Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4984/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore nel procedimento R.G. 4984 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MALAVASI BEATRICE
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GUALDI MARIA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 04/12/2024 e Parte_1
anno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, Parte_2
dalla quale è nata la figlia in data 03/10/2020, riconosciuta da entrambi. Per_1
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“1)la figlia è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, i quali espressamente Per_1 riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze della minore.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla figlia sulle questioni di straordinaria amministrazione, con Per_1
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente e in via esclusiva sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) avrà residenza anagrafica presso la madre in Carpi, Via Mar Adriatico n. 3, Per_1 ove la signora abita dal giugno scorso e ove si obbliga a trasferire la residenza Pt_1 anagrafica. Il signor a titolo di contributo per le spese di trasloco sostenute Pt_2 dalla signora all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla Pt_1 medesima la somma di € 1.500,00. Il signor continuerà ad abitare Pt_2 nell'immobile di sua proprietà esclusiva in Carpi, frazione Fossoli, Via Aguzzoli n. 51 int. 3, con l'assenso della signora Pt_1
3) In considerazione della volontà di entrambi di trascorrere con la figlia il maggior tempo possibile in modo paritario, tenuto conto anche delle abitudini consolidatesi dalla cessazione della convivenza improntate alla massima collaborazione, starà con i Per_1 genitori come di seguito precisato.
Il signor si impegna ad accompagnare e andare a prendere all'asilo Pt_2 Per_1 tutti i giorni, salvo le occasioni in cui la madre comunichi la possibilità di portare/andare a prendere la figlia personalmente. Ciò anche nel caso in cui la signora trasferisca la propria residenza e quella di in altra abitazione nel comune Pt_1 Per_1 di Carpi (MO).
pagina 2 di 5 trascorrerà lunedì, martedì, venerdì e sabato con il padre e mercoledì, giovedì e Per_1 domenica con la madre;
la settimana successiva lunedì, martedì, venerdì e sabato con la madre e mercoledì, giovedì e domenica con il padre.
I genitori si impegnano a rendersi disponibili alle modifiche del calendario sopra indicato che si rendessero necessarie per esigenze della bambina e per rispettive esigenze lavorative e non.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni del calendario con una settimana di preavviso e comunque in modo tale da agevolare il più possibile i rispettivi impegni lavorativi.
In particolare il padre si rende disponibile a tenere il sabato mattina fino alle ore Per_1
14.00 anche nelle settimane in cui la bimba dovrebbe trascorrere la giornata di sabato con la madre qualora quest'ultima debba lavorare;
la signora comunicherà al Pt_1 signor tale esigenza tendenzialmente entro il lunedì precedente il sabato in Pt_2 questione.
Nel caso in cui il datore di lavoro del signor con il dovuto preavviso di legge, Pt_2 richieda al medesimo una prestazione lavorativa nella giornata di sabato, tale richiesta dovrà avere la priorità e la signora dovrà rendersi disponibile a tenere la figlia e Pt_1 comunque a trovare una soluzione collaborativa per consentire al signor di Pt_2 adempiere ai propri obblighi di lavoratore dipendente;
il signor si impegna in Pt_2 questi casi ad avvertire immediatamente la signora della richiesta del proprio Pt_1 datore di lavoro, trasmettendole la richiesta del medesimo datore di lavoro.
Per le festività di Natale e Pasqua, i genitori si impegnano a suddividere tali periodi tra l'uno e l'altro genitore, in modo paritario, impegnandosi a concordare con congruo anticipo i giorni in cui la bambina starà con il padre e con la madre.
Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive, con la figlia, impegnandosi ad accordarsi sui periodi di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno
4) I genitori concordano di provvedere al mantenimento diretto di senza Per_1 concordare un assegno mensile dell'uno a favore dell'altro. Anche nei periodi di vacanza i relativi costi saranno a carico del genitore che avrà con sé la figlia.
pagina 3 di 5 Fermo il mantenimento diretto di il signor sosterrà integralmente le Per_1 Pt_2 seguenti spese straordinarie: spese per un'attività sportiva da scegliere in accordo tra i genitori e tutte le spese che secondo il protocollo del Tribunale di Modena non richiedono il preventivo accordo tra i genitori;
più precisamente:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso S.S.N., tickets sanitari, farmaci da banco e non, prescritti dal medico curante;
b) spese scolastiche presso istituti pubblici, comprensive di rette, libri di testo, materiale a corredo, mensa, gite, trasporto;
c) spese extrascolastiche, quali tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Le spese straordinarie, che secondo il protocollo del Tribunale di Modena richiedono il preventivo accordo tra i genitori, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, dovranno essere documentate e regolamentate come da protocollo sopracitato.
Più precisamente: spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipatole predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
pagina 4 di 5 L'assegno unico, sino ad ora percepito interamente dal padre, verrà richiesto per la quota della metà dalla madre, impegnandosi il signor agli adempimenti necessari Pt_2 affinché il contributo venga corrisposto dall'ente previdenziale per la quota di 1/2 a ciascun genitore;
dal mese di ottobre 2024 e fino a che l' non verserà l'assegno CP_1 come sopra suddiviso, il signor corrisponderà la metà dell'importo percepito Pt_2 alla signora Pt_1
5) Fermo quanto sopra, le parti dichiarano di non dover regolare null'altro sotto il profilo economico-patrimoniale. I ricorrenti si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai patti di cui sopra, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
6) Ciascuna parte sosterrà le spese per l'assistenza del proprio difensore”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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