero l'A.U.U.; Pt_1
4) il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) quale concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ciascun mese rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT;
5) Le spese straordinarie necessarie al minore , che dovranno essere previamente Per_1 concordate tra i genitori e documentate, verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino;
6) Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
7) Spese compensate tra le parti.
Le parti, in aggiunta a quanto sopra, prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per l'altro genitore che per il minore e per l'espatrio del minore con l'altro genitore.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni condivise”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.9.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare le condizioni di Parte_2 affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more Per_1 uxorio con . La ricorrente ha in particolare domandato l'affidamento esclusivo o, Controparte_1 in subordine, condiviso con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita comprendente weekend alternati, l'ora di pranzo nei giorni scolastici, quindici giorni in estate e la pagina 2 di 4 metà delle vacanze natalizie e pasquali e un contributo al mantenimento di 400,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito chiedendo l'affidamento condiviso e un regime di visita sostanzialmente corrispondente a quello proposto dalla ricorrente, ma rendendosi disponibile a versare un contributo limitato a 100,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e a metà dell'assegno unico.
Le parti sono state sentite all'udienza del 14.1.2025 e, all'esito, il Giudice relatore designato ha formulato una proposta conciliativa. In difetto di accettazione della proposta, ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita conforme a quello indicato dalle parti e un contributo al mantenimento a carico del padre di 250,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
L'accordo delle parti può essere recepito in quanto conforme agli interessi del minore, il cui ascolto si rende pertanto superfluo. Le condizioni di affidamento, collocazione e visita sono infatti coincidenti con i provvedimenti provvisori, mentre il contributo al mantenimento è stato stabilito in misura inferiore, ma con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento e il mantenimento del minore alle seguenti condizioni: Per_1
- il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- il padre godrà dei seguenti tempi di frequentazione del figlio:
- il minore durante il periodo scolastico trascorrerà con il padre l'ora di pranzo e sarà riportato/ prelevato alle ore 15 presso la madre;
- ogni 15 giorni un weekend dal sabato alle 14 sino a domenica alle 18
Ciascun genitore trascorrerà altresì con il figlio:
- due settimane (anche consecutive) durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 4 - metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché
- metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- la signora percepirà per intero l'A.U.U.; Pt_1
- il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) quale concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ciascun mese rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT;
- Le spese straordinarie necessarie al minore che dovranno essere previamente Per_1 concordate tra i genitori e documentate, verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino;
- Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
- le parti, prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per l'altro genitore che per il minore e per l'espatrio del minore con l'altro genitore,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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