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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 546/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
Dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE EST.
Dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nella causa di reclamo iscritta al numero 546 del Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024 e vertente
TRA
, nonché per , rappresentate e difese dell'Avv. Giampaolo Pecci;
Parte_1 Parte_2
-Ricorrenti-
E rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Balzano;
Controparte_1
-Resistente-
E rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola De Curtis;
Controparte_2
-Resistente Contumace-
OGGETTO: Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 15 gennaio 2025;
PREMESSO CHE
Con atto depositato in data 1° novembre 2024, la nonché (e per essa, Parte_1 Parte_2 quale mandataria, la società , adivano Parte_3
l'intestato Tribunale domandando, ex art. 669 terdecies c.p.c., di accogliere “il presente reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa nel procedimento esecutivo RG. n. 35/2022 dal Tribunale di Urbino (Dott. Francesco Paolo
Grippa), in seguito ad opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dalla comunicata a questa parte processuale in data CP_1
17.10.2024, revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione -
Voglia annullare l'ordinanza qui reclamata, con conseguente prosecuzione del processo esecutivo immobiliare RG n. 35/2022.
Con vittoria delle spese di lite, oltre spese forfetarie 15%, IVA e CPA come per legge”.
1 Letto il ricorso e ritenuta la necessità di sollevare il contraddittorio tra le parti, con decreto del 6 novembre
2024 il Giudice Relatore, delegato dal Presidente, disponeva la notifica dell'atto alle parti opposte e fissava udienza al 15 gennaio 2025 disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Costituitasi regolarmente la sola la stessa domandava: “
1. preliminarmente, Controparte_1
RIGETTARE il reclamo proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi illustrati in narrativa e confermare
l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione N. 35/2022 R.G.Es. Imm.; 2. per l'effetto, ACCOGLIERE l'opposizione di terzo proposta dalla “ e DICHIARARE l'estinzione della procedura esecutiva N. Controparte_1
35/2022 e del pignoramento immobiliare alla base con cancellazione di ogni gravame posto sui beni oggetto del presente giudizio.
3. CONDANNARE parte reclamante al pagamento delle spese e del compenso di lite, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA sia della fase cautelare, sia della presente fase di merito, con attribuzione al sottoscritto procuratore quali anticipatario”
OSSERVA
La vicenda in esame prende le mosse dal provvedimento emesso dal G.E. in seno alla procedura esecutiva n.
35/2022 R.G. Es. Imm. a seguito di opposizione di terzo promossa ex art. 619 c.p.c. dalla società
[...]
provvedimento con il quale il predetto giudice, accogliendo l'istanza della ricorrente, Controparte_1 sospendeva il procedimento esecutivo nei confronti della debitrice esecutata. Controparte_2
In seno alla predetta procedura esecutiva, in particolare, la ex art. 619 c.p.c., deduceva come gli CP_1 immobili siti nel Comune di Monte Grimano Terme e distinti al Catasto fabbricati al foglio 4, particella 1301, subalterni 1, 2, 3, 4 (tutti costruiti sul terreno distinto al foglio 4, particella 1301) e foglio 4, particella 1300, subalterno 2, originariamente di sua proprietà, fossero stati da questa alienati alla in virtù Controparte_3 di un atto di compravendita stipulato il 9 gennaio 2012 e come, successivamente, li avesse Controparte_3 alienati, con atto di compravendita del 16 marzo 2012, alla società debitrice esecutata Controparte_2
[...]
Tuttavia, allegando e documentando come il contratto di alienazione stipulato tra la stessa e la CP_3 fosse affetto da nullità in quanto sottoscritto da , la cui procura speciale a vendere era
[...] Persona_1 stata dichiarata falsa per apocrifia della sottoscrizione del legale rappresentate dalla (sentenza n. CP_1
223/2020 del Tribunale di Nola, irrevocabile), la ricorrente in opposizione di terzo depositava altresì
l'intervenuta sentenza n. 104/2024 con la quale il Tribunale di Urbino, preso atto della sentenza del Tribunale di Nola, dichiarava l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato tra la e la CP_1 CP_3
nonché del successivo contratto di compravendita stipulato tra la e la
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_2
Avverso la predetta ordinanza, come visto, interponeva reclamo la deducendo, in primo luogo, Parte_1
l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Urbino in quanto mai trascritta, sussistendo unicamente la trascrizione del pignoramento immobiliare operata in favore di Parte_4 contro la circostanza, questa, che renderebbe inopponibili alla
[...] Controparte_2 creditrice tutte le formalità successive alla trascrizione del pignoramento per aver ella agito in totale buona fede alla luce dell'assenza di trascrizioni di domande giudiziali sul bene esecutato.
2 Argomentazioni, queste, utilizzate dall'odierna reclamante anche per sottolineare l'inopponibilità della predetta sentenza del Tribunale di Urbino nei confronti dell'iscrizione di ipoteca volontaria dell'11 gennaio
2013; ipoteca che, diversamente da quanto dedotto dal G.E., deve essere considerata valida in quanto concessa da soggetto che, sulla base dei pubblici registri immobiliari, era a tutti gli effetti da considerare il legittimo proprietario in difetto di qualsivoglia trascrizione di domande giudiziali volte a far dichiarare la nullità dei predetti contratti di compravendita.
Ebbene, letti gli atti e documenti di causa, ritiene questo Collegio che il reclamo debba essere rigettato.
Le argomentazioni del G.E. da intendere qui integralmente richiamate e trascritte, infatti, devono ritenersi assolutamente condivisibili e prive di vizi logici e metodologici, essendosi la reclamante limitata, anche in tale sede, a riproporre doglianze già vagliate nel procedimento ex art. 619 c.p.c.; doglianze che, ancora una volta e per le medesime ragioni, devono ritenersi prive di pregio.
Ferma restando la sussistenza dell'ipoteca volontaria e del pignoramento immobiliare iscritti contro la debitrice esecutata da parte della odierna creditrice, infatti, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non possano trovare applicazione le norme ed in principi giurisprudenziali dedotti dalla reclamante.
Ed invero, nel caso di specie, la questione non può riguardare l'inopponibilità alla creditrice della sentenza n.
104/2024 del Tribunale di Urbino, bensì l'opponibilità alla stessa della situazione di fatto e di diritto relativa alla proprietà dei beni immobili in contestazione;
proprietà che, come correttamente evidenziato dal G.E., è sempre rimasta in capo alla prima società cedente, la In altri termini, pur ammettendo la CP_1 sussistenza della buona fede della creditrice al momento dell'iscrizione del pignoramento immobiliare e dell'attivazione della procedura esecutiva (per aver ella consultato i pubblici registri immobiliari dai quali alcuna domanda giudiziale risultava iscritta sui beni immobili), non può non evidenziarsi come tale buona fede non possa comunque operare contro la situazione di diritto relativa alla proprietà del bene. Diversamente ragionando, difatti, si finirebbe per far acquistare al creditore, per la sola sussistenza della sua buona fede, beni immobili che, di fatto, non sono mai stati di proprietà della debitrice esecutata.
Come anticipato, invero, non possono trovare applicazione le norme addotte dalla ricorrente a sostegno della propria domanda cautelare, facendo riferimento le stesse a situazioni ontologicamente differenti e a diversi istituti giuridici. In primo luogo, deve rilevarsi come le domande e i vincoli cui fa riferimento l'art. 2915 c.c. siano atti compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore, mirando la norma ad evitare che il debitore possa menomare la garanzia patrimoniale su cui si esercita l'azione esecutiva;
situazione, questa, evidentemente differente da quella oggetto del presente procedimento ove nessun atto è stato dal debitore compiuto in pregiudizio del creditore, non essendo di fatto il bene immobile mai uscito dalla sfera di titolarità dell'originario dante causa.
La stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, d'altro canto, fa riferimento al caso in cui vi sia contrasto tra più acquirenti da un medesimo proprietario, prevedendo che possa prevalere il titolo del terzo opponente ex art. 619 c.p.c. solamente nel caso in cui esso risulti preventivamente trascritto;
situazione,
3 questa, ancora una volta differente da quella oggetto del caso in esame ove non sussiste conflitto tra diversi titoli, unico essendo il diritto di proprietà che, sempre, è rimasto in capo alla CP_1
Né, tanto meno, degna di pregio la doglianza avanzata in ordine alla mancata trascrizione della domanda giudiziale che, ex art. 2652 c.c., la avrebbe dovuto effettuare per ottenere l'effetto prenotativo in CP_1 danno del creditore oggi reclamante. Come correttamente evidenziato dal G.E., infatti, la norma in questione fa riferimento alle domande e pronunce giudiziali aventi efficacia costitutiva mentre, nel caso di specie, alla sentenza del Tribunale di Urbino, essendosi limitata a dichiarare l'inefficacia dei contratti di compravendita per nullità della procura, deve essere riconosciuta efficacia meramente dichiarativa.
D'altro canto, come già argomentato da non può non evidenziarsi come il procedimento istaurato dalla CP_4 in seno alla procedura esecutiva sia un procedimento sommario e cautelare, i cui presupposti CP_1 risiedono nella sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; presupposti, questi, entrambi correttamente ritenuti sussistenti dal Giudice dell'esecuzione alla luce di quanto dedotto e prodotto dalla e della argomentazioni che, anche in questa sede, sono state ampiamente riprese;
dovendo e CP_1 potendo ogni altra argomentazione e doglianza avanzata essere valutata in sede di merito Controparte_5
e, in particolare, in sede risarcitoria.
Il rigetto della domanda comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che, sulla base delle tabelle ministeriali attualmente vigenti per i procedimenti cautelari ai valori minimi e per il valore della controversia dichiarato dal ricorrente, devono essere quantificate in complessivi € 7.649,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti opposte che liquida in complessivi € 7.649,00, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge,
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gianmarco Cantalini Dott. Egidio de Leone
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
Dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE EST.
Dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nella causa di reclamo iscritta al numero 546 del Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024 e vertente
TRA
, nonché per , rappresentate e difese dell'Avv. Giampaolo Pecci;
Parte_1 Parte_2
-Ricorrenti-
E rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Balzano;
Controparte_1
-Resistente-
E rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola De Curtis;
Controparte_2
-Resistente Contumace-
OGGETTO: Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 15 gennaio 2025;
PREMESSO CHE
Con atto depositato in data 1° novembre 2024, la nonché (e per essa, Parte_1 Parte_2 quale mandataria, la società , adivano Parte_3
l'intestato Tribunale domandando, ex art. 669 terdecies c.p.c., di accogliere “il presente reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa nel procedimento esecutivo RG. n. 35/2022 dal Tribunale di Urbino (Dott. Francesco Paolo
Grippa), in seguito ad opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dalla comunicata a questa parte processuale in data CP_1
17.10.2024, revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione -
Voglia annullare l'ordinanza qui reclamata, con conseguente prosecuzione del processo esecutivo immobiliare RG n. 35/2022.
Con vittoria delle spese di lite, oltre spese forfetarie 15%, IVA e CPA come per legge”.
1 Letto il ricorso e ritenuta la necessità di sollevare il contraddittorio tra le parti, con decreto del 6 novembre
2024 il Giudice Relatore, delegato dal Presidente, disponeva la notifica dell'atto alle parti opposte e fissava udienza al 15 gennaio 2025 disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Costituitasi regolarmente la sola la stessa domandava: “
1. preliminarmente, Controparte_1
RIGETTARE il reclamo proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi illustrati in narrativa e confermare
l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione N. 35/2022 R.G.Es. Imm.; 2. per l'effetto, ACCOGLIERE l'opposizione di terzo proposta dalla “ e DICHIARARE l'estinzione della procedura esecutiva N. Controparte_1
35/2022 e del pignoramento immobiliare alla base con cancellazione di ogni gravame posto sui beni oggetto del presente giudizio.
3. CONDANNARE parte reclamante al pagamento delle spese e del compenso di lite, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA sia della fase cautelare, sia della presente fase di merito, con attribuzione al sottoscritto procuratore quali anticipatario”
OSSERVA
La vicenda in esame prende le mosse dal provvedimento emesso dal G.E. in seno alla procedura esecutiva n.
35/2022 R.G. Es. Imm. a seguito di opposizione di terzo promossa ex art. 619 c.p.c. dalla società
[...]
provvedimento con il quale il predetto giudice, accogliendo l'istanza della ricorrente, Controparte_1 sospendeva il procedimento esecutivo nei confronti della debitrice esecutata. Controparte_2
In seno alla predetta procedura esecutiva, in particolare, la ex art. 619 c.p.c., deduceva come gli CP_1 immobili siti nel Comune di Monte Grimano Terme e distinti al Catasto fabbricati al foglio 4, particella 1301, subalterni 1, 2, 3, 4 (tutti costruiti sul terreno distinto al foglio 4, particella 1301) e foglio 4, particella 1300, subalterno 2, originariamente di sua proprietà, fossero stati da questa alienati alla in virtù Controparte_3 di un atto di compravendita stipulato il 9 gennaio 2012 e come, successivamente, li avesse Controparte_3 alienati, con atto di compravendita del 16 marzo 2012, alla società debitrice esecutata Controparte_2
[...]
Tuttavia, allegando e documentando come il contratto di alienazione stipulato tra la stessa e la CP_3 fosse affetto da nullità in quanto sottoscritto da , la cui procura speciale a vendere era
[...] Persona_1 stata dichiarata falsa per apocrifia della sottoscrizione del legale rappresentate dalla (sentenza n. CP_1
223/2020 del Tribunale di Nola, irrevocabile), la ricorrente in opposizione di terzo depositava altresì
l'intervenuta sentenza n. 104/2024 con la quale il Tribunale di Urbino, preso atto della sentenza del Tribunale di Nola, dichiarava l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato tra la e la CP_1 CP_3
nonché del successivo contratto di compravendita stipulato tra la e la
[...] Controparte_3 [...]
Controparte_2
Avverso la predetta ordinanza, come visto, interponeva reclamo la deducendo, in primo luogo, Parte_1
l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Urbino in quanto mai trascritta, sussistendo unicamente la trascrizione del pignoramento immobiliare operata in favore di Parte_4 contro la circostanza, questa, che renderebbe inopponibili alla
[...] Controparte_2 creditrice tutte le formalità successive alla trascrizione del pignoramento per aver ella agito in totale buona fede alla luce dell'assenza di trascrizioni di domande giudiziali sul bene esecutato.
2 Argomentazioni, queste, utilizzate dall'odierna reclamante anche per sottolineare l'inopponibilità della predetta sentenza del Tribunale di Urbino nei confronti dell'iscrizione di ipoteca volontaria dell'11 gennaio
2013; ipoteca che, diversamente da quanto dedotto dal G.E., deve essere considerata valida in quanto concessa da soggetto che, sulla base dei pubblici registri immobiliari, era a tutti gli effetti da considerare il legittimo proprietario in difetto di qualsivoglia trascrizione di domande giudiziali volte a far dichiarare la nullità dei predetti contratti di compravendita.
Ebbene, letti gli atti e documenti di causa, ritiene questo Collegio che il reclamo debba essere rigettato.
Le argomentazioni del G.E. da intendere qui integralmente richiamate e trascritte, infatti, devono ritenersi assolutamente condivisibili e prive di vizi logici e metodologici, essendosi la reclamante limitata, anche in tale sede, a riproporre doglianze già vagliate nel procedimento ex art. 619 c.p.c.; doglianze che, ancora una volta e per le medesime ragioni, devono ritenersi prive di pregio.
Ferma restando la sussistenza dell'ipoteca volontaria e del pignoramento immobiliare iscritti contro la debitrice esecutata da parte della odierna creditrice, infatti, deve rilevarsi come, nel caso di specie, non possano trovare applicazione le norme ed in principi giurisprudenziali dedotti dalla reclamante.
Ed invero, nel caso di specie, la questione non può riguardare l'inopponibilità alla creditrice della sentenza n.
104/2024 del Tribunale di Urbino, bensì l'opponibilità alla stessa della situazione di fatto e di diritto relativa alla proprietà dei beni immobili in contestazione;
proprietà che, come correttamente evidenziato dal G.E., è sempre rimasta in capo alla prima società cedente, la In altri termini, pur ammettendo la CP_1 sussistenza della buona fede della creditrice al momento dell'iscrizione del pignoramento immobiliare e dell'attivazione della procedura esecutiva (per aver ella consultato i pubblici registri immobiliari dai quali alcuna domanda giudiziale risultava iscritta sui beni immobili), non può non evidenziarsi come tale buona fede non possa comunque operare contro la situazione di diritto relativa alla proprietà del bene. Diversamente ragionando, difatti, si finirebbe per far acquistare al creditore, per la sola sussistenza della sua buona fede, beni immobili che, di fatto, non sono mai stati di proprietà della debitrice esecutata.
Come anticipato, invero, non possono trovare applicazione le norme addotte dalla ricorrente a sostegno della propria domanda cautelare, facendo riferimento le stesse a situazioni ontologicamente differenti e a diversi istituti giuridici. In primo luogo, deve rilevarsi come le domande e i vincoli cui fa riferimento l'art. 2915 c.c. siano atti compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore, mirando la norma ad evitare che il debitore possa menomare la garanzia patrimoniale su cui si esercita l'azione esecutiva;
situazione, questa, evidentemente differente da quella oggetto del presente procedimento ove nessun atto è stato dal debitore compiuto in pregiudizio del creditore, non essendo di fatto il bene immobile mai uscito dalla sfera di titolarità dell'originario dante causa.
La stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, d'altro canto, fa riferimento al caso in cui vi sia contrasto tra più acquirenti da un medesimo proprietario, prevedendo che possa prevalere il titolo del terzo opponente ex art. 619 c.p.c. solamente nel caso in cui esso risulti preventivamente trascritto;
situazione,
3 questa, ancora una volta differente da quella oggetto del caso in esame ove non sussiste conflitto tra diversi titoli, unico essendo il diritto di proprietà che, sempre, è rimasto in capo alla CP_1
Né, tanto meno, degna di pregio la doglianza avanzata in ordine alla mancata trascrizione della domanda giudiziale che, ex art. 2652 c.c., la avrebbe dovuto effettuare per ottenere l'effetto prenotativo in CP_1 danno del creditore oggi reclamante. Come correttamente evidenziato dal G.E., infatti, la norma in questione fa riferimento alle domande e pronunce giudiziali aventi efficacia costitutiva mentre, nel caso di specie, alla sentenza del Tribunale di Urbino, essendosi limitata a dichiarare l'inefficacia dei contratti di compravendita per nullità della procura, deve essere riconosciuta efficacia meramente dichiarativa.
D'altro canto, come già argomentato da non può non evidenziarsi come il procedimento istaurato dalla CP_4 in seno alla procedura esecutiva sia un procedimento sommario e cautelare, i cui presupposti CP_1 risiedono nella sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; presupposti, questi, entrambi correttamente ritenuti sussistenti dal Giudice dell'esecuzione alla luce di quanto dedotto e prodotto dalla e della argomentazioni che, anche in questa sede, sono state ampiamente riprese;
dovendo e CP_1 potendo ogni altra argomentazione e doglianza avanzata essere valutata in sede di merito Controparte_5
e, in particolare, in sede risarcitoria.
Il rigetto della domanda comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che, sulla base delle tabelle ministeriali attualmente vigenti per i procedimenti cautelari ai valori minimi e per il valore della controversia dichiarato dal ricorrente, devono essere quantificate in complessivi € 7.649,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti opposte che liquida in complessivi € 7.649,00, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge,
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gianmarco Cantalini Dott. Egidio de Leone
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