Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
4123/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 23/01/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. FOLLIERI ROSARIO
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
Oggetto: TFR a carico del Fondo di Garanzia CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2024 l'odierna parte ricorrente presentava le seguenti conclusioni:
“1) condannare, previa dichiarazione che il ricorrente ha diritto al conseguimento dell'importo di € 2.609,57 a titolo di TFR, in applicazione delle norme indicate nel titolo del presente ricorso, l' – Fondo di Garanzia – al pagamento, in CP_1 favore del della ridetta somma di € 2.609,57 o a qual altra somma ritenuta Pt_1
equa e di giustizia maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data di maturazione del credito;
”
Con vittoria di spese in distrazione.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2. La domanda è fondata.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha dedotto:
“a) Il ricorrente ha lavorato a tempo indeterminato, quale “tecnico intermedio di ufficio”, alle dipendenze della già con sede in San Severo alla Via Controparte_2
Enrico Toti n° 30 e con stabilimento in Lucera alla Contrada Ripatetta, cancellata dal
Registro delle Imprese sin dal 16.11.2012, dal 4.09.1997 al 30.04.2000, epoca in cui veniva licenziato, peraltro, verbalmente;
b) all'istante non è stato corrisposto, tra l'altro, il TFR maturato alla data della cessazione del rapporto in € 2.609,57 (già £ 5.052.832), come risulta dalla dichiarazione del legale rappresentante – liquidatore Signor Dott. Controparte_3 in cui quest'ultimo, nel dare atto che il credito del lavoratore ammontavaa £
22.268.083, precisava che il “TFR MATURATO DAL LAVORATORE £ 5.052.832”;
c) con lettera raccomandata a.r. del 23.05.2000, il ricorrente (con altri suoi ex colleghi di lavoro) ha esperito istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. dinanzi la Commissione Provinciale di Conciliazione di FO lamentando, tra l'altro, di vantare credito nei confronti dell' dell'importo di CP_2
£ 35.413.721, comprensivo del TFR;
d) la richiesta conciliazione non ha dato esito, latitante ed assente la datrice di lavoro;
Pag. 2 di 8 e) quindi, il ha esperito procedimento monitorio in danno della Pt_1
richiedendo in pagamento la somma di € 11.500,51 (vecchie £ Controparte_2
22.268.083) a titolo di maturate differenze retributive;
f) il Tribunale di Lucera, Giudice Unico del Lavoro Dott.ssa Starace, con decreto n° 14 del 26.01.2006, nell'ambito della procedura per d.i. n° 25/06 R.G., ha ingiunto alla ridetta società il pagamento del ridetto importo in € 11.500,51, oltre svalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito al soddisfo, nonché spese e compensi di procedura liquidati in complessivi € 652,02 maggiorati di accessori come per legge;
g) il d.i. notificato alla debitrice il 2.02.2006, in difetto di avversa opposizione, è divenuto definitivamente esecutivo come da provvedimento reso dal G.L. e formula esecutiva apposta dal Cancelliere del Tribunale di Lucera in data 16.03.2006;
h) intanto, il Tribunale di Lucera, adito da altri suoi colleghi di lavoro, con ricorso del 28.02.2001, hanno chiesto il fallimento della loro ex datrice di lavoro;
i) il Tribunale di Lucera, con suo provvedimento del 15.03.2002, ha rigettato il proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento;
j) l'esponente, per recuperare il suo credito, ha spiegato istanza di intervento, che ha depositato in data 07.04.2006, nella procedura esecutiva immobiliare n° 159/1999
R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Lucera in danno della ridetta;
CP_2
k) tale procedura ha trovato il suo epilogo dinanzi al Tribunale di FO (nelle more è stato soppresso quello di Lucera) con la vendita dell'esecuto e successiva assegnazione dei ricavati importi per complessi € 215.638,75; l) tuttavia, il credito del
è rimasto totalmente incapiente come da progetto di riparto redatto dal P.D. Pt_1
Dott. e successiva approvazione da parte del G.E. Dott. Michele Persona_1
Palagano che lo ha reso esecutivo con ordinanza del 10.01.2023;
m) la procedura esecutiva immobiliare che ha assunto il n° 80000159/1999
R.G.E. dinanzi codesto Tribunale è stata dichiarata estinta con il provvedimento del
G.E. del 7.02.2023;
Pag. 3 di 8 n) intanto, come innanzi precisato, la è stata cancellata dal Controparte_2
Registro delle Imprese in data 16.11.2012, come da visura camerale che si deposita, impossidente totalmente di immobili (fabbricati e terreni);
o) in ragione della negatività delle iniziative tese al soddisfacimento dell'indicato credito (ancora oggi in sofferenza), il in data 24.04.2023, ha inoltrato Pt_1 domanda al Fondo di Garanzia per ottenere dall' il pagamento del TFR allegando CP_1
documentazione;
p) l' , con sua nota ricevuta dal ricorrente in data 12.05.2023, Controparte_4 ha richiesto la produzione di ulteriori documenti, che l'ex lavoratore ha inviato con sua del 19.07.2023;
q) l con missiva del 1.08.2023, ha respinto la domanda;
CP_1
r) pertanto, l'istante ha spiegato, in tempo utile, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale dell' in data 27.10.2023 allegando ulteriore documentazione CP_1
e la ridetta dichiarazione del liquidatore della dell'8.03.2011, in CP_2
precedenza non prodotta;
s) infine, il ridetto Comitato Provinciale, con sua del 22.11.2023, ha rigettato il ricorso per i motivi… “dalla documentazione allegata alla domanda telematica non è possibile evincere la specifica del credito a titolo di TFR e la sua relativa quantificazione come da indicazioni della circolare n° 70/2023 che al paragrafo CP_1
5.2 lettera C) testualmente recita: 'la giurisprudenza ha ritenuto che l'accertamento giurisdizionale del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR o delle ultime tre retribuzioni, riconosciuto in titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresenti la modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia, che è terzo rispetto al rapporto di lavoro'”.”.
3. La specifica motivazione di diniego avanzata dall' in sede amministrativa CP_1
attiene alla mancanza di documentazione specifica e di mancato inserimento delle
Pag. 4 di 8 somme chieste a titolo di TFR nel d.i. n. 14/2006 emesso dal Tribunale di Lucera,
Giudice del lavoro il 26.1.2006.
Tale argomento è nella fattispecie da affrontare con attenzione poiché si è in effetti verificata una scarsa chiarezza nella redazione del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 14/2006.
Il ricorso monitorio ed in conseguente decreto ingiuntivo n. 14/2006 nel chiedere e nell'ingiungere il pagamento della somma di E. 11.500,51 non fanno riferimento esplicitamente all'importo dovuto a titolo di TFR, ma all'importo quantificato (anche per TFR) alla dichiarazione del liquidatore (che è stata la prova documentale presa in esame dal G.L. del Tribunale di Lucera per l'emissione del d.i.):
Quindi, sia pure con difficoltà, si può accertare che la dichiarazione del liquidatore, richiamata espressamente nel ricorso monitorio, ricomprende -nell'importo complessivo - le somme dovute a titolo di CIG, quelle dovute a titolo di TFR e quelle dovute a titolo di altri emolumenti retributivi:
Pag. 5 di 8 Quindi nel ricorso per decreto ingiuntivo e, di conseguenza, nel decreto monitorio la somma complessiva richiesta è in effetti comprensiva del TFR anche se non espressamente menzionato ma individuabile attraverso il richiamo alla dichiarazione del liquidatore.
Pag. 6 di 8 Tanto premesso, in merito alla sussistenza del titolo esecutivo che è presupposto imprescindibile per la responsabilità del Fondo ai sensi dell'art. 2 co. 5 L. 297/1982, sussistono poi gli ulteriori presupposti essendo accertata l'insolvenza del debitore datore di lavoro.
Il diritto alla corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di Garanzia è un diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma quando si verificano i presupposti previsti dalla Legge n° 297 del 1982, ossia l'insolvenza del datore di lavoro.
Nel caso in esame, il rapporto di lavoro è cessato il 30.04.2000. L'ex datrice di lavoro è stata messa in mora con lettera raccomandata a.r. del 23.05.2000.
Successivamente, il ha prodotto intervento nella procedura esecutiva Pt_1
immobiliare n° 80000159/1999 R.G.E. del Tribunale di FO (Ex Lucera), che ha trovato il suo epilogo (negativo nei confronti dell'istante) con l'ordinanza del
10.01.2023 di totale incapienza del credito.
Inoltre, l'esecuzione immobiliare non ha dato esiti positivi per il e Pt_1
l'istanza di fallimento presentata è stata pure disattesa dal Tribunale di Lucera.
Quindi, non vi sono dubbi che la domanda vada assentita in coordinazione dei pacifici principi precisati dalla Suprema Corte secondo cui, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettabile al fallimento e l'esecuzione forzata si rilevi infruttuosa, il lavoratore ha diritto ad ottenere dal Fondo il pagamento del TFR (Cass.
1.04.11 n°
7585; negli stessi sensi: Cass. n° 7466/07; Cass. n° 1178/09; Cass. n° 15662/10).
Infine, la società ex datrice di lavoro è stata da tempo cancellata e non è, quindi, più assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e, come da visura camerale, non è proprietaria di beni immobili.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Pag. 7 di 8 , con ricorso depositato il 29/04/2024, nella causa iscritta al n. 4123/2024 CP_1
R.G.A.C. così provvede: presentava le seguenti conclusioni: condannare l'
[...]
– al pagamento, in favore del della somma di € 2.609,57, Controparte_5 Pt_1
oltre svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data di maturazione del credito;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.200,00 oltre CP_1
rimborso forfettario, spese di c.u. se versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
FO, 23/01/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 8 di 8